Causa C‑291/09

Francesco Guarnieri & Cie

contro

Vandevelde Eddy VOF

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta

dal Rechtbank van koophandel te Brussel)

«Libera circolazione delle merci — Art. 34 TFUE — Cautio judicatum solvi — Società di diritto monegasco — Art. 18, primo comma, TFUE»

Massime della sentenza

1.        Unione doganale — Territorio doganale dell’Unione — Principato di Monaco

[Artt. 34 TFUE e 36 TFUE; regolamento del Consiglio n. 2913/92, art. 3, n. 2, lett. b)]

2.        Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente

(Art. 34 TFUE)

1.        A norma dell’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, che istituisce un codice doganale comunitario, il territorio del Principato di Monaco è considerato come facente parte del territorio doganale dell’Unione. Poiché dunque nessun dazio doganale e nessuna tassa di effetto equivalente possono essere applicati agli scambi tra il Principato di Monaco e gli Stati membri, le merci originarie di tale principato, esportate direttamente verso uno Stato membro, devono essere trattate come se fossero originarie degli Stati membri. Da tale equiparazione ai prodotti originari degli Stati membri consegue che le merci originarie del Principato di Monaco beneficiano delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci.

(v. punto 14)

2.        L’art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la legislazione di uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi a carico di una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale abbia proposto dinanzi ad uno dei giudici civili dello Stato membro suddetto un’azione giudiziale nei confronti di un soggetto avente la nazionalità di questo Stato al fine di ottenere il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merci equiparate a merci comunitarie, mentre invece un simile onere non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità dello Stato membro in questione.

Vero è che una misura di questo tipo porta ad assoggettare gli operatori economici che desiderano proporre un’azione giudiziale ad un regime processuale diverso a seconda che essi abbiano o no la nazionalità dello Stato membro del foro. Tuttavia, la circostanza secondo cui i soggetti aventi la nazionalità di altri Stati membri esiterebbero per questo motivo a vendere merci ad acquirenti stabiliti nel suddetto Stato membro aventi la nazionalità di quest’ultimo è troppo aleatoria e indiretta perché una misura nazionale di tal genere possa essere considerata idonea ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri, sicché il nesso di causalità tra l’eventuale alterazione degli scambi intracomunitari e la diversità di trattamento in questione non può ritenersi dimostrato.

(v. punti 17, 21 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)

7 aprile 2011 (*)

«Libera circolazione delle merci – Art. 34 TFUE – Cautio judicatum solvi – Società di diritto monegasco – Art. 18, primo comma, TFUE»

Nel procedimento C‑291/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank van koophandel te Brussel (Belgio), con decisione 17 luglio 2009, pervenuta in cancelleria il 27 luglio 2009, nella causa

Francesco Guarnieri & Cie

contro

Vandevelde Eddy VOF,

LA CORTE (Prima Sezione),

composta dal sig. A. Tizzano, presidente di sezione, dai sigg. J.‑J. Kasel, A. Borg Barthet, E. Levits e M. Safjan (relatore), giudici,

avvocato generale: sig.ra E. Sharpston

cancelliere: sig. A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo belga, dal sig. T. Materne, in qualità di agente;

–        per la Commissione delle Comunità europee, dai sigg. J.‑B. Laignelot e M. van Beek, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 14 settembre 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 28 CE ‑ 30 CE.

2        Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Francesco Guarnieri & Cie (in prosieguo: la «Guarnieri»), società di diritto monegasco con sede nel Principato di Monaco, e la Vandevelde Eddy VOF (in prosieguo: la «Vandevelde»), la cui sede sociale è in Belgio, in merito alla fornitura di merci di vario tipo ed al pagamento delle stesse.

