Causa C‑379/09

Maurits Casteels

contro

British Airways plc

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Arbeidshof te Brussel)

«Libera circolazione dei lavoratori — Artt. 45 TFUE e 48 TFUE — Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Salvaguardia dei diritti a pensione complementare — Mancanza di azione da parte del Consiglio — Lavoratore occupato in momenti successivi da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri»

Massime della sentenza

1.        Previdenza sociale dei lavoratori migranti — Disposizioni del Trattato — Art. 48 TFUE — Effetto diretto — Insussistenza

(Art. 48 TFUE)

2.        Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Parità di trattamento — Pensione complementare — Condizioni di acquisizione disciplinate da un contratto collettivo

(Art. 45 TFUE)

1.        L’art. 48 TFUE non ha un effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

(v. punto 16, dispositivo 1)

2.        L’art. 45 TFUE osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro:

–      a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si tenga conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale, e

–      a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato come se avesse lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa.

(v. punto 36, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

10 marzo 2011 (*)

«Libera circolazione dei lavoratori – Artt. 45 TFUE e 48 TFUE – Previdenza sociale dei lavoratori migranti – Salvaguardia dei diritti a pensione complementare – Mancanza di azione da parte del Consiglio – Lavoratore occupato in momenti successivi da uno stesso datore di lavoro in vari Stati membri»

Nel procedimento C‑379/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dall’Arbeidshof te Brussel (Belgio), con decisione 15 settembre 2009, pervenuta in cancelleria il 25 settembre 2009, nella causa

Maurits Casteels

contro

British Airways plc,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore), J. Malenovský e T. von Danwitz, giudici,

avvocato generale: sig.ra J. Kokott

cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 6 ottobre 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Casteels, dall’avv. M. Van Asch, avocat;

–        per la British Airways plc, dagli avv.ti C. Willems, S. Fiorelli e M. Caproni, advocaten;

–        per il governo tedesco, dai sigg. J. Möller e C. Blaschke, in qualità di agenti;

–        per la Repubblica ellenica, dalle sig.re E.-M. Mamouna e M. Michelogiannaki, nonché dal sig. S. Spyropoulos, in qualità di agenti;

–        per il governo del Regno Unito, dalla sig.ra H. Walker, in qualità di agente;

–        per la Commissione europea, dai sigg. V. Kreuschitz e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza dell’11 novembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 45 TFUE e 48 TFUE.

2        Detta domanda è stata presentata nell’ambito di una lite che oppone il sig. Casteels, cittadino belga, alla succursale, stabilita a Bruxelles (Belgio), della British Airways plc (in prosieguo: la «BA»), società di diritto britannico, in merito ai diritti alle prestazioni di pensione complementare dell’interessato.

 Contesto normativo

3        L’art. 1, prima frase, della legge intesa a migliorare il regime complementare di pensione (Gesetz zur Verbesserung des betrieblichen Altersversorgung), 19 dicembre 1974 (BGBl. I, 1974, pag. 3610, in prosieguo: il «BetrAVG»), dispone:

«Un lavoratore, al quale sono state promesse, in virtù del suo rapporto di lavoro, prestazioni previdenziali di vecchiaia, di invalidità o per i superstiti (previdenza aziendale per la vecchiaia), nel caso in cui il suo rapporto di lavoro termini prima della verificazione dell’evento assicurato, conserva il diritto a tali prestazioni, a condizione che a tale data abbia compiuto almeno trentacinque anni e

–        la promessa di prestazioni previdenziali abbia avuto una durata minima nei suoi confronti di dieci anni, oppure

–        l’inizio del rapporto di dipendenza dall’azienda risalga ad almeno dodici anni prima e la promessa di prestazioni previdenziali abbia avuto una durata minima nei suoi confronti di tre anni».

4        L’art. 17, n. 3, del BetrAVG è redatto come segue:

«I contratti collettivi possono derogare agli artt. 2‑5, 16, 27 e 28 della presente legge. Le disposizioni in deroga hanno validità tra datori di lavoro e lavoratori non vincolati alla contrattazione collettiva, qualora costoro abbiano convenuto di dare applicazione alle pertinenti norme collettive. Per il resto non è ammessa alcuna deroga alle disposizioni della presente legge a svantaggio del lavoratore».

