Causa C‑371/09

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contro

Isaac International Limited

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division]

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 — Codice doganale — Art. 212 bis — Regolamento (CEE) n. 2454/93 — Art. 292 — Regolamento (CE) n. 88/97 — Art. 14 — Dazio antidumping — Telai di biciclette»

Massime della sentenza

1.        Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 82, n. 1; regolamenti della Commissione n. 2454/93, art. 292, n. 3, e n. 88/97, art. 14, lett. c)]

2.        Risorse proprie delle Comunità europee — Rimborso o sgravio dei dazi all’importazione

[Regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 212 bis; regolamenti della Commissione n. 2454/93, art. 292, e n. 88/97, art. 14, lett. c)]

1.        La procedura di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92 che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 1602/2000, non può valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito e operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un’esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento n. 71/97, del dazio antidumping imposto dal regolamento n. 2474/93.

Infatti, quest’ultima disposizione prevede un limite quantitativo mensile che non può essere controllato adeguatamente dalla sola amministrazione doganale dello Stato membro d’importazione. Da un lato, i limiti quantitativi potrebbero essere facilmente elusi dalle importazioni effettuate sia nello Stato membro d’importazione sia in quello della destinazione finale. Dall’altro, il controllo della destinazione particolare deve svolgersi, in forza dell’art. 82, n. 1, del codice doganale, per tutto il periodo di riferimento, vale a dire per un mese, al fine di verificare se sia rispettato il limite quantitativo. Orbene, qualora le merci siano spedite immediatamente in un secondo Stato membro, le autorità doganali del primo Stato membro non sono in grado, da sole, di controllare il rispetto di detto limite, ma necessitano della collaborazione delle autorità dell’altro Stato membro, cosicché viene coinvolta inevitabilmente più di una sola amministrazione doganale, contrariamente alla condizione posta dall’art. 292, n. 3, del regolamento n. 2454/93, in base alla quale la procedura semplificata presuppone il coinvolgimento di una sola amministrazione doganale.

(v. punti 34‑37, dispositivo 1)

2.        L’art. 212 bis del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento n. 2700/2000, non consente di concedere l’esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possieda l’autorizzazione preventiva per beneficiare di un’esenzione da tali dazi in base all’art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento n. 71/97, del dazio antidumping imposto dal regolamento n. 2474/93.

Infatti, tra le altre condizioni, la disposizione dell’art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97 rinvia espressamente a quella relativa al rilascio di un’autorizzazione preventiva, contenuta nell’art. 292 del regolamento n. 2454/93, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento n. 2913/92. Il fatto di limitarsi, ai fini dell’applicazione dell’art. 212 bis del codice doganale, all’adempimento di una sola delle condizioni poste da detto art. 14, lett. c), per concludere che «le altre condizioni per l’applicazione» dell’art. 212 bis del codice doganale sono soddisfatte, equivarrebbe a rendere lettera morta l’imposizione di tale condizione dell’autorizzazione preventiva prevista da detto art. 292. Orbene, poiché quest’ultimo prevede un’esenzione dai dazi antidumping e, pertanto, va interpretato restrittivamente, occorre tenerne conto ai fini dell’interpretazione di detto art. 212 bis, a maggior ragione visto che l’autorizzazione preventiva summenzionata riveste particolare importanza nell’ambito del regime stabilito dal regolamento n. 88/97, poiché consente alle autorità doganali di verificare al momento dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi.

(v. punti 41‑43, 45, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

29 luglio 2010 (*)

«Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Codice doganale – Art. 212 bis –Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Art. 292 –Regolamento (CE) n. 88/97– Art. 14 – Dazio antidumping – Telai di biciclette»

Nel procedimento C‑371/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dalla High Court of Justice (England and Wales) Chancery Division (Regno Unito), con decisione 6 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 17 settembre 2009, nella causa

Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs

contro

Isaac International Limited,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis, T. von Danwitz (relatore) e D. Šváby, giudici,

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig. R. Grass

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo del Regno Unito, dal sig. S. Ossowski, in qualità di agente, assistito dal sig. M. Angiolini, barrister,

–        per la Commissione delle Comunità europee, dal sig. R. Lyal e dalla sig.ra L. Bouyon, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 212 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700 (GU L 311, pag. 17; in prosieguo: il «codice doganale»), e dell’art. 292 del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602 (GU L 188, pag. 1; in prosieguo: il «regolamento di applicazione»).

