Causa C‑273/09
Premis Medical BV
contro
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rechtbank Haarlem)
«Regolamento (CE) n. 729/2004 — Classificazione della merce “deambulatore rollator” nella nomenclatura combinata — Voce 9021 — Voce 8716 — Rettifica — Validità»
Massime della sentenza
Tariffa doganale comune — Voci doganali — Deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione
(Regolamento della Commissione n. 729/2004)
Il regolamento n. 729/2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004, è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione e, dall’altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della nomenclatura combinata.
A questo proposito, occorre constatare che la rettifica pubblicata il 7 maggio 2004 va al di là di una semplice rettifica di un errore materiale ed ha in realtà modificato il contenuto del regolamento n. 729/2004 rendendo quest’ultimo applicabile ai deambulatori rollator.
Prodotti del genere non possono essere classificati nella voce 8716 della nomenclatura combinata. Difatti, per essere classificato in tale voce, un veicolo a una o più ruote deve essere destinato al trasporto di persone o di merci. Orbene, i suddetti deambulatori rollator non rispondono a queste caratteristiche. Essi sono specialmente concepiti per consentire alle persone che hanno una deficienza motoria di camminare da sole, così compensando l’assenza dell’equilibrio indispensabile per camminare. Detti deambulatori rollator svolgono pertanto una funzione analoga a quella delle stampelle, il che costituisce un fattore pertinente ai fini della loro classificazione nella voce 9021 della nomenclatura combinata.
(v. punti 36, 46, 53, 55, 59 e dispositivo)
SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)
22 dicembre 2010 (*)
«Regolamento (CE) n. 729/2004 – Classificazione della merce “deambulatore rollator” nella nomenclatura combinata – Voce 9021 – Voce 8716 – Rettifica – Validità»
Nel procedimento C‑273/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Rechtbank Haarlem (Paesi Bassi) con decisione 18 giugno 2009, pervenuta in cancelleria il 16 luglio 2009, nel procedimento
Premis Medical BV
contro
Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid
LA CORTE (Terza Sezione),
composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dai sigg. D. Šváby (relatore), E. Juhász, G. Arestis e T. von Danwitz, giudici,
avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón
cancelliere: sig.ra M. Ferreira, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 28 ottobre 2010,
considerate le osservazioni presentate:
– per la Premis Medical BV, dagli avv.ti A. Jansen e M. Hoeijmans, advocaten;
– per il governo dei Paesi Bassi, dalle sig.re C. Wissels e B. Koopman, in qualità di agenti;
– per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. W. Roels, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata (GU L 113, pag. 5), nella sua formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004 (GU L 173, pag. 9; in prosieguo: il «regolamento n. 729/2004 come rettificato»).
2 Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la società Premis Medical BV (in prosieguo: la «Premis Medical») e l’Inspecteur van de Belastingdienst/Douane Rotterdam, kantoor Laan op Zuid (in prosieguo: l’«Inspecteur») relativamente alla classificazione nella nomenclatura combinata (in prosieguo: la «NC») della merce «deambulatore rollator» in applicazione del regolamento n. 729/2004 come rettificato.
Ambito normativo
La classificazione delle merci
3 La NC è stata introdotta dal regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) del Consiglio 31 gennaio 2000, n. 254 (GU L 28, pag. 16; in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»). Essa è basata sulla convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci (in prosieguo: l’«SA»), conclusa a Bruxelles il 14 giugno 1983, e sul relativo protocollo di emendamento del 24 giugno 1986, che sono stati approvati in nome della Comunità economica europea con la decisione del Consiglio 7 aprile 1987, 87/369/CEE (GU L 198, pag. 1).
4 Il regolamento n. 2658/87 autorizza la Commissione delle Comunità europee a chiarire il contenuto di una voce doganale. A tal riguardo, l’art. 9, n. 1, di questo regolamento stabilisce:
«Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura prevista all’articolo 10:
a) applicazione della [NC] e della TARIC, con particolare riguardo:
– alla classifica delle merci nelle nomenclature di cui all’articolo 8,
– alle note esplicative,
(...)».
5 In forza dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2658/87:
«La Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall’articolo 247 del regolamento (CEE) n. 2913/92 (…)».
