Causa C‑138/09

Todaro Nunziatina & C. Snc

contro

Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale ordinario di Palermo)

«Rinvio pregiudiziale — Aiuti di Stato — Decisioni della Commissione — Interpretazione — Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato — Termine ultimo per la concessione degli aiuti — Vincoli di bilancio — Interessi di mora — Irricevibilità»

Massime della sentenza

1.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Questioni manifestamente irrilevanti

2.        Questioni pregiudiziali — Competenza della Corte — Limiti — Competenza del giudice nazionale — Accertamento e valutazione dei fatti di causa

(Art. 234 CE)

3.        Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Regime di aiuti diretto a favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro in una regione

(Art. 88, n. 3, CE)

4.        Aiuti concessi dagli Stati — Aiuti esistenti e aiuti nuovi — Qualificazione quale aiuto nuovo

[Artt.88 CE; regolamento del Consiglio n. 659/1999, art. 1, lett. c)]

5.        Aiuti concessi dagli Stati — Divieto — Deroghe — Regime di aiuti che prevede uno stanziamento massimo di bilancio

6.        Aiuti concessi dagli Stati — Progetti di aiuti — Notifica alla Commissione — Decisione della Commissione di non sollevare obiezioni — Interessi di mora in caso di ritardato pagamento degli aiuti decorrenti dalla data della decisione della Commissione

(Art. 88, n. 3, CE)

1.        La Corte può decidere di non pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario quando appare manifestamente evidente che tale valutazione, chiesta dal giudice nazionale, non ha nessuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale.

(v. punto 16)

2.        Spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.

(v. punto 25)

3.        Una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti che ha lo scopo di favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro in una regione e consistente, in primo luogo, nella concessione di una sovvenzione per la retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per l’intera durata dei contratti, a condizione che i lavoratori siano stati assunti nel corso di un determinato periodo e, in secondo luogo, nella concessione di una sovvenzione decrescente per la retribuzione dei lavoratori in caso di trasformazione di un contratto siffatto in contratto a durata indeterminata durante i primi tre anni di detto contratto, a condizione che la citata trasformazione sia avvenuta nel corso di questo stesso periodo e riguardi i lavoratori assunti prima del medesimo, dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto da queste due misure che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l’assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima della scadenza di detto periodo, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione.

(v. punti 29-30, 34-38, dispositivo 1)

4.        L’art. 1 della decisione 2003/195, relativa al regime di aiuto cui l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione nella Regione Sicilia, dev’essere interpretato nel senso che il regime di aiuti con il quale l’Italia intendeva prorogare il periodo di applicazione di un regime di aiuti precedentemente approvato, diretto a favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro, costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello avallato dalla Commissione. La decisione osta dunque alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata dopo la data di scadenza del regime di aiuti approvato dalla Commissione.

Infatti, dato che devono essere considerate come aiuti nuovi le misure adottate dopo l’entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione, l’Italia, avendo previsto nel contempo un aumento dei fondi attribuiti al regime di aiuti e una proroga del periodo durante il quale sarebbero rimaste valide le condizioni per la concessione di questo regime, ha istituito un aiuto nuovo, distinto da quello oggetto della decisione di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti precedente.

(v. punti 46-47, dispositivo 2)

5.        Nel caso di un regime di aiuti approvato dalla Commissione e che prevede uno stanziamento di bilancio, spetta allo Stato membro interessato determinare a quale delle parti di un giudizio promosso dinanzi ad un giudice nazionale in merito ad un aiuto rientrante nel suddetto regime incomba l’onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto non sia stato esaurito.

Infatti, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all’ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro definire le modalità e le norme in materia di prova, finalizzate a dimostrare che lo stanziamento di bilancio assegnato al regime di aiuti autorizzato dalla decisione della Commissione non sia stato superato.