2        La domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra i Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs e la Isaac International Limited (in prosieguo: la «Isaac»), in merito ad un recupero a posteriori di dazi doganali e d’imposta sul valore aggiunto.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Un dazio antidumping è stato introdotto dal regolamento (CEE) del Consiglio 8 settembre 1993, n. 2474, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio (GU L 228, pag. 1).

4        Detto dazio antidumping è stato esteso a talune parti di biciclette dal regolamento (CE) del Consiglio 10 gennaio 1997, n. 71, che estende l’applicazione del dazio antidumping definitivo imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 sulle importazioni nella Comunità di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese e che decide la riscossione del dazio su tali importazioni registrate a norma del regolamento (CE) n. 703/96 (GU L 16, pag. 55).

5        Il regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese dall’estensione, in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93 (GU L 17, pag. 17; in prosieguo: il «regolamento di esenzione»), fornisce alle parti interessate indicazioni precise riguardo al funzionamento del sistema di esenzione dal dazio antidumping.

6        L’art. 14 di tale regolamento, intitolato «Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare», dispone quanto segue:

«Le importazioni di parti essenziali di biciclette dichiarate per l’immissione in libera pratica da un soggetto che non sia esentato, a partire dalla data di entrata in vigore del regolamento [n. 71/97] sono esentate dall’applicazione del dazio esteso se sono dichiarate in conformità della struttura Taric di cui all’allegato III e delle condizioni di cui all’articolo 82 del [codice doganale] e agli articoli da 291 a 304 del regolamento [di applicazione] che si applicano in quanto compatibili nei casi seguenti:

a)      consegna di parti essenziali di biciclette ad una parte esentata a norma degli articoli 7 o 12

o

b)      consegna di parti essenziali di biciclette ad un altro titolare di un’autorizzazione in conformità dell’articolo 291 del regolamento [di applicazione]

oppure

c)      dichiarazione, su base mensile, di un quantitativo inferiore alle 300 unità per tipo di parti essenziali di biciclette per l’immissione in libera pratica da una parte o sia ad essa consegnato. Il numero di parti essenziali di biciclette dichiarate da una parte, oppure consegnate ad una parte qualsiasi, viene calcolato con riferimento al numero di parti di biciclette dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte».

7        L’art. 82, n. 1, del codice doganale così stabilisce:

«Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale. La vigilanza doganale cessa qualora non ricorrano più i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, qualora le merci siano esportate o distrutte oppure la loro utilizzazione per fini diversi da quelli prescritti per l’applicazione del dazio all’importazione ridotto o nullo sia ammessa contro pagamento dei dazi dovuti».

8        L’art. 204, n. 1, del codice doganale prevede quanto segue:

«L’obbligazione doganale all’importazione sorge in seguito:

a)      all’inadempienza di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all’importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall’utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure

b)      all’inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all’importazione ridotto o nullo a motivo dell’utilizzazione della merce a fini particolari,

in casi diversi da quelli di cui all’articolo 203 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato».

9        La versione iniziale dell’art. 212 bis del codice doganale è stata inserita dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 19 dicembre 1996, n. 82/97, che modifica il regolamento (CEE) n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1997, L 17, pag. 1).

10      Il dodicesimo ‘considerando’ del regolamento n. 82/97 così recita: 

«considerando che se la normativa comunitaria prevede una franchigia o un’esenzione da dazi all’importazione o all’esportazione, questa franchigia o questa esenzione deve potersi applicare in ciascun caso, prescindendo dalle condizioni in presenza delle quali sorge un’obbligazione doganale; che, in siffatta situazione, qualora le norme di procedura doganale non siano rispettate, l’applicazione del dazio normale non sembra costituire una sanzione adeguata».