5        L’art. 7 del contratto collettivo n. 3 sulle pensioni (Versorgungs-Tarifvertrag Nr. 3, in prosieguo: il «contratto collettivo»), vigente il 1° gennaio 1988 e stipulato tra la sede di Düsseldorf (Germania) della BA e il Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr (sindacato dei servizi e trasporti pubblici), disponeva:

«1.      I lavoratori, entrati in servizio alla BA dopo il 31 dicembre 1977, in caso di fuoriuscita prima del completamento dei periodi propedeutici legali, hanno diritto alla restituzione dei propri contributi senza interessi.

2.      Ai lavoratori, entrati in servizio alla BA prima del 1° gennaio 1978, si applicano le seguenti disposizioni:

a)      i lavoratori con diritti definitivamente acquisiti, in caso di fuoriuscita dall’azienda prima del raggiungimento dell’età pensionistica, possono richiedere il pagamento del valore dei loro diritti previdenziali maturati in base ai loro contributi;

b)      i lavoratori che prima della decorrenza di cinque anni di servizio cessano di propria volontà il rapporto con la BA, hanno diritto solo alle prestazioni maturate in base ai loro contributi.

I lavoratori, che dopo la decorrenza di cinque anni di servizio ma prima del completamento dei periodi propedeutici legali, cessano di propria volontà o per qualsiasi altro motivo il rapporto con la BA, hanno diritto anche alle prestazioni previdenziali maturate fino a quella data in base ai contributi versati dalla BA (…).

(...)»

 Causa principale e questioni pregiudiziali

6        Il sig. Casteels ha lavorato per la BA ininterrottamente a partire dal 1° luglio 1974. Nel corso della sua vita lavorativa, è sempre stato occupato da detta società sul territorio di vari Stati membri, vale a dire nel Regno del Belgio, nella Repubblica federale di Germania e nella Repubblica francese. È rimasto vincolato in modo continuo alla BA da un contratto di lavoro globale che è stato modificato più volte in funzione della sede cui apparteneva.

7        Il sig. Casteels ha lavorato così in Belgio fino al 14 novembre 1988; successivamente, dal 15 novembre 1988 al 1° ottobre 1991, presso la sede della BA situata a Düsseldorf. Dal 1° ottobre 1991 al 1° aprile 1996, è stato occupato dalla BA in Francia, poi ha svolto nuovamente la sua attività in Belgio.

8        Il contratto di lavoro del sig. Casteels, datato 10 marzo 1988, prevedeva che quest’ultimo sarebbe stato iscritto al regime pensionistico complementare della BA vigente presso il luogo della sua occupazione.

9        In occasione del trasferimento del sig. Casteels da Bruxelles a Düsseldorf, veniva convenuto tra le parti in questione che le condizioni di lavoro dell’interessato sarebbero state quelle applicabili al personale tedesco assunto dalla BA il 1° luglio 1974. Un’eccezione veniva tuttavia prevista per quanto riguarda l’iscrizione del sig. Casteels al regime pensionistico della BA in Germania, sottoscritto presso la cassa assicurativa del gruppo Victoria Lebensversicherungen AG. Detta iscrizione poteva prendere effetto soltanto a partire dall’entrata in servizio del sig. Casteels presso la sede della BA situata a Düsseldorf.

10      Nell’ambito della causa principale, la BA contesta il diritto del sig. Casteels alle prestazioni di pensione complementare per il periodo di attività svolto in Germania, in quanto il sig. Casteels avrebbe lasciato volontariamente tale sede di Düsseldorf nel 1991 senza aver compiuto il periodo minimo di servizio necessario, ai termini dell’art. 7 del contratto collettivo, per l’acquisizione di diritti definitivi a pensione complementare in forza del regime in vigore presso detta sede.

11      Secondo l’Arbeidshof te Brussel, in forza della normativa tedesca vigente durante il periodo considerato, il sig. Casteels poteva far valere soltanto un diritto al rimborso dei suoi contributi, esclusi quelli versati dal suo datore di lavoro. Così, per quanto riguarda i diritti a prestazioni di pensione complementare, la situazione del sig. Casteels sarebbe, a causa del fatto che ha lavorato in vari Stati membri per lo stesso datore di lavoro, meno favorevole di quella che si sarebbe verificata se avesse sempre lavorato in Belgio per quest’ultimo.

