SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

13 ottobre 2011 (*)

«Inadempimento di uno Stato – Aiuti di Stato – Aiuto a favore della New Interline SpA – Recupero»

Nella causa C‑454/09,

avente ad oggetto il ricorso per inadempimento, ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, proposto il 19 novembre 2009,

Commissione europea, rappresentata dalla sig.ra E. Righini nonché dai sigg. B. Stromsky e D. Grespan, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo,

ricorrente,

contro

Repubblica italiana, rappresentata dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. P. Gentili e dalla sig.ra B. Tidore, avvocati dello Stato,

convenuta,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta dal sig. M. Safjan (relatore), facente funzione di presidente della Quinta Sezione, dal sig. J.‑J. Kasel e dalla sig.ra M. Berger, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig.ra A. Impellizzeri, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 maggio 2011,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con il presente ricorso, la Commissione delle Comunità europee chiede alla Corte di dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari per conformarsi alla decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all’aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline (GU L 235, pag. 12), è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza degli artt. 2, 3 e 4 di tale decisione e del Trattato CE.

 Contesto normativo

2        Il tredicesimo ‘considerando’ del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), è così formulato:

«Considerando che in caso di aiuti illegali non compatibili con il mercato comune occorrerebbe ripristinare la concorrenza effettiva; che a tal fine è necessario che l’aiuto, compresi gli interessi, venga recuperato senza indugio; che è opportuno che il recupero avvenga nel rispetto delle procedure di legge nazionali; che l’applicazione di queste procedure non dovrebbe impedire, facendo ostacolo ad un’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione, il ripristino della concorrenza effettiva; che, per ottenere detto risultato, gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per garantire l’efficacia della decisione della Commissione».

3        L’art. 14 del regolamento n. 659/1999, intitolato «Recupero degli aiuti», stabilisce quanto segue:

«1.      Nel caso di decisioni negative relative a casi di aiuti illegali la Commissione adotta una decisione con la quale impone allo Stato membro interessato di adottare tutte le misure necessarie per recuperare l’aiuto dal beneficiario (in seguito denominata “decisione di recupero”). La Commissione non impone il recupero dell’aiuto qualora ciò sia in contrasto con un principio generale del diritto comunitario.

2.      All’aiuto da recuperare ai sensi di una decisione di recupero si aggiungono gli interessi calcolati in base a un tasso adeguato stabilito dalla Commissione. Gli interessi decorrono dalla data in cui l’aiuto illegale è divenuto disponibile per il beneficiario, fino alla data di recupero.

3.      Fatta salva un’eventuale ordinanza della Corte di giustizia delle Comunità europee emanata ai sensi dell’articolo [242 CE], il recupero va effettuato senza indugio secondo le procedure previste dalla legge dello Stato membro interessato, a condizione che esse consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. A tal fine e in caso di procedimento dinanzi ai tribunali nazionali, gli Stati membri interessati adottano tutte le misure necessarie disponibili nei rispettivi ordinamenti giuridici, comprese le misure provvisorie, fatto salvo il diritto comunitario».

4        Ai sensi dell’art. 23, n. 1, di tale regolamento:

«Qualora lo Stato membro interessato non si conformi ad una decisione condizionale o negativa, in particolare nei casi di cui all’articolo 14, la Commissione può adire direttamente la Corte di giustizia delle Comunità europee ai sensi dell’articolo [88, n. 2, CE]».

 Fatti

5        L’aiuto controverso consisteva in una garanzia concessa su un prestito bancario di importo pari a EUR 2,75 milioni a favore dell’impresa New Interline Spa (in prosieguo: la «New Interline»). La garanzia veniva concessa il 13 febbraio 2006, prima di essere notificata alla Commissione come aiuto al salvataggio il 23 febbraio 2006. Il 10 novembre 2006, le autorità italiane hanno notificato alla Commissione anche il piano di ristrutturazione previsto per la New Interline.

