Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Esenzione della fornitura di organi, di sangue e di latte umani
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte A, n. 1, lett. d)]
L’art. 13, parte A, n. 1, lett. d), della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, che esenta dall’imposta sul valore aggiunto la «fornitura di organi, di sangue e di latte umani», dev’essere interpretato nel senso che esso non si applica ad un’attività di trasporto di organi e di prelievi di origine umana, svolta in qualità di indipendente, per conto di ospedali e di laboratori.
Infatti, se tale attività consiste unicamente nel fatto, per il trasportatore, di spostare materialmente i prodotti di cui trattasi da un luogo ad un altro, per conto di vari ospedali e laboratori, un’attività del genere non può essere equiparata ad una «cessione di beni», ai sensi dell’art. 5, n. 1, della sesta direttiva, poiché essa non autorizza l’altra parte a disporre di fatto dei prodotti in questione come se essa ne fosse la proprietaria.
(v. punti 25, 29 e dispositivo)