Tuttavia, occorre sottolineare che le autorità nazionali devono essere in grado di giustificare, segnatamente su richiesta della Commissione, lo stato dei pagamenti di un regime di aiuti quando la Commissione si è pronunciata riguardo a un regime per il quale lo Stato membro ha previsto uno stanziamento massimo di bilancio attribuibile individualmente ai beneficiari di detto regime.

(v. punti 54-55, dispositivo 3)

6.        L’art. 88, n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti a istituire o a modificare aiuti. Conformemente all’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE. Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione finale della Commissione.

Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato al n. 2 dello stesso articolo.

Nel caso di una decisione della Commissione di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti, questa lo rende compatibile con il mercato comune solo a partire dalla data di detta decisione, di modo che qualsiasi versamento tardivo degli aiuti può far decorrere interessi solo per l’importo degli aiuti dovuto successivamente a tale data.

Peraltro, l’importo degli interessi legali eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla decisione della Commissione per il periodo successivo a detta decisione non dev’essere compreso nell’importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso sono di competenza dell’ordinamento nazionale.

(v. punti 58-62, dispositivo 4)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

20 maggio 2010 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Aiuti di Stato – Decisioni della Commissione – Interpretazione – Aiuti concessi dalla Regione Siciliana alle imprese che stipulano contratti di formazione e lavoro o trasformano siffatti contratti in contratti a tempo indeterminato – Termine ultimo per la concessione degli aiuti – Vincoli di bilancio – Interessi di mora – Irricevibilità»

Nel procedimento C‑138/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Tribunale ordinario di Palermo con decisione 23 gennaio 2009, pervenuta in cancelleria il 15 aprile 2009, nella causa

Todaro Nunziatina & C. Snc

contro

Assessorato del Lavoro e della Previdenza Sociale,      della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana,

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.-C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris (relatore) e L. Bay Larsen, giudici

avvocato generale: sig. N. Jääskinen

cancelliere: sig.ra R. Şereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 3 marzo 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per l’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana, dalla sig.ra G. Palmieri, in qualità di agente, assistita dal sig. F. Arena, avvocato dello Stato;

–        per la Todaro Nunziatina & C. Snc, dall’avv. G. Bentivegna;

–        per la Commissione europea, dal sig. D. Grespan, in qualità di agente,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione delle decisioni della Commissione 11 dicembre 1995, SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95) (in prosieguo: la «decisione del 1995»), e 16 ottobre 2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione nella Regione Siciliana – C 56/1999 (ex N 668/97) (GU 2003, L 77, pag. 57), nonché sulla validità delle medesime decisioni.

2        Questa domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra la Todaro Nunziatina & C. Snc (in prosieguo: la «Todaro Nunziatina»), società con sede in Sicilia, e l’Assessorato del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione della Regione Siciliana (in prosieguo: l’«amministrazione»), in ordine al pagamento dell’importo di EUR 45 320,64, oltre agli interessi legali, a titolo di contributi previsti dall’art. 10 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (GURS n. 25 del 18 maggio 1991; in prosieguo: la «legge n. 27/91»).

 Contesto normativo

 La normativa comunitaria

3        L’art. 1, lett. c), del regolamento (CE) del Consiglio 22 marzo 1999, n. 659, recante modalità di applicazione dell’articolo [88 CE] (GU L 83, pag. 1), dispone quanto segue:

«Ai fini del presente regolamento, si intende per:

(…)

c)      “nuovi aiuti”: tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

4        Nella decisione del 1995, la Commissione delle Comunità europee non sollevava obiezioni nei confronti delle misure di aiuto contemplate nella legge n. 27/91, considerandole compatibili con il Trattato CE. In tale decisione, la Commissione invitava peraltro lo Stato membro a rinotificare la legge in parola in caso di rifinanziamento di tali aiuti oltre il 1997.

5        Nella motivazione della decisione 2003/195 (punto 10), la Commissione rilevava che «l’articolo 11, comma 1, della [legge della Regione Siciliana 27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per l’utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1997 (GURS n. 27 del 31 maggio 1997; in prosieguo: la «legge n. 16/97»)] riguarda il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, del regime di aiuto (NN 91/A/95), disposto con l’articolo 10 della [legge n. 27/91], che era stato approvato dalla Commissione il 14 novembre 1995 e che veniva a cessare alla fine del 1996».

