SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

28 febbraio 2013 ( *1 )

«Impugnazione — Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea — Constatazione di irregolarità nelle restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania — Indagine dell’OLAF — Comunicazione delle conclusioni dell’OLAF ad autorità nazionali — Costituzione di garanzie — Domanda di rimborso delle spese ad esse relative — Nesso causale — Impugnazione incidentale — Termine di prescrizione — Dies a quo»

Nella causa C-460/09 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 18 novembre 2009,

Inalca SpA – Industria Alimentari Carni, con sede in Castelvetro,

Cremonini SpA, con sede in Castelvetro,

rappresentate da C. D’Andria e F. Sciaudone, avvocati,

ricorrenti,

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da V. Di Bucci e P. Rossi, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. A. Borg Barthet, E. Levits, J-J. Kasel (relatore) e M. Safjan, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra C. Strömholm, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 9 febbraio 2012,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 18 ottobre 2012,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1

Con la loro impugnazione la Inalca SpA – Industria Alimentari Carni (in prosieguo: la «Inalca») e la Cremonini SpA (in prosieguo: la «Cremonini») chiedono l’annullamento dell’ordinanza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee del 4 settembre 2009, Inalca e Cremonini/Commissione, T-174/06 (in prosieguo: l’«ordinanza impugnata»), con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso, dalle stesse proposto, diretto ad ottenere il risarcimento del danno che esse affermano di aver subito a seguito della comunicazione alle autorità italiane degli esiti, che le chiamavano in causa, di un’indagine condotta dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) allo scopo di verificare la legittimità di talune restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania.

Fatti

2

I fatti all’origine della controversia, come esposti ai punti 1-20 dell’ordinanza impugnata, possono essere così riassunti.

3

La Inalca e la Cremonini appartengono ad un gruppo di società attivo nella produzione e distribuzione di prodotti destinati alla ristorazione e nella ristorazione.

4

In seguito ad un’indagine condotta in Giordania nei mesi di febbraio e marzo 1998, nell’ambito del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, l’Unità di coordinamento della lotta antifrode (UCLAF), precursore dell’OLAF, con lettera del 6 luglio 1998 ha informato le autorità italiane che, su un totale di 37978 tonnellate di carne bovina esportata al di fuori della Comunità europea senza alcuna dichiarazione doganale di immissione sul mercato giordano, 2272 tonnellate provenivano dall’Italia. In detta lettera, in particolare, l’UCLAF ha invitato le autorità italiane a cercare il nome dell’esportatore per avviare le procedure di recupero delle restituzioni e, se la conoscenza colpevole fosse stata stabilita, le azioni penali.

5

Con lettere del 15 gennaio 1999 l’amministrazione italiana competente ha notificato alla Inalca e alla Cremonini decisioni di recupero delle restituzioni relative alle esportazioni controverse, decisioni avverso le quali la Inalca e la Cremonini hanno proposto ricorsi amministrativi. Questi ultimi sono stati respinti con decisioni del 7 marzo 2000.

6

Il 16 febbraio 1999 il Ministero delle Finanze italiano ha comunicato all’autorità giudiziaria i risultati dell’indagine dell’UCLAF ed è stato aperto un procedimento penale a carico dei rappresentanti legali della Inalca e della Cremonini.

7

Il 30 novembre 1999 la Inalca e la Cremonini hanno costituito due polizze fideiussorie al fine di ottenere la sospensione del procedimento di recupero delle somme da restituire.

8

La denuncia penale è stata archiviata il 18 dicembre 2002. Con sentenza del 16 gennaio 2004 il Tribunale civile di Roma ha accertato che le censure formulate nei confronti della Inalca nella decisione di recupero del 15 gennaio 1999 erano infondate e che la somma di cui si reclamava il rimborso non era dovuta dalla Inalca. Con sentenza emessa il 27 aprile 2005 tale giudice si è pronunciato allo stesso modo riguardo alla Cremonini.

9

Con lettere datate rispettivamente 22 e 23 marzo 2004 è stata accolta la domanda della Inalca di revocare la decisione di recupero del 15 gennaio 1999 che la riguardava ed è stata svincolata la polizza fideiussoria costituita da tale società. Del pari, con lettere datate rispettivamente 22 e 23 dicembre 2004 è stata accolta la domanda della Cremonini di revocare la decisione di recupero del 15 gennaio 1999 che la riguardava e la polizza fideiussoria costituita da tale società è stata anch’essa svincolata.

10

Con lettera del 27 gennaio 2005 la Inalca ha chiesto alla Commissione delle Comunità europee il risarcimento del danno che afferma di aver subito a seguito dell’indagine avviata dall’UCLAF e degli esiti comunicati da quest’ultima alle autorità italiane. Con lettera del 15 aprile 2005 il direttore generale dell’OLAF ha informato la Inalca di non poter dar seguito a tale domanda di risarcimento, in quanto un eventuale diritto al risarcimento sarebbe stato, «a norma dell’art. 46 dello Statuto della Corte di giustizia, totalmente prescritto».

11

Con lettera del 9 marzo 2006 la Inalca e la Cremonini hanno indirizzato alla Commissione una domanda diretta ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, valutati in un totale di EUR 2 861 000. La Commissione non ha dato alcun seguito a tale domanda.

12

Con decisione n. 2006/678/CE, del 3 ottobre 2006, relativa alle conseguenze finanziarie da applicare, nell’ambito della liquidazione delle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in determinati casi di irregolarità commesse da alcuni operatori (GU L 278, pag. 24), la Commissione ha depennato dall’elenco delle comunicazioni relative alle irregolarità quelle notificate alla Repubblica italiana e relative alle restituzioni all’esportazione di carne bovina destinata alla Giordania.

Ricorso dinanzi al Tribunale e ordinanza impugnata

13

Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 giugno 2006, la Inalca e la Cremonini hanno proposto ricorso dinanzi al Tribunale chiedendo che fosse dichiarata la responsabilità extracontrattuale della Comunità e che la Commissione fosse condannata al risarcimento dei danni subiti, valutati in EUR 2 861 000, nonché al pagamento degli interessi compensativi connessi e degli eventuali interessi moratori.

14

Con atto separato del 18 settembre 2006 la Commissione ha sollevato un’eccezione di irricevibilità ai sensi dell’articolo 114, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, in ragione della prescrizione del suddetto ricorso ai sensi dell’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia.

15

Il Tribunale ha ricordato, al punto 45 dell’ordinanza impugnata, la giurisprudenza secondo cui risulta dall’articolo 288 CE e dall’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia che la responsabilità extracontrattuale della Comunità e il conseguente diritto al risarcimento del danno dipendono da un complesso di condizioni relative all’esistenza di un illecito delle istituzioni comunitarie, di un danno reale e di un nesso di causalità tra di essi (sentenza del 27 gennaio 1982, Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, 256/80, 257/80, 265/80, 267/80 e 5/81, Racc. pag. 85, punto 9).