11      Detto art. 212 bis così dispone:

«Quando la normativa doganale prevede che una merce possa beneficiare di un trattamento tariffario favorevole, a motivo della sua natura o della sua destinazione particolare, di una franchigia o di un esonero totale o parziale dai dazi all’importazione o dai dazi all’esportazione a norma degli articoli 21, 82, 145 o da 184 a 187, tale trattamento favorevole, tale franchigia o esonero è altresì applicabile ai casi in cui sorge un’obbligazione doganale a norma degli articoli da 202 a 205, 210 o 211, a condizione che il comportamento dell’interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e quest’ultimo fornisca la prova che sono soddisfatte le altre condizioni per l’applicazione del trattamento favorevole, della franchigia o dell’esonero».

12      L’art. 292 del regolamento di applicazione prevede quanto segue:

«1.      Qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole conformemente all’articolo 21 del codice è subordinata al rilascio di un’autorizzazione scritta.

Se le merci sono immesse in libera pratica ad un’aliquota di dazio ridotta o nulla a motivo della loro utilizzazione a fini specifici e le disposizioni in vigore prevedono che le merci rimangano sotto controllo doganale conformemente all’articolo 82 del codice, è necessaria un’autorizzazione scritta ai fini del controllo doganale della destinazione specifica.

2.      Le domande devono essere presentate per iscritto usando il modello indicato all’allegato 67. Le autorità doganali possono consentire che il rinnovo o una modifica siano richiesti con una semplice domanda scritta.

3.      In circostanze particolari le autorità doganali possono accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica presentata per iscritto o attraverso un metodo di elaborazione dei dati utilizzando la normale procedura costituisca una richiesta di autorizzazione, purché

–        la domanda interessi una sola amministrazione doganale,

–        il richiedente assegni tutta la merce alla destinazione particolare prevista, e

–        sia assicurato il corretto svolgimento delle operazioni.

(…).

5.      Qualora si richieda un’autorizzazione unica, essa è concessa, previo accordo delle autorità competenti, in base alla procedura che segue:

La domanda è presentata alle autorità doganali designate a tal fine, competenti per il luogo:

–        in cui è tenuta la contabilità principale del richiedente che consente l’audit e in cui viene effettuata almeno una parte delle operazioni per le quali è richiesta l’autorizzazione; oppure

–        in cui le merci sono assegnate alla destinazione specifica.

Le autorità doganali devono trasmettere la domanda e il progetto di autorizzazione alle altre autorità doganali interessate, le quali devono notificarne la recezione entro quindici giorni.

Le altre autorità doganali interessate notificano eventuali obiezioni entro trenta giorni dalla data in cui hanno ricevuto la domanda e il progetto di autorizzazione. Se le obiezioni sono notificate entro il termine di cui sopra e non si raggiunga un accordo, la richiesta deve essere respinta in ragione delle obiezioni sollevate.

Le autorità doganali possono rilasciare l’autorizzazione se non hanno ricevuto obiezioni al progetto di autorizzazione entro trenta giorni.

Le autorità doganali che rilasciano le autorizzazioni ne inviano copia a tutte le autorità doganali interessate.

6.      In caso di accordo sui criteri e sulle condizioni per il rilascio dell’autorizzazione unica, le due o più amministrazioni doganali interessate possono anche sostituire la consultazione con una semplice notifica. La notifica è sufficiente quando venga rinnovata o revocata un’autorizzazione unica».

 Il diritto nazionale

13      In forza dell’art. 292, n. 3, del regolamento di applicazione, l’utilizzazione di tale autorizzazione semplificata è subordinata, nel Regno Unito, a condizioni aggiuntive, definite nella tariffa integrata del Regno Unito (UK Tariff). In particolare, il volume 3 dell’appendice E2 stabilisce quanto segue:

«940069

1.      Merci interessate: le merci importate in base al regime della procedura semplificata di destinazione particolare ad un’aliquota di dazio ridotta o nulla, subordinatamente alla loro destinazione nella Comunità europea per la finalità prescritta (…)

(…).