6        L’art. 1 della decisione 2003/195 così recita:

«Il regime di aiuti disposto dall’articolo 11, comma 1, della legge regionale n. 16 del 27 maggio 1997 della Regione Sicilia[na], cui l’Italia intende dare esecuzione, è incompatibile con il mercato comune.

A detto regime non può pertanto essere data esecuzione».

 La normativa nazionale

7        Gli artt. 9-11 della legge n. 27/91 prevedono diverse forme di aiuto per incentivare l’occupazione nella Regione Siciliana.

8        L’art. 10 della legge n. 27/91 stabilisce in particolare quanto segue:

«1.      L’Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l’emigrazione, anche nel quadro delle intese previste dall’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, è autorizzato a concedere alle imprese operanti nei settori dell’artigianato, del turismo e dell’ambiente, nonché ai datori di lavoro iscritti agli albi professionali, i quali procedano ad assunzioni con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’articolo 3 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e sulla base di progetti preventivamente approvati dalla Commissione regionale per l’impiego, contributi sulla retribuzione pari:

a)      al 30 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, per l’intera durata del contratto di formazione e lavoro. Tale percentuale è elevata al 50 per cento qualora le assunzioni avvengano in attuazione di progetti conformi alle intese previste dall’articolo 8 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 35, ovvero nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9;

b)      contributi pari al 50 per cento, 40 per cento e 25 per cento della retribuzione spettante in applicazione dei contratti collettivi di categoria, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, in caso di mantenimento in servizio a tempo indeterminato dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro. I contributi sono elevati alla misura del 65 per cento, 50 per cento e 50 per cento, rispettivamente per il primo, il secondo ed il terzo anno, nei casi previsti dal comma 2 dell’articolo 9.

2.      Le provvidenze di cui al comma l trovano applicazione per le assunzioni con contratto di formazione e lavoro effettuate nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge ed il 31 dicembre 1996 ed a condizione che le imprese nei dodici mesi precedenti non abbiano effettuato riduzioni di personale. Le provvidenze di cui al comma l trovano altresì applicazione, limitatamente agli interventi previsti alla lettera b), nei casi in cui entro il predetto periodo si sia verificato il mantenimento in servizio a tempo indeterminato di unità assunte con contratto di formazione e lavoro anteriormente al periodo medesimo.

(…)».

9        L’art. 11, comma 1, della legge n. 16/97 dispone quanto segue:

«Per le finalità di cui all’articolo 10 della [legge n. 27/91] è autorizzata per l’esercizio 1997 l’ulteriore spesa di lire 82 000 milioni (capitolo 33709). Il termine del 31 dicembre 1999 di cui all’articolo 69 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, è riferito anche agli interventi di cui agli articoli 9 e 10 della [legge n. 27/91], e successive modifiche ed integrazioni».

 Causa principale e questioni pregiudiziali

10      Dall’ordinanza di rinvio emerge che la Todaro Nunziatina chiedeva all’amministrazione la concessione degli aiuti di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91 in relazione all’assunzione di due lavoratori in forza di contratti di formazione e lavoro, trasformati in contratti a tempo indeterminato. A tal fine, essa ha presentato sei domande di sovvenzione riguardanti il periodo compreso tra il 1° giugno 1996 e il 30 settembre 1999.

11      Poiché l’amministrazione non le ha versato gli aiuti richiesti, la Todaro Nunziatina ha promosso un’azione a suo carico dinanzi al Tribunale ordinario di Palermo per ottenere il versamento dell’importo di EUR 45 320,64, più gli interessi legali. L’amministrazione si oppone a tale domanda, affermando sostanzialmente di non essere autorizzata a concedere tali aiuti a causa della decisione 2003/195.