16

Il Tribunale ha altresì ricordato, al punto 46 dell’ordinanza impugnata, che, secondo una giurisprudenza consolidata, il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale della Comunità inizia a decorrere quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretato [ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, C-136/01 P, Racc. pag. I-6565, punto 30, e sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, C-282/05 P, Racc. pag. I-2941, punto 29].

17

A tal riguardo, il Tribunale ha precisato, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, che, nei casi in cui la responsabilità della Comunità trova la sua origine in un atto normativo, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando gli effetti dannosi di tale atto si sono prodotti [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 29]. Il Tribunale ha aggiunto che lo stesso vale nei contenziosi sorti, come nel caso di specie, da atti individuali, atteso che tale termine inizia a decorrere soltanto a partire dal momento in cui il danno si è effettivamente concretizzato [sentenza Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punti 30-33].

18

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 49 dell’ordinanza impugnata, che occorreva determinare il momento preciso nel quale gli effetti dannosi lamentati si sono effettivamente prodotti nei confronti della Inalca e della Cremonini, esaminando, nell’ordine, i differenti danni di cui queste ultime chiedevano il risarcimento.

19

Per quanto riguarda il danno materiale, il Tribunale, anzitutto, ha constatato, al punto 51 dell’ordinanza impugnata, che il danno legato alla costituzione delle polizze fideiussorie presso una società assicurativa si è concretizzato in modo certo a partire dal 30 novembre 1999, data in cui la Inalca e la Cremonini hanno concluso dette polizze. Il Tribunale ha precisato, tuttavia, ai punti 59 e 64 dell’ordinanza impugnata, che il danno derivato dalle spese legate alla costituzione delle polizze fideiussorie aveva carattere continuativo e che il ricorso diretto al suo risarcimento era dunque ricevibile in relazione ai contratti rinnovati successivamente al 27 giugno 2001.

20

Quanto, poi, alle spese sostenute per i servizi di assistenza e consulenza legale, nonché per il personale generate dalla gestione delle pratiche in parola, il Tribunale ha affermato, ai punti 71 e 73 dell’ordinanza impugnata, che i danni derivanti da tali spese presentavano carattere di istantaneità e che, di conseguenza, il relativo ricorso per risarcimento era prescritto.

21

Infine, poiché la domanda di risarcimento del danno che le ricorrenti affermano di aver subito sotto forma di lucro cessante a causa della riduzione delle disponibilità finanziarie conseguente al pagamento dei premi per la costituzione delle polizze fideiussorie, delle spese di assistenza e di consulenza legale nonché delle spese relative al personale mancava di precisione, il Tribunale ha dichiarato, al punto 74 dell’ordinanza impugnata, che la suddetta domanda doveva essere respinta in quanto irricevibile.

22

Per quanto riguarda il danno morale, il Tribunale ha statuito, al punto 77 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso relativo a tale danno era prescritto in quanto quest’ultimo si era concretizzato al momento dell’avvio dei procedimenti nazionali, nel 1999 e 2000, cioè più di cinque anni prima della proposizione del ricorso dinanzi ad esso. Il Tribunale ha respinto, al punto 78 dell’ordinanza impugnata, l’argomento della Inalca e della Cremonini secondo cui tale danno avrebbe presentato carattere continuativo fino alla pronuncia della sentenza del 27 aprile 2005 e ha aggiunto, al punto 79 della medesima ordinanza, che, in ogni caso, la Inalca e la Cremonini si limitavano ad invocare un pregiudizio arrecato alla loro reputazione commerciale senza fornire la minima indicazione al riguardo.

23

Al punto 81 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha concluso che il ricorso era dunque ricevibile esclusivamente nei limiti in cui era inteso ad ottenere il risarcimento del danno derivante dal pagamento dei premi per la costituzione delle polizze fideiussorie a partire dal 27 giugno 2001.

24

Nel merito, il Tribunale ha precisato, al punto 85 dell’ordinanza impugnata, che, poiché non ricorreva uno dei tre presupposti per la sussistenza della responsabilità della Comunità, le domande di risarcimento dovevano essere respinte, senza che fosse necessario esaminare se ricorressero gli altri due presupposti.

25

Dopo aver precisato che il giudice comunitario non era tenuto ad esaminare i vari presupposti in un ordine determinato, il Tribunale ha ritenuto opportuno esaminare, in primo luogo, la condizione relativa all’esistenza di un nesso di causalità.

26

Al punto 90 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha constatato, senza pronunciarsi, tuttavia, sulla questione dell’imputabilità alla Comunità del danno causato dalle decisioni di recupero del 15 gennaio 1999, che il danno derivante dalla costituzione delle polizze fideiussorie non era stato direttamente causato dalla lettera dell’UCLAF del 6 luglio 1998.

27

Il Tribunale ne ha dedotto, al punto 94 dell’ordinanza impugnata, che il ricorso per risarcimento danni proposto dalla Inalca e dalla Cremonini, nei limiti in cui era ricevibile, doveva essere respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

Procedimento dinanzi alla Corte

28

Il 18 novembre 2009 la Inalca e la Cremonini hanno proposto impugnazione dinanzi alla Corte.

29

L’11 febbraio 2010 la Commissione, nella sua comparsa di risposta, ha presentato un’impugnazione incidentale.

Conclusioni delle parti

30

La Inalca e la Cremonini chiedono che la Corte voglia:

annullare l’ordinanza impugnata e rimettere la causa dinanzi al Tribunale;

condannare la Commissione alle spese dei due gradi di giudizio.

31

La Commissione chiede che la Corte voglia:

statuendo sull’impugnazione incidentale, annullare l’ordinanza impugnata in quanto dichiara parzialmente ricevibile il ricorso di primo grado e respingere tale ricorso in quanto integralmente irricevibile;

in subordine, rigettare l’impugnazione in quanto infondata;

in ulteriore subordine, in caso di parziale annullamento dell’ordinanza impugnata, rigettare il ricorso presentato in primo grado, e

comunque, condannare la Inalca e la Cremonini alle spese dei due gradi di giudizio.

Sulle impugnazioni

32

La Inalca e la Cremonini sollevano sette motivi a sostegno della loro impugnazione, i quali vertono essenzialmente su questioni di merito.

33

Nell’ambito della sua impugnazione incidentale, la Commissione solleva un motivo unico riguardante la ricevibilità del ricorso iniziale.

34

Dal momento che occorre pronunciarsi sull’impugnazione principale soltanto nel caso di rigetto dell’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione, quest’ultima, nella fattispecie, deve essere esaminata preliminarmente.

Sull’impugnazione incidentale

Argomenti delle parti

35

Il motivo unico sollevato dalla Commissione verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, ai punti 46 e 47 dell’ordinanza impugnata, nel determinare la data a partire dalla quale inizia a decorrere il termine di prescrizione per le azioni di risarcimento del danno.

