SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

2 febbraio 2012 ( *1 )

«Convenzione recante statuto delle scuole europee — Interpretazione e applicazione degli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1 — Diritto degli insegnanti comandati all’accesso agli stessi avanzamenti in carriera ed alla stessa progressione salariale dei loro omologhi nazionali — Esclusione di taluni insegnanti comandati dal Regno Unito presso le scuole europee dall’accesso a schemi salariali più vantaggiosi e ad altri pagamenti addizionali concessi agli omologhi nazionali — Incompatibilità con gli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1»

Nella causa C-545/09,

avente ad oggetto un ricorso, ai sensi dell’articolo 26 della Convenzione recante statuto delle scuole europee, proposto il 22 dicembre 2009,

Commissione europea, rappresentata da J. Currall e da B. Eggers, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, rappresentato da H. Walker, in qualità di agente, e da J. Coppel, barrister,

convenuto,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, M. Ilešič (relatore), J.-J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig. P. Mengozzi

cancelliere: sig.ra K. Sztranc-Sławiczek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 4 maggio 2011,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 7 luglio 2011,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con il suo ricorso, la Commissione europea chiede alla Corte di dichiarare che l’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione recante statuto delle scuole europee del 21 giugno 1994 (GU L 212, pag. 3; in prosieguo: la «Convenzione») deve essere interpretato e applicato in modo da garantire che gli insegnanti comandati da uno Stato membro abbiano accesso, durante il comando, agli stessi avanzamenti in carriera ed alla stessa progressione salariale degli insegnanti incaricati nel territorio dello Stato membro, e che l’esclusione di taluni insegnanti comandati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, durante il periodo di comando, dall’accesso a schemi di stipendio più vantaggiosi (in particolare, quelli designati come «threshold pay», «excellent teacher system» o «advanced skills teachers») e da altri pagamenti addizionali (come i «teaching and learning responsibility payments») nonché dalla progressione nello schema salariale esistente nel modo in cui ne beneficiano gli insegnanti impiegati nelle scuole pubbliche inglesi e gallesi è incompatibile con gli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1, della Convenzione.

Contesto normativo

La Convenzione e lo Statuto del personale comandato

2

La creazione delle scuole europee si fondava in origine su due strumenti, vale a dire, da un lato, lo Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957 (Recueil des Traités des Nations unies, vol. 443, pag. 129), e, dall’altro, il Protocollo relativo alla creazione di scuole europee, elaborato con riferimento allo Statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 13 aprile 1962 (Recueil des Traités des Nations unies, vol. 752, pag. 267).

3

Tali strumenti sono stati sostituiti dalla Convenzione, la quale è entrata in vigore il 1o ottobre 2002 e costituisce il provvedimento attualmente applicabile. Contrariamente agli strumenti originali, dei quali erano parti unicamente gli Stati membri, la Convenzione è stata conclusa anche dalle Comunità europee, legittimate a tal fine dalla decisione 94/557/CE, Euratom del Consiglio, del 17 giugno 1994, che autorizza la Comunità europea e la Comunità europea dell’energia atomica a firmare e concludere la Convenzione recante statuto delle scuole europee (GU L 212, pag. 1).

4

Il terzo «considerando» della Convenzione così recita:

«[C]onsiderando che le scuole europee costituiscono un sistema “sui generis”; che detto sistema attua una forma di cooperazione tra gli Stati membri e tra questi e le Comunità europee nel pieno rispetto della responsabilità degli Stati membri in materia di contenuti dell’insegnamento e di organizzazione del loro sistema scolastico, nonché della loro diversità culturale e linguistica».

5

L’articolo 3, paragrafo 2, di detta Convenzione così prevede:

«L’insegnamento è impartito da insegnanti a cui viene dato comando o che sono designati dagli Stati membri, conformemente alle decisioni prese dal Consiglio superiore secondo la procedura di cui all’articolo 12, punto 4».

6

L’articolo 12, punto 4, lettera a), di detta Convenzione, appartenente al secondo titolo, intitolato «Organi delle scuole», così dispone:

«In materia amministrativa il Consiglio superiore:

(...)

4.

a)

su proposta dei consigli d’ispezione, stabilisce ogni anno, attraverso la creazione o la soppressione di posti, le esigenze in fatto di personale docente. Provvede affinché i posti siano equamente ripartiti tra gli Stati membri. Di concerto con i governi, regola le questioni poste dalla designazione o dal comando di professori, maestri e consiglieri didattici della scuola. Questi conservano i diritti all’avanzamento di carriera e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale».

7

L’articolo 25 della medesima Convenzione così recita:

«Il bilancio delle scuole è alimentato mediante:

1)

i contributi versati dagli Stati membri tramite il mantenimento della retribuzione dei docenti cui viene dato comando o che vengono designati e, se del caso, sotto forma di contributo finanziario deciso dal Consiglio superiore che delibera all’unanimità;

2)

il contributo delle Comunità europee, destinato a coprire la differenza tra l’importo globale delle spese delle scuole e il totale delle altre entrate;

3)

i contributi degli organismi non comunitari con i quali il Consiglio superiore ha concluso un accordo;

4)

le entrate proprie delle scuole, in particolare le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore;

5)

le entrate varie.

Le modalità secondo cui il contributo delle Comunità europee è messo a disposizione sono stabilite attraverso un accordo speciale tra il Consiglio superiore e la Commissione».

8

A tenore dell’articolo 26 della Convenzione, la «Corte di giustizia delle Comunità europee è la sola competente a conoscere delle controversie tra le parti contraenti relative all’interpretazione e all’applicazione della presente Convenzione che non siano state risolte in sede di Consiglio superiore».

9

Sulla base dell’articolo 12, punto 1, di detta Convenzione, il Consiglio superiore ha adottato lo statuto del personale comandato delle scuole europee (in prosieguo: «lo statuto del personale comandato»), che contiene, in particolare, disposizioni sulla retribuzione e sulle condizioni di lavoro degli insegnanti delle scuole europee.

10

L’articolo 10, paragrafo 1, dello statuto del personale comandato richiede che gli insegnanti comandati possiedano i titoli e soddisfino le condizioni necessarie per occupare equivalenti funzioni nel loro paese d’origine. Il capitolo III di tale statuto, intitolato «Valutazione», comprende un articolo 30 che dispone, al suo primo comma, che «la competenza, l’efficienza e il comportamento in servizio sono oggetto, per ciascun membro del personale insegnante e di vigilanza, nonché per i direttori aggiunti, di un rapporto di valutazione redatto sia dal direttore sia dall’ispettore nazionale secondo modalità fissate nel regolamento di applicazione. In caso di disaccordo, prevale il rapporto dell’ispettore nazionale».

11

In conformità all’articolo 49 di detto statuto, gli insegnanti comandati percepiscono, da una parte, i loro emolumenti nazionali versati dalle autorità nazionali competenti e, dall’altra, un supplemento pari alla differenza tra lo stipendio previsto da tale statuto e il controvalore degli emolumenti nazionali, al netto delle ritenute sociali obbligatorie, il quale viene versato dalla scuola europea (in prosieguo: «il supplemento europeo»).