12      Alla luce di ciò, il Tribunale ordinario di Palermo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se, atteso che il regime di aiuti (identificato al n. NN 91/A/95) introdotto dalla Regione Sicilia[na] con l’art. 10 della Legge Regionale [n. 27/61] prevedeva un meccanismo di contributi per un numero di annualità da un minimo di 2 ad un massimo di cinque (2 anni per assunzione con C.F.L. più un massimo di 3 anni in caso di trasformazione del rapporto da C.F.L. a tempo indeterminato), la [Commissione], con la [decisione del 1995], che ne ha autorizzato l’applicazione, ha inteso:

–        consentire tale complessiva modulazione temporale ed economica dei benefici (2 anni + 3 anni) o, invece,

–        ha ritenuto autorizzabile, esclusivamente ed in via alternativa, la concessione di contributi per le assunzioni con C.F.L. (per i due anni di durata degli stessi) o la concessione di contributi per le trasformazioni a tempo indeterminato di dipendenti precedentemente assunti con C.F.L. (per i previsti tre anni dalla trasformazione).

2)      Se il termine dell’esercizio finanziario del 1997 per l’applicazione dell’aiuto di Stato, indicato dalla [Commissione] con la [decisione del 1995] in sede di autorizzazione del regime introdotto dall’art. 10 della L.R. [n.] 27/91, sia da intendersi:

–        quale iniziale previsione di spesa per aiuti comunque destinati ad essere erogati negli anni successivi (in dipendenza delle diverse interpretazioni possibili degli aiuti ammessi summenzionate), o piuttosto

–        debba intendersi quale il termine finale di materiale erogazione dei contributi stessi da parte dei competenti organi regionali.

3)      Se, quindi, per un’assunzione con contratto di formazione e lavoro ai sensi dell’art. 10 della [legge n. 27/91], effettuata, ad esempio, il 1° gennaio 1996, e quindi entro il termine del periodo di applicazione dell’aiuto stabilito nella [decisione del 1995], la Regione Sicilia[na] poteva (e doveva) applicare concretamente il regime di aiuti in parola per tutti gli anni autorizzati (i.e. 2+3), e ciò anche quando, come nell’esempio riportato, l’applicazione del regime autorizzato comportava una materiale erogazione del contributo fino alla data del 31/12/2001 (i.e. 1996 + 5 anni = 2001).

4)      Se la [Commissione], con la decisione 2003/195 (…), quando recita all’articolo 1: “Il regime di aiuti disposto dall’articolo 11, comma 1, della [legge n. 16/97], cui l’Italia intende dare esecuzione, è incompatibile con il mercato comune. A detto regime non può pertanto essere data esecuzione”, ha inteso:

–        negare la propria autorizzazione al “nuovo” regime di aiuti disposto con l’art. 11 della L.R. [n.] 16/97, perché ha considerato lo stesso quale sistema “autonomo” finalizzato a prorogare il periodo di applicazione dell’aiuto introdotto dall’art. 10 della [legge n. 27/91] oltre il termine del 31.12.1996, facendovi rientrare anche spese da assunzioni e/o trasformazioni effettuate negli anni 1997 e 1998, ovvero

–        se, invece, detta decisione intendesse effettivamente impedire alla Regione il materiale approvvigionamento delle risorse economiche, al fine di inibire la concreta erogazione degli aiuti di Stato introdotti dall’art. 10 della [legge n. 27/91], anche per le assunzioni e/o trasformazioni effettuate prima del 31.12.1996.

5)      Qualora l’interpretazione della decisione della Commissione [2003/195] sia quella sub 4 prima ipotesi, se tale decisione sia compatibile con l’interpretazione dell’art. 87 [CE] posta dalla Commissione a fondamento dei casi analoghi relativi agli sgravi dagli oneri contributivi e assistenziali sui CFL di cui alle decisioni 11 maggio 1999, 2000/128/CE[, relativa al regime di aiuti concessi dall’Italia per interventi a favore dell’occupazione (GU 2000, L 42, pag. 1)] (…) (espressamente richiamata nella motivazione della decisione negativa del 2002) e 13 maggio 2003, 2003/739/CE[, relativa al regime di aiuto cui l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione nella Regione Sicilia[na] (GU L 267, pag. 29)] (…).

