4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/19


Ricorso proposto il 4 febbraio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Irlanda

(Causa C-50/09)

(2009/C 82/35)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: P. Oliver, C. Clyne, J.-B. Laignelot, agenti)

Convenuta: Irlanda

Conclusioni della ricorrente

dichiarare che:

non trasponendo l'art. 3 della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE (1) concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata;

non garantendo che, qualora le autorità di pianificazione irlandesi e l'Environmental Protection Agency abbiano entrambe poteri decisionali su un progetto, vi sarà il pieno adempimento dei requisiti di cui agli artt. 2, 3 e 4 della direttiva;

escludendo i lavori di demolizione dalla portata d'applicazione della legislazione vigente sul suo territorio, destinata a trasporre tale direttiva;

l'Irlanda non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi della direttiva.

condannare l'Irlanda alle spese.

Motivi e principali argomenti

Inadempimento dell'obbligo di trasporre l'art. 3 della direttiva

La Commissione sostiene che la Sezione 173 del Planning and Development Regulations 2000, che richiede che le autorità di pianificazione prendano in considerazione la dichiarazione d'impatto sull'ambiente (Environmental Impact Statement, EIS), nonché le informazioni provenienti dai consulenti, fa riferimento all'obbligo previsto all'art. 8 della direttiva, che consiste nel prendere in considerazione le informazioni raccolte ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 della direttiva. Ad avviso della Commissione, la Sezione 173 non soddisfa il più ampio obbligo, di cui all'art. 3 della direttiva, che consiste nel garantire che una valutazione dell'impatto ambientale (EIA) individui, descriva e valuti tutte le materie cui tale disposizione si riferisce.

Per quanto riguarda gli artt. 94, 108 e 111, nonché l'allegato 6 del Planning and Development Regulations 2001, la Commissione espone le seguenti osservazioni. L'art. 94, letto in combinato disposto con l'allegato 6, punto 2, lett. b), espone le informazioni che la valutazione dell'impatto ambientale deve contenere. Esso costituisce un riferimento alle informazioni che il committente deve fornire ai sensi dell'art. 5 della direttiva; occorre, pertanto, distinguerlo dall'EIA che costituisce il processo di valutazione generale. Gli artt. 108 e 111 richiedono che le autorità di pianificazione valutino l'adeguatezza della dichiarazione d'impatto sull'ambiente. La Commissione ritiene che tali disposizioni facciano riferimento all'art. 5 della direttiva, ma che non siano idonee a sostituire la trasposizione dell'art. 3 della direttiva. L'informazione che deve essere fornita dal committente costituisce soltanto una parte dell'EIA e le disposizioni che riguardano tale informazione non sostituiscono gli obblighi previsti dall'art. 3.

Inadempimento dell'obbligo di esigere un corretto coordinamento tra le autorità

Sebbene la Commissione non abbia, in linea di principio, nulla da obiettare contro l'adozione di decisioni a più livelli oppure contro la condivisione della responsabilità di adottare decisioni per lo stesso progetto tra differenti autorità, essa nutre preoccupazioni per quanto riguarda la precisa modalità in cui sono suddivisi gli obblighi tra i diversi legittimati a compiere tali atti di adozione di decisioni. Ad avviso della Commissione la normativa irlandese non contiene obblighi, ricadenti sui responsabili di tali decisioni, che abbiano ad oggetto l'effettivo coordinamento reciproco ed è, quindi, in contrasto con gli artt. 2, 3 e 4 della direttiva.

Mancato adempimento dell'obbligo di applicare la direttiva ai lavori di demolizione

La Commissione è del parere che, al ricorrere degli altri presupposti previsti dalla direttiva, per i lavori di demolizione debba essere eseguito un EIA. L'Irlanda ha provveduto ad esentare quasi tutti i lavori di demolizione mediante il Planning and Development Regulations 2001 (Allegato 2, parte I, classe 50). Secondo quanto asserito dalla Commissione, ciò diverge chiaramente dalla direttiva.


(1)  GU L 175, pag. 40.