12

In forza dell’articolo 72, paragrafo 1, dello statuto del personale comandato, il membro del personale che cessi definitivamente dalle sue funzioni ha diritto, in occasione del suo congedo e in quanto quest’ultimo non risulti da un provvedimento disciplinare, al versamento di un assegno di liquidazione proporzionale alla durata del servizio effettivamente compiuto fino a una durata massima di nove anni. Tale indennità è calcolata, ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo, in base alla differenza tra un mese e mezzo dell’ultimo trattamento di base europeo, modificato in base al coefficiente correttore fissato per il paese d’origine, e un mese e mezzo dell’ultimo trattamento di base nazionale per anno di servizio.

13

Per contro, lo statuto non prevede alcun regime pensionistico per gli insegnanti comandati, i quali continuano a versare i contributi alle loro casse nazionali durante il comando.

Il regime applicabile agli insegnanti impiegati in Inghilterra e nel Galles

14

Nel Regno Unito, l’insegnamento rientra nell’ambito di competenza dei poteri decentrati che si suddividono in tre zone distinte, cioè l’Inghilterra e il Galles, che formano congiuntamente un’unica zona, l’Irlanda del Nord e la Scozia. Diverse sono le condizioni di lavoro in ciascuna di tali zone.

15

Per quanto riguarda la zona costituita dall’Inghilterra e dal Galles, unica ad essere considerata nella presente controversia, la maggioranza degli insegnanti sono impiegati da una delle scuole sovvenzionate («maintained schools»). La retribuzione e le condizioni di impiego di tali insegnanti vengono fissate da un decreto del ministro competente, cioè il documento relativo allo statuto e alla retribuzione degli insegnanti delle scuole («School Teachers Pay and Conditions Document»; in prosieguo: lo «STPCD»), il quale è vincolante per qualsiasi contratto di lavoro concluso da una scuola sovvenzionata.

16

Un certo numero di insegnanti è impiegato non in scuole sovvenzionate, bensì in altri tipi di scuola, come ad esempio scuole pubbliche indipendenti e polivalenti sostenute da mecenati («accademie»), scuole private, la scuola europea di Culham oppure scuole gestite da governi stranieri. Per tali scuole, le modalità e le condizioni di lavoro previste dallo STPCD hanno carattere facoltativo.

17

Lo STPCD, nella sua versione del 2009, prevede griglie retributive che includono i principali elementi qui di seguito riportati.

18

Gli insegnanti beneficiano di una scala salariale di base che prevede sei scatti. Il principale criterio per risalire tali scatti è il livello di esperienza che si misura in anni di servizio compiuti. Così, messi da parte casi eccezionali di risultati insoddisfacenti, l’avanzamento su tale scala è automatico.

19

Nel 2000, è stato applicato in Inghilterra e nel Galles un aumento salariale generale del 3% ed è stato introdotto, al tempo stesso, un aumento salariale del 7% sulla base di un nuovo regime recante il nome di «threshold pay»; per poterne beneficiare gli insegnanti dovevano soddisfare determinate condizioni.

20

In applicazione di tale regime, gli insegnanti inglesi e gallesi possono, una volta giunti all’ultimo scatto della scala salariale di base, presentare la propria candidatura al fine di superare la soglia e di accedere ad una scala salariale superiore («post-threshold pay scale»). Gli insegnanti che desiderano presentare siffatta candidatura devono soddisfare determinati standard professionali, fornire prova delle loro qualifiche e chiedere una valutazione delle loro competenze, che deve essere effettuata dai capi degli istituti scolastici. Gli standard professionali che devono essere soddisfatti sono esposti in un documento intitolato «Requisiti professionali applicabili agli insegnanti» («Professional Standards for Teachers»). Una volta che un insegnante ha avuto accesso alla scala superiore («post-threshold teacher»), l’avanzamento su di essa non è automatico ma dipende dai risultati dei colloqui di valutazione annuali.

21

Lo STPCD prevede inoltre, per le scuole sovvenzionate, la possibilità di costituire posti per «insegnanti eccellenti» («excellent teachers») e per insegnanti che hanno attitudini di spicco («advanced skills teachers»), ai quali si applicano scale salariali distinte, nonché posti che danno diritto a premi di responsabilità di insegnamento e di formazione («teaching and learning responsibility payments»). L’insegnante non può occupare contemporaneamente più di un posto tra questi.

22

Gli insegnanti che desiderano accedere all’«excellent teacher scheme» devono essere collocati a partire da almeno due anni all’ultimo dei tre scatti della «post-threshold pay scale» e dare prova di competenze professionali specifiche, fissate nei «Professional Standards for Teachers». Essi possono tuttavia chiedere una valutazione al riguardo, effettuata da una commissione di valutazione esterna, soltanto al fine di coprire un posto di «excellent teacher» vacante nella loro stessa scuola. Oltre alle loro mansioni classiche di insegnamento, gli «excellent teachers» sono chiamati ad aiutare altri professori a migliorare la loro efficienza e la qualità del loro insegnamento.

23

Per aver diritto ad un posto di «advanced skills teachers», i candidati non devono necessariamente aver già acceduto alla «post-threshold pay scale», ma sono tuttavia tenuti a soddisfare i «post-threshold teacher standards» e, più in particolare, gli standard professionali specifici per gli «advanced skills teachers», come definiti dai «Professional Standards for Teachers». Le valutazioni al riguardo sono effettuate da commissioni di valutazione esterne. Tali posti sono collegati a responsabilità supplementari, che vengono esercitate a vantaggio degli insegnanti provenienti da altre scuole.

24

Infine, i «teaching and learning responsibility payments» sono concessi a qualsiasi insegnante che assuma un onere tradizionale d’insegnamento, senza che si richieda che tale insegnante abbia avuto accesso alla «post-threshold pay scale». Tali premi vengono attribuiti agli insegnanti che si assumono una «durevole responsabilità supplementare nel contesto della struttura del personale» della scuola. Essi sono segnatamente diretti a ricompensare l’aiuto prestato agli allievi al di fuori della classe oppure il ruolo promotore nell’elaborazione delle materie o del programma.

Il regime applicabile agli insegnanti che l’Inghilterra e il Galles destinano o comandano presso le scuole europee

25

I posti spettanti al Regno Unito nelle scuole europee sono aperti a tutti gli insegnanti sufficientemente qualificati, indipendentemente dalla questione se, al momento della loro designazione o del loro comando, essi fossero impiegati in una scuola sovvenzionata, privata o situata fuori del territorio nazionale, oppure da nessun istituto scolastico.

26

Gli insegnanti comandati dal Regno Unito presso scuole europee non conservano il loro rapporto contrattuale con il precedente datore di lavoro ma concludono, ai fini del comando, un nuovo contratto di lavoro con il «Department for Children, Schools and Families» («Ministero per l’infanzia, la scuola e la famiglia»; in prosieguo: il «Ministero della Pubblica istruzione»).