6)      Qualora l’interpretazione della decisione della Commissione [2003/195] sia quella sub 4 seconda ipotesi, quale sia l’interpretazione da dare alla precedente decisione di autorizzazione delle misure di aiuto, ciò tenuto conto del duplice significato attribuibile all’aggettivo “ulteriore”: “ulteriore rispetto al budget fissato dalla decisione della Commissione” ovvero “ulteriore rispetto al finanziamento previsto dalla Regione solo fino al bilancio del 1996”.

7)      In ultima analisi quali devono considerarsi gli aiuti legittimi e quali quelli illegittimi secondo la Commissione.

8)      Su quale delle parti dell’odierno giudizio [(la Todaro Nunziatina o l’amministrazione)] ricada l’onere di dimostrare che il budget fissato dalla Commissione medesima non sia stato superato.

9)      Se l’eventuale riconoscimento in favore delle imprese beneficiarie di interessi di legge da ritardato pagamento dei contributi ritenuti legittimi ed ammissibili concorra o meno a determinare il possibile sforamento del budget originariamente autorizzato con la decisione del 1995 (…).

10)      Nel caso in cui concorra a determinare lo sforamento, quale misura di interessi occorre applicare».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla ricevibilità delle questioni seconda, quinta e ottava

 Sulla ricevibilità della quinta questione

–       Osservazioni presentate alla Corte

13      La Commissione ritiene che tale questione verta sulla validità della decisione 2003/195. A suo parere, il giudice del rinvio desidererebbe sapere se questa decisione sia compatibile con l'interpretazione dell’art. 87 CE che la Commissione ha seguito nelle decisioni 2000/128 e 2003/739. A questo proposito, la Commissione rileva che la quinta questione non presenta nessun interesse ai fini della soluzione della controversia principale.

14      La Todaro Nunziatina sostiene che tale questione è irrilevante ai fini della decisione nella causa principale, in quanto le decisioni 2000/128 e 2003/739 riguardano ipotesi diverse da quelle oggetto del giudizio principale.

–       Giudizio della Corte

15      La questione concernente la valutazione della validità della decisione 2003/195 è stata sollevata dal giudice del rinvio.

16      A questo proposito, va ricordato che la Corte può decidere di non pronunciarsi su una questione pregiudiziale relativa alla validità di un atto comunitario quando appare manifestamente evidente che tale valutazione, chiesta dal giudice nazionale, non ha nessuna relazione con le circostanze concrete o con l’oggetto della causa principale (sentenza 10 gennaio 2006, causa C‑222/04, Cassa di Risparmio di Firenze e a., Racc. pag. I‑289, punto 75 e giurisprudenza ivi citata).

17      La decisione 2003/195 prende in esame la compatibilità, alla luce degli artt. 87 CE e seguenti, dell’art. 11, n. 1, della legge n. 16/97 concernente il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, di un regime di aiuti disposto con l’art. 10 della legge n. 27/91, che era stato approvato con la decisione del 1995.

18      Viceversa, la decisione 2000/128 esamina la compatibilità, alla luce degli artt. 87 CE e seguenti, di un complesso di aiuti a favore dell'occupazione posti in esecuzione a livello nazionale dalla Repubblica italiana, diversi da quelli oggetto della decisione 2003/195, e riconosce che detti aiuti sono parzialmente compatibili con il mercato comune.

19      Inoltre, la decisione 2003/739 esamina parimenti, alla luce degli artt. 87 CE e seguenti, il rifinanziamento, per il periodo 2000-2006, di un regime di aiuti all'occupazione nella Regione Siciliana, approvato dalla Commissione il 25 febbraio 1998 e basato sulla legge regionale n. 30/97, il quale prevedeva un aiuto, sotto forma di esenzione totale da oneri per una durata massima di sei anni, in caso di creazione di posti di lavoro collegati o meno ad un investimento.

