Parole chiave
Massima

Parole chiave

Agricoltura — Organizzazione comune dei mercati — Restituzioni all’esportazione — Restituzione differenziata

(Regolamento della Commissione n. 3665/87, art. 5, n. 3)

Massima

L’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87, recante modalità comuni di applicazione del regime delle restituzioni all’esportazione per i prodotti agricoli, come modificato con regolamento n. 1384/95, dev’essere interpretato nel senso che il deterioramento subito da un carico di carne bovina durante il trasporto non costituisce un caso di forza maggiore ai sensi di tale disposizione.

Infatti, l’art. 5, n. 3, del regolamento n. 3665/87, costituisce un’eccezione al regime normale delle restituzioni all’esportazione e deve pertanto essere interpretato restrittivamente. Essendo l’esistenza di un caso di forza maggiore un presupposto essenziale per poter chiedere il versamento di restituzioni per merci esportate che non sono state immesse in consumo nel paese terzo d’esportazione, ne consegue che tale nozione deve essere interpretata in modo che il numero dei casi che possono fruire di un siffatto pagamento resti limitato. Orbene, il rischio di deterioramento nel corso delle operazioni di esportazione di carne bovina è particolarmente presente in particolare all’atto delle operazioni di carico e scarico tra i diversi modi di trasporto utilizzati e dei trasporti su lunghe distanze. Di conseguenza, il sopravvenire di un siffatto sinistro può considerarsi rientrante nel rischio commerciale inerente a siffatte operazioni, cioè come una circostanza che non può essere qualificata né anormale nell’ambito delle dette operazioni commerciali né improbabile per un commerciante prudente e diligente.

(v. punti 46, 48, 50, 52 e dispositivo)