36

In via principale, la Commissione ricorda che, nell’ipotesi in cui la responsabilità della Comunità tragga origine da un atto normativo e il danno che ne deriva si manifesti in un momento successivo nei confronti dei singoli, la Corte, con la sua citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, ha istituito un regime speciale rispetto a quello derivante dall’articolo 46 del suo Statuto. Se è pur vero che la Commissione aggiunge che è stato apportato, a giusto titolo, solo un altro temperamento all’articolo 46 dello Statuto della Corte di giustizia riguardo al calcolo del termine di prescrizione nei confronti della vittima che abbia potuto avere conoscenza del fatto che ha causato il danno solo con ritardo (sentenza del 7 novembre 1985, Adams/Commissione, 145/83, Racc. pag. 3539, punti 50 e 51), tuttavia essa ritiene che la giurisprudenza in materia non sia costante e necessiti di essere chiarita nell’ambito della presente impugnazione.

37

Infatti, il Tribunale, da un lato, avrebbe limitato l’applicazione del regime speciale istituito dalla citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione ad ipotesi in cui la responsabilità trarrebbe origine da un atto normativo (ordinanza del Tribunale del 17 gennaio 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, T-124/99, Racc. pag. II-53), però, dall’altro, l’avrebbe estesa ad altre ipotesi [v. sentenza del Tribunale del 21 aprile 2005, Holcim (Deutschland)/Commissione, T-28/03, Racc. pag. II-1357, punto 59, e ordinanza del Tribunale del 14 settembre 2005, Ehcon/Commissione, T-140/04, Racc. pag. II-3287, punto 39].

38

La Corte, dal canto suo, avrebbe precisato che il suddetto regime speciale trovava applicazione unicamente nell’ipotesi in cui la responsabilità traeva origine da un atto normativo (sentenza del 17 luglio 2008, Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., C-51/05 P, Racc. pag. I-5341, punto 54), mentre, in altre cause, avrebbe indicato, quale obiter dictum, la soluzione adottata nella citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione [ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, cit., punti 29 e 30; sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punti 29 e 30, nonché dell’11 giugno 2009, Transports Schiocchet – Excursions/Commissione, C-335/08 P, punto 33].

39

La Commissione considera che la Corte non ha fornito un’adeguata motivazione nell’applicare il regime speciale ai contenziosi sorti da atti individuali, o persino ad altre ipotesi, come nella fattispecie, in cui il danno lamentato trae origine in una lettera indirizzata dall’UCLAF ad autorità nazionali.

40

Secondo la Commissione, una siffatta estensione della norma di origine giurisprudenziale rischia di privare completamente del suo contenuto la disposizione, che pure è chiara, dell’articolo 46 dello Statuto della Corte.

41

In subordine, la Commissione ritiene che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, che l’azione di risarcimento ad esso deferita riguardava un contenzioso scaturito da atti individuali ai sensi della citata sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, benché la lettera indirizzata alle autorità nazionali non costituisse un atto individuale produttivo di effetti obbligatori nei confronti del suo destinatario. A sostegno di tale argomento, la Commissione fa valere la sentenza del 23 novembre 1995, Nutral/Commissione (C-476/93 P, Racc. pag. I-4125, punto 30), su un caso analogo dal quale risulterebbe che le lettere inviate dalla Commissione alle autorità nazionali competenti costituivano mere raccomandazioni o pareri privi di efficacia giuridica.

42

In ulteriore subordine, la Commissione ritiene che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto modificando arbitrariamente i criteri stabiliti dalla citata sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione. Infatti, pur ammettendo che si trattasse di un contenzioso scaturito da atti individuali, il Tribunale avrebbe dichiarato erroneamente, ai punti 46 e 47 dell’ordinanza impugnata, che il termine di prescrizione è iniziato a decorrere soltanto a partire dal momento in cui il danno si è effettivamente concretizzato anziché considerare quale dies a quo della prescrizione la data dell’evento dannoso, o addirittura, eventualmente, la data in cui la Inalca e la Cremonini sono venute a conoscenza di tale fatto.

43

La Inalca e la Cremonini ritengono che la giurisprudenza della Corte in materia sia chiara e contestano la lettura delle citate sentenze fatta dalla Commissione nell’ambito della sua impugnazione incidentale. La Inalca e la Cremonini ricordano, tuttavia, che la soluzione adottata dal Tribunale è censurabile per le ragioni più ampiamente approfondite nell’ambito del primo motivo da esse dedotto nell’impugnazione principale.

Giudizio della Corte

44

Al fine di poter decidere sulla fondatezza dell’impugnazione incidentale della Commissione, occorre esaminare se il Tribunale sia incorso in un errore di diritto nell’applicare alla fattispecie le norme sulla prescrizione delle azioni in materia di responsabilità extracontrattuale.

45

Occorre anzitutto constatare che, a termini dell’articolo 46 dello Statuto della Corte, le azioni contro l’Unione europea in materia di responsabilità extracontrattuale si prescrivono in cinque anni a decorrere dal momento in cui avviene il fatto che dà loro origine.

46

Come ha ricordato il Tribunale ai punti 45 e 84 dell’ordinanza impugnata, senza essere contraddetto sul punto dalla Commissione, la sussistenza della responsabilità extracontrattuale della Comunità e il conseguente diritto al risarcimento del danno subito, ai sensi dell’articolo 288, secondo comma, CE, dipendono della compresenza di un insieme di condizioni riguardanti l’illegittimità del comportamento contestato alle istituzioni, la sussistenza del danno e l’esistenza di un nesso di causalità fra tale comportamento ed il danno lamentato (v., in particolare, sentenze Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 9; del 29 settembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Racc. pag. 3057, punto 16; del 9 settembre 2008, FIAMM e a./Consiglio e Commissione, C-120/06 P e C-121/06 P, Racc. pag. I-6513, punto 106, nonché del 18 marzo 2010, Trubowest Handel e Makarov/Consiglio e Commissione, C-419/08 P, Racc. pag. I-2259, punto 40).

47

Al punto 46 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha rilevato che ne deriva, secondo una giurisprudenza consolidata, che il termine di prescrizione dell’azione per responsabilità extracontrattuale inizia a decorrere quando sono integrate tutte le condizioni cui è subordinato l’obbligo di risarcimento del danno e, in particolare, quando il danno da risarcire si è concretato [sentenze Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, cit.; del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 29; Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., cit., punto 54, nonché dell’8 novembre 2012, Evropaïki Dynamiki/Commissione, C-469/11 P, punto 34].

