18.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 90/16


Ricorso proposto il 13 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica francese

(Causa C-64/09)

2009/C 90/25

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver e J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Repubblica francese

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che, non avendo adottato tutte le misure legislative e regolamentari necessarie per recepire in modo corretto e completo l’art. 2, punto 13; l’art. 4, n. 2, punto a); l’art. 5, nn. 3 e 4; l’art. 6, n. 3; l’art. 7, n. 1, e l’art. 8, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 settembre 2000, 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso (1), la Repubblica francese è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza di tale direttiva;

condannare la Repubblica francese alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso la Commissione solleva sette addebiti, relativi al recepimento non corretto nell’ordinamento giuridico francese di talune disposizioni della direttiva 2000/53/CE.

La ricorrente fa valere innanzitutto che il recepimento della definizione dell’art. 2, punto 13, relativo alle “informazioni per la demolizione” dei veicoli fuori uso non è stato garantito in maniera sufficientemente chiara e precisa, poiché la disposizione nazionale corrispondente avrebbe una portata nettamente più restrittiva di quella della direttiva e mancherebbe soprattutto di qualsiasi legame con l’obiettivo dichiarato dal legislatore comunitario di trattamento appropriato e compatibile con l'ambiente.

Secondo la ricorrente, il recepimento tardivo dell’art. 4, n. 2, punto a), avrebbe comportato inoltre la presenza sul mercato, per diciotto mesi, di veicoli, materiali e componenti contenenti, al di fuori dei casi esentati, piombo, mercurio, cadmio o cromo esavalente, in quanto le disposizioni nazionali pertinenti sarebbero state applicabili soltanto ai veicoli omologati per tipo a decorrere dal 31 dicembre 2004, mentre l’art. 4, n. 2, punto a), della direttiva richiamava a sua volta la data del 1o luglio 2003.

La ricorrente sostiene altresì che la procedura di cui all’art. 5, n. 3, relativa al rilascio di un certificato di rottamazione di un veicolo fuori uso, non è stata correttamente riprodotta nell’ordinamento giuridico francese, il che potrebbe creare situazioni controverse, in particolare per i proprietari di veicoli provenienti da altri Stati membri. A tale riguardo, la Commissione censura in particolare il fatto che il certificato di rottamazione non sia rilasciato al momento della consegna del veicolo ma soltanto dopo la sua rottamazione fisica, e che detto certificato non sia rilasciato al detentore del veicolo fuori uso ma al prefetto del dipartimento in cui il veicolo è stato immatricolato.

La Commissione denuncia, in quarto luogo, il recepimento dell’art. 5, n. 4, che sarebbe contrario al suo effetto utile, poiché esso consentirebbe a determinati impianti autorizzati — i demolitori abilitati — di rifiutare la presa in consegna di veicoli fuori uso e non avrebbe previsto un meccanismo di compensazione a favore di tali demolitori.

Parimenti, il recepimento dell’art. 6, n. 3, disconoscerebbe la nozione di “smontaggio dei componenti” che designa la prima tappa delle operazioni di trattamento dei veicoli fuori uso, ossia quella della rimozione dei pezzi facilmente smontabili prima dell’operazione di depurazione.

La ricorrente censura altresì il recepimento dell’art. 7, n. 1, poiché le autorità francesi avrebbero incoraggiato il riciclaggio dei componenti di veicoli “ove consentito dai vincoli di carattere tecnico ed economico”, mentre la direttiva avrebbe enunciato da parte sua un obbligo più vincolante di riciclaggio “ove sostenibile dal punto di vista ambientale”.

Infine, essa insiste sul fatto che l’art. 8, n. 3, obbliga gli Stati membri ad adottare provvedimenti espliciti affinché i costruttori di autoveicoli o i produttori di componenti forniscano, per ogni tipo di nuovo veicolo immesso sul mercato, informazioni sulla demolizione sotto forma di manuali o di supporti elettronici.


(1)  GU L 269, pag. 34.