27

Tale contratto di lavoro prevede, per quanto riguarda gli insegnanti inglesi e gallesi, che lo STPCD non si applica agli insegnanti delle scuole europee. Si precisa tuttavia che gli stipendi nazionali versati mensilmente agli insegnanti comandati vengono fissati in conformità alle scale salariali previste nello STPCD e che questi ultimi avranno diritto agli aumenti di stipendio annui negoziati a livello nazionale, applicabili in forza dello STPCD. Viene del pari indicato che non sarà versato nessun altro supplemento allo stipendio nazionale e che l’insegnante comandato non può, per tutta la durata della sua designazione in seno ad una scuola europea, chiedere di beneficiare di una scala salariale superiore, di un premio aggiuntivo o di uno status addizionale previsti dallo STPCD. Infine, tale contratto di lavoro specifica che il servizio in una scuola europea attribuisce il diritto a pensione in forza del regime pensionistico degli insegnanti inglesi e gallesi e che i contributi a tale regime saranno basati soltanto sul salario nazionale.

Consultazioni precontenziose

28

A causa del gran numero di denunce di insegnanti interessati e a seguito di questioni parlamentari, la Commissione si è rivolta ripetutamente, a partire dal 2000, ai Ministri della Pubblica istruzione del Regno Unito succedutisi nel tempo, invocando l’incompatibilità con la Convenzione della decisione di rifiutare agli insegnanti del Regno Unito, comandati presso scuole europee, l’accesso alla nuova scala salariale. Un primo scambio di lettere nel corso degli anni 2000 e 2001, nonché un secondo scambio nel 2007, non hanno permesso di risolvere la controversia. La Commissione ha allora chiesto che la questione fosse esaminata nel corso della riunione del Consiglio superiore dei giorni 20-22 ottobre 2008. Il 20 novembre 2008 si è svolta una videoconferenza tra i rappresentanti della Commissione e del Ministero della Pubblica istruzione, la quale tuttavia non è pervenuta ad una composizione delle divergenze. Il 13 gennaio 2009, la Commissione ha presentato al Consiglio superiore un’ultima domanda allo scopo di risolvere la situazione, annunciando tuttavia che, qualora non si fosse ottenuto alcun risultato, essa si sarebbe vista costretta ad adire la Corte.

29

La questione relativa all’interpretazione degli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1, della Convenzione è stata esaminata nel corso della riunione del Consiglio superiore dei giorni 20 e 21 gennaio 2009. In seguito a tale riunione, detto Consiglio ha concluso che esso «non ha potuto risolvere tale controversia e ha preso atto dell’intenzione della Commissione di adire la Corte di giustizia, presentando un ricorso interpretativo e applicativo nei confronti del Regno Unito in base all’articolo 26 della Convenzione in combinato disposto con gli articoli 10 e 39 del Trattato».

30

È in tale contesto che la Commissione ha proposto il ricorso in esame.

Sul ricorso

31

Con il suo ricorso, la Commissione chiede alla Corte di statuire, in forza dell’articolo 26 della Convenzione, da una parte, sull’interpretazione che deve essere fornita dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, di detta Convenzione e, dall’altra, sulla questione se il Regno Unito, per quanto riguarda specificamente gli insegnanti comandati dall’Inghilterra e dal Galles presso le scuole europee, applichi correttamente tale disposizione e si conformi così agli obblighi derivanti dalla stessa nonché dall’articolo 25, punto 1, della medesima Convenzione.

Sull’interpretazione dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione

Argomenti delle parti

32

La Commissione considera che l’ultima frase dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione imponga agli Stati membri l’obbligo di garantire che gli insegnanti comandati conservino il diritto agli avanzamenti e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale. Detta Convenzione conferirebbe, per questa ragione e sotto questo profilo, un diritto agli insegnanti comandati.

33

Tale interpretazione sarebbe confermata dalla formulazione chiara e categorica di tale disposizione nonché dal contesto e dall’obiettivo della medesima, che consisterebbe nel garantire che gli insegnanti non siano penalizzati dal loro comando.

34

La Commissione afferma inoltre che il termine «avanzamento» richiama un’interpretazione autonoma ed è diretto a coprire i diversi sistemi nazionali di retribuzione applicabili agli insegnanti in caso di comando. Difatti, l’ampia portata di tale termine sarebbe confermata dall’esame delle differenti versioni linguistiche.

35

Per contro, il Regno Unito considera che l’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione sia esclusivamente indirizzato al Consiglio superiore e non imponga quindi agli Stati membri alcun obbligo.

36

Detta interpretazione sarebbe, da una parte, confermata dalla formulazione di tale disposizione, in quanto quest’ultima farebbe parte del titolo secondo della Convenzione, intitolato «Organi delle scuole», nell’ambito del quale nessuna disposizione impone obblighi agli Stati membri, e, dall’altra, dal riferimento effettuato nell’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione all’articolo 12 della stessa.

37

Secondo il Regno Unito, l’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione avrebbe l’effetto di imporre al Consiglio superiore, quando esercita le proprie funzioni amministrative, il rispetto della disciplina nazionale in materia di avanzamenti e di pensioni. Infatti, non avrebbe alcun senso ritenere che la Convenzione imponga agli Stati membri l’obbligo di rispettare la loro normativa.

38

Peraltro, sarebbe in contrasto con l’articolo 165, paragrafo 1, TFUE, che salvaguarda l’autonomia degli Stati membri ai fini dell’organizzazione dei loro sistemi educativi, che la Convenzione imponga agli Stati membri l’obbligo di conferire agli insegnanti comandati o assegnati presso le scuole europee diritti che essi non possono vantare in base alla normativa nazionale.

39

Inoltre, detto Stato membro asserisce che, nella sua accezione comunemente accolta nel Regno Unito, il termine «avanzamento» designa esclusivamente la progressione di un insegnante verso una posizione amministrativa più elevata e maggiormente corredata di responsabilità in seno alla struttura delle scuole, come la posizione di capo d’istituto o quella di capo d’istituto aggiunto («head teacher» o «deputy head teacher»). Per quanto riguarda i termini «diritti all’avanzamento (…) garantiti» dallo statuto nazionale, il Regno Unito adotta sostanzialmente la tesi secondo cui tali termini devono essere interpretati in modo letterale e restrittivo. Così, un avanzamento che non sia automaticamente attribuito a titolo d’anzianità, ma che debba essere richiesto dall’insegnante e al quale esso venga concesso soltanto se egli soddisfa un certo numero di criteri, non costituirebbe un diritto garantito dallo statuto nazionale.

Giudizio della Corte

40

La controversia tra la Commissione e il Regno Unito in merito all’interpretazione da fornire dell’ultima frase dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione contempla sostanzialmente due questioni, cioè, in primo luogo, se tale disposizione comporti un obbligo per gli Stati membri parti della Convenzione e, in secondo luogo, quale portata si debba attribuire ai termini «diritti all’avanzamento (…) garantiti» dallo statuto nazionale.

41

Per quanto riguarda la prima di tali due questioni, va anzitutto ricordato che l’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione dispone che, in materia amministrativa, il Consiglio superiore determina ogni anno, su proposta del Consiglio d’ispezione, il fabbisogno di personale insegnante mediante la creazione e la soppressione di posti di lavoro. Esso vigila sull’equa ripartizione dei posti tra gli Stati membri. Esso disciplina, unitamente ai governi, le questioni relative all’assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei consiglieri didattici della scuola. Questi ultimi conservano i diritti agli avanzamenti e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale.

