Causa C‑213/09

Barsoum Chabo

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Unione doganale — Regolamento (CE) n. 1719/2005 — Tariffa doganale comune — Riscossione di dazi doganali all’importazione — Importazione di prodotti alimentari trasformati — Conserve di funghi — Sottovoce NC 2003 10 30 — Percezione di un importo supplementare — Principio di proporzionalità»

Massime della sentenza

Tariffa doganale comune — Dazi doganali — Contingenti tariffari comunitari

(Regolamento del Consiglio n. 2658/87, allegato I; regolamenti della Commissione n. 1864/2004 e n. 1719/2005)

L’importo del dazio doganale specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile in forza del regolamento n. 1719/2005, che modifica l’allegato I del regolamento n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prelevato sulle importazioni di conserve di funghi del genere Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata, di cui a tale allegato, effettuate al di là del contingente istituito dal regolamento n. 1864/2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi, come modificato dal regolamento n. 1995/2005, è valido alla luce del principio di proporzionalità.

Invero, al fine di valutare la legittimità del quantum di tale dazio doganale specifico, che persegue obiettivi sia di politica commerciale comune sia di politica agricola comune, occorre esaminare se detto quantum costituisce una misura manifestamente sproporzionata per conseguire gli obiettivi summenzionati. A tal proposito, in considerazione della complessità inerente alla previa determinazione, nel contesto dei negoziati nell’ambito dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) dell’entità del dazio doganale specifico a partire dal quale queste stesse importazioni diventano economicamente poco vantaggiose, non può affermarsi che le istituzioni dell’Unione interessate abbiano superato i limiti del loro ampio potere discrezionale in materia nel fissare l’importo del dazio doganale massimo dell’Unione in EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Tale importo non può, pertanto, essere considerato manifestamente sproporzionato. Del pari, dal fatto che l’importo del dazio doganale specifico avrebbe l’effetto di privare le importazioni, al di là dei contingenti tariffari, di ogni prospettiva di redditività economica, non può dedursi che tale importo sia manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti, dal momento che, in forza del principio della nazione più favorita di cui all’art. 1° dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, non è consentito fissare il dazio doganale specifico a un livello di volta in volta differente nei confronti di ogni membro dell’OMC. In tal senso, l’argomento secondo cui l’entità del dazio doganale specifico impedisce la vendita, nell’Unione, di funghi provenienti da un paese terzo determinato, in considerazione del loro costo di produzione, non può dimostrare che il legislatore dell’Unione abbia oltrepassato il proprio ampio margine di discrezionalità nel fissare l’importo del dazio doganale specifico in EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile alle importazioni, al di là dei contingenti tariffari, provenienti da tutti gli Stati membri dell’OMC.

(v. punti 27, 31‑35 e dispositivo)







SENTENZA DELLA CORTE (Terza Sezione)

25 novembre 2010 (*)

«Unione doganale – Regolamento (CE) n. 1719/2005 – Tariffa doganale comune – Riscossione di dazi doganali all’importazione – Importazione di prodotti alimentari trasformati – Conserve di funghi – Sottovoce NC 2003 10 30 – Percezione di un importo supplementare – Principio di proporzionalità»

Nel procedimento C‑213/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Finanzgericht Hamburg (Germania), con decisione 13 maggio 2009, pervenuta in cancelleria il 15 giugno 2009, nella causa

Barsoum Chabo

contro

Hauptzollamt Hamburg-Hafen,

LA CORTE (Terza Sezione),

composta dal sig. K. Lenaerts, presidente di sezione, dalla sig.ra R. Silva de Lapuerta, dai sigg. E. Juhász, G. Arestis (relatore) e J. Malenovský, giudici,

avvocato generale: sig.ra V. Trstenjak

cancelliere: sig. K. Malacek, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 29 aprile 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il sig. Chabo, dall’avv. M. Ehninger, Rechtsanwalt;

–        per il governo italiano, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. G. Albenzio, avvocato dello Stato;

–        per il Consiglio dell’Unione europea, dalla sig.ra M. Simm e dal sig. F. Florindo Gijón, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dalla sig.ra L. Bouyon e dal sig. B.‑R. Killmann, in qualità di agenti,

sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 24 giugno 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sulla validità del regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 286, pag. 1), quanto al livello dell’importo supplementare fissato all’importazione, al di là dei contingenti tariffari, delle merci classificate nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata che si trova in tale allegato.

