1. Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Normativa tributaria — Imposta sulle società
(Artt. 49 TFUE e 63 TFUE)
2. Diritto dell’Unione — Effetto diretto — Tributi nazionali incompatibili con il diritto dell’Unione — Restituzione — Diniego — Presupposto — Tributo direttamente traslato sull’acquirente
3. Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Normativa tributaria — Tassazione dei dividendi
(Art. 63 TFUE)
1. Gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE ostano a una normativa di uno Stato membro diretta all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi, che consente a una società controllante di imputare sull’anticipo d’imposta, che essa è tenuta a versare al momento della ridistribuzione, ai propri azionisti, dei dividendi versati dalle proprie controllate, il credito d’imposta collegato alla distribuzione dei suddetti dividendi se questi provengono da una controllata stabilita in tale Stato membro, ma nega tale possibilità nel caso in cui tali dividendi provengano da una controllata stabilita in un altro Stato membro, dal momento che tale normativa non dà diritto, in quest’ultimo caso, alla concessione di un credito d’imposta collegato alla distribuzione dei citati dividendi da parte di tale controllata.
(v. punto 69, dispositivo 1)
2. Il diritto dell’Unione osta a che, qualora un regime fiscale nazionale diretto all’eliminazione della doppia imposizione economica dei dividendi non si traduca di per sé nella ripercussione su un terzo di un’imposta indebitamente versata dal debitore di quest’ultima, uno Stato membro neghi il rimborso delle somme pagate da una società controllante, adducendo che tale rimborso avrebbe per conseguenza l’arricchimento senza giusta causa di tale società, o che la somma versata dalla società controllante non rappresenta per quest’ultima un onere contabile o fiscale, ma viene imputata sull’insieme delle somme che possono essere ridistribuite ai suoi azionisti.
L’unica eccezione al diritto al rimborso dei tributi riscossi in violazione del diritto dell’Unione riguarda l’ipotesi in cui un tributo indebito sia stato direttamente traslato dal soggetto passivo sull’acquirente.
(v. punti 74, 76, dispositivo 2)
3. I principi di equivalenza e di effettività non ostano a che il rimborso a una società controllante delle somme, atto a garantire l’applicazione di uno stesso regime fiscale ai dividendi distribuiti dalle controllate di detta società stabilite in uno Stato membro e a quelli distribuiti dalle controllate della medesima società stabilite in altri Stati membri, ridistribuiti dalla società controllante, sia subordinato alla condizione che il debitore fornisca gli elementi che sono in suo esclusivo possesso, relativi, per ognuno dei dividendi controversi, in particolare, all’aliquota d’imposta effettivamente applicata e all’importo dell’imposta effettivamente versato in ragione degli utili realizzati dalle controllate stabilite in altri Stati membri, mentre, per le controllate stabilite nel suddetto Stato membro, questi stessi elementi, noti all’amministrazione, non sono richiesti. La produzione di tali elementi tuttavia può essere richiesta solo a condizione che non risulti praticamente impossibile o eccessivamente difficile fornire la prova del pagamento dell’imposta da parte delle controllate stabilite in altri Stati membri, tenuto conto in particolare delle disposizioni della normativa di detti Stati membri sulla prevenzione della doppia imposizione e sulla registrazione dell’imposta sulle società che deve essere assolta, nonché sulla conservazione dei documenti amministrativi. Spetta al giudice nazionale verificare se tali condizioni siano soddisfatte.
(v. punto 102, dispositivo 3)