Parole chiave
Massima

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1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 8‑14)

2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 20 e 39)

3. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale — Regolamento n. 2201/2003

(Regolamento del Consiglio n. 2201/2003, artt. 20‑27)

Massima

1. Quando la competenza di merito – ai sensi del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento 1347/2000 – di un giudice che ha disposto provvedimenti provvisori non risulta, con tutta evidenza, dagli elementi della decisione adottata, o quando tale decisione non contiene una motivazione scevra da qualsivoglia ambiguità, relativa alla competenza di merito di questo giudice, mediante un riferimento ad uno dei criteri di competenza previsti dagli artt. 8‑14 di questo regolamento, si può concludere che tale decisione non è stata adottata nel rispetto delle regole di competenza sancite da detto regolamento. Tuttavia, questa decisione può essere vagliata alla luce dell’art. 20 di tale regolamento, relativo ai provvedimenti provvisori e cautelari, per verificare se ricade in detta disposizione.

(v. punto 76)

2. Alla luce dell’importanza dei provvedimenti provvisori – a prescindere dal fatto che siano disposti o meno da un giudice competente nel merito – che possono essere ordinati in materia di responsabilità genitoriale, e in particolare delle loro possibili conseguenze su minori in tenera età, in modo particolare per quanto riguarda gemelli separati l’uno dall’altro, e del fatto che il giudice che ha disposto i provvedimenti, se del caso, ha rilasciato un certificato ai sensi dell’art. 39 del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, e la validità dei provvedimenti provvisori contemplati da tale certificato è condizionata alla presentazione di un ricorso di merito entro 30 giorni, è importante che una persona interessata da siffatto procedimento, anche se è stata sentita dal giudice che ha disposto i provvedimenti, possa assumere l’iniziativa di presentare un ricorso avverso la decisione che istituisce i detti provvedimenti provvisori per contestare, dinanzi ad un giudice distinto da quello che ha adottato tali provvedimenti e che si pronunci entro breve, in particolare, la competenza nel merito che si sia assunto il giudice che ha disposto i provvedimenti provvisori o, se dalla decisione non risulta che il giudice sia competente o si sia ritenuto tale nel merito in forza di detto regolamento, il rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 20 di tale regolamento, vale a dire:

- i provvedimenti considerati devono essere urgenti;

- essi devono essere disposti nei confronti di persone situate o di beni presenti nello Stato membro di tali autorità giurisdizionali, e

- devono avere natura provvisoria.

Dovrebbe essere possibile presentare tale ricorso senza che ciò comporti un’accettazione, da parte del ricorrente, della competenza di merito che il giudice che ha disposto i provvedimenti provvisori si sia eventualmente riconosciuto.

(v. punti 77, 97-98)

3. Le disposizioni stabilite dagli artt. 21 e segg. del regolamento n. 2201/2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento n. 1347/2000, non si applicano a provvedimenti provvisori, in materia di diritto di affidamento, rientranti nell’art. 20 di detto regolamento. In realtà, il legislatore dell’Unione non ha voluto siffatta applicabilità, come emerge sia dalla genesi dell’atto che da disposizioni equivalenti di atti normativi precedenti, quali il regolamento n. 1347/2000 e la Convenzione di Bruxelles II. Peraltro, un’applicazione in ogni altro Stato membro, compreso lo Stato competente nel merito, del sistema di riconoscimento ed esecuzione previsto dal regolamento n. 2201/2003 relativamente ai provvedimenti provvisori creerebbe un rischio di elusione delle regole di competenza stabilite da tale regolamento nonché un rischio di «forum shopping», circostanza che sarebbe in contrasto con gli obiettivi perseguiti da detto regolamento e, segnatamente, con la considerazione dell’interesse superiore del minore mediante l’adozione delle decisioni che lo riguardano da parte del giudice geograficamente vicino alla sua residenza abituale, considerato dal legislatore dell’Unione alla stregua del giudice che si trova nella situazione più favorevole per valutare i provvedimenti da disporre dell’interesse del minore.

(v. punti 84, 91 e dispositivo)