 Contesto normativo

 Il codice doganale comunitario

3        L’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento (CEE) del Consiglio 12 ottobre 1992, n. 2913, che istituisce un codice doganale comunitario (GU L 302, pag. 1), ora sostituito dall’art. 3, n. 2, lett. a), del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 23 aprile 2008, n. 450, che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 145, pag. 1), prevede quanto segue:

«I seguenti territori, situati fuori dal territorio degli Stati membri, sono considerati parte del territorio doganale della Comunità, in ragione delle convenzioni e dei trattati che sono ad essi applicabili:

(...)

b)      Francia

         Il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa a Parigi il 18 maggio 1963 (Journal officiel de la République française del 27 settembre 1963, pag. 8679)».

 Il diritto belga

4        L’art. 851 del codice giudiziario belga (in prosieguo: il «codice giudiziario») così dispone:

«Fatti salvi eventuali accordi con cui taluni Stati abbiano pattuito per i propri cittadini la dispensa dalla cautio judicatum solvi, tutti gli stranieri che compaiono in giudizio nella veste di attore principale o di interveniente sono tenuti – ove il convenuto belga ne faccia domanda preliminarmente ad ogni altra eccezione – a prestare cauzione per il pagamento delle spese e delle somme risarcitorie risultanti dal processo, alle quali essi possono essere condannati. Il convenuto può richiedere che venga prestata cauzione, anche per la prima volta, nel giudizio di appello, ove egli vi venga citato quale parte appellata».

5        Dal fascicolo non consta l’esistenza di una convenzione che consenta alle società di diritto monegasco di essere dispensate dal versamento della cautio judicatum solvi.

 Causa principale e questione pregiudiziale

6        La società per azioni Fourcroy aveva ordinato alla Vandevelde 21 000 «twister‑glazen» (bicchieri) nonché 100 000 candeline scaldavivande più accessori ai fini di un’azione di promozione per la vendita di bottiglie di «Mandarine Napoléon». La Vandevelde aveva affidato l’esecuzione dell’ordinativo alla Guarnieri in qualità di sub‑fornitrice.

7        A dire della Vandevelde, la Guarnieri non ha adempiuto correttamente il proprio obbligo di fornitura. A suo avviso, infatti, la fornitura non soltanto è stata effettuata in ritardo, ma non era neppure conforme all’ordinativo, dal momento che il 65% dei «twister-glazen» erano rotti, che i bicchieri intatti erano macchiati, che gli imballaggi in plastica erano rotti (3 000 pezzi) e che l’autoadesivo pubblicitario era apposto sul lato sbagliato. Per questo motivo la Vandevelde ha rifiutato di adempiere all’obbligo di pagamento.

8        In conseguenza di ciò, la Guarnieri ha proposto un ricorso dinanzi al Rechtbank van koophandel te Brussel (tribunale commerciale di Bruxelles), inteso essenzialmente ad ottenere la condanna della Vandevelde al pagamento degli arretrati delle fatture, aumentati degli interessi moratori. Con domanda riconvenzionale, la Vandevelde ha chiesto la condanna della Guarnieri al pagamento di un risarcimento per il danno materiale ed il mancato guadagno che essa avrebbe subito, maggiorato degli interessi moratori.

9        Nel corso del procedimento dinanzi al giudice del rinvio, la Vandevelde ha sollevato, in limine litis, l’eccezione di cautio judicatum solvi, quale prevista dall’art. 851 del codice giudiziario, affinché la Guarnieri venga condannata a depositare una cauzione di EUR 2 500 per le spese derivanti dal processo, alle quali essa potrebbe essere condannata.

10      Poiché la Guarnieri ha fatto valere che una sua condanna al pagamento di una cauzione viola gli artt. 28 CE - 30 CE, relativi alla libera circolazione delle merci, il Rechtbank van koophandel te Brussel ha ritenuto necessario, al fine di poter valutare la compatibilità dell’art. 851 del codice giudiziario con il diritto dell’Unione, sospendere il procedimento e sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se gli artt. [28 CE, 29 CE e 30 CE] ostino a che una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale avvia un’azione giudiziaria in Belgio per ottenere il pagamento di fatture emesse per la fornitura di bicchieri “twister” e di candeline scaldavivande più accessori, sia obbligata a fornire, su istanza di un convenuto di nazionalità belga, una cauzione per il pagamento delle spese e delle somme risarcitorie risultanti dal processo, alle quali essa può essere condannata».