42

Deriva così dal testo di detta disposizione che, mentre le sue prime tre frasi pongono a carico del Consiglio superiore responsabilità che devono, all’occorrenza, essere eseguite in collaborazione con i governi, l’ultima frase è formulata in modo neutro, cioè nel senso che constata il diritto degli insegnanti a conservare i diritti ad avanzamento e a pensione garantiti dallo statuto nazionale, senza specificare però da chi debba essere assicurata la conservazione di tali diritti.

43

Orbene, è evidente che tali diritti non potrebbero essere conservati se gli Stati membri parti di tale Convenzione fossero liberi di gestire i loro statuti nazionali e le disposizioni che disciplinano l’assegnazione o il comando dei loro insegnanti presso una scuola europea in modo tale da privare gli interessati di tali diritti durante il periodo di assegnazione o di comando.

44

Al riguardo, occorre sottolineare che i diritti ad avanzamento e a pensione degli insegnanti assegnati o comandati presso scuole europee sono integralmente disciplinati dalle rispettive normative nazionali e che è, conseguentemente, impossibile al Consiglio superiore assicurare il mantenimento di tali diritti qualora dette normative non consentano tale mantenimento. Inoltre, anche se il Consiglio superiore è certamente tenuto a rispettare dette normative, è pur vero che, da una parte, la loro applicazione a detti insegnanti non richiede alcun intervento da parte di tale Consiglio e che, dall’altra, è difficilmente ipotizzabile che quest’ultimo possa, alla luce dei suoi poteri limitati e rigorosamente circoscritti dalla Convenzione, pregiudicare i diritti ad avanzamento e a pensione concessi a tali insegnanti dalla loro normativa nazionale.

45

In tale contesto, va constatato che l’interpretazione proposta dal Regno Unito, secondo cui l’ultima frase dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione è indirizzata esclusivamente al Consiglio superiore allo scopo di obbligarlo a rispettare la normativa nazionale in materia di avanzamento e di pensione, priverebbe detta disposizione di ogni efficacia pratica.

46

Ne deriva che, in contrasto con quanto sostenuto dal Regno Unito, detta disposizione deve essere interpretata nel senso che comporta anche per gli Stati membri parti della Convenzione l’obbligo di assicurare che gli insegnanti conservino, durante il periodo della loro assegnazione o del loro comando presso le scuole europee, i diritti ad avanzamento e a pensione garantiti dal loro statuto nazionale.

47

Detta constatazione non è inficiata né dal fatto che l’articolo 12 della Convenzione fa parte del titolo secondo, intitolato «Organi delle scuole», e che esso elenca le responsabilità del Consiglio superiore in materia amministrativa, né dal riferimento contenuto nell’articolo 3, paragrafo 2, della Convenzione a detto articolo 12.

48

Infatti, anche se è pacifico che tale articolo 12 enuncia, in via principale, le responsabilità poste a carico del Consiglio superiore, occorre tuttavia osservare che detto articolo riguarda, alla penultima frase del suo punto 4, lettera a), anche «i governi» e che l’ultima frase di tale disposizione non è, come è stato constatato al punto 42 della presente sentenza, formulata come responsabilità del Consiglio superiore, bensì in quanto diritto incondizionato degli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee.

49

Inoltre, la collocazione di quest’ultima frase si spiega attraverso ragioni di carattere storico e mediante il nesso intrinseco sussistente tra l’oggetto di tale frase e quello della frase precedente. Così, nello statuto delle scuole europee, di cui al punto 2 della presente sentenza, nella sua versione del 12 aprile 1957, tali frasi erano unite e l’articolo 12, paragrafo 3, di tale statuto disponeva allora che il Consiglio superiore disciplinasse «con i governi, le questioni relative all’azione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della scuola in modo tale che questi ultimi mantengono i diritti agli avanzamenti e alla pensione garantiti dal loro statuto nazionale e beneficiano dei vantaggi concessi ai funzionari della loro categoria all’estero». Risulta chiaramente da tale versione anteriore dello statuto che il Consiglio superiore e i governi dovevano vigilare congiuntamente per disciplinare le questioni collegate al comando e all’assegnazione, in modo da garantire che gli insegnanti non fossero svantaggiati in ragione del loro comando o della loro assegnazione presso una scuola europea. Se la Convenzione, nella sua versione attuale, rafforza maggiormente la tutela degli insegnanti conferendo loro un esplicito e categorico diritto, essa non intende affatto liberare i governi dal loro obbligo al riguardo.

50

Contrariamente a quanto sembra suggerire il Regno Unito, tale obbligo non è peraltro privo di contenuti per il fatto che gli Stati membri sono tenuti a rispettare la propria legislazione. Discende, infatti, dai punti precedenti che la responsabilità degli Stati membri parti della Convenzione per la realizzazione dell’obiettivo di cui all’ultima frase dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della stessa comporta non soltanto l’obbligo di rispettare la normativa nazionale in materia di diritti ad avanzamento e a pensione, ma anche quella di garantire che tale normativa sia attuata in modo da non escludere gli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee.

51

Siffatto obbligo non è inoltre incompatibile con l’articolo 165 TFUE. Da una parte, la limitazione delle competenze dell’Unione europea in materia di educazione prevista in tale articolo non riguarda la Convenzione, dato che essa non è un atto derivato adottato dagli organi dell’Unione, ma un accordo di diritto internazionale concluso tra gli Stati membri e le Comunità europee. Dall’altra, e nei limiti in cui il terzo «considerando» della Convenzione enuncia anche che tale sistema di cooperazione sui generis tra gli Stati membri e le Comunità europee rispetta la responsabilità degli Stati membri ai fini dell’organizzazione dei loro sistemi educativi, va constatato che detta responsabilità non è affatto alterata dall’obbligo degli Stati membri di non penalizzare, per quanto riguarda i diritti ad avanzamento e a pensione, gli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee.

52

Per quanto riguarda la seconda questione interpretatitiva, che è controversa tra le parti e che concerne la portata dei termini «diritti all’avanzamento (…) garantiti» dallo statuto nazionale, che compare nell’ultima frase dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione, va osservato che tale portata, e quindi la tutela concessa da detta disposizione agli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee, non può differire in funzione del loro luogo di origine e che tali termini richiedono, conseguentemente, un’interpretazione autonoma.

53

Una siffatta interpretazione deve segnatamente consentire di raggiungere di fatto l’obiettivo previsto da detta disposizione e deve quindi garantire che gli insegnanti non subiscano, a causa della loro assegnazione o del loro distacco presso una scuola europea, svantaggi in materia di avanzamenti o di pensioni.

54

Per quanto riguarda, più in particolare, il termine «avanzamento», va constatato che, alla luce di detto obiettivo, detto termine non può ricevere l’interpretazione restrittiva proposta dal Regno Unito. Infatti, come l’avvocato generale ha sottolineato ai paragrafi 45 e 46 delle sue conclusioni, detto termine non designa soltanto la promozione di un insegnante a posti di rango superiore nella gerarchia di una scuola, contraddistinti da maggiore responsabilità, come quello di capo istituto, bensì anche ogni progressione nella carriera. Esso include così anche l’accesso a gradi che, in seno ad una stessa carriera, comportano l’applicazione di un trattamento economico più favorevole, senza che ciò implichi il riconoscimento di un titolo diverso, né responsabilità supplementari.

