Parole chiave
Massima

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Ambiente — Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337 — Obbligo degli Stati membri di sottoporre a valutazione i progetti idonei a produrre un impatto ambientale rilevante — Nozione di «progetto» o di «costruzione»

(Direttiva del Consiglio 85/337, come modificata dalla direttiva 97/11, art. 1, n. 2, primo trattino, e allegati I, punto 7, e II, punto 13, primo trattino)

Massima

L’art. 1, n. 2, secondo trattino, e il punto 7 dell’allegato I della direttiva 85/337, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 97/11, devono essere interpretati nel senso che il rinnovo di un’autorizzazione esistente a gestire un aeroporto, in assenza di lavori o interventi che modifichino la realtà fisica del sito, non può essere qualificato come «progetto» né come «costruzione» ai sensi delle dette disposizioni.

Spetta tuttavia al giudice del rinvio stabilire, sulla base della normativa nazionale applicabile e tenuto conto, all’occorrenza, dell’effetto cumulativo dei diversi lavori e interventi realizzati a partire dall’entrata in vigore della direttiva 85/337, se siffatta autorizzazione si inserisca in un procedimento di autorizzazione articolato in più fasi e avente per obiettivo, al suo termine, la realizzazione di attività costitutive di un progetto ai sensi del punto 13, primo trattino, dell’allegato II, letto in combinato disposto con il punto 7 dell’allegato I della stessa direttiva. In assenza di valutazione dell’impatto sull’ambiente di tali lavori o interventi nella fase anteriore del procedimento di autorizzazione, spetterebbe al giudice del rinvio garantire l’effetto utile della direttiva vegliando a che siffatta valutazione sia realizzata almeno nella fase del rilascio dell’autorizzazione di gestione.

(v. punti 24, 30, 32, 34, 36, 38 e dispositivo)