6        Con lettera datata 25 aprile 2007, la Commissione ha informato la Repubblica italiana che, il 24 aprile 2007, essa aveva concluso in favore della compatibilità dell’aiuto al salvataggio con il mercato comune, per un periodo di sei mesi, e che però essa aveva deciso di avviare un procedimento di indagine formale ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE riguardo all’applicazione dell’aiuto al salvataggio oltre il predetto periodo di sei mesi, nonché riguardo all’aiuto alla ristrutturazione.

7        Con lettera datata 30 maggio 2007, la Repubblica italiana ha informato la Commissione che la New Interline avevo optato per la liquidazione volontaria e che, di conseguenza, essa intendeva ritirare la notifica dell’aiuto alla ristrutturazione, ritiro confermato con comunicazione in data 9 ottobre 2007.

8        Nella decisione 2008/697, adottata in esito al procedimento di indagine formale, la Commissione ha dichiarato che, per quanto riguarda l’aiuto al salvataggio, contrariamente a quanto disposto dal punto 25, lett. c), degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (GU 2004, C 244, pag. 2), la Repubblica italiana non aveva revocato tale aiuto dopo il periodo iniziale di sei mesi e aveva presentato un piano di ristrutturazione, che successivamente aveva ritirato. Pertanto, nell’art. 1 della decisione 2008/697, la Commissione ha concluso che la garanzia pari a EUR 2,75 milioni, concessa alla New Interline dalle autorità italiane, costituiva un aiuto incompatibile con il mercato comune, relativamente alla proroga di tale garanzia oltre il 6 settembre 2006.

9        Di conseguenza, nell’art. 2 della decisione 2008/697, la Commissione ha ordinato il recupero immediato dell’importo corrisposto all’impresa beneficiaria, interessi compresi, e, nell’art. 3 di detta decisione, essa ha imposto un termine di quattro mesi dalla data della notifica della decisione medesima per l’esecuzione della stessa.

10      Nella motivazione della stessa decisione, la Commissione – visto che, alla data del 18 novembre 2007, era impossibile conoscere l’esito dell’istanza che la New Interline aveva presentato dinanzi al Tribunale di Bari per essere ammessa al concordato preventivo – ha comunque ricordato alla Repubblica italiana l’obbligo di iscrivere il proprio credito al passivo dell’impresa nell’ambito della procedura fallimentare, di opporsi a qualsiasi cessione del patrimonio che non fosse realizzata alle condizioni di mercato, fintantoché l’aiuto non fosse stato integralmente recuperato, e di approvare il piano di proseguimento delle attività solo a condizione che l’aiuto venisse rimborsato integralmente entro i termini previsti dalla decisione di cui trattasi.

11      Nell’art. 4, n. 1, della decisione 2008/697 la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana di comunicarle, entro due mesi dalla notifica della decisione stessa:

«a)      l’importo totale (importo di base e interessi) che deve essere recuperato dal beneficiario;

b)      una descrizione dettagliata delle misure già adottate e previste per conformarsi alla presente decisione;

c)      prove documentarie che dimostrino che si è ingiunto alla beneficiaria di restituire l’aiuto».

12      Nell’art. 4, n. 2, della decisione 2008/697, la Commissione ha obbligato altresì la Repubblica italiana ad informarla riguardo allo stato di avanzamento delle misure per l’esecuzione della decisione fino al completo recupero dell’aiuto e a trasmettere, dietro semplice richiesta di detta istituzione, le informazioni relative alle misure già adottate e previste per conformarsi alla decisione in questione e informazioni dettagliate riguardo all’importo dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso il beneficiario.

13      Con lettera del 16 luglio 2008, la Commissione ha chiesto alla Repubblica italiana di fornire informazioni sulle misure prese per l’esecuzione della decisione 2008/697, segnatamente in merito all’esito della procedura di concordato preventivo, nonché in merito all’iscrizione del credito dello Stato italiano nell’ambito della procedura concorsuale. Con lettera del 30 settembre 2008, la Commissione ha sollecitato nuovamente una risposta entro dieci giorni, informando lo Stato membro interessato che, in mancanza di ciò, essa avrebbe chiesto l’avvio della procedura di cui all’art. 88, n. 2, CE.