9.      Note

(…)

9.2      Interessa solo le dogane britanniche

(…)

9.5      Questo codice di regime doganale deve essere utilizzato solo per gli aeromobili civili, i motori di aeromobili e in situazioni “una tantum”. Non può essere utilizzato come normale strumento di importazione».

14      La tariffa integrata del Regno Unito, che viene aggiornata diverse volte l’anno, è consultabile gratuitamente presso gli uffici dell’amministrazione finanziaria e doganale del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché in talune biblioteche pubbliche, e taluni estratti rilevanti vengono forniti gratuitamente su richiesta dall’amministrazione. Non è disponibile gratuitamente su internet, ma può essere ottenuta sottoscrivendo un abbonamento annuale con l’amministrazione.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

15      La Isaac è una società di diritto britannico che possiede una controllata in Germania. Essa dispone di un ufficio e di un magazzino nel Regno Unito, nonché di un magazzino e di un centro di distribuzione in Germania. Nel Regno Unito ha cinque dipendenti che si occupano delle importazioni e altro personale in Germania dove sono basate le operazioni di commercializzazione e vendita della società.

16      L’attività principale della Isaac consiste nell’importazione di parti di biciclette dalla Cina. Tutte le parti vengono inizialmente importate nel Regno Unito e inviate immediatamente al centro di distribuzione in Germania.

17      Tutte le parti di biciclette importate dalla Isaac erano «parti essenziali di biciclette» ai fini del regolamento n. 2474/93 e del regolamento di esenzione per quanto concerne l’estensione da parte del regolamento n. 71/97.

18      Tra il 18 novembre 2003 e l’11 aprile 2005, la Isaac effettuava 33 importazioni di telai di biciclette che dichiarava per l’immissione in libera pratica nell’ambito del regime di controllo della destinazione particolare, utilizzando la voce doganale 940069, al fine di ottenere un’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione. Quanto alle 33 importazioni oggetto della presente controversia, nel corso del periodo di riferimento la Isaac importava un quantitativo inferiore a 300 unità mensili.

19      Al momento dell’effettuazione delle 33 importazioni, la Isaac non aveva preso conoscenza o altrimenti preso in considerazione le disposizioni pertinenti del codice doganale, del regolamento di applicazione o del regolamento di esenzione. Ai fini del disbrigo delle formalità di importazione, la Isaac aveva dato incarico ad un agente importatore di buona reputazione.

20      La Isaac non possedeva alcuna autorizzazione di destinazione particolare ai fini dell’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione, ma riteneva di poter utilizzare l’autorizzazione semplificata di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento di applicazione.

21      All’epoca, la Isaac non assumeva informazioni presso l’amministrazione finanziaria in merito all’utilizzo della procedura di autorizzazione semplificata.

22      I Commissioners for Her Majesty’s Revenue and Customs ritenevano, in conclusione, che la Isaac non possedesse l’autorizzazione richiesta per poter beneficiare dell’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione, e procedevano al recupero a posteriori di dazi doganali per un importo pari a GBP 161 120,76 e d’imposta sul valore aggiunto pari a GBP 28 196,13.

23      Il 18 aprile 2006 la Isaac presentava domanda di autorizzazione in forza dell’art. 292, n. 2, del regolamento di applicazione. Tale autorizzazione le veniva concessa con l’effetto massimo retroattivo di un anno previsto dall’art. 294, n. 3, del regolamento di applicazione. Conseguentemente, non veniva reclamato alcun recupero a posteriori in relazione alle importazioni avvenute dopo il 18 aprile 2005.

