21.3.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 69/26


Ricorso proposto il 14 gennaio 2009 — Commissione delle Comunità europee/Repubblica federale di Germania

(Causa C-17/09)

(2009/C 69/48)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: B. Schima e C. Zadra, agenti)

Convenuta: Repubblica federale di Germania

Conclusioni della ricorrente

Constatare che, avendo la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage Bonn GmbH concesso un appalto pubblico di servizi per lo smaltimento dei rifiuti biologici e dei rifiuti verdi senza procedere ad una gara di appalto indetta a livello comunitario, la Repubblica federale di Germania è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza dell'art. 8 in combinato disposto con i Titoli III-VI della direttiva del Consiglio 18 giugno 1992, 92/50/CEE, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (1);

condannare la Repubblica federale di Germania alle spese.

Motivi e principali argomenti

Oggetto del presente ricorso è un contratto di prestazione di servizi a titolo oneroso relativo allo smaltimento di rifiuti biologici e rifiuti verdi tra la città di Bonn e la Müllverwertungsanlage Bonn GmbH (in prosieguo: la «MVA GmbH»), da una parte, e l'impresa privata di smaltimento dei rifiuti EVB Entsorgung und Verwertung Bonn GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «EVB»), dall'altra. La MVA GmbH è una società municipale, il cui capitale è detenuto per il 93,46 % dalla Stadtwerke Bonn GmbH — una società controllata al 100 % dalla città di Bonn — e per il 6,54 % direttamente dalla città di Bonn. Con tale contratto la EVB si obbligava, da un lato, all'acquisizione, preselezione e trasporto di rifiuti domestici per lo smaltimento nel centro per il riciclaggio dei rifiuti di Bonn e, dall'altro, allo smaltimento nei propri impianti di decomposizione di rifiuti biologici e rifiuti vegetali provenienti dal territorio della città di Bonn per un compenso annuale di 6 milioni di DEM.

Benché il contratto di smaltimento in questione configuri un appalto pubblico di servizi ai sensi dell'art. 1, lett. a), della direttiva 92/50/CEE, esso è stato concluso direttamente con la EVB senza procedere ad una formale procedura di aggiudicazione né alla pubblicazione di un bando a livello europeo. Il contratto avrebbe ad oggetto anche la fornitura di servizi di smaltimento dei rifiuti ai sensi della categoria 16 dell'allegato 1 A della citata direttiva e pertanto oltrepasserebbe in misura considerevole la soglia per l'applicazione della direttiva.

Contrariamente all'opinione del governo tedesco non sarebbe rilevante che il contratto comprenda, oltre alle prestazioni di decomposizione, anche altre prestazioni eseguite per conto della EVB dalla città ovvero dalla MVA GmbH. Decisivo sarebbe invece che il contratto comporta obblighi giuridicamente vincolanti della EVB nei confronti della città per la fornitura a titolo oneroso di prestazioni di decomposizione. Non si potrebbe del resto nemmeno affermare che le prestazioni di decomposizione formerebbero un elemento accessorio del tutto insignificante del contratto, dato che tali prestazioni sarebbero uno degli elementi centrali di quanto contrattato dalle parti e rappresenterebbero dal punto di vista economico una parte significativa del volume di prestazioni scambiate.

La Commissione non potrebbe neppure condividere la tesi avanzata dal governo tedesco secondo la quale, sulla base dell'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE, la città di Bonn avrebbe avuto il diritto di aggiudicare le prestazioni di decomposizione mediante procedura negoziata non preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara. Secondo la giurisprudenza della Corte la citata disposizione della direttiva deve essere interpretata restrittivamente, gravando l'onere della prova del sussistere delle circostanze straordinarie che giustificano l'eccezione su colui che se ne vuole avvalere. Dato che il governo tedesco non avrebbe dimostrato in modo effettivo che alla EVB competeva un diritto di esclusiva per l'esecuzione della controverse prestazioni di decomposizione né su quale base giuridica un tale diritto si fonderebbe, non si potrebbe ritenere che ricorra l'eccezione di cui all'art. 11, n. 3, lett. b), della direttiva 92/50/CEE.


(1)  GU L 209, pag. 1.