55

Del pari, contrariamente a quanto sembra suggerire il Regno Unito, dai termini «diritti all’avanzamento (…) garantiti» dallo statuto nazionale non si può dedurre che sarebbero, per principio, esclusivamente contemplate situazioni in cui la normativa nazionale prevede una promozione automatica legata all’anzianità. Come indicato dall’avvocato generale ai paragrafi 53-55 delle sue conclusioni, dalla formulazione e dallo scopo dell’ultima frase dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione deriva che detta disposizione intende preservare, a vantaggio degli insegnanti assegnati o comandati presso scuole europee, la totalità dei diritti relativi alla progressione in carriera come sono previsti dalle rispettive normative nazionali, indipendentemente dalla forma che tali diritti assumono. Così, in funzione del contenuto dei diritti riconosciuti da dette normative, essi possono rivestire la forma di un diritto automatico alla promozione o soltanto quella di un diritto a partecipare alle procedure che consentono di progredire in carriera. Tali diritti, tuttavia, non possono avere una portata meno estesa di quelli di cui gli insegnanti avrebbero beneficiato se fossero rimasti collocati nel posto dell’istituto scolastico del loro Stato membro di origine.

56

Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che l’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione deve essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri parti di tale Convenzione a vigilare affinché gli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee fruiscano, per tutta la durata della loro assegnazione o del loro comando, degli stessi diritti alla progressione in carriera e alla pensione applicabili ai loro omologhi nazionali in forza della normativa dello Stato membro d’origine.

Sull’applicazione fatta dal Regno Unito degli articoli 12, punto 4, lettera a), ultima frase, e 25, punto 1, della Convenzione

Argomenti delle parti

57

La Commissione ritiene che il fatto che il contratto di lavoro, obbligatoriamente concluso dagli insegnanti inglesi e gallesi con il Ministero della Pubblica istruzione ai fini del loro comando presso le scuole europee, congeli lo stipendio degli insegnanti allo scatto esistente per tutto il periodo del comando, impedendo loro di chiedere di godere di una scala salariale superiore o di beneficiare dei «teaching and learning responsibility payments» previsti dallo STPCD, sia incompatibile con gli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25, punto 1, della Convenzione.

58

In primo luogo, i potenziali candidati sarebbero svantaggiati dall’impossibilità di partecipare, per tutta la durata del loro comando, alla valutazione che consentirebbe loro di accedere alla «post-threshold pay scale». Per questo motivo, quando tornano nel Regno Unito successivamente al comando, essi potrebbero chiedere soltanto un posto corrispondente allo schema salariale di base, il che limiterebbe il ventaglio dei posti accessibili.

59

In secondo luogo, il fatto di non poter pretendere alcun premio o promozione nel corso di un comando di nove anni ridurrebbe notevolmente lo stipendio preso in considerazione per il calcolo dei diritti pensionistici e quindi l’importo della futura pensione.

60

La Commissione sostiene, inoltre, che detta esclusione comporta una perdita finanziaria considerevole per il bilancio dell’Unione, in quanto quest’ultimo dovrebbe sopportare un maggiore differenziale tra lo stipendio nazionale minore e lo stipendio armonizzato in forza dello statuto del personale comandato.

61

Essa ritiene, sulla base di un calcolo approssimativo, che il bilancio dell’Unione abbia dovuto sopportare nel 2008 un costo addizionale di circa EUR 720 000 per i soli 194 insegnanti inglesi e gallesi comandati. Tale costo risulterebbe dalla differenza più elevata che si è dovuto versare in forza dell’articolo 49, paragrafo 2, lettera b), dello statuto del personale comandato e, conseguentemente, in forza dell’articolo 25, punto 2, della Convenzione. Sulla base di tale calcolo, si potrebbe agevolmente ritenere che l’impossibilità per gli insegnanti inglesi e gallesi comandati di accedere alla «post-threshold pay scale» comporta, di per sé sola, un costo aggiuntivo annuo per il bilancio dell’Unione compreso tra EUR 500 000 e EUR 1 000 000.

62

La Commissione sottolinea che essa non pretende che gli insegnanti inglesi e gallesi comandati debbano automaticamente accedere alle scale salariali superiori previste per i «post-threshold teachers», «advanced teachers» ed «excellent teachers» e allo stesso modo progredire su di esse, oppure beneficiare dei «teaching and learning responsibility payments». Essa limita la sua richiesta a che tali insegnanti beneficino di una progressione di stipendio alle stesse condizioni di qualsiasi altro insegnante impiegato nel Regno Unito e quindi, in particolare, che essi possano partecipare alle procedure di valutazione previste per l’accesso a tali schemi.

63

Secondo la Commissione, da un’analisi dettagliata delle diverse norme professionali e delle mansioni che si riferiscono a tali scale e a tali premi emerge che gli insegnanti comandati presso le scuole europee svolgono frequentemente mansioni che sarebbero, in linea di principio, idonee a consentire loro di accedere a tali scale o di beneficiare di detti premi.

64

La Commissione ritiene che il Regno Unito non possa invocare asserite difficoltà tecniche per giustificare il mancato rispetto degli obblighi derivanti dalla Convenzione. Inoltre, essa contesta il fatto che difficoltà di tal genere esistano effettivamente oppure che esse non possano essere risolte mediante uno sforzo proporzionato agli interessi in gioco.

65

Per quanto riguarda, in primo luogo, l’organizzazione delle valutazioni degli insegnanti comandati, essa osserva anzitutto che la valutazione ai fini dell’accesso alla «post-threshold pay scale» viene effettuata dai capi istituto delle scuole locali e che non esiste a prima vista alcun motivo che potrebbe impedire di affidare tale compito al direttore della scuola europea. Potrebbero, poi, anche essere prese in considerazione altre opzioni. Così, il Regno Unito potrebbe inviare ispettori che controllino la valutazione effettuata dai direttori delle scuole europee, o commissari esterni che effettuino essi stessi tale valutazione, oppure scegliere una combinazione di tali formule. Infine, nulla impedirebbe a tali commissari dell’agenzia nazionale che effettuano dette valutazioni dei candidati nazionali ai posti di «advanced skills teachers» e di «excellent teachers» di recarsi nelle scuole europee, dato che essi effettuerebbero già determinate valutazioni presso le scuole del Ministero della Difesa in Germania e in altri paesi fuori del Regno Unito.

66

Per quanto riguarda, in secondo luogo, l’argomento che il Regno Unito deduce dal fatto che l’accesso agli schemi salariali superiori è subordinato alla creazione di posti, la Commissione afferma che ciò non si verifica per l’accesso alla «post-threshold pay scale», l’introduzione della quale costituirebbe sostanzialmente un dissimulato aumento dello stipendio generale. Quanto all’accesso agli altri schemi di stipendio superiori, si tratterebbe di creare un posto in bilancio. Orbene, nulla impedirebbe al Regno Unito di concedere al Ministero della Pubblica istruzione un numero adeguato di posti di «advanced skills teachers» e di «excellent teachers» per gli insegnanti comandati.

