1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Accesso ad una professione regolamentata o suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali — Professioni assimilate alle professioni regolamentate — Applicazione del meccanismo di riconoscimento previsto dall’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva indipendentemente dall’affiliazione o meno dell’interessato ad un’associazione o ad un’organizzazione professionale riconosciuta
[Direttiva del Consiglio 89/48, artt. 1, lett. d), secondo comma, e 3, primo comma, lett. b)]
2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Lavoratori — Riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanciscono formazioni professionali di una durata minima di tre anni — Direttiva 89/48 — Accesso ad una professione regolamentata o suo esercizio alle stesse condizioni previste per i cittadini nazionali — Professioni assimilate alle professioni regolamentate — Accesso fondato su un’esperienza professionale — Presupposti
[Direttiva del Consiglio 89/48, art. 3, primo comma, lett. b)]
1. L’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni, come modificata dalla direttiva 2001/19, deve essere interpretato nel senso che il meccanismo di riconoscimento da esso previsto è applicabile quando, nello Stato membro di origine, la professione di cui trattasi rientra nell’art. 1, lett. d), secondo comma, della medesima direttiva, a prescindere dalla questione se l’interessato sia o meno membro a pieno titolo dell’associazione o dell’organismo di cui trattasi.
(v. punto 26, dispositivo 1)
2. Per poter essere presa in considerazione, ai fini dell’art. 3, primo comma, lett. b), della direttiva 89/48, relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di una durata minima di 3 anni, come modificata dalla direttiva 2001/19, l’esperienza professionale provata dall’autore di una domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione ad esercitare una professione regolamentata nello Stato membro ospitante deve soddisfare le tre condizioni seguenti:
– l’esperienza addotta deve consistere in un lavoro a tempo pieno per almeno due anni nel corso dei dieci anni precedenti;
– tale lavoro deve essere consistito nell’esercizio costante e regolare di un insieme di attività professionali che caratterizzano la professione interessata nello Stato membro di origine, senza che sia necessario che tale lavoro abbia coperto la totalità di tali attività, e
– la professione, come normalmente esercitata nello Stato membro di origine, deve essere equivalente, per quanto riguarda le attività in cui essa si estrinseca, a quella per il cui esercizio è stata richiesta un’autorizzazione nello Stato membro ospitante.
(v. punto 42, dispositivo 2)