Parole chiave
Massima

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1. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne

[Regolamento del Consiglio n. 1788/2003, come modificato dal regolamento n. 2217/2004, artt. 5, lett. j), e 10, n. 3]

2. Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Latte e latticini — Prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari — Riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne

(Regolamento del Consiglio n. 1788/2003, come modificato dal regolamento n. 2217/2004)

3. Agricoltura — Politica agricola comune — Regime di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune — Regime di pagamento unico — Nozione di quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda

[Regolamenti del Consiglio n. 1782/2003, come modificato dal regolamento n. 118/2005, art. 95, n. 1, e n. 1788/2003, come modificato dal regolamento n. 2217/2004, art. 5, lett. k)]

Massima

1. L’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretato nel senso che la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne deve essere effettuata proporzionalmente al quantitativo di riferimento individuale di ciascun produttore eccedentario, ossia quello determinato alla data del 1° aprile del periodo di dodici mesi pertinente, o secondo criteri obiettivi che gli Stati membri devono fissare. La nozione di quantitativo di riferimento individuale, quale definita all’art. 5, lett. j), del regolamento in parola, giacché si riferisce alla data di inizio del periodo di dodici mesi pertinente, non consente di prendere in considerazione trasferimenti di quantitativi di riferimento intervenuti in tale periodo.

(v. punti 72, 79, dispositivo 1)

2. Una normativa nazionale che attui la facoltà, prevista dall’art. 10, n. 3, del regolamento n. 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, di fissare criteri obiettivi, in base ai quali viene effettuata la riassegnazione della parte inutilizzata del quantitativo di riferimento nazionale destinato alle consegne, deve rispettare, in particolare, i principi generali del diritto dell’Unione nonché gli obiettivi perseguiti dalla politica agricola comune e, più specificamente, quelli perseguiti dall’organizzazione comune dei mercati nel settore lattiero.

Tali obiettivi non ostano ad una normativa nazionale, adottata nell’ambito dell’esercizio di suddetta facoltà, che consenta ai produttori eccedentari, qualora sia stato loro trasferito, conformemente alle disposizioni del regolamento n. 1788/2003, quale modificato, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento individuale in relazione al quale era già stato prodotto e consegnato latte per lo stesso periodo dal produttore che ne disponeva precedentemente, di partecipare a tale riassegnazione includendo una parte o la totalità di tale quantitativo di riferimento. In tale contesto, gli Stati membri dovevano, tuttavia, assicurare che una siffatta normativa non desse luogo a trasferimenti che, nonostante il rispetto formale delle condizioni previste da tale regolamento, avrebbero avuto l’unico scopo di consentire a taluni produttori eccedentari di conseguire una posizione più favorevole nell’ambito della riassegnazione di cui trattasi.

(v. punto 79, dispositivo 2-3)

3. La nozione di «quantitativo di riferimento individuale che dà diritto al premio e disponibile nell’azienda», di cui all’art. 95, n. 1, del regolamento n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, quale modificato dal regolamento n. 118/2005, che corrisponde alla nozione di «quantitativi di riferimento disponibili» definita all’art. 5, lett. k), del regolamento n. 1788/2003, che stabilisce un prelievo nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, quale modificato dal regolamento n. 2217/2004, deve essere interpretata nel senso che, qualora ad un produttore sia stato trasferito, nel periodo di dodici mesi pertinente, un quantitativo di riferimento in relazione al quale era già stato consegnato latte dal cedente nel corso dello stesso periodo, tale nozione non comprende, per quanto attiene al cessionario, la parte del quantitativo di riferimento trasferita in relazione alla quale era già stato consegnato, ad opera del cedente, latte esente da prelievo.

(v. punto 93, dispositivo 4)