Causa C-269/09

Commissione europea

contro

Regno di Spagna

«Inadempimento di uno Stato — Articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE — Articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE — Legislazione tributaria — Trasferimento della residenza di un contribuente all’estero — Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato — Perdita dell’eventuale vantaggio rappresentato dalla dilazione del debito d’imposta»

Massime della sentenza

  1. Stati membri – Competenze che si sono riservati – Fiscalità diretta – Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione

  2. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Disposizione generale del Trattato che trova un’espressione specifica nelle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori nonché la libertà di stabilimento

    (Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE)

  3. Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Disposizioni del Trattato – Oggetto – Regole che mirano a facilitare l’esercizio di attività professionali nell’intero territorio dell’Unione

  4. Cittadinanza dell’Unione – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Restrizioni – Normativa tributaria – Trasferimento della residenza di un contribuente in un altro Stato membro – Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato – Inammissibilità – Giustificazione – Riscossione efficace del debito d’imposta – Preservazione della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri – Coerenza del regime fiscale – Insussistenza

    (Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE; direttiva del Consiglio 2008/55)

  5. Cittadinanza dell’Unione – Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri – Disposizioni nazionali che impediscono ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il suo Stato di origine o lo dissuadono dal farlo – Inammissibilità – Giustificazione che deve essere basata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone

  6. Accordi internazionali – Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo – Libera circolazione delle persone – Libertà di stabilimento – Normativa tributaria – Trasferimento della residenza di un contribuente in uno Stato contraente di detto accordo – Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato – Restrizione – Giustificazione – Riscossione efficace del debito d’imposta – Presupposti

    (Accordo SEE, artt. 28 e 31)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 49)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 51)

  4.  Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE uno Stato membro che adotti e mantenga in vigore una legislazione che obbliga i contribuenti che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro ad includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti.

    Infatti, pur se, secondo il loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mirano a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, esse ostano del pari a disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione o lo dissuadano dal farlo. È questo il caso della legislazione di uno Stato membro che comporti l’obbligo, per il contribuente che trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro, di versare l’imposta prima di quanto siano tenuti a fare i contribuenti che continuano a risiedere nel primo Stato membro. Tale diversità di trattamento, che può sfavorire, sul piano finanziario, le persone che trasferiscono la loro residenza all’estero, non trova spiegazione in un’oggettiva differenza di situazioni. Infatti, rispetto alla legislazione di uno Stato membro diretta a tassare i redditi realizzati, la situazione di una persona che trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro è simile a quella di una persona che mantenga la propria residenza nel primo Stato membro. Ne consegue che una diversità di trattamento siffatta costituisce una restrizione all’esercizio delle libertà sancite agli articoli 39 CE e 43 CE.

    Tale restrizione non può essere giustificata dall’esigenza di garantire la riscossione efficace del debito d’imposta, in quanto i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello dell’Unione, in particolare quelli previsti dalla direttiva 2008/55, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, sono sufficienti per consentire allo Stato membro di origine di effettuare la riscossione del debito d’imposta in un altro Stato membro. L’obbligo imposto da detta normativa nazionale è quindi sproporzionato rispetto all’obiettivo di facilitare la riscossione del debito d’imposta.

    Detta restrizione non è giustificata nemmeno dall’esigenza di garantire la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, in quanto, in occasione del trasferimento della residenza di un contribuente in un altro Stato membro, lo Stato membro di origine non perde il potere di esercitare la propria competenza fiscale in relazione ad attività già realizzate nel suo territorio e, pertanto, non deve rinunciare al proprio diritto di determinare l’importo dell’imposizione corrispondente.

    Infine, in assenza, nella legislazione nazionale, di un nesso diretto tra, da un lato, il vantaggio fiscale rappresentato dalla possibilità di imputare dei redditi a vari periodi d’imposta e, dall’altro, la compensazione di tale vantaggio con un qualsivoglia onere fiscale, tale legislazione non può essere giustificata dall’esigenza di preservare la coerenza del regime fiscale.

    (v. punti 52-53, 57, 59-61, 67-68, 79, 87-88, 101, dispositivo 1)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 91-92)

  6.  Non viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) uno Stato membro che adotti e mantenga in vigore una legislazione che obbliga i contribuenti che trasferiscono la loro residenza in uno Stato contraente dell’Accordo SEE che non rivesta la qualità di Stato membro dell’Unione ad includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti.

    Infatti, una restrizione siffatta alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento per i cittadini degli Stati contraenti dell’Accordo SEE è giustificata dalla necessità di garantire una riscossione efficace del debito d’imposta, in quanto il quadro di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, istituito dalle regole di diritto dell’Unione, non esiste tra tali autorità e quelle degli Stati contraenti dell’Accordo SEE, qualora gli Stati interessati non abbiano assunto alcun impegno di assistenza reciproca per la percezione o la riscossione delle imposte.