24      Adito dalla Isaac, il VAT and Duties Tribunal (giudice tributario) ha dichiarato che, sebbene la Isaac non possieda alcuna valida autorizzazione di destinazione particolare e non abbia titolo per utilizzare la procedura semplificata, essa poteva beneficiare dell’esenzione di cui all’art. 212 bis del codice doganale, poiché, ritenendo applicabile la procedura semplificata, non aveva dato prova di manifesta negligenza. Avverso tale decisione le autorità doganali hanno proposto appello.

25      Ciò premesso, la High Court of Justice (England and Wales), Chancery Division, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, come nel caso di specie, in cui un importatore sia stabilito e operi in due Stati membri, importi le merci in uno Stato membro e le trasporti immediatamente in un secondo Stato membro, l’autorizzazione di destinazione particolare necessaria per ottenere l’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento [di esenzione] interessi più di un’amministrazione doganale ai fini dell’art. 292, n. 3, del regolamento [di applicazione].

2)      Se, come nella fattispecie, in cui un importatore non abbia ottenuto l’autorizzazione necessaria per poter utilizzare la procedura di destinazione particolare di cui all’art. 14, lett. c), del regolamento [di esenzione], l’esenzione dal dazio antidumping ai sensi dell’art. 212 bis del [codice doganale] possa essere ciononostante applicabile.

3)      Qualora la seconda questione venga risolta in senso affermativo, nel valutare se un operatore, in una situazione come quella della Isaac, abbia dato prova di manifesta negligenza,

a)      se il disposto di cui agli artt. 14, lett. c), del regolamento [di esenzione] e 292, n. 3, del regolamento [di applicazione] sia sufficientemente chiaro nel senso che un operatore che abbia omesso di accertare, attraverso la consultazione della Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, di non potere utilizzare l’autorizzazione semplificata in considerazione dell’interessamento di più di un’amministrazione doganale, debba essere considerato manifestamente negligente;

b)      In alternativa, qualora le disposizioni pertinenti siano considerate complesse, se un operatore, prima di effettuare le importazioni, sia tenuto a chiedere chiarimenti alle autorità tributarie. Se la soluzione a tale questione dipenda dal fatto che l’operatore abbia ritenuto, soggettivamente ma erroneamente, che le disposizioni rilevanti fossero applicabili in modo inequivocabile;

c)      come debba essere classificata l’esperienza di un operatore in una situazione come quella della Isaac, la cui attività principale consiste nell’importazione di parti di biciclette dalla Cina, il cui organico consta di cinque impiegati che si occupano di importazione e che ha effettuato 33 importazioni analoghe nell’arco di 16 mesi. In particolare, se un siffatto operatore debba essere considerato esperto;

d)      Se le autorità tributarie di uno Stato membro, nel valutare se un operatore, in una situazione come quella della Isaac, sia stato manifestamente negligente, siano autorizzate a fondarsi sulla normativa pubblicata, ossia sulla tariffa integrata del Regno Unito che, sebbene consultabile gratuitamente presso taluni uffici dell’amministrazione tributaria e altre biblioteche pubbliche, sia disponibile esclusivamente su internet dietro pagamento di un abbonamento annuale».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

26      La prima questione pregiudiziale verte sull’espressione «la domanda interessa una sola amministrazione doganale» di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento di applicazione.

27      Con tale questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se la procedura prevista da detta disposizione possa valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un’esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione.

28      L’art. 292, n. 1, primo comma, del regolamento di applicazione stabilisce che, qualora le merci siano soggette a controllo doganale della loro destinazione specifica, la concessione di un trattamento tariffario favorevole è subordinata al rilascio di un’autorizzazione scritta.

29      In deroga a tale disposizione, il n. 3 di detto articolo consente, «in circostanze particolari», che le autorità doganali possano accettare che la dichiarazione di immissione in libera pratica costituisca la richiesta di autorizzazione.

30      Questa facoltà, come risulta dal primo trattino di detta disposizione, presuppone, in particolare, che «la domanda interessi una sola amministrazione doganale».