 Sulla questione pregiudiziale

11      Occorre anzitutto precisare che dall’esposizione dei fatti fornita dal giudice del rinvio risulta che i flussi di esportazione non vengono in questione nella presente controversia, la quale riguarda soltanto il commercio di merci a destinazione del Belgio. Pertanto, non vi è luogo per esaminare la questione dell’interpretazione dell’art. 35 TFUE.

12      Per quanto riguarda la valutazione del meccanismo della cautio judicatum solvi alla luce degli artt. 34 TFUE e 36 TFUE, è importante pronunciarsi, in via preliminare, sull’applicabilità delle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci in circostanze come quelle di cui alla causa principale, la quale riguarda l’importazione in uno Stato membro di beni originari del Principato di Monaco ad opera di una società monegasca.

13      A questo proposito, occorre senz’altro ricordare che gli artt. 52 TUE e 355 TFUE non includono nel «campo di applicazione territoriale dei trattati» il territorio del Principato di Monaco e che, inoltre, l’esclusione dal territorio doganale dell’Unione determina l’inapplicabilità delle norme del Trattato FUE riguardanti la libera circolazione delle merci (v., in tal senso, sentenza 23 settembre 2003, causa C‑30/01, Commissione/Regno Unito, Racc. pag. I‑9481, punto 60).

14      Tuttavia, a norma dell’art. 3, n. 2, lett. b), del regolamento n. 2913/92, il territorio del Principato di Monaco è considerato come facente parte del territorio doganale dell’Unione. Poiché dunque nessun dazio doganale e nessuna tassa di effetto equivalente possono essere applicati agli scambi tra il Principato di Monaco e gli Stati membri, le merci originarie di tale principato, esportate direttamente verso uno Stato membro, devono essere trattate come se fossero originarie degli Stati membri. Da tale equiparazione ai prodotti originari degli Stati membri consegue che le merci originarie del Principato di Monaco beneficiano delle norme del Trattato in materia di libera circolazione delle merci (v., per analogia, sentenze 15 dicembre 1976, causa 41/76, Donckerwolcke e Schou, Racc. pag. 1921, punti 17 e 18, nonché Commissione/Regno Unito, cit., punto 54).

15      Quanto alla questione se costituisca un ostacolo alla libertà di circolazione delle merci una disposizione di uno Stato membro che obblighi qualsiasi soggetto avente nazionalità straniera, ad esempio quella monegasca, a prestare una cautio judicatum solvi qualora intenda agire in giudizio nei confronti di un soggetto avente la nazionalità del suddetto Stato membro, mentre invece tale obbligo non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità di questo Stato, occorre ricordare che qualsiasi normativa commerciale degli Stati membri che possa ostacolare direttamente o indirettamente, in atto o in potenza, gli scambi intracomunitari deve essere considerata come una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative (v., in tal senso, sentenze 11 luglio 1974, causa 8/74, Dassonville, Racc. pag. 837, punto 5, e 9 dicembre 2010, causa C‑421/09, Humanplasma, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 26).

16      Orbene, come rilevato dall’avvocato generale al paragrafo 46 delle sue conclusioni, una normativa nazionale quale quella di cui all’art. 851 del codice giudiziario, che prevede l’eccezione di cautio judicatum solvi, ha carattere puramente procedurale e non mira a disciplinare gli scambi di merci. Inoltre, la sua applicazione dipende non già dall’origine del prodotto in questione, bensì da due condizioni cumulative, vale a dire, da un lato, l’esistenza di una controversia che deve insorgere a seguito della conclusione di un contratto e portare all’instaurazione di un giudizio dinanzi ai giudici belgi e, dall’altro, il fatto che il convenuto in tale giudizio deve essere un soggetto di nazionalità belga che decide di avvalersi della disposizione in questione.

