20.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/28


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1o aprile 2009 — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz

(Causa C-118/09)

2009/C 141/48

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission

Parti

Ricorrente: Robert Koller

Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz

Questioni pregiudiziali

1)

Se la direttiva 89/48/CEE (1) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:

a)

abbia concluso con successo un ciclo di studi universitari in giurisprudenza in Austria e gli sia stato conferito, mediante decisione in tal senso, il titolo accademico di «Magister der Rechwissenschaften»;

b)

sia poi stato autorizzato, mediante atto di approvazione del Ministero per l’educazione e la scienza del Regno di Spagna, in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola, che hanno tuttavia comportato un periodo di formazione inferiore a tre anni, ad avvalersi del titolo spagnolo — equivalente al titolo austriaco — di «Licenciado en Derecho»

c)

abbia ottenuto, con l’iscrizione presso l’ordine degli avvocati di Madrid, l’autorizzazione ad avvalersi del titolo professionale di «abogado» e abbia effettivamente esercitato la professione forense in Spagna prima della presentazione della domanda, per tre settimane e rispetto alla data della decisione di primo grado per al massimo cinque mesi.

2)

In caso di soluzione affermativa della prima questione:

se un’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho», ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per l’ammissione all’esame di idoneità in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale professione, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CE.


(1)  GU L 19, pag. 16.