48

Sempre basandosi su una giurisprudenza costante della Corte il Tribunale ha ricordato, al punto 47 dell’ordinanza impugnata, che, nei casi in cui la responsabilità della Comunità trova la sua origine in un atto normativo, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando gli effetti dannosi di tale atto si sono prodotti [sentenze Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 10, nonché del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 29] e che, del pari, nei contenziosi nati da atti individuali, il termine di prescrizione comincia a decorrere soltanto a partire dal momento in cui il danno si è effettivamente concretizzato [v. citate sentenze del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, punto 30; Transports Schiocchet –Excursions/Commissione, punto 33, nonché Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 38].

49

È sulla base di tali principi che il Tribunale ha individuato l’inizio del termine di prescrizione nel momento in cui si sono prodotti gli effetti dannosi lamentati dalla Inalca e dalla Cremonini.

50

A tal riguardo, la Commissione afferma, in via principale, che la giurisprudenza non sarebbe uniforme e che sarebbe necessario un chiarimento da parte della Corte.

51

Supponendo che un tale argomento sia ricevibile nell’ambito della presente impugnazione, sebbene non sia direttamente rivolto contro un determinato punto dell’ordinanza impugnata, è sufficiente constatare che la citata ordinanza del 17 gennaio 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, fatta valere dalla Commissione a sostegno della sua argomentazione, è stata censurata dalla Corte. Infatti, la Corte ha dichiarato che il Tribunale aveva commesso un errore di diritto nel determinare il momento in cui inizia a decorrere il termine di prescrizione in funzione della sopravvenienza del fatto all’origine del danno (ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, cit., punto 34).

52

Di conseguenza, contrariamente a quanto sostenuto dalla Commissione, il criterio decisivo per determinare il momento di inizio del termine di prescrizione non è la sopravvenienza del fatto all’origine del danno, poiché, in particolare, non si può opporre al ricorrente una decorrenza del termine di prescrizione anteriore al manifestarsi degli effetti dannosi del suddetto fatto (sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 11).

53

Inoltre, si deve osservare che, basandosi sulla citata sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., per affermare che il regime istituito dalla citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione si applica soltanto nell’ipotesi in cui la responsabilità trova la sua origine in un atto normativo, la Commissione procede a una lettura erronea della suddetta sentenza.

54

Infatti, il contenzioso oggetto di tale causa era nato da un atto normativo della Commissione e la Corte non era dunque obbligata a seguire il ragionamento da essa stessa applicato alle ipotesi relative alla responsabilità extracontrattuale nei contenziosi scaturiti da un atto individuale. Contrariamente a quanto ha affermato la Commissione, non risulta dalla citata sentenza Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a. che la Corte aveva escluso l’applicazione della giurisprudenza desunta dalla citata sentenza Birra Wührer e a./Consiglio e Commissione quando la responsabilità della Comunità trae origine da un atto individuale.

55

La Corte ha ancora recentemente confermato che, nel caso dei contenziosi sorti da atti individuali, il termine di prescrizione inizia a decorrere quando la decisione ha prodotto i suoi effetti dannosi nei riguardi delle persone cui essa si dirige (v., in tal senso, sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 38).

56

Riguardo all’argomento presentato in subordine dalla Commissione, fondato sulla citata sentenza Nutral/Commissione, dal quale risulterebbe che la lettera indirizzata alle autorità nazionali non costituisce un atto individuale produttivo di effetti obbligatori nei confronti della Inalca e della Cremonini, si deve necessariamente constatare che detta sentenza riguarda le condizioni di ricevibilità dei ricorsi di annullamento e che le indicazioni sulla qualificazione giuridica dell’atto impugnabile non sono trasponibili nel contesto della determinazione dell’inizio del termine di prescrizione di un’azione per responsabilità extracontrattuale.

57

Pertanto, nell’ambito della determinazione dell’inizio del termine di prescrizione nella presente controversia, poco importa se la lettera indirizzata alle autorità nazionali sia idonea a produrre effetti giuridici vincolanti idonei a modificare in misura rilevante la situazione della Inalca e della Cremonini.

58

In ogni caso, e poiché dal punto 49 della presente sentenza risulta che il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel ritenere che il termine di prescrizione decorra dal momento in cui gli effetti dannosi lamentati dalla Inalca e dalla Cremonini si sono effettivamente prodotti, il carattere individuale o normativo dell’atto in questione non è determinante.

59

Riguardo all’argomento dedotto dalla Commissione in ulteriore subordine, secondo cui il Tribunale avrebbe dovuto considerare quale momento di inizio della prescrizione la data dell’evento dannoso, si deve osservare che il Tribunale non è incorso in alcun errore di diritto dichiarando, al punto 49 dell’ordinanza impugnata, che occorreva determinare il momento preciso nel quale gli effetti dannosi lamentati in detta lettera si sono effettivamente prodotti nei confronti della Inalca e della Cremonini.

60

Infatti, contrariamente a quanto ha affermato la Commissione, il termine di prescrizione inizia a decorrere non già dalla data dell’evento dannoso, bensì a partire dal momento in cui la decisione controversa produce i suoi effetti dannosi nei riguardi delle persone cui essa si dirige, ossia nel momento in cui il danno si è effettivamente realizzato in capo alle suddette persone [v. sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 30].

61

Dalle considerazioni sin qui svolte risulta che occorre respingere l’impugnazione incidentale proposta dalla Commissione in quanto infondata.

Sull’impugnazione principale

Sul primo motivo

– Argomenti delle parti

62

Il primo motivo dedotto dalla Inalca e dalla Cremonini attiene alla contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata e alla violazione della giurisprudenza comunitaria, in quanto il Tribunale non avrebbe tenuto conto, al punto 55 dell’ordinanza impugnata, della decisione n. 2006/678, sebbene, fino al momento dell’adozione di tale decisione, la situazione di incertezza giuridica nella quale si trovavano, quanto alla sussistenza e all’ammontare del danno subito, si fosse manifestata quotidianamente e fosse divenuta definitiva solo nel 2006.

63

La Inalca e la Cremonini deducono altresì un errore di diritto in capo al Tribunale per essersi basato, sempre al punto 55 dell’ordinanza impugnata, sulla citata ordinanza del 17 gennaio 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, per concludere nel senso dell’esistenza di una confusione fra il criterio processuale relativo al momento di inizio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni per la responsabilità. Orbene, contrariamente all’evento preso in considerazione in tale ordinanza per determinare il momento di inizio del suddetto termine, la decisione n. 2006/678 non avrebbe inciso esclusivamente sulla loro sfera soggettiva.

64

La Commissione, basandosi sulla citata sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, ricorda che è indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che l’illegittimità di un comportamento dell’Unione sia stata constatata con una decisione giudiziaria o sia stata riconosciuta dal presunto autore del danno.

– Giudizio della Corte

65

Occorre osservare che, al punto 53 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha ricordato la giurisprudenza secondo la quale il termine di prescrizione decorre solo dal momento in cui il danno pecuniario si è effettivamente concretizzato, ossia, per quanto riguarda più in particolare la costituzione di garanzie bancarie, a partire dal momento in cui si sono prodotte le spese generate dalla costituzione di tali garanzie.