20      Di conseguenza, occorre rilevare che il giudice del rinvio non ha fornito nessuna spiegazione in merito alla differente interpretazione dell’art. 87 CE che si supporrebbe operata dalle suddette decisioni 2000/128 e 2003/739.

21      In ogni caso, la prassi seguita dalla Commissione in altri casi, quali le decisioni 2000/128 e 2003/739, non può incidere sulla validità della decisione 2003/195, che può essere valutata solo alla luce delle norme oggettive del Trattato.

22      Di conseguenza, la quinta questione dev’essere dichiarata pertanto irricevibile.

 Sulla ricevibilità della seconda e dell’ottava questione

–       Osservazioni presentate alla Corte

23      La Todaro Nunziatina ritiene che la seconda questione sia irricevibile, in quanto richiederebbe un'interpretazione della normativa nazionale che non spetterebbe alla Corte effettuare.

24      La Commissione e l’amministrazione eccepiscono l’irricevibilità dell'ottava questione, in quanto l'aspetto del diritto comunitario di cui viene chiesta l'interpretazione da parte del giudice del rinvio non sarebbe chiaramente identificabile.

–       Giudizio della Corte

25      Occorre ricordare che spetta esclusivamente al giudice nazionale, cui è stata sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità della futura decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolari circostanze di ciascuna causa, sia la necessità di una pronuncia pregiudiziale ai fini della propria sentenza, sia la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte (v., in particolare, sentenze 17 giugno 1999, causa C‑295/97, Piaggio, Racc. pag. I‑3735, punto 24 e giurisprudenza ivi citata, e 9 marzo 2010, causa C‑378/08, ERG e a., non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 73).

26      Basti constatare, in primo luogo, che la seconda questione, consistente nell'interpretazione della nozione di «termine dell’esercizio finanziario del 1997 per l’applicazione dell’aiuto di Stato», è collegata con la decisione del 1995 ed ha un'incidenza diretta sulla soluzione della causa principale e, in secondo luogo, che l'ottava questione non è del tutto priva di collegamenti con la decisione del 1995, poiché ha come conseguenza di consentire al giudice del rinvio di constatare lo stato di utilizzo del bilancio destinato agli aiuti oggetto di detta decisione.

27      Pertanto, occorre risolvere le questioni pregiudiziali seconda e ottava.

 Sulle questioni pregiudiziali prima-terza

28      Con le sue prime tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede alla Corte di interpretare la decisione del 1995,per determinarne la portata.

29      A questo proposito occorre constatare che, con la decisione del 1995, la Commissione ha deciso di non sollevare obiezioni nei confronti di un regime di aiuti a favore dell'occupazione previsto dalla legge n. 27/91.

30      Questo regime di aiuti, istituito dalla Regione Siciliana, aveva lo scopo di favorire la formazione e la creazione di posti di lavoro. Esso doveva applicarsi a partire dal 1991, ma è stato notificato alla Commissione dal governo italiano, in osservanza dell’art. 88, n. 3, CE, solo il 18 maggio 1995.

31      Per interpretare la decisione del 1995 occorre non solo esaminarne il testo stesso, di cui sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee del 21 dicembre 1995 è stata pubblicata solo una sintesi, ma parimenti fare rinvio alla notifica dei provvedimenti effettuata dal governo italiano il 18 maggio 1995.

32      Dall'esame di questa documentazione si evince che le misure di aiuto così notificate sono quelle previste negli artt. 9-11 della legge n. 27/91, per le quali è stata predisposta una ripartizione annuale di bilancio al fine di garantirne il finanziamento.

33      In considerazione delle questioni proposte dal giudice del rinvio, occorre limitare l'esame della portata della decisione del 1995 all’art. 10 della legge n. 27/91.

34      Detto art. 10 prevede, in sostanza, due misure di aiuto all'occupazione. La prima consiste nella concessione di una sovvenzione pari al 30% o al 50% della retribuzione dei lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro, per l'intera durata dei contratti, a condizione che i lavoratori siano stati assunti durante il periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 27/91 e il 31 dicembre 1996.

