Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte sulla cifra d’affari — Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Esenzioni previste dalla sesta direttiva — Operazioni bancarie di cui all’art. 13, parte B, lett. d), punto 3
[Direttiva del Consiglio 77/388, art. 13, parte B, lett. d), punto 3]
L’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, della sesta direttiva 77/388, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari, dev’essere interpretato nel senso che non rientra nell’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto prevista da tale disposizione una prestazione di servizi che consiste, in sostanza, nel richiedere alla banca di un terzo il trasferimento, attraverso il sistema di «addebito diretto», di una somma dovuta da detto terzo al cliente del prestatore di servizi sul conto di quest’ultimo, nell’inviare al cliente un resoconto delle somme riscosse, nel contattare i terzi da cui il prestatore di servizi non ha ricevuto il pagamento e, infine, nel dare ordine alla banca del prestatore di servizi di trasferire i pagamenti ricevuti, diminuiti della retribuzione di quest’ultimo, sul conto corrente del cliente.
Infatti, un tale servizio rientra nella nozione di «ricupero dei crediti» ai sensi dell’art. 13, parte B, lett. d), punto 3, ed è quindi escluso dall’elenco delle esenzioni, una volta che esso ha la finalità di far conseguire ai clienti del prestatore di servizi i pagamenti delle somme di denaro ad essi dovuti da parte di tali terzi e mira quindi a far ottenere il pagamento dei debiti. Assumendosi l’incarico del recupero di crediti per conto del titolare degli stessi, il prestatore di servizi libera i propri clienti da compiti che, senza il suo intervento, questi ultimi, in qualità di creditori, dovrebbero effettuare da soli, compiti consistenti nel richiedere il trasferimento di somme ad essi dovute attraverso il sistema di «addebito diretto».
(v. punti 28, 32, 33, 36 e dispositivo)