6 L’allegato I del regolamento n. 2658/87 è aggiornato dalla Commissione ogni anno. Con il regolamento (CE) della Commissione 11 settembre 2003, n. 1789, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87 (GU L 281, pag. 1), questa istituzione ha adottato una versione completa della NC, applicabile a decorrere dal 1° gennaio 2004.
7 Il capitolo 90 della sezione XVIII della seconda parte della NC è intitolato «Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; parti ed accessori di questi strumenti o apparecchi».
8 La voce 9021 della NC è così formulata:
«9021 Oggetti ed apparecchi di ortopedia, comprese le cinture e le fasce medico‑chirurgiche e le stampelle; stecche, docce ed altri oggetti ed apparecchi per fratture; oggetti ed apparecchi di protesi; apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi ed altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità:
(…)
9021 90 – altri:
(…)
9021 90 90 – – altri».
9 La nota 6 di detto capitolo 90 è così formulata:
«Ai sensi della voce 9021, sono considerati “oggetti e apparecchi ortopedici” gli oggetti e apparecchi che servono:
– a prevenire o correggere certe deformazioni del corpo;
– a sostenere o a mantenere a posto degli organi dopo una malattia, un’operazione o una lesione.
(…)»
10 In forza delle note esplicative dell’SA relative a detta voce 9021:
«(…)
V.‑ Altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo per compensare una deficienza o un’infermità.
Appartengono a questo gruppo particolarmente:
1) Gli apparecchi destinati a facilitare la fonazione delle persone che hanno perduto l’uso delle corde vocali in conseguenza di un trauma o di un intervento chirurgico. (...)
2) Gli apparecchi del tipo pacemaker, per esempio, destinati a stimolare il muscolo cardiaco, nel caso di deficienza dello stesso. (...)
3) Gli apparecchi che permettono ai ciechi di orientarsi. (...)
4) Gli apparecchi da inserire nell’organismo destinati a sostenere o a rimpiazzare la funzione clinica di certi organi (per esempio, secrezione d’insulina).
(…)».
11 Nelle note esplicative della NC per quanto riguarda la voce 9021 di quest’ultima si legge:
«Ai fini della presente voce, l’espressione “per compensare una deficienza o un’infermità” si riferisce soltanto agli apparecchi che effettivamente assumono o sostituiscono la funzione della parte del corpo compromessa o inferma.
Non rientrano nella presente voce apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità.
(…)».
12 Il capitolo 87 della sezione XVII della seconda parte della NC è intitolato «Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori».
13 La voce 8716 della NC è così formulata:
«8716 Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; loro parti:
(…)
8716 80 00 – altri veicoli».
14 In forza delle note esplicative dell’SA relative a detta voce 8716:
«Esclusi i veicoli compresi nelle voci precedenti, questa voce comprende nella sua prima parte un complesso di veicoli non automobili ad una o più ruote, per il trasporto di persone o di merci. Essa comprende, inoltre, i veicoli speciali sprovvisti di ruote, come per esempio i traini e i traini slitta.
I veicoli di questa voce sono costruiti sia per essere rimorchiati da altri veicoli (trattori, autoveicoli, carrelli, motocicli, velocipedi, ecc.) sia per essere tirati o spinti a mano, sia per essere trainati da animali.
(…)».
Il regolamento n. 729/2004
15 Conformemente all’art. 1 del regolamento n. 729/2004, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell’allegato di questo regolamento devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.
16 In base al quinto ‘considerando’ di tale regolamento, le misure previste sono conformi al parere del comitato del codice doganale.
17 La rettifica del 7 maggio 2004 aggiunge al regolamento n. 729/2004 un nuovo allegato che non menziona nessuna delle merci indicate nell’allegato iniziale di questo regolamento.
18 Le merci indicate nella colonna 1 della tabella riportata nell’allegato del regolamento n. 729/2004 come rettificato sono le seguenti:
«(…)
5. Deambulatore rollator a quattro ruote, con struttura tubolare in alluminio, dotato di ruote anteriori girevoli, manopole e freni. È provvisto di sedile/vassoio e cestino. Può essere piegato per essere trasportato.
