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Massima

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Politica sociale — Tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori — Direttiva 92/57, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili

(Direttiva del Consiglio 92/57, art. 3, nn. 1 e 2)

Massima

L’art. 3 della direttiva 92/57, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391), dev’essere interpretato come segue:

– il n. 1 di tale articolo osta ad una normativa nazionale che, nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori;

– il n. 2 dello stesso articolo osta ad una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati dall’allegato II di detta direttiva.

(v. punto 31 e dispositivo)