14      Con lettera datata 13 ottobre 2008, la Repubblica italiana ha comunicato alla Commissione l’importo complessivo (capitale ed interessi) da recuperare presso il beneficiario, nonché l’ammissione della New Interline alla procedura di concordato preventivo. Inoltre, le autorità italiane hanno allegato la lettera del 7 giugno 2007, con cui il Ministero dello Sviluppo economico dava mandato all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari di recuperare il credito nella procedura di liquidazione volontaria, ma non ha fornito nessuna indicazione quanto all’iscrizione o meno dei crediti dello Stato italiano nella procedura fallimentare.

15      Con lettera del 17 dicembre 2008, la Commissione ha ricordato che la Repubblica italiana avrebbe dovuto adottare tutte le misure necessarie per opporsi al proseguimento di qualsiasi attività da parte della New Interline, salvo nel caso di recupero immediato dell’aiuto, e che, in difetto di recupero integrale ed immediato, il risultato della procedura doveva essere la cessazione dell’attività dell’impresa beneficiaria. Inoltre, la Commissione ha chiesto allo Stato membro interessato di fornire la prova documentale della richiesta, formulata dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, di recupero dell’aiuto nell’ambito della procedura nazionale, un calcolo dettagliato dell’importo effettivo da recuperare, comprensivo degli interessi maturati, la copia del decreto del 25 febbraio 2008 con cui il Tribunale di Bari ammetteva la New Interline alla procedura di concordato preventivo e alcune indicazioni sulla durata della procedura nazionale.

16      Dal momento che tale richiesta di informazioni è rimasta priva di risposta, la Commissione ha proposto il presente ricorso.

 Sul ricorso

17      La Commissione addebita alla Repubblica italiana di non aver eseguito la decisione 2008/697 sotto un duplice profilo: detto Stato membro non avrebbe proceduto al recupero immediato ed effettivo dell’aiuto illegittimamente concesso e sarebbe altresì venuto meno al suo obbligo di informazione.

 Sulla violazione dell’obbligo di recupero dell’aiuto illegittimamente corrisposto

 Argomenti delle parti

18      La Commissione rammenta che il termine entro cui dev’essere eseguita una decisione, adottata ai sensi dell’art. 88, n. 2, CE, che dispone il recupero di un aiuto di Stato, non può che essere quello previsto in detta decisione o, eventualmente, quello da essa stessa successivamente fissato. Nella fattispecie, l’art. 3 della decisione 2008/697 aveva previsto il recupero «immediato ed effettivo» dell’aiuto, da effettuarsi entro quattro mesi dalla notifica della decisione, ossia entro il 18 agosto 2008.

19      Orbene, la Repubblica italiana non ha mai invocato un’impossibilità assoluta di eseguire correttamente la decisione di cui trattasi, mentre ciò costituirebbe il solo mezzo di difesa che uno Stato membro può opporre al ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione sulla base dell’art. 88, n. 2, CE. Difficoltà giuridiche, politiche o pratiche collegate all’attuazione della decisione in questione rimarrebbero irrilevanti, dal momento che lo Stato membro non ha proposto alla Commissione modalità alternative di attuazione che consentissero di superare tali difficoltà.

20      Secondo la Commissione, la Repubblica italiana si è limitata a comunicare di avere chiesto all’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari di esperire i rimedi giudiziali necessari al recupero del credito, senza tuttavia fornire nessuna indicazione circa le azioni intraprese da quest’ultima e, in particolare, senza mai fornire la prova dell’iscrizione del proprio credito nella procedura di concordato preventivo, come richiesto imperativamente dalla Commissione. Inoltre, la domanda introdotta riguardava solo l’importo principale e non gli interessi. Orbene, la Commissione ricorda che l’autonomia procedurale lasciata agli Stati membri per recuperare gli aiuti di Stato è limitata dal rispetto del principio di effettività. In altri termini, le procedure nazionali si applicano solo se consentono un recupero immediato ed effettivo e non ostano al ripristino della concorrenza effettiva, impedendo l’esecuzione immediata ed effettiva della decisione della Commissione. Per conseguire tale risultato non è sufficiente prevedere procedure di recupero, poiché gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie a garantire l’efficacia pratica di tale decisione.