Il prodotto è concepito per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione. L’utente può camminare spingendo il deambulatore rollator e appoggiandosi ad esso».
19 Dalla colonna 2 risulta che il «deambulatore rollator» indicato al punto 5 di questa tabella deve essere classificato nella sottovoce 8716 80 00 della NC in forza della seguente motivazione indicata nella colonna 3:
«La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della [NC] e dal testo dei codici NC 8716 e 8716 80 00.
Il prodotto non è considerato un oggetto o un apparecchio di ortopedia di cui alla voce 9021 in quanto non soddisfa i criteri di cui alla nota 6 del capitolo 90.
Il prodotto non è considerato come carrozzella o altro veicolo per invalidi di cui alla voce 8713».
20 In base al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 729/2004 come rettificato, «il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 2, 4 e 5 della tabella nell’allegato».
21 In forza del sesto ‘considerando’ del regolamento n. 729/2004 come rettificato, «le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 3 della tabella nell’allegato».
La causa principale e le questioni pregiudiziali
22 Il 17 agosto 2007, la Premis Medical ha presentato all’Inspecteur una domanda di informazione tariffaria vincolante relativa al deambulatore rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotato di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepito per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione (in prosieguo: il «deambulatore rollator»), il quale, a suo parere, doveva essere classificato nella sottovoce 9021 90 90 della NC.
23 Il 12 ottobre 2007, l’Inspecteur ha emesso un’informazione tariffaria vincolante che classificava la merce di cui trattasi nella sottovoce 8716 80 00 della NC, contro la quale la Premis Medical, in data 21 novembre 2007, ha presentato un reclamo.
24 Il 15 febbraio 2008, la Premis Medical ha presentato, relativamente ad un’immissione in libera pratica di una spedizione di deambulatori rollator, una dichiarazione nella sottovoce 8716 80 00 della NC, la quale ha dato luogo ad un avviso di pagamento di dazi doganali emesso dall’Inspecteur. Il 5 marzo 2008 la ricorrente ha presentato un reclamo contro questo avviso di pagamento.
25 Con lettere del 9 e 23 maggio 2008, la Premis Medical ha presentato un ricorso dinanzi al Rechtbank Haarlem contro le due decisioni emesse dall’Inspecteur con cui venivano respinti i suoi reclami.
26 Il giudice del rinvio ritiene che, sostituendo l’elenco di merci di cui all’allegato al regolamento n. 729/2004, la rettifica del 7 maggio 2004 ha modificato il campo di applicazione di questo regolamento. Per quanto riguarda la classificazione del deambulatore rollator nella NC, il giudice del rinvio ritiene, innanzitutto, che la nota esplicativa della NC relativa alla voce 9021 di quest’ultima limiti sensibilmente la nozione di «apparecchi per compensare una deficienza o un’infermità» e che, pertanto, questa nota esplicativa debba essere esclusa. Inoltre, esso precisa che il deambulatore rollator è un apparecchio destinato a compensare una deficienza, un’infermità o una difficoltà di deambulazione e che viene tenuto in mano. Il giudice del rinvio considera inoltre che il deambulatore rollator non risponde alla definizione di «veicolo» ai sensi della voce 8716 della NC, la cui caratteristica essenziale è che esso è destinato a trasportare persone o prodotti.
27 In tale contesto, il Rechtbank Haarlem ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se il regolamento n. 729/2004 [come] rettificato (...) sia valido nel senso che l’allegato incluso nella rettifica è l’allegato valido. In caso affermativo:
2) Se il regolamento n. 729/2004 [come] rettificato (...) sia invalido in quanto la Commissione in questo regolamento ha ristretto l’ambito di applicazione della voce 9021 [della NC]. Se il regolamento è valido:
3) Se il regolamento della Commissione n. 729/2004 [come] rettificato sia invalido in quanto la Commissione ha erroneamente classificato il deambulatore nella [NC]».
Sulle questioni pregiudiziali
28 Con le sue questioni considerate congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se il regolamento n. 729/2004 come rettificato sia valido, da un lato, in quanto la rettifica di cui trattasi ha sostituito le merci menzionate nella tabella riportata nell’allegato del regolamento n. 729/2004 e, dall’altro, in quanto il punto 5 della tabella riportata in questo allegato classifica i deambulatori rollator di cui trattasi nella causa principale nella sottovoce 8716 80 00 della NC.
