Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni

(Art. 49 TFUE)

2. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni

(Art. 49 TFUE)

Massima

1. L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa di uno Stato membro che, ai fini della concessione di un’autorizzazione all’esercizio di una linea urbana di trasporto pubblico di persone mediante autobus che serve regolarmente determinate fermate secondo un orario prestabilito, impone che gli operatori economici richiedenti, stabiliti in altri Stati membri, dispongano di una sede o di un altro stabilimento sul territorio di tale Stato membro ancor prima che sia loro concessa l’autorizzazione all’esercizio di tale linea.

Difatti, un operatore economico normalmente avveduto non sarebbe disposto a procedere ad investimenti, eventualmente rilevanti, trovandosi nella completa incertezza quanto all’ottenimento di una simile autorizzazione. Inoltre, la restrizione implicita in un tale requisito non risulta in alcun modo giustificata alla luce degli obiettivi vertenti sulla necessità di garantire la parità delle condizioni concorrenziali nell’esercizio di linee d’autobus e di garantire il rispetto del diritto sociale e del diritto del lavoro vigenti nello Stato membro interessato.

Per contro, l’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa nazionale che preveda un requisito di stabilimento, qualora tale requisito sia imposto dopo la concessione della citata autorizzazione e prima che il richiedente avvii l’esercizio della linea di trasporto pubblico di cui trattasi.

(v. punti 37, 38, 41, dispositivo 1)

2. L’art. 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che prevede il diniego di un’autorizzazione ai fini dell’esercizio di una linea d’autobus a scopi turistici, in ragione della diminuzione della redditività di un’impresa concorrente, titolare di un’autorizzazione d’esercizio riguardante una linea totalmente o parzialmente identica a quella richiesta, e ciò sulla base delle mere affermazioni di tale impresa concorrente.

Infatti, una simile normativa nazionale rappresenta, in linea di principio, una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’art. 49 TFUE, in quanto tende a limitare il numero di fornitori di servizi, nonostante la dichiarata mancanza di discriminazione in base alla nazionalità dei professionisti interessati.

Una tale normativa non può essere giustificata dall’obiettivo di garantire la redditività di una linea d’autobus concorrente, dal momento che un simile obiettivo, in quanto motivo di natura puramente economica, non può costituire un motivo imperativo di interesse generale idoneo a giustificare una limitazione di una libertà fondamentale garantita dal Trattato. Inoltre, ai fini dell’esame della proporzionalità, un regime di previa autorizzazione amministrativa non può legittimare un comportamento discrezionale da parte delle autorità nazionali, tale da vanificare le disposizioni dell’Unione, in particolare quelle relative ad una libertà fondamentale come la libertà di stabilimento. Inoltre, perché un regime di previa autorizzazione sia giustificato anche quando deroghi ad una libertà fondamentale siffatta, deve essere fondato su criteri oggettivi, non discriminatori e noti in anticipo, che garantiscano la sua idoneità a circoscrivere sufficientemente l’esercizio del potere discrezionale delle autorità nazionali. Pertanto, qualora la normativa nazionale venisse interpretata nel senso che l'amministrazione nazionale competente valuta una domanda d’autorizzazione sulla base delle sole affermazioni del titolare di un’autorizzazione in merito alla redditività del suo esercizio, e ciò sebbene tale impresa sia una potenziale concorrente diretta dell’impresa che richiede una nuova autorizzazione, una tale modalità di valutazione sarebbe contraria alle norme dell’Unione, in quanto potrebbe pregiudicare l’obiettività e l’imparzialità del trattamento della domanda di autorizzazione in oggetto.

(v. punti 45, 46, 51, 53-55, dispositivo 2)