Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Competenza degli Stati membri ad organizzare i propri sistemi previdenziali — Limiti — Rispetto del diritto dell’Unione — Norme del Trattato relative alla libera circolazione dei lavoratori — Incidenza quanto ai benefici concessi ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro

(Artt. 45 TFUE e 48 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1408/71)

2. Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Assicurazione malattia — Persona che percepisce una pensione nel proprio Stato membro di origine e un’altra in un diverso Stato membro — Ritorno nello Stato membro di origine al momento della pensione

(Regolamento del Consiglio n. 1408/71, artt. 15 e 27)

Massima

1. Lo scopo degli artt. 45 TFUE e 48 TFUE non sarebbe raggiunto se i lavoratori migranti, come conseguenza dell’esercizio del diritto di libera circolazione, dovessero essere privati dei vantaggi previdenziali garantiti loro dalla sola normativa di uno Stato membro, in particolare quando tali vantaggi siano la contropartita di contributi da essi versati. Infatti, la normativa dell’Unione in materia di coordinamento delle legislazioni nazionali sulla sicurezza sociale, considerata segnatamente alla luce degli obiettivi ad essa sottesi, non può essere applicata, salvo espressa eccezione conforme a tali obiettivi, in maniera tale da privare il lavoratore migrante o i suoi aventi causa del beneficio di prestazioni concesse ai sensi della sola legislazione di uno Stato membro. Tali articoli, al pari del regolamento n. 1408/71, adottato ai fini della loro attuazione, mirano, in particolare, ad evitare che un lavoratore il quale, avvalendosi del diritto alla libera circolazione, abbia prestato attività in più di uno Stato membro, riceva, senza giustificazione oggettiva, un trattamento meno favorevole rispetto a chi abbia compiuto l’intera carriera lavorativa in un solo Stato membro.

(v. punti 74-76)

2. Gli artt. 15 e 27 del regolamento n. 1408/71, nel testo modificato e aggiornato dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 1386/2001, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a che una persona che percepisca una pensione di vecchiaia dagli enti pensionistici tanto del proprio Stato membro di origine quanto di quello in cui abbia svolto la maggior parte della propria vita lavorativa, e che abbia trasferito la propria residenza da quest’ultimo Stato membro verso il proprio Stato membro di origine, possa continuare a beneficiare, per effetto dell’affiliazione facoltativa continuata, nello Stato membro in cui abbia trascorso la maggior parte della propria vita lavorativa, ad un regime autonomo di assicurazione contro il rischio di perdita dell’autosufficienza, di una prestazione in denaro corrispondente a tale affiliazione, in particolare nell’ipotesi in cui non sussistano, nello Stato membro di residenza, prestazioni in denaro riguardanti il rischio specifico di perdita dell’autosufficienza, circostanza di cui il giudice del rinvio dovrà verificare l’effettività.

Nel caso in cui, diversamente da tale ipotesi, la normativa dello Stato membro di residenza preveda prestazioni in denaro per il rischio di perdita dell’autosufficienza, peraltro solo in misura inferiore a quella delle prestazioni relative al rischio medesimo previste dall’altro Stato membro debitore di pensione, l’art. 27 del regolamento n. 1408/71, come modificato, dev’essere interpretato nel senso che tale persona ha diritto, nei confronti dell’ente competente di quest’ultimo Stato, a percepire un’integrazione di prestazioni pari alla differenza tra i due importi.

(v. punto 88 e dispositivo)