66

Il Tribunale ha constatato, al punto 54 di detta ordinanza, che risulta dal fascicolo che le spese legate alle due polizze fideiussorie si sono prodotte a partire dalla data di conclusione di tali contratti, ossia il 30 novembre 1999, dal momento che il primo premio annuale era dovuto proprio in tale data.

67

Così facendo, il Tribunale ha respinto l’argomento presentato dalla Inalca e dalla Cremonini secondo il quale gli effetti pregiudizievoli si sarebbero prodotti in modo certo soltanto all’atto dell’adozione della decisione n. 2006/678, in cui la Commissione ha constatato che le restituzioni all’esportazione in esame non erano state versate loro indebitamente.

68

Il Tribunale ha aggiunto che la circostanza che la Inalca e la Cremonini avessero ritenuto di non disporre ancora, prima dell’adozione della decisione n. 2006/678, di tutti gli elementi che consentissero loro di dimostrare in modo adeguato la responsabilità della Comunità nell’ambito di un procedimento giudiziario non è pertinente, pena la creazione di confusione tra il criterio processuale relativo all’inizio del termine di prescrizione e la verifica della sussistenza delle condizioni sostanziali per la suddetta responsabilità.

69

Risulta dalle suesposte considerazioni che l’argomento della Inalca e della Cremonini con cui esse contestano al Tribunale di non aver tenuto conto della decisione n. 2006/678 deve essere dichiarato infondato.

70

Riguardo all’asserito travisamento della citata ordinanza del 17 gennaio 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, che il Tribunale avrebbe operato, è sufficiente osservare che la Corte ha dichiarato che la conoscenza precisa e circostanziata dei fatti da parte della vittima non rientra nel novero degli elementi che devono sussistere ai fini del decorso del termine di prescrizione (ordinanza del 18 luglio 2002, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, cit., punto 31, e sentenza Evropaïki Dynamiki/Commissione, cit., punto 37). Parimenti, la valutazione soggettiva dell’effettività del danno da parte della vittima di tale danno non può essere presa in considerazione nel determinare il momento di inizio del termine di prescrizione dell’azione di responsabilità extracontrattuale dell’Unione (citate sentenze Commissione/Cantina sociale di Dolianova e a., punto 61, nonché Evropaïki Dynamiki/Commissione, punto 37).

71

Inoltre, essendo stato dichiarato indifferente, ai fini dell’inizio del decorso del termine di prescrizione, che sia stata una decisione giudiziaria a constatare l’illegittimità del comportamento della Comunità [sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 31], neanche il fatto che l’istituzione stessa riconosca di aver avuto un comportamento illegittimo incide sulla determinazione del momento di inizio del termine di prescrizione.

72

Di conseguenza, l’argomento relativo all’asserito travisamento della citata ordinanza del 17 gennaio 2001, Autosalone Ispra dei Fratelli Rossi/Commissione, deve essere parimenti respinto in quanto infondato.

73

Da quanto precede discende che il primo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul secondo motivo

– Argomenti delle parti

74

Il secondo motivo dedotto dalla Inalca e dalla Cremonini verte sulla contraddittorietà e illogicità della motivazione dell’ordinanza impugnata e sulla violazione della giurisprudenza comunitaria riguardo alla prescrizione del ricorso con riferimento alle spese di assistenza e consulenza legale e alle spese relative al personale.

75

La Inalca e la Cremonini contestano al Tribunale di aver violato il principio generale in materia di danno a carattere continuativo, enunciato ai punti 56 e 57 dell’ordinanza impugnata, affermando, ai punti 71 e 72 della medesima ordinanza, che i danni in questione non avevano presentato un tale carattere di continuità. La motivazione del Tribunale sarebbe contraddittoria in quanto lo stesso Tribunale riconoscerebbe che i danni in questione non potevano essere quantificati in modo definitivo fin dall’avvio delle procedure in questione. La Inalca e la Cremonini fanno riferimento alla giurisprudenza del Tribunale in materia di liquidazione delle spese, la quale determinerebbe l’importo di tali spese in funzione del numero di ore di lavoro prestate e riconoscerebbe in tal modo il carattere non istantaneo delle prestazioni di consulenza legale.

76

La Commissione ritiene che il secondo motivo sia infondato. Da un lato, la Inalca e la Cremonini confonderebbero la quantificazione definitiva dell’ammontare del danno lamentato con la valutazione del carattere continuativo di quest’ultimo. Dall’altro, il riferimento alla giurisprudenza in materia di liquidazione delle spese sarebbe inappropriato.

– Giudizio della Corte

77

Riguardo ai danni a carattere continuativo, il Tribunale ha ricordato, al punto 56 dell’ordinanza impugnata, che, qualora i danni non siano stati causati istantaneamente, ma si siano prodotti nell’arco di un certo periodo, il diritto al risarcimento riguarda periodi successivi.

78

Al punto 71 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che, nella fattispecie, i danni costituiti dalle spese di assistenza e consulenza legale e dalle spese relative al personale, occasionate da tale circostanza, presentano carattere istantaneo, in quanto si sono effettivamente concretizzate alla data d’avvio di ciascuna delle procedure nazionali in questione.

79

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 72 dell’ordinanza impugnata, che i danni summenzionati, pur non potendo essere quantificati in modo definitivo fin dall’avvio delle procedure nazionali, risultavano in modo certo dall’avvio di tali procedure.

80

Orbene, contrariamente a quanto affermato dalla Inalca e dalla Cremonini, si considera che un danno abbia un carattere continuativo a causa del fatto che il suo importo aumenta in proporzione al numero dei giorni trascorsi [sentenza del 19 aprile 2007, Holcim (Deutschland)/Commissione, cit., punto 35].

81

Di conseguenza, è priva di contraddizioni la motivazione del Tribunale secondo il quale i danni lamentati, costituiti dalle spese di assistenza e consulenza legale nonché dalle spese relative al personale generate dalla gestione delle pratiche in parola, non presentavano carattere continuativo. Infatti, sebbene i danni in questione non fossero ancora fissati in modo definitivo alla data d’avvio di ciascuna delle procedure nazionali in questione, occorre constatare che il loro ammontare è aumentato in proporzione non già al numero di giorni trascorsi, bensì in funzione delle diverse autorità giudiziarie adite.

82

In tale contesto, anche il riferimento fatto dalla Inalca e dalla Cremonini alla giurisprudenza applicabile in materia di liquidazione delle spese deve essere respinto. Infatti, il semplice fatto che l’ammontare delle spese sia determinato in funzione del numero di ore prestate non può incidere sulla natura del danno costituito dalle prestazioni di consulenza legale.

83

Da quanto precede discende che il secondo motivo deve essere respinto in quanto infondato.

