6.6.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 129/3


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 10 febbraio 2009 — Bundesrepublik Deutschland/B; interveniente: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

(Causa C-57/09)

2009/C 129/04

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti

Ricorrente: Bundesrepublik Deutschland

Convenuto: B

Interveniente: Rappresentante del pubblico interesse dinanzi al Bundesverwaltungsgericht

Questioni pregiudiziali

1)

Se si configuri un reato grave di diritto comune ovvero un atto contrario alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite, ai sensi dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/83/CE, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta (1), nel caso in cui il richiedente asilo abbia fatto parte di un’organizzazione che è iscritta nell’elenco delle persone, dei gruppi e delle entità di cui all’allegato della Posizione comune del Consiglio 17 giugno 2002, relativa all’applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo, e che opera con metodi terroristici, e il detto richiedente abbia attivamente sostenuto la lotta armata di tale organizzazione.

2)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 1): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga che il richiedente continui a costituire una fonte di pericolo.

3)

In caso di soluzione negativa della questione sub 2): se l’esclusione dallo status di rifugiato a norma dell’art. 12, n. 2, lett. b) e c), della direttiva 2004/83/CE presupponga un vaglio di proporzionalità riferito al singolo caso.

4)

In caso di soluzione affermativa della questione sub 3):

a)

se nell’ambito del vaglio di proporzionalità vada considerato il fatto che il richiedente beneficia della tutela contro l’allontanamento coattivo dallo Stato in forza dell’art. 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 ovvero in forza di norme nazionali;

b)

se l’esclusione sia sproporzionata soltanto in casi eccezionali presentanti caratteristiche particolari.

5)

Se possa considerarsi compatibile con la direttiva 2004/83/CE, nel senso di cui all’art. 3 di quest’ultima, il fatto che il richiedente, malgrado l’esistenza di una causa di esclusione ai sensi dell’art. 12, n. 2, della medesima direttiva, sia titolare di un diritto di asilo in forza di norme costituzionali nazionali.


(1)  GU L 304, pag. 12.