17      Vero è che una misura di questo tipo porta ad assoggettare gli operatori economici che desiderano proporre un’azione giudiziale ad un regime processuale diverso a seconda che essi abbiano o no la nazionalità dello Stato membro del foro. Tuttavia, come rilevato dall’avvocato generale ai paragrafi 46 e 47 delle sue conclusioni, la circostanza secondo cui i soggetti aventi la nazionalità di altri Stati membri esiterebbero per questo motivo a vendere merci ad acquirenti stabiliti nel suddetto Stato membro aventi la nazionalità di quest’ultimo è troppo aleatoria e indiretta perché una misura nazionale di tal genere possa essere considerata idonea ad ostacolare il commercio tra gli Stati membri (v., per analogia, sentenze 7 marzo 1990, causa C‑69/88, Krantz, Racc. pag. I‑583, punto 11; 14 luglio 1994, causa C‑379/92, Peralta, Racc. pag. I‑3453, punto 24; 5 ottobre 1995, causa C‑96/94, Centro Servizi Spediporto, Racc. pag. I‑2883, punto 41, e 22 giugno 1999, causa C‑412/97, ED, Racc. pag. I‑3845, punto 11). Il nesso di causalità tra l’eventuale alterazione degli scambi intracomunitari e la diversità di trattamento in questione non può dunque ritenersi dimostrato.

18      Pertanto, l’art. 34 TFUE non osta ad una disciplina nazionale quale quella istituita dall’art. 851 del codice giudiziario.

19      Ciò premesso, occorre precisare che, come ricordato dalla Commissione delle Comunità europee, la Corte ha già statuito che una disposizione di uno Stato membro quale quella controversa nella causa principale, pur non operando alcuna distinzione in base all’origine dei prodotti, comporta nondimeno, nei confronti dei soggetti aventi la nazionalità di altri Stati membri, una discriminazione diretta fondata sulla nazionalità della parte attrice, dal momento che essa non esige alcuna cauzione dai soggetti in possesso della nazionalità dello Stato membro di cui trattasi (sentenze 26 settembre 1996, causa C‑43/95, Data Delecta e Forsberg, Racc. pag. I‑4661, punti 17 e 22, e 20 marzo 1997, causa C‑323/95, Hayes, Racc. pag. I‑1711, punto 19).

20      Tuttavia, una simile discriminazione, vietata dall’art. 18, primo comma, TFUE, non può essere constatata nei riguardi di una società monegasca, quale l’attrice nella causa principale, dal momento che quest’ultima non può utilmente invocare il beneficio risultante dalla citata disposizione del Trattato (v., in tal senso, sentenza 2 ottobre 1997, causa C‑122/96, Saldanha e MTS, Racc. pag. I‑5325, punto 15; v. anche, in materia di libertà di circolazione delle persone, sentenza 4 giugno 2009, cause riunite C‑22/08 e C‑23/08, Vatsouras e Koupatantze, Racc. pag. I‑4585, punto 52).

21      Alla luce delle suesposte considerazioni, la questione sottoposta va risolta dichiarando che l’art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la legislazione di uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi a carico di una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale abbia proposto dinanzi ad uno dei giudici civili dello Stato membro suddetto un’azione giudiziale nei confronti di un soggetto avente la nazionalità di questo Stato al fine di ottenere il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merci equiparate a merci comunitarie, mentre invece un simile onere non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità dello Stato membro in questione.

 Sulle spese

22      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta a che la legislazione di uno Stato membro imponga il versamento di una cautio judicatum solvi a carico di una parte attrice di nazionalità monegasca, la quale abbia proposto dinanzi ad uno dei giudici civili dello Stato membro suddetto un’azione giudiziale nei confronti di un soggetto avente la nazionalità di questo Stato al fine di ottenere il pagamento delle fatture emesse per la fornitura di merci equiparate a merci comunitarie, mentre invece un simile onere non viene imposto ai soggetti aventi la nazionalità dello Stato membro in questione.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.