Sul terzo motivo

– Argomenti delle parti

84

Il terzo motivo dedotto dalla Inalca e dalla Cremonini concerne il travisamento degli argomenti presentati e una violazione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale in riferimento alla domanda di risarcimento del danno subito sotto forma di lucro cessante.

85

La Inalca e la Cremonini ritengono che erroneamente il Tribunale abbia dichiarato, al punto 74 dell’ordinanza impugnata, l’esistenza di una mancanza di precisione per quanto concerne la domanda di risarcimento del danno subito sotto forma di lucro cessante a causa della riduzione delle loro disponibilità finanziarie conseguente al pagamento dei premi per i contratti di fideiussione, alle spese di assistenza e consulenza legale, nonché relative al personale.

86

Ricordando l’esposizione presentata nell’ambito del loro atto introduttivo in primo grado, la Inalca e la Cremonini affermano di non essersi limitate a sostenere in modo generico che le somme resesi indisponibili avrebbero potuto essere impiegate per la partecipazione a gare d’appalto richiedenti il versamento di una cauzione, ma di aver fornito al Tribunale diversi elementi di prova. Esse si fondano su una giurisprudenza secondo la quale il giudice può considerare sufficienti stime basate su valori statistici medi qualora possa essere difficile, anzi impossibile, per il ricorrente determinare con esattezza l’entità del danno che afferma di aver sofferto (sentenza del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C-104/89 e C-37/90, Racc. pag. I-203, punti 63-65).

87

La Commissione considera che il terzo motivo è infondato. Infatti, la Inalca e la Cremonini avrebbero omesso di precisare da quali gare di appalto sarebbero state escluse e in che modo l’impegno dei contratti di garanzia avrebbe causato la loro esclusione da tali gare d’appalto. Inoltre, il riferimento alla citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione non sarebbe pertinente.

– Giudizio della Corte

88

Va ricordato che il Tribunale ha analizzato, al punto 74 dell’ordinanza impugnata, la domanda di risarcimento del danno che esse asseriscono di aver subito sotto forma di lucro cessante a causa della riduzione delle disponibilità finanziarie conseguente al pagamento dei premi collegati alla costituzione delle polizze fideiussorie e alle spese di assistenza e consulenza giuridica, nonché relative al personale. Poiché la Inalca e la Cremonini si sono limitate a sostenere genericamente che sarebbe stato possibile utilizzare le somme così perdute per partecipare a gare d’appalto che richiedevano il versamento di una cauzione, il Tribunale ha giudicato astratta la domanda e l’ha respinta in quanto irricevibile ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura.

89

Poiché risulta dal presente motivo che quest’ultimo costituisce una mera riformulazione degli argomenti già dedotti in primo grado in relazione con il danno asseritamente subito sotto forma di lucro cessante, si deve constatare che la Inalca e la Cremonini mirano in realtà a contestare la valutazione effettuata dal Tribunale a tal riguardo.

90

Orbene, secondo una costante giurisprudenza, il Tribunale è il solo competente, da un lato, ad accertare i fatti, salvo nel caso in cui un’inesattezza materiale delle sue constatazioni risulti dai documenti del fascicolo che gli sono stati sottoposti, e, dall’altro, a valutare questi fatti. La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso di snaturamento degli elementi di prova sottopostigli, una questione di diritto, come tale soggetta al controllo della Corte (v., in particolare, sentenza del 3 maggio 2012, Legris Industries/Commissione, C-289/11 P, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

91

Nella fattispecie, la Inalca e la Cremonini non fondano i loro argomenti su un’inesattezza materiale delle constatazioni fatte dal Tribunale né su uno snaturamento degli elementi di prova che gli sono stati presentati. Al contrario, esse criticano la valutazione in quanto tale fornita dal Tribunale sui suddetti elementi di prova e sugli argomenti addotti da quest’ultimo quando ha dichiarato che la domanda di risarcimento del danno lamentato sotto forma di lucro cessante non era sufficientemente precisa.

92

A tal riguardo, la citata sentenza Mulder e a./Consiglio e Commissione invocata dalla Inalca e dalla Cremonini non è pertinente, in quanto i punti citati non si riferiscono affatto all’obbligo incombente ai ricorrenti, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, di precisare l’esatta ampiezza del danno e di quantificare l’ammontare del risarcimento richiesto, ma riguardano i principi che devono disciplinare il metodo di calcolo del lucro cessante, più in particolare quando si tratta di redditi ipotetici e di redditi alternativi.

93

Alla luce delle suesposte considerazioni, il terzo motivo dev’essere respinto, in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul quinto motivo

– Argomenti delle parti

94

Il quinto motivo dedotto dalla Inalca e dalla Cremonini, che occorre esaminare preliminarmente, verte su una violazione dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale, su una violazione della giurisprudenza in materia di danno morale e sulla manifesta illogicità della motivazione.

95

La Inalca e la Cremonini affermano che il Tribunale ha ingiustificatamente dichiarato, al punto 79 dell’ordinanza impugnata, che la domanda di risarcimento del danno morale mancava di precisione. Infatti, da un lato, l’atto introduttivo avrebbe contenuto tutti gli elementi probatori necessari. Dall’altro, a causa delle caratteristiche del danno morale, che, per definizione, non può essere quantificato, la Inalca e la Cremonini si sarebbero rimesse alla valutazione equitativa del Tribunale. Respingendo tale domanda, il Tribunale avrebbe violato la giurisprudenza applicabile in materia (v. sentenza del Tribunale del 17 dicembre 1998, Embassy Limousines & Services/Parlamento, T-203/96, Racc. pag. II-4239, punto 108).

96

Inoltre, il rinvio, operato al punto 79 dell’ordinanza impugnata, alla giurisprudenza citata al punto 69 di quest’ultima costituirebbe un ulteriore errore di diritto. Infatti, i principi espressi in quelle cause relative a danni materiali non sarebbero trasponibili alla presente causa, che concerne esclusivamente il risarcimento di un danno morale.

97

La Commissione ricorda che la domanda di risarcimento del danno morale è stata dichiarata irricevibile non solo perché prescritta, ma anche perché non rispondeva ai requisiti dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del regolamento di procedura del Tribunale. Pertanto, il quinto motivo non sarebbe fondato.

– Giudizio della Corte

98

Occorre rilevare che, per quanto riguarda il danno morale sotto forma di pregiudizio arrecato alla reputazione commerciale della Inalca e della Cremonini in virtù del coinvolgimento in procedimenti amministrativi, civili e penali, il Tribunale ha constatato, al punto 77 dell’ordinanza impugnata, che tale danno si è verificato al momento dell’avvio di tali procedimenti nel corso degli anni 1999 e 2000 e che, di conseguenza, il ricorso ad esso relativo è prescritto.