12      Il giudice a quo, prima di pronunciarsi sulla domanda del sig. Casteels, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se l’art. 42 CE, in mancanza di un intervento del Consiglio [dell’Unione europea], possa essere invocato da un privato avverso il suo datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

2). Se l’art. 39 CE – prima dell’entrata in vigore della direttiva 98/49/CE [del Consiglio 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all’interno della Comunità europea (GU L 209, pag. 46)], e l’art. 42 del Trattato CE, in combinato disposto o considerati singolarmente, ostino a che:

nel caso di un lavoratore, il quale sia alle dipendenze della stessa persona giuridica quale suo datore di lavoro e, senza essere distaccato, venga consecutivamente impiegato in diverse sedi di tale datore di lavoro in Stati membri diversi, venendo di volta in volta assoggettato ai regimi pensionistici complementari vigenti in siffatte sedi,

–        per la determinazione del periodo necessario per l’acquisizione di diritti definitivi alle prestazioni pensionistiche complementari (sulla base dei contributi del datore di lavoro e del lavoratore) in un determinato Stato membro, non si tenga conto né degli anni di servizio già prestati per lo stesso datore di lavoro in un altro Stato membro, né della sua iscrizione, in tale Stato, ad un regime pensionistico complementare, e

–        il trasferimento del lavoratore, con il suo consenso, in una sede dello stesso datore di lavoro in un altro Stato membro venga equiparato all’ipotesi, prevista nel regolamento pensionistico, dell’abbandono volontario della sede, cui consegue la limitazione dei diritti alla pensione complementare ai soli contributi versati dal lavoratore,

allorché tale situazione abbia l’effetto negativo della perdita, da parte del lavoratore, dei diritti alle prestazioni pensionistiche complementari per il suo periodo di lavoro in detto Stato membro, cosa che non sarebbe avvenuta se egli avesse lavorato per il suo datore di lavoro soltanto in uno Stato membro e fosse rimasto iscritto al regime pensionistico complementare di detto Stato».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

13      Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 48 TFUE abbia effetto diretto, nel senso che un privato possa invocare detto articolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

14      A questo proposito, occorre rilevare che l’art. 48 TFUE non mira a stabilire una norma giuridica operante di per sé. Esso costituisce un fondamento giuridico che consente al Parlamento europeo e al Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di adottare, in materia di sicurezza sociale, le misure necessarie per l’instaurazione della libera circolazione dei lavoratori.

15      Pertanto, detta disposizione richiede un’attività del legislatore dell’Unione e si trova quindi subordinata quanto ai suoi effetti all’intervento di un atto delle dette istituzioni dell’Unione. Essa non può dunque, di per sé, conferire a privati diritti che possono essere invocati dinanzi ai giudici nazionali.

16      Di conseguenza, occorre risolvere la prima questione nel senso che l’art. 48 TFUE non ha un effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

 Sulla seconda questione

17      Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’art. 45 TFUE debba essere interpretato nel senso che osta a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si sia tenuto conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro presso sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in forza di uno stesso contratto di lavoro globale.

18      Il giudice del rinvio s’interroga del pari sulla questione se il trasferimento di un lavoratore, con il suo consenso, in un’altra sede dello stesso datore di lavoro, situata in un altro Stato membro, debba essere considerato come un abbandono volontario di detto lavoratore, ai sensi delle disposizioni del regime di pensione complementare di cui trattasi.

19      Occorre innanzi tutto rilevare che l’art. 45 TFUE si applica non solo agli atti delle autorità pubbliche, ma anche alle normative di altra natura dirette a disciplinare collettivamente il lavoro subordinato (v. sentenza 16 marzo 2010, causa C‑325/08, Olympique Lyonnais, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 30 e la giurisprudenza ivi citata).

20      Ne consegue che l’art. 45 TFUE si applica ad una situazione quale quella di cui trattasi nella causa principale, caratterizzata dall’esistenza di un contratto collettivo di lavoro che disciplina i diritti di pensione complementare del sig. Casteels nei confronti della BA.

21      Risulta del pari da una giurisprudenza costante che l’insieme delle disposizioni del Trattato FUE relative alla libera circolazione delle persone sono volte a facilitare, ai cittadini dell’Unione, l’esercizio di attività lavorative di qualsivoglia natura nel territorio dell’Unione e ostano a provvedimenti che potrebbero sfavorirli qualora intendano svolgere un’attività economica sul territorio di un altro Stato membro (v. sentenze 1° aprile 2008, causa C‑212/06, Governo della Comunità francese e Governo vallone, Racc. pag. I‑1683, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata, nonché Olympique Lyonnais, cit., punto 33).