67

Il Regno Unito rigetta l’argomento che la sua politica nei confronti degli insegnanti comandati sia contraria agli articoli 12, punto 4, lettera a), e 25 della Convenzione.

68

Il Regno Unito ritiene che il ricorso della Commissione sia basato su un’erronea comprensione dello statuto professionale degli insegnanti comandati e della natura delle voci retributive supplementari previste dallo STPCD. Al riguardo, tale Stato membro sottolinea segnatamente che gli insegnanti inglesi e gallesi comandati non sono necessariamente stati previamente occupati in seno ad una scuola nazionale sovvenzionata e, di conseguenza, è possibile che essi non siano mai rientrati nell’ambito di applicazione dello STPCD anteriormente al loro comando. Lo STPCD non costituirebbe quindi lo «statuto nazionale», ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione.

69

Inoltre, gli insegnanti inglesi e gallesi comandati avrebbero deliberatamente abbandonato il loro precedente impiego per assumere un nuovo posto in una scuola europea sulla base di un nuovo contratto di lavoro concluso con il Ministero della Pubblica istruzione. Detto contratto preciserebbe appunto che l’insegnante comandato non può chiedere di poter beneficiare degli schemi di stipendio superiori e dei premi aggiuntivi previsti nello STPCD. Tali insegnanti avrebbero quindi volontariamente scelto di accettare un impiego al quale lo STPCD non si applica.

70

Del resto, il Regno Unito fa valere che le voci retributive supplementari previste dallo STPCD non sono «garantite» dalla normativa nazionale e non costituiscono «diritti» a una promozione ai sensi dell’articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione. Tali voci, infatti, non sarebbero automaticamente conferite a titolo di anzianità, ma dovrebbero essere richieste e verrebbero concesse secondo certi criteri. Inoltre, i «teaching and learning responsibility payments» e i regimi di «advanced skills teachers» e di «excellent teachers» sarebbero accessibili soltanto nella misura in cui una scuola decida di creare posti al riguardo. Peraltro, le voci retributive supplementari non costituirebbero un «avanzamento» ai sensi di detto articolo, dato che gli insegnanti cui viene concessa tale remunerazione conserverebbero la posizione di «insegnante» e non avrebbero accesso ad una posizione di rango più elevato.

71

Il Regno Unito ritiene che qualora gli insegnanti comandati dovessero avere diritto a voci retributive supplementari senza essere tenuti a garantire la copertura dei ruoli di responsabilità che le accompagnano, ciò determinerebbe una discriminazione nei confronti degli insegnanti nazionali. Il Regno Unito nega in particolare che gli insegnanti comandati soddisfino i criteri che permettono l’attribuzione delle voci retributive supplementari. Così, non sussisterebbe una reale equivalenza tra la situazione degli insegnanti europei e quella degli insegnanti delle scuole sovvenzionate del Regno Unito.

72

Una siffatta discriminazione risulterebbe del pari dal fatto che il controllo della competenza professionale degli insegnanti delle scuole europee non sarebbe altrettanto preciso e rigoroso quanto la procedura di controllo prevista a livello nazionale. La soluzione suggerita dalla Commissione, cioè che tale controllo venga effettuato da ispettori inviati dal Regno Unito nelle scuole europee, non sarebbe sufficiente a garantire un’equivalenza al riguardo.

73

Infine, con riferimento all’articolo 25 della Convenzione, il Regno Unito sostiene che, anche supponendo che la sua interpretazione dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, di tale Convenzione dovesse rivelarsi scorretta, non ne deriverebbe in tal modo una perdita per il bilancio dell’Unione. Certo, sarebbe possibile che taluni insegnanti inglesi e gallesi comandati o assegnati presso le scuole europee acquisiscano il diritto di beneficiare di una retribuzione supplementare in futuro, se presentano una domanda idonea e se quest’ultima viene accolta. Tuttavia, poiché l’attribuzione del diritto in parola dipenderebbe dalla valutazione individuale di ciascun insegnante, nessuno di tali insegnanti potrebbe attualmente reclamarlo. Di conseguenza, il Regno Unito avrebbe, fino a questo momento, adempiuto il proprio obbligo di versare l’importo integrale della retribuzione alla quale tali insegnanti hanno diritto.

Giudizio della Corte

74

La Commissione contesta sostanzialmente al Regno Unito di non aver vigilato affinché gli insegnanti assegnati o comandati dall’Inghilterra e dal Galles presso le scuole europee conservino i diritti ad avanzamento e a pensione garantiti dal loro statuto nazionale, in conformità all’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione e, di conseguenza, di non aver neppure mantenuto le retribuzioni versate ai detti insegnanti, violando l’articolo 25, punto 1, della stessa Convenzione.

75

Per valutare la fondatezza di tale censura occorre, anzitutto, accertare se lo STPCD costituisca per tali insegnanti lo statuto nazionale ai sensi dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, di detta Convenzione.

76

Al riguardo, occorre constatare che benché gli Stati membri parti della Convenzione rimangano, come il terzo «considerando» della Convenzione ricorda, pienamente responsabili per l’organizzazione del loro sistema educativo, essi non possono tuttavia eccepire le specificità di tale sistema per sottrarsi agli obblighi derivanti dalla Convenzione e per privare gli insegnanti che essi assegnano o comandano presso le scuole europee della tutela prevista dall’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione.

77

Orbene, esattamente queste sarebbero le implicazioni degli argomenti proposti dal Regno Unito, secondo cui lo STPCD non costituirebbe lo statuto nazionale, ai sensi di detta disposizione, per gli insegnanti inglesi e gallesi. Infatti, secondo tale argomento, semplicemente non esisterebbe per esso, alla luce delle specificità del sistema scolastico di detto Stato membro, alcuno statuto nazionale.

78

Occorre inoltre sottolineare che lo STPCD è obbligatorio per tutte le scuole sovvenzionate d’Inghilterra e del Galles e che la maggior parte degli insegnanti assunti in tale zona è effettivamente impiegata presso una scuola siffatta, ma anche la circostanza che, anche tra le scuole non sovvenzionate, buona parte di queste ultime applica interamente o parzialmente lo STPCD. La Commissione ha dichiarato al riguardo, senza essere contraddetta in proposito dal Regno Unito, che le scuole non sovvenzionate che applicano lo STPCD solo parzialmente utilizzano, di fatto, le condizioni da esso previste a livello minimo, aggiungendovi benefici supplementari, e che in realtà lo STPCD si applica al 90% della totalità degli insegnanti impiegati in tale Stato membro.

79

Inoltre, il contratto di lavoro tipo che gli insegnanti assegnati o comandati dall’Inghilterra e dal Galles presso le scuole europee sottoscrivono con il Ministero della Pubblica istruzione ai fini di tale assegnazione o di tale comando, prevede che gli stipendi nazionali versati mensilmente a tali insegnanti vengano fissati in conformità alle scale salariali previste dallo STPCD e che vengano versati gli aumenti salariali annui negoziati a livello nazionale, applicabili in forza dello STPCD. È così pacifico che anche per tali insegnanti le condizioni di lavoro sono parzialmente disciplinate dallo STPCD e che è quindi soltanto in modo selettivo e, in particolare per quanto riguarda il beneficio di una scala di stipendio superiore e di un premio aggiuntivo, che tale contratto ne esclude l’applicazione.

