16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/24


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania) il 6 marzo 2009 — Hartmut Eifert/Land Hessen

(Causa C-93/09)

2009/C 113/46

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Verwaltungsgericht Wiesbaden (Germania).

Parti

Ricorrente: Hartmut Eifert.

Convenuto: Land Hessen.

Interveniente: Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Questioni pregiudiziali

1)

Se siano invalidi gli artt. [42], n. 8 ter), e 44 bis del regolamento (CE) del Consiglio 21 giugno 2005, n. 1290, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1), introdotti dal regolamento (CE) del Consiglio 26 novembre 2007, n. 1437, recante modifica del regolamento (CE) n. 1290/2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 322, pag. 1).

2)

Se il regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU L 76, pag. 28):

a)

sia invalido, oppure

b)

non sia invalido in quanto la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 15 marzo 2006, 2006/24/CE, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE (GU L 105, pag. 54) è invalida.

Nel caso in cui le norme citate sub 1) e 2) siano valide:

3)

se l'art. 18, n. 2, secondo trattino, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31), debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), non possa aver luogo se non è stata preceduta dalla procedura prevista da detto articolo al posto della notificazione all'autorità di controllo;

4)

se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che la pubblicazione di cui al regolamento (CE) della Commissione 18 marzo 2008, n. 259, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda la pubblicazione di informazioni sui beneficiari dei finanziamenti provenienti dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), può aver luogo unicamente se il controllo preventivo disposto dal diritto nazionale sia stato effettuato.

5)

In caso di risposta affermativa alla quarta questione, se l'art. 20 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che un controllo preventivo non è valido qualora sia stato effettuato a mezzo di un registro, ai sensi dell'art. 18, n. 2, secondo trattino della stessa direttiva, che non contiene tutte le informazioni necessarie.

6)

Se l'art. 7, e in particolare nel caso di specie la lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281, pag. 31) debba essere interpretato nel senso che esso osta ad una prassi consistente nel registrare gli indirizzi IP degli utilizzatori di un sito Internet senza il loro consenso esplicito.