4.4.2009   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 82/11


Impugnazione proposta l'8 gennaio 2009 da Gerasimos Potamianos avverso la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, causa T-160/04, Potamianos/Commissione

(Causa C-4/09 P)

(2009/C 82/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Gerasimos Potamianos (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e E. Marchal)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Annullare integralmente la sentenza del Tribunale di primo grado (Settima Sezione) 15 ottobre 2008, nella causa T-160/04 (Potamianos/Commissione), con la quale il Tribunale ha respinto tutti i capi del suo ricorso 26 aprile 2004 proposto contro la decisione dell'autorità autorizzata a concludere contratti di assunzione (AACC) di non prorogare il suo contratto di agente temporaneo;

annullare la decisione dell'AACC di non rinnovare il suo contratto di agente temporaneo;

condannare la convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Con la sua impugnazione, il ricorrente formula quattro addebiti a sostegno del ricorso.

Secondo il primo addebito, sarebbe scorretta l'interpretazione del Tribunale in base alla quale il mancato rinnovo del suo contratto di agente temporaneo si fondava su ragioni connesse con l'interesse del servizio. Infatti, i superiori gerarchici del ricorrente avrebbero più volte domandato la proroga del suo contratto. Indizi oggettivi, pertinenti e concordanti consentirebbero, al contrario, di stabilire che l'applicazione della regola «anticumulo», che fissa a massimo sei anni la durata del contratto di un agente temporaneo, costituiva il solo fondamento della decisione del mancato rinnovamento in esame.

Con il secondo addebito, il ricorrente fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel ritenere che egli non avesse presentato la candidatura per l'impiego di cui trattasi, mentre egli, nel rispetto dei termini, aveva domandato la proroga del suo contratto e reiterato la sua richiesta anche dopo la pubblicazione dell'avviso di posto vacante.

Con il suo terzo addebito, il ricorrente sostiene che il Tribunale ha commesso un errore di diritto nel concludere che non esistesse uno sviamento di potere da parte dell'AACC. Lo scopo dichiarato del ricorso agli agenti temporanei era, infatti, di ridurre il numero di posti vacanti in seno alla Commissione e, in particolare, di rimediare alla carenza di vincitori di concorso.

Orbene, quest'ultimo obiettivo non sarebbe stato affatto raggiunto con il diniego di proroga del contratto del ricorrente in seguito all'applicazione della regola «anticumulo», poiché il suo posto sarebbe stato pubblicato prima di qualunque pubblicazione delle liste di concorso. Inoltre, per tale posto, un altro agente temporaneo sarebbe stato assunto per un lungo periodo, mentre i contratti di tutti gli altri agenti temporanei assunti per un breve periodo nella stessa direzione sarebbero stati prorogati d'ufficio senza previa pubblicazione dei loro posti.

Infine, il principio di uguaglianza sarebbe stato violato, poiché tutti gli altri agenti temporanei che si trovavano in una situazione simile, ad eccezione della loro anzianità, avrebbero visto prorogato il proprio contratto senza che i loro posti fossero stati pubblicati, contrariamente al procedimento che sarebbe stato adottato nel suo caso. In tale contesto, l'onere della prova sarebbe stato erroneamente invertito nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, poiché spettava alla convenuta — e non al ricorrente — dimostrare l'osservanza delle norme da essa stessa stabilite.