80

È giocoforza constatare che, alla luce di ciò, lo STPCD costituisce per gli insegnanti inglesi e gallesi lo statuto nazionale ai sensi dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione.

81

Per quanto riguarda l’argomento del Regno Unito secondo cui esso non sarebbe obbligato a concedere i diritti ad avanzamento previsti dallo STPCD a tutti gli insegnanti che esso assegna o comanda presso le scuole europee, dato che soltanto una parte di essi è stata occupata, anteriormente all’assegnazione o al comando, in seno ad una scuola sovvenzionata dell’Inghilterra o del Galles, occorre rilevare che la Commissione mira a ottenere, nel contesto del presente ricorso, che tali diritti previsti dallo STPCD siano applicati non alla totalità degli insegnanti assegnati o comandati da detto Stato membro, bensì esclusivamente a quelli provenienti dall’Inghilterra e dal Galles. Di conseguenza, la circostanza che lo STPCD non si applichi in particolare agli insegnanti impiegati in Scozia è priva di rilievo ai fini del presente ricorso.

82

Del resto, nei limiti in cui non soltanto le scuole sovvenzionate in Inghilterra o nel Galles, ma anche una gran parte delle scuole non sovvenzionate applicano totalmente o parzialmente lo STPCD, si può presumere che, tra gli insegnanti inglesi e gallesi assegnati o comandati presso le scuole europee, una maggioranza di essi abbia beneficiato delle condizioni previste dallo STPCD anteriormente all’assegnazione o al comando. Orbene, anche qualora dovesse risultare che una parte di tali insegnanti non è stata soggetta allo STPCD per il fatto che essi sono stati in precedenza assunti o da una scuola non sovvenzionata che non applicava in modo facoltativo lo STPCD, oppure da nessuna altra scuola, tale circostanza non può comunque giustificare che il Regno Unito escluda, in forza del contratto tipo che gli insegnanti devono firmare ai fini della loro assegnazione o del loro comando presso le scuole europee, l’applicazione di taluni benefici previsti dallo STPCD per la totalità degli insegnanti inglesi e gallesi.

83

Peraltro, contrariamente a quanto sostenuto dal Regno Unito, siffatta esclusione non è giustificata dal semplice fatto che detti insegnanti sottoscrivono tale contratto in modo assolutamente volontario e con piena cognizione di causa. Infatti, anche se è certamente vero che tali insegnanti non sono affatto costretti a chiedere di essere assegnati o comandati presso una scuola europea e sono in grado di conoscere le condizioni del nuovo contratto di lavoro, ciò non toglie che detti insegnanti non hanno altra scelta che accettare di firmare tale contratto le cui condizioni vengono loro imposte dal Ministero della Pubblica istruzione. A meno che non si privi l’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione della sua efficacia pratica, non si può validamente sostenere che, in circostanze del genere, gli insegnanti abbiano deliberatamente rinunciato a detti benefici previsti dallo STPCD e al diritto loro riconosciuto da tale disposizione della Convenzione.

84

Per quanto riguarda, poi, la questione se l’accesso agli schemi salariali più vantaggiosi, come la «post-threshold pay scale» nonché agli schemi che si applicano agli «excellent teachers» e agli «advanced skills teachers», e l’accesso ad altri pagamenti aggiuntivi, come i «teaching and learning responsibility payments», previsti dallo STPCD, costituiscano un diritto ad avanzamento ai sensi di detta disposizione, occorre ricordare che, come si è già constatato ai punti 54 e 55 della presente sentenza, costituiscono del pari diritti di tal genere quelli che comportano l’applicazione di una retribuzione più vantaggiosa, senza che tale vantaggio sia collegato alla concessione di un titolo diverso da quello di insegnante, nonché quelli che non sono conferiti automaticamente in funzione dell’anzianità, ma che richiedono la partecipazione a procedure e il soddisfacimento di determinati criteri.

85

Ne deriva che occorre respingere gli argomenti del Regno Unito vertenti sul fatto che gli insegnanti ai quali tali schemi e tali pagamenti si applicano conservano il loro posto e hanno dovuto sottoporsi a tali procedure. Inoltre, la Commissione sostiene non che gli insegnanti assegnati o comandati dall’Inghilterra e dal Galles debbano automaticamente beneficiare di detti schemi e pagamenti, bensì che essi debbano avervi accesso alle stesse condizioni che si applicano agli insegnanti inglesi e gallesi sottoposti allo STPCD.

86

Nei limiti in cui il Regno Unito fa valere che gli insegnanti assegnati o comandati non possono soddisfare, per principio, i criteri previsti dagli standard professionali sulla base dei quali l’accesso a tali schemi di stipendio viene concesso, nonché dimostrare l’esercizio delle responsabilità supplementari collegate all’applicazione di taluni tra tali schemi e pagamenti, occorre osservare che la Commissione si è dedicata ad un’analisi dettagliata di tali criteri e responsabilità, chiarendo in modo plausibile che un gran numero di tali insegnanti soddisfaceva detti standard ed esercitava responsabilità equivalenti in seno alle scuole europee.

87

Dette analisi e spiegazioni non sono rimesse in discussione dagli argomenti specifici presentati dal Regno Unito, secondo i quali sostanzialmente non esisterebbe equivalenza reale tra la situazione degli insegnanti delle scuole europee e quella dei loro omologhi nazionali. Infatti, siffatta affermazione si scontra con l’articolo 10 dello statuto del personale comandato, il quale richiede che gli insegnanti assegnati o comandati posseggano i titoli e soddisfino le condizioni necessarie per occupare funzioni equivalenti nel loro paese d’origine. Inoltre, tali argomenti del Regno Unito, nei limiti in cui sono basati sulla concezione secondo cui detti standard e dette responsabilità non possono, per definizione, essere soddisfatti da detti insegnanti, tenuto conto che le scuole europee non funzionano in modo identico alle scuole sovvenzionate d’Inghilterra e del Galles, travisano lo statuto particolare e il carattere sui generis delle scuole europee.

88

Al contrario di quanto sostenuto dal Regno Unito, l’accesso degli insegnanti assegnati o comandati dall’Inghilterra o dal Galles presso le scuole europee a detti schemi di stipendio e a detti pagamenti aggiuntivi non comporterebbe neppure una discriminazione a danno dei loro omologhi nazionali, dovuta al fatto che sarebbe impossibile assicurare il controllo della competenza professionale di tali insegnanti in modo altrettanto preciso e rigoroso di quello effettuato a livello nazionale. Infatti, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi 87-90 delle sue conclusioni, tale argomento è privo di fondamento in quanto esistono soluzioni assolutamente percorribili per garantire tali controlli. Il Regno Unito non ha, d’altra parte, sviluppato le ragioni per le quali ritiene che le diverse opzioni proposte al riguardo dalla Commissione non consentirebbero di ottenere risultati soddisfacenti, ma si è limitato ad affermare che non sarebbe sufficiente inviare ispettori nazionali nelle scuole europee.

