16.5.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 113/20


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz (Germania) l’11 febbraio 2009 — Landkreis Bad Dürkheim/Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion

(Causa C-61/09)

2009/C 113/40

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberverwaltungsgericht Rheinland-Pfalz

Parti

Ricorrente: Landkreis Bad Dürkheim

Convenuto: Aufsichts — und Dienstleistungsdirektion

Interveniente: sig.ra Astrid Niedermair Schiemann

Questioni pregiudiziali

1)

Se si sia in presenza di una superficie agricola ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003 (1), anche qualora il suo sfruttamento, pur se inteso anche al conseguimento di fini agricoli (pascolo per l’allevamento di ovini), persegua prevalentemente fini di salvaguardia del paesaggio e di tutela della natura.

2)

Nel caso di soluzione affermativa della prima questione:

Se una superficie venga sfruttata per attività non agricole ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003, qualora l’attività sia prevalentemente intesa alla tutela della natura o in ogni caso qualora l’agricoltore, nel perseguimento degli obiettivi di tutela della natura, sia assoggettato agli ordini dell’autorità competente in materia di protezione della natura.

3)

Nel caso della sussistenza di una superficie agricola (questione sub 1), sfruttata anche per un’attività agricola (questione sub 2):

Se l’attribuzione di una superficie agricola all’azienda [superficie agricola dell’azienda ai sensi dell’art. 44, n. 2, del regolamento (CE) n. 1782/2003] presupponga che

a)

essa sia a disposizione dell’azienda dietro corrispettivo in forza di un contratto di affitto o di un’analoga transazione temporanea.

b)

In caso di soluzione negativa: se per l’attribuzione all’azienda sia irrilevante il fatto che le superfici vengano cedute all’azienda a titolo gratuito oppure solo in cambio dell’assunzione del pagamento dei contributi all’ente previdenziale di categoria, per un determinato sfruttamento e per un periodo di tempo limitato in conformità degli obiettivi di tutela della natura.

c)

In caso di soluzione positiva: se per l’attribuzione all’azienda sia irrilevante il fatto che l’azienda sia obbligata ad eseguire determinate prestazioni sulle superfici ricevendone un compenso.


(1)  Regolamento (CE) del Consiglio 29 settembre 2003, n. 1782, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001 (GU L 270, pag. 1).