31      Al fine di determinare se, in circostanze come quelle di cui trattasi nella causa principale, più di un’amministrazione doganale sia interessata ai sensi dell’art. 292, n. 3, primo trattino, del regolamento di applicazione, si deve tener conto del contesto in cui opera l’autorizzazione che può essere concessa in forza di tale disposizione.

32      A tal proposito, occorre anzitutto ricordare che l’art. 14 del regolamento di esenzione, il quale prevede esenzioni da dazi antidumping per talune fattispecie, è intitolato «Esenzione subordinata al controllo della destinazione particolare».

33      Inoltre, l’esenzione de minimis, prevista dall’art. 14, lett. c), di detto regolamento, di cui trattasi nella causa principale, presuppone che sia implicato «su base mensile, un quantitativo inferiore alle 300 unità». Tale disposizione precisa che questo quantitativo «viene calcolato con riferimento al numero delle parti [di biciclette] dichiarate o consegnate a tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con detta parte».

34      Riguardo alla procedura da seguire in applicazione dell’art. 292 del regolamento di applicazione, da tale contesto normativo risulta che questa procedura deve garantire un controllo effettivo delle condizioni cui l’esenzione è soggetta ex art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione. A tal riguardo, occorre sottolineare, in particolare, che detta disposizione prevede un limite quantitativo mensile e precisa che il calcolo del numero delle unità viene effettuato prendendo in considerazione tutte le parti associate o legate da accordi di compensazione con l’importatore o il dichiarante.

35      Orbene, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, nella quale un importatore è stabilito ed opera in due Stati membri ed importa merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro, la procedura semplificata, che presuppone il coinvolgimento di una sola amministrazione doganale, non è atta a garantire un controllo effettivo delle condizioni previste dall’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione.

36      Infatti, come fanno valere il governo del Regno Unito e la Commissione delle Comunità europee, il limite quantitativo non può essere controllato adeguatamente dalla sola amministrazione doganale del Regno Unito. Da un lato, i limiti quantitativi potrebbero essere facilmente elusi dalle importazioni sia nel Regno Unito sia in Germania. Dall’altro, il controllo della destinazione particolare deve svolgersi, in forza dell’art. 82, n. 1, del codice doganale, per tutto il periodo di riferimento, vale a dire per un mese, al fine di verificare se sia rispettato il limite quantitativo, ossia il quantitativo inferiore alle 300 unità mensili. Orbene, qualora le merci siano spedite immediatamente in un secondo Stato membro, le autorità doganali del primo Stato membro non sono in grado, da sole, di controllare il rispetto di detto limite, ma necessitano della collaborazione delle autorità dell’altro Stato membro, cosicché viene coinvolta inevitabilmente più di una sola amministrazione doganale.

37      Alla luce delle suesposte considerazioni, occorre risolvere la prima questione pregiudiziale nel senso che la procedura di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento di applicazione non può valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un’esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione.

 Sulla seconda e sulla terza questione pregiudiziale

38      Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, se l’art. 212 bis del codice doganale consenta di concedere l’esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possedeva l’autorizzazione richiesta per beneficiare di un’esenzione da siffatti dazi ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione, ma che soddisfaceva i requisiti materiali rispettando il limite quantitativo.

39      A termini dell’art. 212 bis del codice doganale, il trattamento favorevole previsto dalla normativa doganale è altresì applicabile ai casi in cui sorge un’obbligazione doganale a norma degli articoli 202‑205, a condizione che il comportamento dell’interessato non implichi né manovra fraudolenta né negligenza manifesta e che questi fornisca la prova che sono soddisfatte «le altre condizioni per l’applicazione» del trattamento favorevole.

40      Dato che il giudice del rinvio muove dalla premessa che un’obbligazione doganale, nella fattispecie i dazi antidumping, è sorta in forza dell’art. 204 del codice doganale e che l’esenzione da siffatti dazi deve essere considerata come «trattamento tariffario favorevole» ai sensi dell’art. 212 bis del codice doganale, resta allora da stabilire se la circostanza che la Isaac abbia rispettato il limite quantitativo sia sufficiente per poter concludere che «le altre condizioni per l’applicazione» in base a quest’ultima disposizione erano soddisfatte.