21      Nel caso di specie, oltre un anno dopo l’adozione della decisione, la Repubblica italiana non avrebbe ancora recuperato l’aiuto concesso alla New Interline. Sarebbe quindi palese che le procedure nazionali seguite non sono state in grado di consentire un recupero immediato ed effettivo.

22      In sua difesa, la Repubblica italiana eccepisce anzitutto l’illegittimità della decisione 2008/697, che dispone il recupero dell’aiuto di Stato illegittimo, di cui le viene addebitata l’omessa esecuzione. Essa sarebbe stata adottata in violazione dei punti 26 e 27 degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, che consentirebbero di prorogare l’aiuto al salvataggio quando lo Stato membro ha presentato un programma di ristrutturazione entro i sei mesi dall’attuazione dell’aiuto non previamente autorizzato.

23      La Commissione replica che l’eccezione d’illegittimità della decisione la cui omessa esecuzione è addebitata alla Repubblica italiana non può essere sollevata da uno Stato membro, salvo il caso in cui detta decisione debba essere considerata inesistente.

24      La Repubblica italiana obietta di non contestare la legittimità della decisione di recupero, ma sostiene che la circostanza che la Commissione abbia comunicato solo il 24 aprile 2007 che la proroga dell’aiuto al salvataggio oltre il 6 settembre 2006 costituiva un aiuto illegittimo, laddove il piano di ristrutturazione era stato presentato solo il 10 novembre 2006, avrebbe fatto nascere un legittimo affidamento sulla legittimità della proroga dell’aiuto al salvataggio, che impedirebbe il suo recupero in conformità all’art. 14, n. 1, del regolamento n. 659/1999.

25      Detto Stato membro fa valere in sua difesa anche il fatto di aver intrapreso tutte le azioni possibili per il recupero integrale del credito e degli interessi relativi presso la New Interline. Infatti, quest’ultima era sottoposta ad una procedura di concordato preventivo. Orbene, in forza della normativa italiana l’avvio di tale procedura ha l’effetto di «congelare», fino all’omologazione del concordato da parte del Tribunale, tutte le azioni di recupero sui beni dell’imprenditore, fondate sui crediti il cui titolo o la cui causa siano anteriori al decreto di omologazione del concordato e di vietare ai creditori di acquisire diritti di prelazione di cui potrebbero avvalersi rispetto ai creditori concorrenti. Di conseguenza, fino alla chiusura del concordato preventivo, lo Stato italiano non avrebbe potuto promuovere, in base al diritto nazionale, nessuna azione sui beni della società New Interline, a parte quella di chiedere l’iscrizione del suo credito nell’ambito della procedura di fallimento, come ha fatto il 31 ottobre 2008 mediante una comunicazione indirizzata all’amministratore giudiziario.

26      Una siffatta normativa nazionale non sarebbe contraria al diritto dell’Unione. La comunicazione della Commissione intitolata «Verso l’esecuzione effettiva delle decisioni della Commissione che ingiungono agli Stati membri di recuperare gli aiuti di Stato illegali e incompatibili» (GU 2007, C 272, pag. 4) imporrebbe, nel punto 64 e in armonia con la giurisprudenza della Corte, allo Stato membro interessato di recuperare i propri crediti seguendo le norme nazionali sul fallimento, di fare iscrivere i propri crediti al passivo fallimentare e di impugnare le decisioni dei curatori fallimentari che si oppongano all’iscrizione, tra i crediti della massa fallimentare, di quelli derivanti dal recupero degli aiuti illegittimi. Il Tribunale di primo grado delle Comunità europee, con sentenza 19 ottobre 2005, causa T‑318/00, Freistaat Thüringen/Commissione (Racc. pag. II‑4179, punto 332), così come la Corte, con sentenze 15 gennaio 1986, causa 52/84, Commissione/Belgio (Racc. pag. 89, punto 14), e 21 marzo 1990, causa C‑142/87, Belgio/Commissione, detta «Tubemeuse» (Racc. pag. I‑959), avrebbero giudicato sufficiente l’iscrizione al passivo del credito, come atto destinato a garantire l’esecuzione della decisione della Commissione.

