Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara e statuisce:
1) Poiché la Regione Veneto ha adottato e applicato una normativa che autorizza deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici senza rispettare le condizioni stabilite all’art. 9 della direttiva del Consiglio 2 aprile 1979, 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti in forza dell’art. 9 di tale direttiva.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.