99

In questo modo, il Tribunale ha respinto l’argomento della Inalca e della Cremonini secondo il quale tale danno avrebbe presentato carattere continuativo fino alla pronuncia della sentenza del Tribunale civile di Roma nel 2005. Esso ha precisato che il danno morale lamentato, anche ammettendo che sia perdurato fino a tale data, si è integralmente verificato negli anni 1999 e 2000 a partire dal coinvolgimento della Inalca e della Cremonini e dei loro dirigenti nei procedimenti summenzionati. Con riferimento alle caratteristiche che un danno deve presentare per essere qualificato come «danno continuativo», quali risultano dai punti 56 e 57 dell’ordinanza impugnata, il Tribunale ha dichiarato che il danno morale lamentato non può essere assimilato a un danno del genere.

100

Il Tribunale ha aggiunto, al punto 79 dell’ordinanza impugnata, che «[i]noltre, ed in ogni caso, (...) [l]a domanda di risarcimento del danno morale manca (...) della precisione necessaria e deve (...), in ogni caso, essere dichiarata irricevibile, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del [suo] regolamento di procedura».

101

Da quanto precede deriva che il rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento del danno morale dedotto è fondato su due motivazioni distinte.

102

Per quanto concerne la seconda motivazione impugnata nell’ambito del quinto motivo, relativa all’astrattezza dell’atto introduttivo, il Tribunale ha ricordato, giustamente e senza violare la giurisprudenza, che l’atto introduttivo deve contenere gli elementi che consentano di individuare il danno lamentato e di valutarne la natura e l’entità.

103

A tal riguardo, l’argomento della Inalca e della Cremonini consistente nell’affermare che i requisiti minimi richiesti per l’atto introduttivo, conformemente all’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, troverebbero applicazione soltanto per i danni materiali e non anche nel caso di un danno morale deve essere respinto in quanto del tutto infondato. Infatti, tale argomento non è fondato su alcun elemento giuridico idoneo a rimettere in discussione la soluzione a cui è giunto il Tribunale.

104

Per quanto riguarda l’argomento della Inalca e della Cremonini concernente l’impossibilità di quantificare il danno morale, occorre ricordare che è pur vero che la Corte ha riconosciuto che, in taluni casi, segnatamente quando è difficile quantificare il danno lamentato, non è indispensabile precisare nel ricorso la sua esatta entità né quantificare l’importo del risarcimento richiesto (v., in particolare, sentenze del 28 marzo 1979, Granaria/Consiglio e Commissione, 90/78, Racc. pag. 1081, in particolare pag. 1090, nonché del 23 settembre 2004, Hectors/Parlamento, C-150/03 P, Racc. pag. I-8691, punto 62). Tuttavia, la Inalca e la Cremonini non hanno dimostrato e nemmeno dedotto l’esistenza di circostanze particolari che giustifichino l’omessa precisazione di tale voce di danno nel ricorso.

105

Da quanto precede risulta che il quinto motivo dev’essere respinto in quanto infondato.

Sul quarto motivo

– Argomenti delle parti

106

Il quarto motivo dedotto dalla Inalca e dalla Cremonini verte su una violazione della giurisprudenza comunitaria e sulla manifesta illogicità della motivazione del Tribunale nei limiti in cui quest’ultimo ha affermato che il danno morale subito dalla Inalca e dalla Cremonini si era integralmente verificato a partire dagli anni 1999 e 2000 e che non era dunque assimilabile a un danno continuativo.

107

La Inalca e la Cremonini fanno valere che il Tribunale non attribuisce alcuna importanza alle particolari caratteristiche del danno morale e non considera la circostanza che, per sua stessa natura, il danno immateriale non si esaurisce nell’istante in cui insorge, ma perdura fino a quando non si verifica l’evento riparatore. A tal riguardo, la Inalca e la Cremonini fanno riferimento in particolare alla sentenza del Tribunale dell’8 luglio 2008, Franchet e Byk/Commissione (T-48/05, Racc. pag. II-1585, punti 400-411), nonché alla sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 2 maggio 2007, Giraudy/Commissione (F-23/05, Racc. FP pagg. I-A-1-00121 e II-A-1-657, punto 203).

108

Esse aggiungono che il rinvio operato al punto 78 dell’ordinanza impugnata alla giurisprudenza citata ai punti 56 e 57 della medesima ordinanza costituisce un ulteriore errore di diritto. Infatti, i principi espressi in quelle cause relative a danni materiali non sarebbero trasponibili alla presente controversia, la quale riguarderebbe la natura continuativa del danno morale.

– Giudizio della Corte

109

Va ricordato, come risulta dai punti 100 e 101 della presente sentenza, che il rigetto da parte del Tribunale della domanda di risarcimento del danno morale lamentato è fondato su due motivazioni distinte.

110

Per quanto riguarda gli argomenti relativi al quarto motivo, è sufficiente constatare che essi sono diretti contro la prima motivazione posta dal Tribunale a fondamento del rigetto della domanda di risarcimento del danno morale lamentato per prescrizione del relativo ricorso.

111

Anche supponendo che tali argomenti siano fondati, essi vanno respinti direttamente in quanto non possono rimettere in discussione la conclusione cui il Tribunale è giunto al punto 79 dell’ordinanza impugnata, dichiarando irricevibile, ai sensi dell’articolo 44, paragrafo 1, lettera c), del suo regolamento di procedura, la domanda di risarcimento del danno morale.

112

Di conseguenza, il quarto motivo deve essere respinto in quanto inoperante.

Sul sesto motivo

– Argomenti delle parti

113

Il sesto motivo sollevato dalla Inalca e dalla Cremonini verte su un errore di diritto in merito alla condizione del nesso di causalità tra il fatto generatore contestato alla Commissione e il danno lamentato, in quanto il Tribunale ha concluso nel senso della mancanza di nesso di causalità.

114

La Inalca e la Cremonini affermano che il Tribunale ha omesso di considerare che, in realtà, esse si limitavano ad adempiere una delle due obbligazioni alternative derivanti dalle decisioni di recupero del 15 gennaio 1999. L’esistenza del nesso di causalità risulterebbe confermata dalla circostanza che le autorità nazionali hanno immediatamente svincolato le cauzioni una volta accertata l’inesistenza di crediti in capo alla Commissione.

115

Inoltre, la Inalca e la Cremonini contestano l’argomentazione incidentale formulata dal Tribunale al punto 93 dell’ordinanza impugnata, secondo la quale non è dimostrato che l’intervento delle autorità italiane non fosse idoneo a interrompere il nesso di causalità diretto tra il comportamento contestato e il danno asserito.

116

La Commissione ritiene che tale motivo sia privo di qualsiasi fondamento.

– Giudizio della Corte

117

Si deve osservare che il Tribunale ha ricordato, al punto 88 dell’ordinanza impugnata, che il danno deve derivare in modo sufficientemente diretto dal comportamento contestato e costituire la causa determinante del pregiudizio.