27      La Repubblica italiana aggiunge che il divieto normativo nazionale comporterebbe un’impossibilità oggettiva di esecuzione della decisione nei termini brevi stabiliti dalla Commissione nella decisione stessa.

28      In sede di replica, la Commissione sottolinea che, anche ammettendo che tale azione fosse stata sufficiente ad assicurare l’esecuzione della decisione 2008/697, la Repubblica italiana riconosce di aver chiesto l’iscrizione al passivo del credito relativo al recupero dell’aiuto in questione solo il 31 ottobre 2008, mentre l’art. 3 della decisione prevedeva che essa doveva «garanti[re] l’esecuzione della decisione entro quattro mesi dalla data della sua notifica», ovvero entro il 18 agosto 2008.

29      Per la Repubblica italiana, tuttavia, tale ritardo di due mesi e dieci giorni non potrebbe di per sé solo, cioè in assenza di circostanze particolari che giustificassero la necessità assoluta di procedere al recupero entro il termine di quattro mesi, costituire una violazione dell’obbligo di recupero, tanto più che la procedura di concordato preventivo non poteva produrre un risultato utile prima del 18 agosto 2008, poiché la procedura era stata sospesa dal 18 giugno 2008 al 2 marzo 2009.

30      D’altra parte, la Commissione ricorda che, nella sua comunicazione citata nel punto 26 della presente sentenza, lungi dal considerare la sola registrazione dei crediti nell’ambito di una procedura fallimentare come sufficiente, essa ha precisato che il recupero presso un’impresa insolvente può considerarsi effettuato solo quando le somme di cui trattasi siano state integralmente restituite, o quando l’attività economica che ha beneficiato dell’aiuto sia definitivamente cessata, vale a dire quando la società è stata liquidata e l’attività non è stata continuata a seguito della vendita del patrimonio a condizioni favorevoli. Infatti, solo a tali condizioni sarebbe rispettata la logica che presiede al recupero degli aiuti di Stato, che consiste nel ristabilire la situazione precedente alla concessione dell’aiuto di cui trattasi, eliminando il vantaggio concorrenziale procurato all’attività economica beneficiaria. Orbene, non sarebbe stato accertato che la New Interline abbia cessato la sua attività produttiva.

31      La Repubblica italiana ricorda tuttavia che detta società ha cessato la sua attività produttiva dopo l’iscrizione nel registro delle imprese italiano della decisione di liquidazione, come sarebbe confermato dalla nota 20 aprile 2009, allegata al fascicolo, in cui l’amministratore giudiziario illustra i termini della proposta di concordato assoggettata al voto dei creditori. Infatti, la decisione di messa in liquidazione volontaria che la New Interline avrebbe adottato l’8 marzo 2007 comporterebbe, secondo il diritto italiano, la cessazione dell’attività dell’impresa.

32      Tuttavia, secondo la Commissione, l’applicazione delle procedure nazionali non può comunque impedire l’immediato ripristino della situazione anteriore e prolungare l’indebito vantaggio concorrenziale derivante dagli aiuti di cui trattasi. Il recupero dovrebbe essere quindi immediato ed effettivo. Il giudice nazionale, ove necessario, dovrebbe disapplicare qualsiasi disposizione nazionale che osti al recupero dell’aiuto.

33      Pertanto si dovrebbe concludere che, benché l’iscrizione di un credito al passivo dell’impresa assoggettata ad una procedura fallimentare sia, in linea di principio, una condizione necessaria all’esecuzione corretta dell’obbligo relativo alla restituzione degli aiuti, essa può essere considerata sufficiente solo se permette il recupero integrale entro i termini previsti dalla decisione della Commissione o se è accompagnata dalla cessazione definitiva dell’attività produttiva beneficiaria dell’aiuto entro gli stessi termini, attraverso la vendita del patrimonio a condizioni di mercato.