22      Di conseguenza, l’art. 45 TFUE osta a qualsiasi provvedimento che, seppure applicabile senza discriminazioni basate sulla cittadinanza, sia idoneo ad ostacolare o a scoraggiare l’esercizio, da parte dei cittadini dell’Unione, delle libertà fondamentali garantite dal Trattato (v. sentenza Governo della Comunità francese e Governo vallone, cit., punto 45 e la giurisprudenza ivi citata).

23      Nella causa principale, anche se le disposizioni del contratto collettivo, in particolare il suo art. 7, si applicano indistintamente a tutti i lavoratori che lavorano nei centri della BA situati in Germania e non distinguono a seconda della cittadinanza dei lavoratori interessati, è pur vero che detto contratto collettivo mira a svantaggiare, a causa del fatto che hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione in seno all’Unione, lavoratori che si trovino nella situazione del sig. Casteels rispetto ai lavoratori occupati dalla BA che non abbiano esercitato siffatto diritto.

24      Infatti, come ha osservato del pari l’avvocato generale al paragrafo 50 delle sue conclusioni, il contratto collettivo è limitato al territorio della Repubblica federale di Germania.

25      Ne consegue, da un lato, che quanto ai lavoratori occupati dalla BA i quali, come il sig. Casteels, sono stati trasferiti dalla sede della BA situata in un altro Stato membro nella sede di questo stesso datore di lavoro situata a Düsseldorf, il periodo di servizio prestato presso la prima di dette sedi non è considerato come un periodo di servizio pertinente ai fini della verifica del compimento da parte dell’interessato del periodo minimo richiesto per l’acquisizione di diritti definitivi ad una pensione complementare in forza del regime in vigore in Germania.

26      Per contro, i lavoratori occupati presso detta sede di Düsseldorf che abbiano, in seno alla BA, un’anzianità di servizio pari a quella del sig. Casteels ma che non hanno esercitato il loro diritto alla libera circolazione possono far valere un periodo di anzianità ininterrotta ai fini della verifica del compimento del periodo necessario, conformemente alle disposizioni del contratto collettivo, per l’acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in forza del regime in vigore presso detta sede. Questi lavoratori fruiscono di una continuità nell’acquisizione dei loro diritti ad una pensione complementare, mentre il periodo durante il quale il sig. Casteels ha acquisito diritti in forza del regime in vigore presso la stessa sede non ha potuto raggiungere la soglia minima richiesta dall’art. 7 del contratto collettivo, in quanto l’acquisizione di anzianità in seno alla BA era stata, per quanto riguarda l’interessato, interrotta a causa del fatto che risultava da periodi di servizio prestati in sedi di questo stesso datore di lavoro situate in vari Stati membri.

27      D’altro lato, quanto ai lavoratori occupati dalla BA che sono trasferiti, con il loro consenso, dalla sede della BA situata a Düsseldorf in una sede di questo stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro si considera che hanno lasciato la BA, ai sensi del contratto collettivo, di modo che gli stessi hanno diritto, in forza dell’art. 7, n. 2, lett. b), di quest’ultimo, soltanto alle prestazioni garantite dai contributi che loro stessi hanno versato quando sono stati trasferiti prima della scadenza di un periodo di servizio di cinque anni.

28      Per contro, come sottolinea l’avvocato generale al paragrafo 51 delle sue conclusioni, il lavoratore occupato dalla BA che accetti di essere trasferito dalla sede di Düsseldorf in un’altra sede della BA situata in Germania non è considerato nel senso che ha lasciato la BA, ai sensi del contratto collettivo, e non rientra, di conseguenza, nell’ambito di applicazione della disposizione di detto contratto collettivo menzionata al punto precedente della presente sentenza.

29      Non prevedendo la presa in considerazione degli anni di servizio prestati da un lavoratore occupato della BA in una sede di questo stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro, e equiparando ad un abbandono volontario dalla BA il trasferimento, con il suo consenso, di un lavoratore occupato dalla BA presso siffatta sede, il contratto collettivo sfavorisce quindi i lavoratori che si siano avvalsi del loro diritto alla libera circolazione in quanto essi subiscono perdite finanziarie, nonché una diminuzione dei loro diritti ad una pensione complementare. La prospettiva di siffatto svantaggio può dissuadere lavoratori, quali il sig. Casteels, dal lasciare la sede del loro datore situata in uno Stato membro per inserirsi in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro (v., in tal senso, sentenza Governo della Comunità francese e Governo vallone, cit., punto 48).