2        Tale questione è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra il sig. Chabo e lo Hauptzollamt Hamburg-Hafen relativa al rigetto, da parte di quest’ultimo, di un reclamo inteso a contestare il pagamento di importi supplementari imposti da detta amministrazione ai sensi del regolamento n. 1719/2005.

 Contesto normativo

3        Nel capitolo 20 della Sezione IV della seconda parte del suo allegato I, il regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256, pag. 1), come modificato dal regolamento n. 1719/2005 (in prosieguo: il «regolamento n. 2658/87»), assoggetta l’importazione, al di là dei contingenti tariffari, dei funghi del genere Agaricus, che non siano conservati temporaneamente e completamente cotti, e che ricadano nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata, alla percezione di un dazio doganale convenzionale ad valorem del 18,4%, nonché di un importo supplementare, quale dazio doganale specifico, di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato.

4        All’allegato 7 della sezione III della terza parte del suo allegato I, detto regolamento prevede contingenti tariffari comunitari in misura di 62 660 t di peso sgocciolato per i funghi del genere Agaricus, nel limite dei quali l’importazione di funghi che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata è assoggettata unicamente alla percezione di un dazio doganale ad valorem del 23%. Tali contingenti sono ripartiti tra i paesi fornitori in modo tale che la quantità attribuita ai paesi che non siano la Repubblica di Polonia è fissata in 28 780 t di peso sgocciolato.

5        Il regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2004, n. 1864, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi (GU L 325, pag. 30), come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 dicembre 2005, n. 1995 (GU L 320, pag. 34; in prosieguo: il «regolamento n. 1864/2004»), istituisce contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus, nel limite dei quali l’importazione di conserve di funghi che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata è assoggettata, in linea di principio, unicamente alla percezione di un dazio doganale ad valorem del 23%. Dall’allegato I di tale regolamento risulta che, a far data dal 1° gennaio 2006, tali contingenti si applicano su una quantità totale di 30 702,5 t di peso netto sgocciolato, di cui 23 750 t sono assegnate alla Repubblica popolare cinese.

6        La percezione di tali dazi e l’istituzione di tali contingenti costituiscono la trasposizione nel diritto dell’Unione degli impegni internazionali assunti dall’Unione europea riguardo all’importazione di dette merci. Essi sono trascritti espressamente nell’elenco comunitario CXL delle concessioni e degli impegni, che costituisce parte integrante dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (in prosieguo: il «GATT 1994»), che si trova nell’allegato 1 A dell’Accordo che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC), firmato a Marrakech il 15 aprile 1994 e approvato con decisione del Consiglio 22 dicembre 1994, 94/800/CE, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea, per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986‑1994) (GU L 336, pag. 1).

7        Nel medesimo allegato 1 A si trova anche l’Accordo sull’agricoltura (GU 1994, L 336, pag. 22), il cui art. 4, rubricato «Accesso al mercato», così recita:

1. Le concessioni in materia di accesso al mercato contenute negli elenchi riguard[a]no consolidamenti e riduzioni delle tariffe, nonché altri impegni in materia di accesso al mercato ivi specificati.

2. I membri non mantengono, adottano, né ripristinano nessuna misura del tipo di quelle di cui sia stata disposta la trasformazione in dazi doganali ordinari (…), salvo diversa disposizione dell’articolo 5 e dell’allegato 5».