 Giudizio della Corte

34      Da una costante giurisprudenza risulta che lo Stato membro destinatario di una decisione che gli impone di recuperare gli aiuti illegittimi è tenuto, in forza dell’art. 249 CE, ad adottare ogni misura idonea ad assicurare l’esecuzione di tale decisione (v. sentenze 12 dicembre 2002, causa C‑209/00, Commissione/Germania, Racc. pag. I‑11695, punto 31; 26 giugno 2003, causa C‑404/00, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6695, punto 21, e 5 ottobre 2006, causa C‑232/05, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑10071, punto 42). Lo Stato membro, in linea di principio, deve giungere a un effettivo recupero delle somme dovute (v., in tal senso, sentenze 12 maggio 2005, causa C‑415/03, Commissione/Grecia, Racc. pag. I‑3875, punto 44, e Commissione/Francia, cit., punto 42).

35      Benché la Repubblica italiana alleghi, a sua difesa, che l’apertura della procedura concorsuale ostava a qualsiasi azione dei creditori della New Interline diretta al recupero dei loro crediti, dalla giurisprudenza relativa alle imprese beneficiarie di aiuti dichiarati incompatibili con il mercato comune e sottoposte a procedura fallimentare si ricava che il ripristino della situazione anteriore e l’eliminazione della distorsione della concorrenza risultante dagli aiuti illegittimamente erogati possono essere conseguiti, in linea di principio, con l’iscrizione al passivo fallimentare del credito relativo alla restituzione degli aiuti in questione (v., in tal senso, sentenze Commissione/Belgio, cit., punto 14; Tubemeuse, cit., punti 60‑62; 29 aprile 2004, causa C‑277/00, Germania/Commissione, Racc. pag. I‑3925, punto 85, e 14 aprile 2011, causa C‑331/09, Commissione/Polonia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 60).

36      Parimenti, occorre precisare che l’iscrizione nell’elenco dei crediti di quello relativo alla restituzione degli aiuti in questione consente di porsi in regola con l’obbligo di recupero solo qualora, nel caso in cui le autorità statali non possano recuperare integralmente l’importo degli aiuti, la procedura concorsuale giunga alla liquidazione dell’impresa, ossia alla cessazione definitiva della sua attività, che le autorità statali possono provocare in qualità di azionisti o creditori (v., in tal senso, sentenze Commissione/Belgio, cit., punti 14 e 15; 2 luglio 2002, causa C‑499/99, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑6031, punti 26‑28 e 37‑43, nonché Commissione/Polonia, cit., punti 63 e 64).

37      Peraltro, va ricordato che il recupero dev’essere effettuato tempestivamente e, per la precisione, nel termine previsto nella decisione, adottata ex art. 88, n. 2, CE, che impone il recupero di un aiuto di Stato o, eventualmente, nel termine stabilito successivamente dalla Commissione (v., in tal senso, sentenze 3 luglio 2001, causa C‑378/98, Commissione/Belgio, Racc. pag. I‑5107, punto 26, e 2 luglio 2002, Commissione/Spagna, cit., punto 28). Un recupero tardivo, successivo ai termini stabiliti, non può soddisfare quanto prescritto dal Trattato (v., in tal senso, sentenze 14 febbraio 2008, causa C‑419/06, Commissione/Grecia, punti 38 e 61, nonché 22 dicembre 2010, causa C‑304/09, Commissione/Italia, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 32).

38      Orbene, la Repubblica italiana ha ammesso di aver chiesto l’iscrizione al passivo della New Interline del credito relativo al recupero dell’aiuto in questione solo il 31 ottobre 2008, ossia molto dopo il 18 agosto 2008, data di scadenza del termine di quattro mesi fissato a detto Stato membro dall’art. 3, n. 2, della decisione 2008/697 per adempiere l’obbligo di recupero immediato ed effettivo.

39      Inoltre, come si ricava dalle spiegazioni fornite dalla Repubblica italiana in udienza, rimane incerto se la New Interline abbia continuato le sue attività dopo l’apertura della procedura di concordato preventivo e, in particolare, dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 3, n. 2, della decisione 2008/697.

40      Quanto all’eccezione d’illegittimità della decisione 2008/697 sollevata dalla Repubblica italiana, basata sul fatto che detta decisione sarebbe stata adottata violando gli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà, e che essa avrebbe imposto il recupero dell’aiuto in questione in violazione del principio di tutela del legittimo affidamento, essa non può essere accolta.

