16.5.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 113/24 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen
(Causa C-93/09)
2009/C 113/46
Lingua processuale: il tedesco
Giudice del rinvio
Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania).
Parti
Ricorrente: Hartmut Eifert.
Convenuto: Land Hessen.
Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung
Questioni pregiudiziali
1) |
Se siano invalidi gli artt. [42], n. 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), introdotti dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322, pag. 1). |
2) |
Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28):
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Nel caso in cui le norme citate sub 1) e 2) siano valide:
3) |
se l'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), non possa aver luogo se non è stata preceduta dalla procedura prevista da detto articolo al posto della notificazione all'autorità di controllo; |
4) |
se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), può aver luogo unicamente se il controllo preventivo disposto dal diritto nazionale sia stato effettuato. |
5) |
In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che un controllo preventivo non è valido qualora sia stato effettuato a mezzo di un registro, ai sensi dell'art. 18, n. 2, secondo trattino della stessa direttiva, che non contiene tutte le informazioni necessarie. |
6) |
Se l'art. 7, e in particolare nel caso di specie la lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi consistente nel registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di un sito Internet senza il loro consenso esplicito. |