Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Ammissibilità di una differenza di trattamento risultante da misure previste dalla legislazione nazionale necessarie alla pubblica sicurezza o alla protezione della salute — Nozione di legislazione nazionale — Misure previste da un contratto collettivo — Inclusione

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 2, n. 5)

2. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Ammissibilità di una differenza di trattamento fondata su una caratteristica integrante un requisito professionale essenziale e determinante — Presupposti

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 4, n. 1)

3. Politica sociale — Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Direttiva 2000/78 — Divieto di discriminazione fondata sull’età — Facoltà degli Stati membri di escludere dalla nozione di discriminazione una disparità di trattamento in caso di giustificazione obiettiva e ragionevole mediante un obiettivo legittimo — Portata

(Direttiva del Consiglio 2000/78, art. 6, n. 1, primo comma)

Massima

1. L’art. 2, n. 5, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri possono, mediante norme di delega, autorizzare le parti sociali ad adottare misure ai sensi di tale art. 2, n. 5, nei settori cui detta disposizione si riferisce rientranti negli accordi collettivi e a condizione che tali norme di delega siano sufficientemente precise per garantire che dette misure rispettino i requisiti enunciati al citato art. 2, n. 5. Una misura che fissa a 60 anni l’età limite a partire della quale i piloti non possono più esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni, non è una misura necessaria alla sicurezza pubblica e alla tutela della salute ai sensi del medesimo art. 2, n. 5.

(v. punto 83 e dispositivo)

2. L’art. 4, n. 1, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che osta a che una clausola di un contratto collettivo fissi a 60 anni l’età limite a partire dalla quale i piloti sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa, mentre la normativa nazionale e quella internazionale fissano tale età a 65 anni.

Infatti, in quanto consente di derogare al principio di non discriminazione, l’art. 4, n. 1, va interpretato restrittivamente. Orbene, anche se il possesso di capacità fisiche particolari può essere considerato un requisito essenziale e determinante, ai sensi di detta disposizione, per l’esercizio della professione di pilota di linea, e l’obiettivo di garantire la sicurezza del traffico aereo perseguito da detta misura costituisce una finalità legittima ai sensi del medesimo art. 4, n. 1, la fissazione a 60 anni dell’età limite a partire dalla quale i piloti di linea sono considerati non più in possesso delle capacità fisiche per esercitare la loro attività lavorativa costituisce, in tali circostanze e con riferimento a dette regolamentazioni nazionali ed internazionali, un requisito sproporzionato ai sensi di detto art. 4, n. 1.

(v. punti 67-69, 72, 75, 83 e dispositivo)

3. L’art. 6, n. 1, primo comma, della direttiva 2000/78, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, deve essere interpretato nel senso che la sicurezza aerea non costituisce una finalità legittima ai sensi di tale disposizione.

Infatti, benché l’elenco delle finalità legittime enumerate al detto art. 6, n. 1, primo comma, non sia esaustivo, le finalità che possono essere considerate legittime ai sensi di tale disposizione e, conseguentemente, atte a giustificare una deroga al principio del divieto delle discriminazioni fondate sull’età sono obiettivi rientranti nella politica sociale, come quelli connessi alla politica del lavoro, del mercato del lavoro o della formazione professionale. Un obiettivo quale la sicurezza aerea non rientra dunque nelle finalità di cui all’art. 6, n. 1, primo comma.

(v. punti 80-83 e dispositivo)