29 Innanzitutto occorre ricordare che, una volta che un atto è stato formalmente adottato, al suo testo possono essere ancora apportate unicamente correzioni ortografiche o grammaticali (v. sentenze 23 febbraio 1988, causa 131/86, Regno Unito/Consiglio, Racc. pag. 905, punto 35, nonché 15 giugno 1994, causa C‑137/92 P, Commissione/BASF e a., Racc. pag. I‑2555, punto 68).
30 Per valutare se la rettifica del 7 maggio 2004 costituisca una semplice correzione di un errore materiale senza incidenza sul contenuto del regolamento n. 729/2004, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per interpretare una norma di diritto comunitario si deve tener conto non solo della sua formulazione, ma altresì del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui fa parte (v. sentenza 2 giugno 1994, causa C‑30/93, AC‑ATEL Electronics Vertriebs, Racc. pag. I‑2305, punto 21 e giurisprudenza citata).
31 A tal riguardo si deve rilevare che, in generale, il dispositivo di un regolamento di classificazione doganale si riferisce alle merci indicate in un allegato unito al regolamento ai fini della classificazione di tali merci nella NC.
32 Nella fattispecie si deve constatare che l’allegato al regolamento n. 729/2004, nella sua versione iniziale, riguarda merci di tutt’altra natura rispetto a quelle cui si riferisce l’allegato al regolamento n. 729/2004 come rettificato. A tal riguardo la Commissione chiarisce che, nella versione iniziale del regolamento n. 729/2004, è stato riportato, per errore, come allegato a questo regolamento, l’allegato di un altro regolamento relativo alla classificazione di talune merci nella NC e che la rettifica pubblicata il 7 maggio 2004 mirava semplicemente a correggere un tale errore.
33 Tuttavia, occorre constatare che le modifiche apportate dalla rettifica del 7 maggio 2004 riguardano non solo l’allegato al regolamento n. 729/2004, ma anche i ‘considerando’ di questo regolamento.
34 Infatti, in base al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 729/2004, nella sua versione iniziale, le misure previste da tale regolamento erano tutte conformi al parere del comitato del codice doganale. Per contro, in base al quinto ‘considerando’ del regolamento n. 729/2004 come rettificato, diversi prodotti considerati dall’allegato, tra cui il deambulatore rollator, non hanno costituito oggetto di un parere emesso dal detto comitato entro il termine stabilito.
35 Ne deriva che, adottando il regolamento n. 729/2004, in data 15 aprile 2004, la Commissione non può aver fatto riferimento alla classificazione doganale dei deambulatori rollator successivamente menzionati nell’allegato al regolamento n. 729/2004 come rettificato.
36 Sulla base di questi elementi, occorre constatare che la rettifica pubblicata il 7 maggio 2004 va al di là di una semplice rettifica di un errore materiale ed ha in realtà modificato il contenuto del regolamento n. 729/2004 rendendo quest’ultimo applicabile ai deambulatori rollator.
37 In secondo luogo, occorre esaminare se la Commissione abbia potuto classificare deambulatori rollator nella voce 8716 della NC con il regolamento n. 729/2004 come rettificato.
38 Occorre constatare che il regolamento n. 729/2004 come rettificato è adottato sulla base, in particolare, dell’art. 9, n. 1, lett. a), del regolamento n. 2658/87, che introduce la NC, essa stessa basata sull’SA.
39 Orbene, da una lettura combinata del primo trattino del detto articolo e dell’art. 10, n. 1, del regolamento n. 2658/87 risulta che la Commissione, assistita dal comitato del codice doganale, può adottare misure relative all’applicazione della NC.
40 Anche se, secondo una costante giurisprudenza, la Commissione dispone, a tal fine, di un ampio potere discrezionale per precisare il contenuto delle voci doganali, essa non è tuttavia autorizzata a modificare il contenuto delle voci doganali stabilite sulla base dell’SA (v. sentenze 7 luglio 2005, cause riunite C‑304/04 e C‑305/04, Jacob Meijer e Eagle International Freight, Racc. pag. I‑6251, punto 22 e giurisprudenza citata, nonché 27 aprile 2006, causa C‑15/05, Kawasaki Motors Europe, pag. I‑3657, punto 35).