35      La seconda consiste nella concessione di una sovvenzione decrescente, variante dal 50% al 25% della retribuzione dei lavoratori in caso di trasformazione di un contratto siffatto in contratto a durata indeterminata durante i primi tre anni di detto contratto, a condizione che la citata trasformazione sia avvenuta nel periodo compreso tra il primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della legge n. 27/91 e il 31 dicembre 1996 e riguardi i lavoratori assunti prima di tale periodo.

36      Di conseguenza occorre constatare, in primo luogo, che questi due aiuti non possono essere cumulati nel tempo a vantaggio di uno stesso lavoratore poiché, per godere del secondo aiuto sotto forma di trasformazione di un contratto a durata determinata, il lavoratore dev’essere stato assunto prima della data di entrata in vigore della legge n. 27/91.

37      In secondo luogo, il versamento delle somme destinate a detti aiuti concessi può essere effettuato, fatto salvo il disposto delle vigenti norme nazionali in materia di bilancio, dopo il 31 dicembre 1996.

38      Viceversa, l'evento generatore dell'aiuto, ossia l'assunzione del lavoratore nel primo caso o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata nel secondo caso, dev’essersi verificato prima del 31 dicembre 1996.

39      Inoltre, come si ricava dalla scheda illustrativa allegata alla citata lettera di notifica del 18 maggio 1995, lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione per l'insieme di queste due misure previste dall’art. 10 della legge n. 27/91 ammonta a ITL 159 miliardi, pari a circa EUR 79,5 milioni, per gli anni 1991-1996.

40      A questo proposito occorre ricordare che la decisione del 1995 si limita a stabilire il limite d'impegno dello stanziamento e non precisa né interferisce sulle norme relative al versamento di questi aiuti, i quali restano disciplinati dalle disposizioni nazionali.

41      Da quanto esposto risulta che occorre risolvere le questioni prima-terza dichiarando che la decisione del 1995 dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione.

 Sulle questioni pregiudiziali quarta, sesta e settima

42      Con le sue questioni quarta, sesta e settima, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente alla Corte di interpretare l’art. 1 della decisione 2003/195 per determinare se l'aiuto su cui si pronuncia detta decisione sia un aiuto nuovo.

43      Con l’art. 1 della decisione 2003/195, la Commissione ha dichiarato incompatibile con il mercato comune il regime di aiuti previsto dall’art. 11, comma 1, della legge n. 16/97.

44      Quest'ultimo prevede, alla luce del decimo ‘considerando’ di questa decisione, il rifinanziamento, per gli anni 1997 e 1998, del regime di aiuti introdotto dall’art. 10 della legge n. 27/91, per un importo supplementare pari a ITL 82 miliardi, ossia circa EUR 42,3 milioni.

45      A questo proposito, ai sensi dell’art. 1, lett. c), del regolamento n. 659/1999, devono essere considerati come aiuti nuovi «tutti gli aiuti, ossia regimi di aiuti e aiuti individuali, che non siano aiuti esistenti, comprese le modifiche degli aiuti esistenti».

46      Inoltre, per giurisprudenza consolidata, devono essere considerate come aiuti nuovi le misure adottate dopo l’entrata in vigore del Trattato e dirette ad istituire o a modificare aiuti, fermo restando che le modifiche possono riguardare aiuti esistenti o progetti iniziali notificati alla Commissione (sentenza 23 febbraio 2006, cause riunite C‑346/03 e C‑529/03, Atzeni e a., Racc. pag. I‑1875, punto 51 e giurisprudenza ivi citata).

47      Da ciò discende che, avendo previsto nel contempo un aumento dei fondi attribuiti al regime di aiuti di cui all’art. 10 della legge n. 27/91, nel caso di specie superiore al 50%, e una proroga di due anni del periodo durante il quale sarebbero rimaste valide le condizioni per la concessione di questo regime, l’art. 11, n. 1, della legge n. 16/97 ha istituito un aiuto nuovo, distinto da quello oggetto della decisione del 1995. Soltanto questo aiuto nuovo è stato dichiarato incompatibile con il mercato comune dalla Commissione nella decisione 2003/195.