118

Il Tribunale ha altresì ricordato, al punto 91 dell’ordinanza impugnata, che, quando una decisione che impone il pagamento di un’ammenda riconosce la facoltà di costituire una garanzia destinata a garantire tale pagamento e gli interessi moratori, in attesa dell’esito di un ricorso proposto avverso detta decisione, il danno che consiste nelle spese per la costituzione della garanzia non deriva da tale decisione, bensì dalla scelta personale dell’interessato di costituire una garanzia piuttosto che di dare immediatamente esecuzione all’obbligo di rimborso.

119

Il Tribunale ha constatato, al punto 92 dell’ordinanza impugnata, che, nella fattispecie, le decisioni di recupero del 15 gennaio 1999 non contenevano alcun obbligo di costituire garanzie, ma lasciavano tale scelta alla libera discrezionalità della Inalca e della Cremonini. Esso ha aggiunto, come ha dedotto anche l’avvocato generale al paragrafo 72 delle sue conclusioni, che se la Inalca e la Cremonini avessero optato per il rimborso immediato delle sovvenzioni all’esportazione, esse non avrebbero dovuto pagare le spese collegate alla costituzione di dette polizze.

120

Di conseguenza, al punto 93 dell’ordinanza impugnata, giustamente il Tribunale ha potuto dedurre che, anche supponendo che l’intervento delle autorità italiane non fosse idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Commissione e il danno lamentato, non esiste alcun nesso di causalità diretto tra tale comportamento e il suddetto danno.

121

La conclusione a cui è giunto il Tribunale non può essere rimessa in discussione né dall’argomento della Inalca e della Cremonini diretto ad affermare che esse si limitavano ad adempiere una delle due obbligazioni alternative previste dalle decisioni di recupero del 15 gennaio 1999 né dal fatto che le cauzioni sono state immediatamente svincolate una volta accertata l’inesistenza dei crediti.

122

Riguardo all’argomento diretto contro il punto 93 dell’ordinanza impugnata, si deve necessariamente constatare che il ragionamento formulato dal Tribunale in tale punto muove dalla premessa secondo la quale l’intervento delle autorità italiane non era idoneo a interrompere il nesso di causalità tra il comportamento contestato alla Commissione e il danno lamentato.

123

A tal riguardo, poco importa se la premessa debba considerarsi dimostrata, come suggeriscono la Inalca e la Cremonini nell’ambito del presente motivo, o come non dimostrata, come dichiara il Tribunale. Infatti, qualsiasi argomento relativo a tale premessa deve essere dichiarato inconferente, dovendosi concludere, in ogni caso, nel senso della mancanza di nesso di causalità tra la lettera dell’UCLAF del 6 luglio 1998 e il pagamento delle spese relative alle polizze fideiussorie.

124

Il sesto motivo deve dunque essere respinto in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

Sul settimo motivo

– Argomenti delle parti

125

Con il settimo e ultimo motivo di impugnazione, la Inalca e la Cremonini chiedono alla Corte di annullare l’ordinanza impugnata in ragione della violazione da parte del Tribunale del principio della durata ragionevole del procedimento. Infatti, non solo il procedimento di primo grado sarebbe durato più di tre anni, ma, soprattutto, il Tribunale si sarebbe limitato a pronunciarsi sulla questione della ricevibilità del ricorso.

126

A titolo principale, la Inalca e la Cremonini affermano che, riguardo alle origini sostanziali e processuali della presente impugnazione, non è necessario dimostrare che la durata eccessiva del procedimento abbia inciso sulla soluzione della controversia. In subordine, esse affermano che, anzitutto, l’ordinanza impugnata è viziata da numerosi errori di diritto. Esse aggiungono poi che, trovandosi nell’imbarazzo di aver impiegato più di tre anni per risolvere la sola questione della ricevibilità del ricorso, il Tribunale abbia ritenuto di dover decidere anche nel merito della controversia, privandosi in tal modo di importanti strumenti processuali che gli avrebbero permesso di giungere a conclusioni esenti da qualsivoglia errore di diritto. Infine, la Inalca e la Cremonini si riservano di presentare un’azione di risarcimento tenuto conto del danno subito a causa dell’eccessiva durata del procedimento avviato dinanzi al Tribunale.

127

Secondo la Commissione, tale motivo deve parimenti essere respinto. Essa aggiunge che il riferimento fatto a un’eventuale azione di risarcimento del danno causato dalla durata eccessiva del procedimento dinanzi al Tribunale conferma che una siffatta azione è estranea alla presente impugnazione.

– Giudizio della Corte

128

Si deve rammentare che, in mancanza di qualsivoglia indizio del fatto che la durata del procedimento avrebbe influito sulla soluzione della controversia, il motivo secondo cui la durata del procedimento dinanzi al Tribunale avrebbe superato i limiti della ragionevolezza non può, in via generale, condurre all’annullamento della sentenza pronunciata da quest’ultimo (v., in tal senso, sentenza FIAMM e a./Consiglio e Commissione, cit., punto 203).

129

Riguardo agli elementi di cui si avvalgono la Inalca e la Cremonini, si deve necessariamente constatare che l’ordinanza impugnata non è viziata da alcun errore di diritto e che strumenti processuali diversi non avrebbero avuto alcuna influenza sul risultato a cui è giunto il Tribunale.

130

In ogni caso, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, e come considerato dalle stesse Inalca e Cremonini, il mancato rispetto, da parte del Tribunale, di una durata ragionevole del procedimento può dar luogo, ove accertato, ad una domanda di risarcimento mediante un ricorso presentato contro l’Unione sulla base del combinato disposto degli articoli 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE.

131

Il settimo e ultimo motivo deve pertanto essere respinto in quanto infondato.

132

Poiché nessuno dei motivi dedotti dalla Inalca e dalla Cremonini è stato accolto, l’impugnazione deve essere respinta nel suo complesso.

Sulle spese

133

Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del suo regolamento di procedura, quando l’impugnazione è infondata, la Corte statuisce sulle spese. Ai sensi dell’articolo 138, paragrafo 1, del medesimo regolamento, applicabile al procedimento d’impugnazione in forza degli articoli 184, paragrafo 1, e 190, paragrafo 1, dello stesso, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ha chiesto la condanna della Inalca e della Cremonini alle spese, queste ultime, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese relative all’impugnazione principale. Poiché la Inalca e la Cremonini hanno chiesto la condanna della Commissione alle spese dell’impugnazione incidentale, quest’ultima, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese relative a tale impugnazione incidentale.

 

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:

 

1)

L’impugnazione principale e l’impugnazione incidentale sono respinte.

 

2)

La Inalca SpA – Industria Alimentari Carni e la Cremonini SpA sono condannate alle spese relative all’impugnazione principale.

 

3)

La Commissione europea è condannata alle spese relative all’impugnazione incidentale.

 

Firme


( *1 ) Lingua processuale: l’italiano.