4.4.2009 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 82/17 |
Impugnazione proposta il 29 gennaio 2009 dal sig. Ralf Schräder avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 19 novembre 2008, causa T-187/06, Ralf Schräder/Ufficio comunitario delle varietà vegetali
(Causa C-38/09 P)
(2009/C 82/32)
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Ralf Schräder (rappresentanti: avv.ti T. Leidereiter e W.- A. Schmidt)
Altre parti nel procedimento: Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV)
Conclusioni del ricorrente
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Annullare la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) 18 novembre 2008, causa T-187/06; |
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Accogliere la domanda, presentata dal ricorrente nel procedimento di primo grado, di annullamento della decisione della commissione di ricorso dell'UCVV 2 maggio 2006 (caso A 003/2004). In subordine, relativamente a 2 |
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Rinviare la causa dinanzi al Tribunale di primo grado per una nuova pronuncia. |
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Condannare l'UCVV a sopportare la totalità delle spese inerenti al presente procedimento, al procedimento dinanzi al Tribunale di primo grado nonché dinanzi alla commissione di ricorso. |
Motivi e principali argomenti
Oggetto della presente impugnazione è la sentenza del Tribunale di primo grado recante rigetto del ricorso del ricorrente contro la decisione della commissione di ricorso dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali in merito alla domanda di privativa comunitaria per il ritrovato vegetale «SUMCOL 01». Nella sentenza impugnata il Tribunale avrebbe confermato la decisione della commissione di ricorso secondo cui la varietà candidata non si distinguerebbe chiaramente dalla varietà di riferimento, la quale è da considerarsi notoriamente conosciuta.
Con il primo motivo di impugnazione il ricorrente deduce una serie di errori procedurali. Nell'ambito dell'esame della decisione della commissione di ricorso, il Tribunale avrebbe compiuto valutazioni la cui erroneità emerge direttamente dagli atti di causa. Inoltre, avrebbe snaturato i fatti e i mezzi di prova, posto requisiti eccessivi in merito alle allegazioni del ricorrente, adottato una decisione contraddittoria e violato il diritto della difesa del ricorrente. Così, il Tribunale avrebbe ignorato ampie parti delle allegazioni e numerose prove offerte del ricorrente e le avrebbe respinte adducendo che le allegazioni sono troppo generiche. Così facendo, inoltre, il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in parte, il ricorrente si sarebbe trovato oggettivamente nell'impossibilità di presentare allegazioni «più concrete». In tal modo, esso avrebbe violato, al contempo, i diritti della difesa del ricorrente e i principi inerenti all'onere della prova e alla produzione delle prove. Per giunta, il Tribunale avrebbe ampliato in modo inammissibile l'oggetto della controversia fondando la sentenza impugnata su una motivazione che non era stata dedotta né dall'Ufficio né dalla commissione di ricorso.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha violato il diritto comunitario in quanto, in sede di interpretazione dell'art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 luglio 1994, n. 2100, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, avrebbe valutato una descrizione scritta di una specie, contenuta nella letteratura scientifica, come prova della sua notorietà. In aggiunta, il ricorrente invoca una violazione dell'art. 62 del summenzionato regolamento nonché dell'art. 60 del regolamento (CE) n. 1239/95 recante norme d'esecuzione del regolamento (CE) del Consiglio n. 2100/94, riguardo al procedimento dinanzi all'Ufficio comunitario delle varietà vegetali.