20.6.2009   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 141/22


Impugnazione proposta il 18 marzo 2009 dalla Commissione delle Comunità europee avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, cause riunite T-211/04 e T-215/04: Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-106/09 P)

2009/C 141/41

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: R. Lyal, V. Di Bucci, N. Khan, agenti)

Altre parti nel procedimento: Governo di Gibilterra, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza del Tribunale di primo grado (Terza Sezione ampliata) 18 dicembre 2008, notificata alla Commissione il 5 gennaio 2009, nelle cause riunite T-211/04 e T-215/04, Governo di Gibilterra e Regno Unito/Commissione;

respingere i ricorsi di annullamento proposti dal Governo di Gibilterra e dal Regno Unito e

condannare il Governo di Gibilterra e il Regno Unito alle spese;

in subordine,

rinviare le cause dinanzi al Tribunale di primo grado per un riesame e

riservare le spese relative a entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

La Commissione conferma che la sentenza contestata dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi.

Il Tribunale di primo grado ha errato:

nel valutare il rapporto esistente tra l’art. 87, n. 1, CE, e la competenza degli Stati membri in materia fiscale;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata alla valutazione di aiuti di Stato presunti;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, imponendo una limitazione ingiustificata all’esercizio dei poteri di controllo in ordine all’individuazione di un sistema fiscale comune o “normale”;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, ritenendo che il sistema fiscale comune o “normale” possa risultare dall’applicazione di tecniche differenti a contribuenti diversi;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, considerando che la Commissione aveva omesso di individuare il regime fiscale comune o “normale” e di effettuare la valutazione richiesta per dimostrare la natura selettiva delle misure in oggetto;

nell’interpretare e nell’applicare l’art. 87, n. 1, CE, non esaminando i tre elementi di selettività individuati nella decisione contestata.