41 Occorre pertanto accertare se, nella fattispecie, procedendo alla classificazione di merci quali i deambulatori rollator nella voce 8716 della NC invece che nella voce 9021 di quest’ultima, la Commissione abbia modificato il contenuto di queste due voci doganali.
42 A tal riguardo occorre ricordare una costante giurisprudenza secondo cui, per garantire la certezza del diritto e facilitare i controlli, il criterio decisivo per la classificazione doganale delle merci va ricercato, in linea di principio, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, quali definite nel testo della voce della NC e delle note di sezione o di capitolo (v., in particolare, sentenze 18 luglio 2007, causa C‑142/06, Olicom, Racc. pag. I‑6675, punto 16 e giurisprudenza citata, nonché 11 dicembre 2008, cause riunite C‑362/07 e C‑363/07, Kip Europe e a, Racc. pag. I‑9489, punto 26).
43 Peraltro, la destinazione del prodotto può costituire, in materia di classificazione doganale, un criterio oggettivo di classificazione sempreché sia inerente a detto prodotto, e detta inerenza deve potersi valutare in funzione delle caratteristiche e delle proprietà obiettive dello stesso (v., in particolare, sentenza 17 marzo 2005, causa C‑467/03, Ikegami, Racc. pag. I‑2389, punto 23 e giurisprudenza citata).
44 Nella fattispecie, secondo la descrizione menzionata nella decisione di rinvio, la merce è costituita da un deambulatore rollator a quattro ruote, con struttura tubolare in alluminio, dotato di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e provvisto di sedile/vassoio e cestino. Il prodotto può essere facilmente piegato per essere trasportato. Come la Premis Medical ha confermato all’udienza, non esiste un deambulatore rollator standard, in quanto quest’ultimo può essere acquistato senza che vi sia un cestino e senza che vi sia un sedile che consenta di sedersi. Inoltre, il carico, l’altezza e la larghezza del sedile, il peso e il diametro delle ruote possono variare.
45 Peraltro, non è contestato il fatto che questo prodotto sia concepito per aiutare le persone che hanno difficoltà di deambulazione consentendo loro di camminare spingendo il deambulatore rollator e appoggiandosi ad esso.
46 Per quanto riguarda la voce 8716 della NC che riguarda in particolare gli «altri veicoli non automobili», dalle note esplicative dell’SA relative a questa voce risulta che, per essere classificato in tale voce, un veicolo a una o più ruote deve essere destinato al trasporto di persone o di merci. Orbene, risulta che il deambulatore rollator non risponde a queste caratteristiche, in quanto esso è specialmente concepito per consentire alle persone che hanno una deficienza alle gambe, ai muscoli o alle articolazioni di camminare da sole.
47 A tal riguardo, il semplice fatto che detto deambulatore rollator possa al tempo stesso consentire a queste persone di trasportare merci e, eventualmente, di riposarsi sedendosi sul sedile non rimette in discussione questa constatazione. Infatti, anche supponendo che questo deambulatore rollator, che è specialmente concepito per aiutare le persone a camminare, possa assicurare, come sostiene la Commissione, diverse altre funzioni, esso dev’essere classificato secondo la funzione principale che caratterizza l’insieme.
48 Per quanto riguarda la voce 9021 della NC, che, secondo la ricorrente nella causa principale, avrebbe dovuto essere presa in considerazione dalla Commissione ai fini della classificazione doganale di cui trattasi, occorre ricordare che gli strumenti ed apparecchi che rientrano nel capitolo 90 nella NC si caratterizzano essenzialmente per la rifinitura della loro confezione e la loro grande precisione (v., in tal senso, sentenza 7 novembre 2002, cause riunite da C‑260/00 a C‑263/00, Lohmann e Medi Bayreuth, Racc. pag. I‑10045, punto 37).
