Parole chiave
Massima

Parole chiave

Accordi internazionali — Accordo di associazione CEE-Turchia — Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Regola di standstill di cui all’art. 13 della decisione del Consiglio di associazione n. 1/80 — Portata — Nuova restrizione — Nozione

(Decisione n. 1/80 del Consiglio d’associazione CEE-Turchia, art. 13)

Massima

Riguardo ai lavoratori turchi che hanno lavorato in uno Stato membro nel quale, alla data del 1° dicembre 1980, era entrata in vigore la decisione n. 1/80, relativa allo sviluppo dell’associazione, adottata dal Consiglio d’associazione istituito dall’accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, l’art. 13 di detta decisione dev’essere interpretato nel modo seguente: costituisce una «nuova restrizione», ai sensi di detto articolo, un inasprimento di una disposizione di tale Stato membro relativa al rilascio di un permesso di soggiorno a favore di lavoratori turchi, adottata successivamente al 1° dicembre 1980, la quale prevedeva un ammorbidimento della disposizione vigente il 1° dicembre 1980, anche quando tale inasprimento non aggrava le condizioni per ottenere il permesso di soggiorno rispetto a quelle risultanti dalla disposizione vigente alla data del 1° dicembre 1980, il che è compito del giudice nazionale verificare.

In proposito va rilevato che, non indicando il testo dell’art. 13 della decisione n. 1/80 alcuna data specifica a partire dalla quale si applica la regola di «standstill», l’esistenza di nuove restrizioni, ai sensi di detto articolo, può valutarsi rispetto alla data di entrata in vigore del testo nel quale l’articolo si inserisce, nella fattispecie, la data di entrata in vigore della decisione n. 1/80.

Non ne consegue tuttavia che solo tale data è pertinente. Pertanto, allo scopo di determinare la portata dei termini «nuove restrizioni», ai sensi dell’art. 13 di detta decisione n. 1/80, ci si deve riferire all’obiettivo perseguito dal suddetto articolo.

Quest’ultimo mira a creare condizioni favorevoli all’attuazione progressiva della libertà di circolazione dei lavoratori mediante il divieto imposto alle autorità nazionali di introdurre nuovi ostacoli a detta libertà al fine di non renderne più gravosa la realizzazione progressiva tra gli Stati membri e la Repubblica di Turchia. Si deve considerare che la portata dell’obbligo di «standstill» contenuta in detto art. 13 si estende in modo analogo a qualsiasi nuovo ostacolo all’esercizio della libera circolazione dei lavoratori consistente in un aggravamento delle condizioni vigenti in un dato momento.

Occorre quindi garantire che gli Stati membri non si allontanino dall’obiettivo perseguito rimettendo in discussione disposizioni che hanno adottato a favore della libera circolazione dei lavoratori turchi successivamente all’entrata in vigore della decisione n. 1/80 sul loro territorio. Ne consegue che la data a partire dalla quale occorre valutare se l’adozione di norme nuove dia luogo a nuove restrizioni è la data in cui siffatte disposizioni sono state adottate.

(v. punti 49-52, 54-56, 62 e dispositivo)