20.6.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 141/25 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht (Germania) il 23 marzo 2009 — Deutsche Lufthansa AG/Gertraud Kumpan
(Causa C-109/09)
2009/C 141/44
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Bundesarbeitsgericht
Parti
Ricorrente in cassazione: Deutsche Lufthansa AG
Appellante e resistente in cassazione: Gertraud Kumpan
Questioni pregiudiziali
1) |
Se gli artt. 1, 2, n. 1, e 6, n. 1, della direttiva del Consiglio 27 novembre 2000 (1), 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, e/o i principi generali del diritto comunitario debbano essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale entrata in vigore il 1o gennaio 2001, in forza della quale si possono stipulare senza porre ulteriori requisiti contratti di lavoro a tempo determinato con i lavoratori, per il solo fatto che questi hanno raggiunto l’età di 58 anni. |
2) |
Se la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP, attuato con la direttiva del Consiglio 28 giugno 1999 (2), 1999/70/CE, vada interpretata nel senso che essa osta a una normativa di diritto nazionale che, senza imporre altri requisiti, consente di stipulare senza limiti temporali un numero illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato consecutivi in assenza di una ragione obiettiva, per il solo fatto che il lavoratore all’inizio del contratto di lavoro a tempo determinato ha compiuto l’età di 58 anni, e non sussiste uno stretto legame oggettivo con un precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lo stesso datore di lavoro. |
3) |
Nel caso in cui le questioni sub 1) e/o sub 2) vengano risolte affermativamente: Se i giudici nazionali siano tenuti a disapplicare la norma di diritto nazionale in discussione. |
(1) GU L 303, pag. 16.
(2) GU L 175, pag. 43.