Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Sistema comune di scambio di informazioni — Cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto — Competenza di controllo della Corte dei conti — Portata
(Art. 248, nn. 1‑3, CE; regolamento del Consiglio n. 1798/2003)
Viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza dell’art. 248, nn. 1‑3, CE lo Stato membro che si oppone a che la Corte dei conti dell’Unione europea effettui controlli nel suo territorio, vertenti sulla cooperazione amministrativa ai sensi sia del regolamento n. 1798/2003, relativo alla cooperazione amministrativa in materia d’imposta sul valore aggiunto, sia delle modalità applicative di quest’ultimo.
L’art. 248 CE, che illustra nei dettagli il modo in cui la Corte dei conti è chiamata ad espletare la sua funzione di controllo dei conti, dispone che essa esamina i conti di tutte le entrate e le spese della Comunità, la legittimità e la regolarità di tali entrate e spese nonché la sana gestione finanziaria. Il n. 3 di tale articolo autorizza la Corte dei conti ad effettuare controlli sui documenti e, in caso di necessità, sul posto, in particolare negli Stati membri.
Orbene, il sistema di risorse proprie predisposto in esecuzione del Trattato è effettivamente finalizzato, quanto alle risorse provenienti dall’imposta sul valore aggiunto, ad istituire un obbligo a carico degli Stati membri di mettere a disposizione della Comunità, come risorse proprie, una parte delle somme che essi riscuotono a titolo di detta imposta. Mirando a contrastare la frode e l’evasione in materia d’imposta sul valore aggiunto, i meccanismi di cooperazione che vincolano gli Stati membri in forza di tale regolamento n. 1798/2003 sono essi stessi idonei ad esercitare un’influenza diretta e sostanziale sull’effettiva riscossione del gettito di tale imposta e, pertanto, sulla messa a disposizione del bilancio comunitario delle risorse provenienti dall’imposta sul valore aggiunto. Pertanto, l’effettiva applicazione, da parte di uno Stato membro, delle norme sulla cooperazione istituita dal regolamento n. 1798/2003 è idonea a condizionare non solo l’attitudine di tale Stato membro a lottare efficacemente contro la frode e l’evasione fiscale sul suo territorio, bensì anche quella degli altri Stati membri a garantire siffatta lotta nei loro rispettivi territori, soprattutto quando la corretta applicazione dell’imposta sul valore aggiunto in tali altri Stati membri dipende da informazioni in possesso di detto Stato.
Il controllo della Corte dei conti sulla cooperazione amministrativa ai sensi del regolamento n. 1798/2003 è quindi effettivamente collegato alle entrate della Comunità considerate sotto il profilo della loro legittimità e della relativa sana gestione finanziaria, e presenta, pertanto, un nesso diretto con le funzioni attribuite a tale istituzione dall’art. 248 CE.
(v. punti 59-61, 71, 77, 79, 81, dispositivo 1)