    (v. punti 95-99)


Causa C-269/09

Commissione europea

contro

Regno di Spagna

«Inadempimento di uno Stato — Articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE — Articoli 28 e 31 dell’Accordo SEE — Legislazione tributaria — Trasferimento della residenza di un contribuente all’estero — Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato — Perdita dell’eventuale vantaggio rappresentato dalla dilazione del debito d’imposta»

Massime della sentenza

  1. Stati membri — Competenze che si sono riservati — Fiscalità diretta — Obbligo di esercitare tale competenza nel rispetto del diritto dell’Unione

  2. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Disposizione generale del Trattato che trova un’espressione specifica nelle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori nonché la libertà di stabilimento

    (Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE)

  3. Libera circolazione delle persone — Lavoratori — Disposizioni del Trattato — Oggetto — Regole che mirano a facilitare l’esercizio di attività professionali nell’intero territorio dell’Unione

  4. Cittadinanza dell’Unione — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Restrizioni — Normativa tributaria — Trasferimento della residenza di un contribuente in un altro Stato membro — Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato — Inammissibilità — Giustificazione — Riscossione efficace del debito d’imposta — Preservazione della ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri — Coerenza del regime fiscale — Insussistenza

    (Artt. 18 CE, 39 CE e 43 CE; direttiva del Consiglio 2008/55)

  5. Cittadinanza dell’Unione — Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri — Disposizioni nazionali che impediscono ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il suo Stato di origine o lo dissuadono dal farlo — Inammissibilità — Giustificazione che deve essere basata su considerazioni oggettive di interesse generale indipendenti dalla cittadinanza delle persone

  6. Accordi internazionali — Accordo che istituisce lo Spazio economico europeo — Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Normativa tributaria — Trasferimento della residenza di un contribuente in uno Stato contraente di detto accordo — Obbligo di includere nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale qualsiasi reddito non imputato — Restrizione — Giustificazione — Riscossione efficace del debito d’imposta — Presupposti

    (Accordo SEE, artt. 28 e 31)

  1.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 47)

  2.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 49)

  3.  V. il testo della decisione.

    (v. punto 51)

  4.  Viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 18 CE, 39 CE e 43 CE uno Stato membro che adotti e mantenga in vigore una legislazione che obbliga i contribuenti che trasferiscono la loro residenza in un altro Stato membro ad includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti.

    Infatti, pur se, secondo il loro tenore letterale, le disposizioni del Trattato relative alla libera circolazione delle persone mirano a garantire il beneficio del trattamento nazionale nello Stato membro ospitante, esse ostano del pari a disposizioni che impediscano ad un cittadino di uno Stato membro di lasciare il suo Stato di origine per esercitare il suo diritto di libera circolazione o lo dissuadano dal farlo. È questo il caso della legislazione di uno Stato membro che comporti l’obbligo, per il contribuente che trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro, di versare l’imposta prima di quanto siano tenuti a fare i contribuenti che continuano a risiedere nel primo Stato membro. Tale diversità di trattamento, che può sfavorire, sul piano finanziario, le persone che trasferiscono la loro residenza all’estero, non trova spiegazione in un’oggettiva differenza di situazioni. Infatti, rispetto alla legislazione di uno Stato membro diretta a tassare i redditi realizzati, la situazione di una persona che trasferisce la propria residenza in un altro Stato membro è simile a quella di una persona che mantenga la propria residenza nel primo Stato membro. Ne consegue che una diversità di trattamento siffatta costituisce una restrizione all’esercizio delle libertà sancite agli articoli 39 CE e 43 CE.

    Tale restrizione non può essere giustificata dall’esigenza di garantire la riscossione efficace del debito d’imposta, in quanto i meccanismi di cooperazione esistenti tra le autorità degli Stati membri a livello dell’Unione, in particolare quelli previsti dalla direttiva 2008/55, sull’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da taluni contributi, dazi, imposte ed altre misure, sono sufficienti per consentire allo Stato membro di origine di effettuare la riscossione del debito d’imposta in un altro Stato membro. L’obbligo imposto da detta normativa nazionale è quindi sproporzionato rispetto all’obiettivo di facilitare la riscossione del debito d’imposta.

    Detta restrizione non è giustificata nemmeno dall’esigenza di garantire la ripartizione del potere impositivo tra gli Stati membri, in quanto, in occasione del trasferimento della residenza di un contribuente in un altro Stato membro, lo Stato membro di origine non perde il potere di esercitare la propria competenza fiscale in relazione ad attività già realizzate nel suo territorio e, pertanto, non deve rinunciare al proprio diritto di determinare l’importo dell’imposizione corrispondente.

    Infine, in assenza, nella legislazione nazionale, di un nesso diretto tra, da un lato, il vantaggio fiscale rappresentato dalla possibilità di imputare dei redditi a vari periodi d’imposta e, dall’altro, la compensazione di tale vantaggio con un qualsivoglia onere fiscale, tale legislazione non può essere giustificata dall’esigenza di preservare la coerenza del regime fiscale.

    (v. punti 52-53, 57, 59-61, 67-68, 79, 87-88, 101, dispositivo 1)

  5.  V. il testo della decisione.

    (v. punti 91-92)

  6.  Non viola gli obblighi ad esso incombenti in forza degli articoli 28 e 31 dell’Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) uno Stato membro che adotti e mantenga in vigore una legislazione che obbliga i contribuenti che trasferiscono la loro residenza in uno Stato contraente dell’Accordo SEE che non rivesta la qualità di Stato membro dell’Unione ad includere qualsiasi reddito non imputato nella base imponibile dell’ultimo esercizio fiscale per il quale essi sono stati considerati come contribuenti residenti.

    Infatti, una restrizione siffatta alla libera circolazione dei lavoratori ed alla libertà di stabilimento per i cittadini degli Stati contraenti dell’Accordo SEE è giustificata dalla necessità di garantire una riscossione efficace del debito d’imposta, in quanto il quadro di cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, istituito dalle regole di diritto dell’Unione, non esiste tra tali autorità e quelle degli Stati contraenti dell’Accordo SEE, qualora gli Stati interessati non abbiano assunto alcun impegno di assistenza reciproca per la percezione o la riscossione delle imposte.

    (v. punti 95-99)