30      Il regime di cui trattasi nella causa principale, costituendo un ostacolo alla libera circolazione dei lavoratori, in linea di principio vietato dall’art. 45 TFUE, può essere ammesso soltanto a condizione che esso persegua un obiettivo di interesse generale, sia adeguato a garantire la realizzazione dello stesso e non ecceda quanto è necessario per raggiungerlo (v., in particolare, sentenza Governo della Comunità francese e Governo vallone, cit., punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

31      La BA rileva, al riguardo, che tale regime mira ad evitare che un lavoratore sia contemporaneamente iscritto a più regimi pensionistici in vari Stati membri. Tuttavia, come osservato dall’avvocato generale al paragrafo 79 delle sue conclusioni, in una situazione come quella del sig. Casteels, si deve temere non un arricchimento senza causa del lavoratore migrante ma, al contrario, un danno ingiustificato risultante dalla perdita dei diritti ad una pensione complementare per il periodo in cui l’interessato è stato iscritto al regime pensionistico complementare tedesco.

32      Per quanto riguarda l’obiettivo di fidelizzazione del personale invocato dalla BA, questo non può ragionevolmente essere invocato per giustificare il trattamento sfavorevole subito da lavoratori, che, pur esercitando il loro diritto alla libera circolazione in seno all’Unione, rimangono al servizio dello stesso datore di lavoro.

33      Secondo una giurisprudenza consolidata, spetta al giudice nazionale dare alla disposizione di diritto interno, nel rispetto dei limiti stabiliti alla sua discrezionalità dal suo ordinamento nazionale, un’interpretazione ed un’applicazione conformi alle prescrizioni del diritto dell’Unione (v. sentenze 4 febbraio 1988, causa 157/86, Murphy e a., Racc. pag. 673, punto 11; 26 settembre 2000, causa C‑262/97, Engelbrecht, Racc. pag. I‑7321, punto 39, e 11 gennaio 2007, causa C‑208/05, ITC, Racc. pag. I‑181, punto 68).

34      A questo proposito, va rilevato che il sig. Casteels, avendo lavorato per la BA ininterrottamente dal 1° luglio 1974, dovrebbe, al fine di ottenere un’interpretazione dell’art. 7, n. 2, lett. b), secondo comma, del contratto collettivo conforme all’art. 45 TFUE, poter essere considerato nel senso che è stato al servizio della BA da detta data e nel senso che non ha lasciato detto datore di lavoro quando è stato trasferito nella sede di quest’ultimo situata in Francia, allo scopo di fruire delle prestazioni basate sui propri contributi nonché su quelli della BA fino a concorrenza del suo periodo di iscrizione al regime in vigore nella sede della BA situata a Düsseldorf.

35      Infatti, detta disposizione del contratto collettivo dispone che i lavoratori entrati in servizio della BA prima del 1° gennaio 1978 che, di propria iniziativa o per qualsiasi altro motivo, lasciano la BA dopo 5 anni di servizio ma prima di aver prestato i periodi di acquisizione legali hanno del pari diritto alle prestazioni pensionistiche basate in detta data sui contributi versati dalla BA. A questo proposito, si deve rilevare che, all’udienza, la BA ha ammesso che l’art. 7, n. 2, del contratto collettivo poteva applicarsi al sig. Casteels.

36      Da quanto precede risulta che occorre risolvere la seconda questione come segue: l’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro:

–        a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si tenga conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale, e

–        a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato come se avesse lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa.

 Sulle spese

37      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      L’art. 48 TFUE non ha un effetto diretto che può essere invocato da un singolo avverso un datore di lavoro del settore privato in una controversia pendente dinanzi ai giudici nazionali.

2)      L’art. 45 TFUE dev’essere interpretato nel senso che osta, nell’ambito dell’applicazione obbligatoria di un contratto collettivo di lavoro:

–        a che, per determinare il periodo di acquisizione di diritti definitivi a prestazioni di pensione complementare in uno Stato membro, non si tenga conto degli anni di servizio prestati da un lavoratore per lo stesso datore di lavoro nelle sedi di quest’ultimo situate in vari Stati membri e in forza dello stesso contratto di lavoro globale, e

–        a che un lavoratore che sia stato trasferito da una sede del suo datore di lavoro situata in uno Stato membro in una sede dello stesso datore di lavoro situata in un altro Stato membro sia considerato come se avesse lasciato detto datore di lavoro di propria iniziativa.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.