89

Il Regno Unito afferma ancora che numerosi insegnanti delle scuole sovvenzionate d’Inghilterra e del Galles non beneficiano delle scale salariali previste dagli «excellent teachers» e dagli «advanced skills teachers» oppure dai «teaching and learning responsibility payments», per il fatto che nessuno o un numero assai scarso dei posti che danno diritto a tali scale di stipendio è stato costituito nelle loro scuole. Tuttavia, tale circostanza non giustifica l’esclusione della totalità degli insegnanti inglesi e gallesi assegnati o comandati presso le scuole europee dal beneficio di detti schemi retributivi.

90

Inoltre, il Regno Unito, rispondendo alla richiesta della Commissione di destinare alle scuole europee un numero di siffatti posti proporzionale a quello esistente in Inghilterra e nel Galles, non ha contestato che detta destinazione fosse effettivamente possibile, ma ha dichiarato che il numero dei posti destinati alle scuole europee sarebbe stato allora assai scarso, oppure inesistente, e che in tali circostanze sarebbe stato difficile stabilire quali fossero le scuole europee che avrebbero dovuto effettivamente beneficiare di tali posti. Orbene, siffatte difficoltà pratiche nella distribuzione dei posti che danno diritto a detti schemi e pagamenti non possono giustificare il totale rifiuto di assegnazione di siffatti posti alle scuole europee. È peraltro pacifico che, in forza dell’articolo 12, punto 4, lettera a), penultima frase, della Convenzione, il Regno Unito potrebbe farsi assistere dal Consiglio superiore per risolvere tali difficoltà al fine, in particolare, di individuare in seno alle scuole europee i posti da coprire con «excellent teachers» e «advanced skills teachers».

91

Da quanto precede risulta che l’accesso a schemi di stipendio più vantaggiosi, come la «post-threshold pay scale», nonché agli schemi che si applicano agli «excellent teachers» e agli «advanced skills teachers», nonché l’accesso ad altri pagamenti aggiuntivi, come i «teaching and learning responsibility payments», previsti dallo STPCD, costituiscono un diritto all’avanzamento ai sensi dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione, sul rispetto del quale il Regno Unito deve vigilare a vantaggio degli insegnanti assegnati o comandati dall’Inghilterra e dal Galles presso le scuole europee. Peraltro, dato che l’accesso a tali schemi e l’accesso a tali pagamenti hanno un’influenza diretta sull’entità della pensione di vecchiaia alla quale detti insegnanti avranno diritto, essi rappresentano anche un diritto a pensione garantito dallo statuto nazionale ai sensi di detta disposizione.

92

Infine, quanto alla questione se il Regno Unito applichi correttamente l’articolo 25, punto 1, della Convenzione, occorre ricordare che tale disposizione obbliga gli Stati membri a contribuire al bilancio delle scuole europee mediante il mantenimento degli stipendi pagati ai professori che essi comandano o assegnano presso tali scuole. Secondo il punto 2 dello stesso articolo, in combinato disposto con l’articolo 49 dello statuto del personale comandato, l’Unione contribuisce a tale bilancio versando il supplemento europeo. Al riguardo, la Commissione, senza essere contraddetta in merito dal Regno Unito, ha presentato dati numerici che dimostrano in modo plausibile che il congelamento delle retribuzioni degli insegnanti inglesi e gallesi, assegnati o comandati presso le scuole europee, ha avuto per corollario che l’Unione ha dovuto versare un supplemento europeo più elevato a tali insegnanti, il che ha comportato l’aumento del contributo annuo dell’Unione al bilancio di dette scuole.

93

Tale constatazione non è, in particolare, posta in discussione dall’argomento mediante il quale il Regno Unito sostiene che l’accesso alle scale di stipendio superiori e ai pagamenti aggiuntivi dipende da una valutazione individuale di ciascun insegnante, che non è stata ancora effettuata per gli insegnanti inglesi e gallesi assegnati o comandati presso le scuole europee. Infatti, tale argomento ignora palesemente che, da una parte, siffatte valutazioni non hanno ancora avuto luogo precisamente a causa della sistematica esclusione di tali insegnanti da detti schemi e pagamenti e che, dall’altra, si può ragionevolmente presumere che, in assenza di tale esclusione, taluni tra questi insegnanti avrebbero effettivamente già avuto accesso a detti schemi e pagamenti.

94

Ne consegue che, in quanto l’interpretazione e l’applicazione corretta dell’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione da parte del Regno Unito avrebbero condotto ad un contributo più elevato da parte di detto Stato membro al bilancio delle scuole europee, sussiste un nesso, quantomeno indiretto, tra la violazione di tale articolo 12, punto 4, lettera a), della Convenzione e l’obbligo a carico degli Stati membri in forza dell’articolo 25, punto 1, di detta Convenzione, nesso che non è stato, peraltro, contestato dal Regno Unito. Di conseguenza, il Regno Unito, impedendo a tali insegnanti di chiedere una delle scale di stipendio superiori o di beneficiare dei «teaching and learning responsibility payments», ha violato anche l’articolo 25, punto 1, della Convenzione.

95

Alla luce dell’insieme di tali considerazioni, va dichiarato che il Regno Unito, avendo escluso gli insegnanti inglesi e gallesi assegnati o comandati presso le scuole europee, durante il periodo dell’assegnazione o del comando, dall’accesso a schemi di stipendio più vantaggiosi e, segnatamente, da quelli designati come «threshold pay», «excellent teacher system» oppure «advanced skills teachers», e dall’accesso ad altri pagamenti aggiuntivi, come i «teaching and learning responsibility payments», previsti dallo STPCD, ha applicato in modo scorretto l’articolo 12, punto 4, lettera a), e l’articolo 25, punto 1, della Convenzione.

Sulle spese

96

A norma dell’articolo 69, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, il Regno Unito, rimasto soccombente, va condannato alle spese.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’articolo 12, punto 4, lettera a), ultima frase, della Convenzione recante Statuto delle scuole europee, del 21 giugno 1994, deve essere interpretato nel senso che esso obbliga gli Stati membri parti di tale Convenzione a vigilare affinché gli insegnanti assegnati o comandati presso le scuole europee fruiscano, per tutta la durata della loro assegnazione o del loro comando, degli stessi diritti alla progressione in carriera e alla pensione applicabili ai loro omologhi nazionali in forza della normativa dello Stato membro d’origine.

 

2)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, avendo escluso gli insegnanti inglesi e gallesi assegnati o comandati presso le scuole europee, durante il periodo dell’assegnazione o del comando, dall’accesso a schemi di stipendio più vantaggiosi e, segnatamente, da quelli designati come «threshold pay», «excellent teacher system» oppure «advanced skills teachers», e dall’accesso ad altri pagamenti aggiuntivi, come i «teaching and learning responsibility payments», previsti dallo «School Teachers Pay and Conditions Document», ha applicato in modo scorretto l’articolo 12, punto 4, lettera a), e l’articolo 25, punto 1, di detta Convenzione.

 

3)

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è condannato alle spese.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.