8        A tal riguardo, la nota a pie’ di pagina n. 1, menzionata al n. 2 di tale articolo, è del seguente tenore:

«Le misure in questione comprendono restrizioni quantitative all’importazione, prelievi variabili all’importazione, prezzi minimi all’importazione, licenze di importazione discrezionali, misure non tariffarie mantenute tramite imprese commerciali di Stato, autolimitazione delle esportazioni e misure analoghe alla frontiera eccetto i dazi doganali ordinari, mantenute o meno in virtù di deroghe per singolo paese alle disposizioni del[l’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1947], ma non le misure mantenute in virtù di disposizioni adottate ai fini della bilancia dei pagamenti o di altre disposizioni generali, non specificamente relative all’agricoltura, del GATT 1994 o degli altri accordi commerciali multilaterali di cui all’allegato 1A dell’accordo OMC».

9        Peraltro, ai sensi dell’art. 7, n. 2, del regolamento (CE) del Consiglio 27 giugno 2005, n. 980 relativo all’applicazione di un sistema di preferenze tariffarie generalizzate (GU L 169, pag. 1), i dazi ad valorem della tariffa doganale del 18,4% applicabili all’importazione, al di là dei contingenti tariffari, di funghi che ricadono nella posizione 2003 10 30 della nomenclatura combinata, che si trovano nell’allegato I del regolamento n. 2658/87 e che provengono dalla Repubblica popolare cinese è ridotto al 14,9%. Tuttavia, conformemente al n. 5 di tale articolo, l’importo supplementare di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato che deve essere eventualmente percepito riguardo a tale importazione non è oggetto di riduzione.

 Causa principale e questione pregiudiziale

10      Il 6 marzo 2006 il sig. Chabo chiedeva l’immissione in libera pratica di 1 000 cartoni di conserve di funghi importati, al di là dei contingenti tariffari, dalla Repubblica popolare cinese. Poiché la merce veniva dichiarata come ricadente nella sottovoce 2003 90 00 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87, lo sdoganamento veniva effettuato applicando unicamente un’aliquota del diritto doganale preferenziale del 14,9%, conformemente a detto allegato, letto in combinato disposto con l’art. 7, n. 2, del regolamento n. 980/2005.

11      In esito ad una perizia sulla classificazione delle merci, veniva rilevato che dette conserve ricadevano, in realtà, nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata. Conseguentemente, con avviso di accertamento del 21 febbraio 2007, lo Hauptzollamt Hamburg-Hafen imponeva il recupero a posteriori dei dazi doganali all’importazione per un importo complessivo di EUR 27 507,13, applicando un’aliquota del dazio doganale preferenziale del 14,9%, al quale si aggiunge la percezione di un importo supplementare di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, conformemente all’allegato I del regolamento n. 2658/87, letto in combinato disposto con l’art. 7, nn. 2 e 5, del regolamento n. 980/2005.

12      Il 5 marzo 2007, il sig. Chabo presentava reclamo avverso tale decisione, che veniva rigettato con decisione del 7 dicembre 2007.

13      Il 9 gennaio 2008, il sig. Chabo proponeva ricorso di annullamento dinanzi al Finanzgericht Hamburg, sostenendo che l’imposizione di dazi doganali all’importazione prevista in tale decisione sia illegittima, in particolare, poiché l’importo fissato equivarrebbe a un divieto di importazione. Lo Hauptzollamt Hamburg-Hafen, da parte sua, fa valere che tale importo si basa sulla tariffa doganale comune applicabile alle merci che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87 e che si tratta di dazi doganali normali che non equivalgono a un divieto di importazione, ma costituiscono piuttosto una legittima tutela della tariffa.

14      A tal riguardo, il Finanzgericht Hamburg ha affermato, anzitutto, che le conserve di funghi in oggetto ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata, atteso che si tratta, infatti, di funghi del genere Agaricus, diversi da quelli conservati temporaneamente, completamente cotti.

15      Richiamandosi, poi, alle sentenze 16 ottobre 1991, causa C‑26/90, Wünsche (Racc. pag. I‑4961), e 4 luglio 1996, causa C‑296/94, Pietsch (Racc. pag. I‑3409), nelle quali la Corte ha ritenuto contrario al principio di proporzionalità il livello dell’importo supplementare che, all’epoca, era applicabile all’importazione di conserve di funghi o di funghi coltivati in forza della normativa relativa all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti a base di ortofrutticoli trasformati, il Finanzgericht Hamburg ha espresso dubbi in ordine alla legittimità dell’importo di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, fissato all’importazione, al di là dei contingenti tariffari, delle merci classificate nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento n. 2658/87.