41      Da un lato, l’art. 14 del regolamento di esenzione, adottato dal legislatore poco dopo il regolamento n. 82/97 che ha inserito l’art. 212 bis nel codice doganale, nel concedere l’esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi, rinvia esplicitamente alle condizioni di cui agli artt. 291‑304 del regolamento di applicazione, con riserva di queste ultime. Tra tali condizioni figura quella relativa al rilascio di un’autorizzazione preventiva ex art. 292 del regolamento di applicazione.

42      Ciò premesso, si deve rilevare che il legislatore ha esplicitamente e specificamente subordinato il beneficio dell’esenzione al rilascio di una siffatta autorizzazione. Orbene, il fatto di applicare l’art. 212 bis del codice doganale ad un caso come quello oggetto della causa principale, considerando che la sola circostanza che l’importatore abbia rispettato il limite quantitativo di cui all’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione sarebbe sufficiente per concludere che «le altre condizioni per l’applicazione» sono soddisfatte, equivarrebbe a rendere lettera morta l’imposizione della condizione dell’autorizzazione preventiva. Orbene, poiché detto articolo prevede un’esenzione dai dazi antidumping e, pertanto, va interpretato restrittivamente (v., per analogia, riguardo all’interpretazione dell’art. 239 del codice doganale, sentenza 11 novembre 1999, causa C‑48/98, Söhl & Söhlke, Racc. pag. I‑7877, punto 52), occorre tenerne conto ai fini dell’interpretazione dell’art. 212 bis del codice doganale.

43      D’altro lato, si deve rilevare che l’autorizzazione preventiva summenzionata riveste particolare importanza nell’ambito del regime stabilito dal regolamento di esenzione, poiché consente alle autorità doganali di verificare al momento dei fatti che siano soddisfatti tutti i requisiti di esenzione dai dazi antidumping di cui trattasi.

44      Ciò premesso, l’applicazione dell’art. 212 bis del codice doganale non può pertanto comportare che tale esenzione dai dazi antidumping, la quale è soggetta a condizioni procedurali in forza dell’art. 14 del regolamento di esenzione, letto in combinato disposto con l’art. 292 del regolamento di applicazione, possa essere concessa anche in caso di mancato rispetto di dette condizioni.

45      Alla luce delle suesposte considerazioni, si deve risolvere la seconda questione pregiudiziale nel senso che l’art. 212 bis del codice doganale non consente di concedere l’esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possieda l’autorizzazione preventiva per beneficiare di un’esenzione da tali dazi in base all’art. 14, lett. c), del regolamento di esenzione.

46      In considerazione della soluzione fornita alla seconda questione, non è necessario procedere alla soluzione della terza.

 Sulle spese

47      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1)      La procedura di cui all’art. 292, n. 3, del regolamento (CEE) della Commissione 2 luglio 1993, n. 2454, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 24 luglio 2000, n. 1602, non può valere come autorizzazione concessa ad un importatore stabilito e operante in due Stati membri, il quale importi merci nel primo Stato membro per trasportarle immediatamente nel secondo Stato membro in modo da avvalersi di un’esenzione dai dazi antidumping ai sensi dell’art. 14, lett. c), del regolamento (CE) della Commissione 20 gennaio 1997, n. 88, relativo all’autorizzazione all’esenzione delle importazioni di alcune parti di biciclette originarie della Repubblica popolare cinese, dall’estensione in forza del regolamento (CE) n. 71/97 del Consiglio, del dazio antidumping imposto dal regolamento (CEE) n. 2474/93.

2)      L’art. 212 bis del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario, come modificato dal regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 16 novembre 2000, n. 2700, non consente di concedere l’esenzione dai dazi antidumping ad un importatore che non possieda l’autorizzazione preventiva per beneficiare di un’esenzione da tali dazi in base all’art. 14, lett. c), del regolamento n. 88/97.

Firme


* Lingua processuale: l’inglese.