49 Più specificamente, questa voce si riferisce in particolare agli «oggetti e apparecchi di ortopedia, comprese le stampelle» e agli «altri apparecchi da tenere in mano, da portare sulla persona o da inserire nell’organismo, per compensare una deficienza o un’infermità».
50 La formulazione stessa di questa disposizione non osta a che deambulatori rollator, in quanto compensano una deficienza dei loro utilizzatori che vi fanno ricorso al fine di camminare in tutta sicurezza, siano classificati nella voce 9021 della NC.
51 Per quanto riguarda il confronto del deambulatore rollator con le «stampelle» in quanto «articoli o apparecchi di ortopedia», occorre innanzitutto ricordare che la funzione principale delle stampelle è di compensare una deficienza o un’infermità degli arti inferiori di modo che una persona colpita da tale handicap sia in grado, con l’ausilio delle stampelle, di camminare da sola. È in tal senso che le stampelle sono indispensabili per consentire la deambulazione a chi vi sia impedito (v. sentenza 24 marzo 1994, causa C‑148/93, 3M Medica, Racc. pag. I‑1123, punto 15).
52 Per quanto riguarda un deambulatore rollator, la sua funzione principale è anche di servire da sostegno ad una persona per camminare. Anche se, a differenza delle stampelle, esso presuppone l’uso dei due arti inferiori, esso compensa, come le stampelle, una deficienza o un’infermità consistente in generale nell’impossibilità per l’interessato di coordinare il movimento degli arti inferiori mantenendo l’equilibrio indispensabile per camminare.
53 Ne deriva che un deambulatore rollator consente ad una persona di compensare l’assenza di equilibrio indispensabile per camminare in modo da consentirgli di camminare da sola. In quanto la capacità di compensare l’assenza dell’equilibrio nel camminare è inerente al camminare stesso, un tale deambulatore rollator svolge una funzione analoga a quella delle stampelle.
54 In altri termini, un deambulatore rollator consente ad una persona di svolgere un’azione consistente nello spostarsi in sicurezza sulle proprie gambe mentre, senza questo sostegno, così come senza il sostegno di stampelle, questa persona, tenuto conto del suo stato di salute, non sarebbe in grado di svolgere una tale azione.
55 Il fatto che il deambulatore rollator possa svolgere la stessa funzione delle stampelle costituisce un fattore pertinente ai fini della sua classificazione nella voce 9021 della NC.
56 Non ostano ad una tale classificazione le note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC, secondo le quali questi apparecchi devono «effettivamente assumere o sostituire la funzione della parte del corpo compromessa o inferma» e non sono presi in considerazione gli «apparecchi che si limitano ad alleviare gli effetti di una deficienza o infermità».
57 Infatti, si deve considerare che un deambulatore rollator riprende o sostituisce la funzione della parte del corpo carente o inferma ai sensi delle note esplicative della NC relative alla voce 9021 della NC in quanto questo prodotto consente all’interessato di compensare l’assenza dell’equilibrio indispensabile per camminare. Peraltro, come la Premis Medical ha sottolineato all’udienza, un deambulatore rollator è particolarmente adattato alle necessità specifiche della persona che lo utilizza.
58 Pertanto, classificando nella sottovoce 8716 80 00 della NC i deambulatori rollator, la Commissione ha limitato la portata della voce 9021 della NC ed esteso quella della voce 8716 della NC e, quindi, ha oltrepassato i limiti del suo potere discrezionale.
59 Occorre quindi risolvere le questioni sottoposte dichiarando che il regolamento n. 729/2004 come rettificato è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall’altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della NC.
Sulle spese
60 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:
Il regolamento (CE) della Commissione 15 aprile 2004, n. 729, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata, nella formulazione risultante da una rettifica pubblicata il 7 maggio 2004, è invalido in quanto, da un lato, la rettifica intervenuta ha esteso il campo di applicazione del regolamento iniziale ai deambulatori rollator a quattro ruote con struttura tubolare in alluminio, dotati di ruote anteriori girevoli, manopole e freni, e concepiti per aiutare le persone con difficoltà di deambulazione, e, dall’altro, classifica tali deambulatori rollator nella sottovoce 8716 80 00 della nomenclatura combinata.
Firme
* Lingua processuale: l’olandese.