16      Ritenendo, infine, che l’esito della controversia principale dipendesse dalla questione se l’aliquota del dazio doganale preferenziale del 14,9%, cui va aggiunto un supplemento di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, fosse valida e, pertanto, potesse essere applicata nella causa principale, il Finanzgericht Hamburg decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:

«Se l’importo supplementare di EUR 222 per 100 kg di peso netto del prodotto, riscosso all’importazione di funghi conservati del genere Agaricus (sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata), derivante dalla tariffa riservata ai paesi terzi e dall’aliquota preferenziale, non sia nullo per violazione del principio di proporzionalità».

 Sulla questione pregiudiziale

17      Con la sua questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’importo del dazio doganale specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile in forza del regolamento n. 1719/2005, prelevato sulle importazioni di conserve di funghi del genere Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata effettuate al di là del contingente aperto dal regolamento n. 1864/2004, sia valido alla luce del principio di proporzionalità.

18      Per quanto riguarda il controllo giurisdizionale sulle condizioni di attuazione del principio di proporzionalità, alla luce dell’ampio potere discrezionale di cui dispone il legislatore dell’Unione in settori come quelli del caso di specie, che richiedono da parte sua scelte di natura politica, economica e sociale, e rispetto ai quali esso è chiamato ad effettuare valutazioni complesse, solo il carattere manifestamente sproporzionato di una misura adottata in tali ambiti, in relazione allo scopo che le istituzioni competenti intendono perseguire, può inficiare la legittimità di tale misura (v. sentenze 6 dicembre 2005, cause riunite C‑453/03, C‑11/04, C‑12/04 e C‑194/04, ABNA e a., Racc. pag. I‑10423, punto 69, nonché 12 gennaio 2006, causa C‑504/04, Agrarproduktion Staebelow, Racc. pag. I‑679, punto 36).

19      Occorre, pertanto, identificare anzitutto lo scopo perseguito dalla normativa di cui è causa per poi determinare se l’importo del dazio doganale specifico contestato nella controversia principale non sia manifestamente sproporzionato per conseguire tale scopo.

20      Occorre rilevare, in primis, che la normativa in oggetto è costituita da molteplici strumenti giuridici interdipendenti che costituiscono un sistema globale applicabile alle importazioni di conserve di funghi del genere Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata. L’importo del dazio doganale specifico contestato nella causa principale costituisce, quindi, solo un elemento inerente e indissociabile di tale sistema.

21      Detto sistema, infatti, si presenta come il risultato di un’interazione tra l’allegato I del regolamento n. 2658/87 nonché del regolamento n. 980/2005, che istituiscono, rispettivamente, la tariffa doganale comune e il sistema di preferenze tariffarie generalizzate, da una parte, e il regolamento n. 1864/2004, che disciplina il contingente tariffario, dall’altra. I dazi doganali convenzionali e specifici, quali discendono dall’applicazione dell’art. 7, nn. 2 e 5, del regolamento n. 980/2005, sono prelevati su dette importazioni di conserve, ai sensi di tale allegato, solo quando le importazioni sono effettuate al di là del contingente tariffario istituito da detto regolamento n. 1864/2004.

22      In particolare, da una parte, come risulta, segnatamente, dal fondamento normativo in base al quale sono stati adottati, l’allegato I del regolamento n. 2658/87 e il regolamento n. 980/2005 ricadono nel settore della politica commerciale comune dell’Unione e, pertanto, perseguono obiettivi propri di tale settore.