41      Infatti, da una giurisprudenza consolidata si evince che uno Stato membro non può invocare l’illegittimità di una decisione come argomento difensivo avverso un ricorso per inadempimento basato sull’omessa esecuzione di detta decisione, eccezion fatta per l’ipotesi in cui quest’ultima debba essere considerata inesistente (v., in tal senso, sentenza 1° giugno 2006, causa C‑207/05, Commissione/Italia, punti 40‑43 e giurisprudenza ivi citata).

42      Da quanto sin qui esposto risulta che occorre dichiarare che la Repubblica italiana, alla scadenza del termine fissato dall’art. 3, n. 2, della decisione 2008/697, non aveva avviato tutte le iniziative necessarie all’effettivo recupero dell’aiuto in questione e al ristabilimento delle normali condizioni di concorrenza.

 Sulla violazione dell’obbligo d’informazione

 Argomenti delle parti

43      La Commissione ricorda che l’obbligo di informazione imposto alla Repubblica italiana dall’art. 4 della decisione 2008/697 è un’espressione particolare del dovere di leale cooperazione che è alla base dell’art. 10 CE e che implica che, per l’esecuzione delle decisioni in materia di aiuti di Stato, la Commissione e lo Stato membro interessato devono cooperare in buona fede per superare le difficoltà, nel pieno rispetto delle norme del Trattato e, soprattutto, di quelle relative agli aiuti di Stato.

44      Orbene, la Repubblica italiana non ha fornito nessuna delle informazioni richieste, salvo quella secondo cui la New Interline era stata ammessa alla procedura di concordato preventivo. Né le domande contenute nella decisione 2008/697 né quelle contenute nelle diverse lettere della Commissione, cui detto Stato membro doveva dare seguito in forza dell’art. 4 della decisione, hanno ricevuto risposta.

45      La Repubblica italiana adduce a sua difesa il fatto che la censura formulata a suo carico non tiene conto della comunicazione del Ministero dello Sviluppo economico in data 31 ottobre 2008, che ha indicato il credito con gli interessi. Essa ricorda parimenti che la New Interline era assoggettata ad una procedura fallimentare, che era impossibile intraprendere azioni nuove e diverse, se non al termine di tale procedura fallimentare, e che l’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari era stata incaricata di intraprendere qualsiasi azione necessaria al recupero del credito in questione. Inoltre, la Repubblica italiana si sarebbe trovata nell’impossibilità di comunicare le altre azioni intraprese per l’esecuzione della decisione 2008/697, in quanto detti avvenimenti si sarebbero verificati dopo la scadenza dei termini previsti dalla decisione summenzionata per fornire tali informazioni e dopo le ulteriori domande della Commissione.

46      La Commissione replica che le informazioni di cui all’art. 4 della decisione 2008/697 dovevano essere trasmesse prima del 18 giugno 2008.

 Giudizio della Corte

47      La Corte non deve esaminare il capo di domanda basato sull’art. 4 della decisione 2008/697 e diretto a far condannare la Repubblica italiana per non aver informato la Commissione delle misure adottate e previste ai fini dell’esecuzione di detta decisione poiché, come risulta dal punto 42 della presente sentenza, tale Stato membro non ha proceduto, per l’appunto, all’esecuzione di tali obblighi entro il termine stabilito (v., in particolare, sentenze 20 settembre 2007, causa C‑177/06, Commissione/Spagna, Racc. pag. I‑7689, punto 54; 13 novembre 2008, causa C‑214/07, Commissione/Francia, Racc. pag. I‑8357, punto 67, e Commissione/Polonia, cit., punto 74).

48      Di conseguenza occorre dichiarare che la Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a garantire l’esecuzione della decisione 2008/697, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE nonché 2 e 3 della suddetta decisione.

 Sulle spese

49      A norma dell’art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la Commissione ne ha fatto domanda, la Repubblica italiana, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutti i provvedimenti necessari a garantire l’esecuzione della decisione della Commissione 16 aprile 2008, 2008/697/CE, relativa all’aiuto di Stato C 13/07 (ex NN 15/06 e N 734/06) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di New Interline, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 249, quarto comma, CE nonché 2 e 3 della suddetta decisione.

2)      La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Firme


** Lingua processuale: l’italiano.