20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/28 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission (Austria) il 1o aprile 2009 — Mag. lic. Robert Koller/Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz
(Causa C-118/09)
2009/C 141/48
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Oberste Berufungs- und Disziplinarkommission
Parti
Ricorrente: Robert Koller
Convenuta: Rechtsanwaltsprüfungskommission dell’Oberlandesgericht di Graz
Questioni pregiudiziali
1) |
Se la direttiva 89/48/CEE (1) sia applicabile ad un cittadino austriaco, qualora quest’ultimo:
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2) |
In caso di soluzione affermativa della prima questione: se un’interpretazione dell’art. 24 dell’EuRAG nel senso che il conseguimento di un diploma universitario in giurisprudenza austriaco, nonché l’autorizzazione ad avvalersi del titolo spagnolo di «Licenciado del Derecho», ottenuta in seguito al superamento di esami complementari presso un’università spagnola in un periodo di tempo inferiore ai tre anni, non sia sufficiente per l’ammissione all’esame di idoneità in Austria, ai sensi dell’art. 24, n. 1, dell’EuRAG, senza aver dimostrato il periodo di esperienza pratica richiesta ai sensi del diritto nazionale (art. 2, n. 2, della RAO), nemmeno quando il richiedente sia ammesso alla professione di «abogado» in Spagna, senza un requisito paragonabile di esperienza pratica, e abbia ivi esercitato tale professione, prima della presentazione della domanda, per tre settimane e con riferimento alla data della decisione in primo grado, per cinque mesi al massimo, sia compatibile con la direttiva 89/48/CE. |
(1) GU L 19, pag. 16.