23      In tal modo, l’importo del dazio doganale specifico contestato nella causa principale che figura in detto allegato costituisce la fedele trasposizione nel diritto dell’Unione degli impegni internazionali da essa sottoscritti nel contesto dell’OMC. Tale importo corrisponde, in realtà, all’importo massimo autorizzato che l’Unione ha accettato nell’elenco delle concessioni e degli impegni allegato al GATT 1994. Tale elenco corrisponde, inoltre, all’obiettivo di miglioramento dell’accesso ai mercati agricoli dei membri di detta organizzazione, perseguito dall’accordo sull’agricoltura e, in particolare, all’obiettivo ricercato dall’art. 4 di tale accordo, che è inteso, mediante un processo di tariffazione, a organizzare tale accesso in modo più trasparente e prevedibile imponendo la conversione di tutte le misure commerciali non tariffarie alla frontiera nel settore agricolo, ormai vietate, in dazi doganali consolidati.

24      D’altra parte, come emerge parimenti dal fondamento normativo in base al quale è stato adottato, il regolamento n. 1864/2004, che istituisce contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi, ricade, da parte sua, nel settore della politica agricola comune e, pertanto, persegue obiettivi propri di tale settore connessi all’organizzazione del mercato comune interessato. Tale regolamento è inteso, come emerge, in particolare, dal suo decimo ‘considerando’, a garantire un sufficiente approvvigionamento del mercato dell’Unione nei prodotti interessati a prezzi stabili, evitando turbative di tale mercato sotto forma di forti oscillazioni di prezzi e ripercussioni negative per i produttori dell’Unione, che sono o possono essere causate da importazioni eccessive di detti prodotti provenienti da paesi terzi.

25      Inoltre, il regolamento n. 1864/2004 risponde anche a obiettivi di politica commerciale comune in quanto, come risulta dal suo primo ‘considerando’, traspone nel diritto dell’Unione gli impegni internazionali assunti dall’Unione in esito all’accordo sull’agricoltura e trascritti nell’elenco comunitario CXL delle concessioni e degli impegni, ad aprire, a determinate condizioni e a decorrere dal 1° luglio 1995, contingenti tariffari comunitari per le conserve di funghi del genere Agaricus di cui alla sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata. Tali impegni sono peraltro presi in considerazione all’allegato 7 della Sezione III della terza parte dell’allegato I del regolamento n. 2658/87.

26      Come emerge dal suo nono ‘considerando’, il regolamento n. 1864/2004 mira, inoltre, a definire le modalità intese a garantire che i quantitativi eccedenti i contingenti tariffari diano luogo alla riscossione del dazio integrale previsto dalla tariffa doganale comune. Ne consegue che anche l’importo del dazio doganale specifico contestato nella causa principale applicabile alle importazioni di tali conserve provenienti da paesi terzi effettuate al di là dei quantitativi autorizzati da detto regolamento persegue, da parte sua, obiettivi di politica agricola comune consistenti nello scoraggiare economicamente tali importazioni e, in tal modo, nell’evitare turbative inutili del mercato comunitario risultanti da importazioni eccessive di dette conserve.

27      Conseguentemente, il summenzionato sistema globale e, pertanto, l’importo del dazio doganale specifico contestato nella causa principale perseguono obiettivi sia di politica commerciale comune sia di politica agricola comune.

28      Al riguardo, occorre rilevare che la giurisprudenza della Corte nelle cause che hanno dato luogo alle menzionate sentenze Wünsche e Pietsch, alle quali fa riferimento il giudice del rinvio nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, verte esclusivamente su misure di tutela autonomamente adottate dall’Unione, all’epoca, in forza della normativa relativa all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti ortofrutticoli trasformati che ricadono nel settore della politica agricola comune. Tali cause riguardavano misure scelte dalla Commissione europea nell’ambito di una gamma estremamente ampia di misure tariffarie e non tariffarie tali da conseguire l’obiettivo di politica agricola comune ricercato.

29      Per contro, l’imposizione di un dazio doganale, come quello il cui importo costituisce l’oggetto della questione di legittimità sollevata dal giudice del rinvio, rappresenta l’unica misura che le istituzioni dell’Unione potevano adottare riguardo alle importazioni delle merci in questione, conformemente agli impegni internazionali sottoscritti dall’Unione nel contesto dell’OMC. Infatti, dall’art. 4 dell’accordo sull’agricoltura emerge che tutte le barriere commerciali non tariffarie nel settore agricolo vanno soppresse e convertite in dazi doganali, ove le relative aliquote massime sono fissate negli elenchi delle concessioni dei membri dell’OMC.

30      Orbene, la menzionata giurisprudenza non prende affatto in considerazione gli obiettivi di politica commerciale comune propri della normativa oggetto della causa principale, risultanti dalla situazione conseguente agli impegni internazionali sottoscritti dall’Unione nel contesto dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round in cui la tariffa doganale comune costituisce l’unica misura disponibile per tutelare il mercato comunitario in tale settore rispetto alle importazioni provenienti dai paesi terzi. Ne consegue che, in considerazione del contesto normativo della causa principale, tale giurisprudenza non può risultare pertinente quanto all’esame della presente questione di legittimità.

31      Nel caso di specie, al fine di valutare la legittimità del quantum del dazio doganale specifico contestato nella causa principale, occorre esaminare se esso costituisce una misura manifestamente sproporzionata per conseguire gli obiettivi della normativa di cui è causa.

32      In considerazione della complessità inerente alla previa determinazione, nel contesto dei negoziati nell’ambito dell’OMC, dell’entità del dazio doganale specifico a partire dal quale queste stesse importazioni diventano economicamente poco vantaggiose, non può affermarsi che le istituzioni dell’Unione interessate abbiano superato i limiti del loro ampio potere discrezionale in materia nel fissare l’importo del dazio doganale massimo dell’Unione in EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato. Tale importo non può, pertanto, essere considerato manifestamente sproporzionato.

33      Del pari, tenuto conto del contesto normativo della causa principale, dal fatto che l’importo del dazio doganale specifico contestato in detta causa avrebbe l’effetto di privare le importazioni, al di là dei contingenti tariffari, di ogni prospettiva di redditività economica, non può dedursi che tale importo sia manifestamente sproporzionato rispetto agli obiettivi perseguiti.

34      Infatti, quanto all’argomento del ricorrente nella causa principale secondo cui l’entità del dazio doganale specifico contestato nella causa principale impedisce la vendita di funghi provenienti dalla Repubblica popolare cinese nell’Unione, in considerazione del loro costo di produzione, occorre rilevare che, in forza del principio della nazione più favorita di cui all’art. 1 del GATT 1994, non è consentito fissare il dazio doganale specifico a un livello di volta in volta differente nei confronti di ogni membro dell’OMC. In tal senso, detto argomento relativo al costo di produzione dei funghi provenienti da un solo Stato membro dell’OMC, nel caso di specie la Repubblica popolare cinese, non può dimostrare che il legislatore dell’Unione abbia oltrepassato il proprio ampio margine di discrezionalità nel fissare l’importo del dazio doganale specifico in EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile alle importazioni, al di là dei contingenti tariffari, provenienti da tutti gli Stati membri dell’OMC.

35      Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, dall’esame della questione sollevata non è emerso alcun elemento tale da inficiare la legittimità dell’importo del dazio doganale specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile ai sensi del regolamento n. 1719/2005, prelevato sulle importazioni di conserve di funghi del genere Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata effettuate al di là del contingente istituito dal regolamento n. 1864/2004.

 Sulle spese

36      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’esame della questione sollevata non ha rivelato alcun elemento tale da inficiare la legittimità dell’importo del dazio doganale specifico di EUR 222 per 100 kg di peso netto sgocciolato, applicabile ai sensi del regolamento (CE) della Commissione 27 ottobre 2005, n. 1719, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, prelevato sulle importazioni di conserve di funghi del genere Agaricus che ricadono nella sottovoce 2003 10 30 della nomenclatura combinata, di cui a tale allegato, effettuate al di là del contingente istituito dal regolamento (CE) della Commissione 26 ottobre 2004, n. 1864, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per l’importazione di conserve di funghi dai paesi terzi, come modificato dal regolamento (CE) della Commissione 7 dicembre 2005, n. 1995.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.