48      Di conseguenza, l’assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o le trasformazioni di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuate a partire dal 1° gennaio 1997 non possono più dar luogo alla concessione di nessun tipo di aiuto.

49      Di conseguenza, occorre risolvere le questioni quarta, sesta e settima dichiarando che l’art. 1 della decisione 2003/195 dev’essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto dall’art. 11, comma 1, della legge n. 16/97 costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello previsto dall’art. 10 della legge n. 27/91. Detto art. 1 osta alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1° gennaio 1997.

 Sull'ottava questione pregiudiziale

50      Con la sua ottava questione, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente di determinare a quale delle parti in giudizio incomba l'onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91, e autorizzato dalla decisione del 1995, non sia stato esaurito.

51      In primo luogo, occorre ricordare, come già rilevato nei punti 39 e 40 della presente sentenza, che lo stanziamento di bilancio preso in considerazione dalla decisione del 1995 è quello assegnato dalla Regione Siciliana al regime di aiuti previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91, quale determinato in sede di notificazione delle misure alla Commissione, effettuata dal governo italiano il 18 maggio 1995.

52      In secondo luogo, occorre constatare che la decisione del 1995 produce l'effetto di autorizzare un regime di aiuti, dichiarandolo compatibile con il mercato comune, ma non di imporlo allo Stato membro interessato.

53      Pertanto, la decisione del 1995 ha come scopo ed effetto non di costringere la Repubblica italiana a concedere gli aiuti di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91, ma di autorizzarla ad erogare tali aiuti se tale è la sua volontà (v., in tal senso, sentenza 20 novembre 2008, causa C‑18/08, Foselev Sud-Ouest, Racc. pag. I‑8745, punto 16).

54      Di conseguenza, in mancanza di una disciplina comunitaria in materia, spetta all'ordinamento giuridico interno di ciascuno Stato membro definire le modalità e le norme in materia di prova, finalizzate a dimostrare che lo stanziamento di bilancio assegnato al regime di aiuti autorizzato dalla decisione del 1995 non sia stato superato.

55      Tuttavia, occorre sottolineare che le autorità nazionali devono essere in grado di giustificare, segnatamente su richiesta della Commissione, lo stato dei pagamenti di un regime di aiuti quando, com’è il caso per quanto concerne la decisione del 1995, la Commissione si è pronunciata riguardo a un regime per il quale lo Stato membro ha previsto uno stanziamento massimo di bilancio attribuibile individualmente ai beneficiari di detto regime.

56      Di conseguenza, occorre rispondere all'ottava questione dichiarando che spetta allo Stato membro interessato determinare a quale delle parti in giudizio incomba l'onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91, e autorizzato dalla decisione del 1995, non sia stato esaurito.

 Sulle questioni pregiudiziali nona e decima

57      Con le sue questioni nona e decima, che è opportuno esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede sostanzialmente se l'importo degli interessi legali eventualmente dovuti dalla Regione Siciliana in caso di ritardato pagamento degli aiuti debba essere compreso nell'importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con la decisione del 1995 e, in caso di risposta affermativa, quale sia il tasso applicabile.

58      A tal riguardo occorre ricordare anzitutto che l’art. 88, n. 3, prima frase, CE stabilisce a carico degli Stati membri un obbligo di notificare progetti diretti a istituire o a modificare aiuti (sentenza 12 febbraio 2008, causa C‑199/06, CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, Racc. pag. I‑469, punto 33).

59      Conformemente all’art. 88, n. 3, seconda frase, CE, se la Commissione ritiene che il progetto notificato non sia compatibile con il mercato comune a norma dell’art. 87 CE, essa inizia senza indugio la procedura prevista dall’art. 88, n. 2, CE (sentenza CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, cit., punto 34).

60      Ai sensi dell’art. 88, n. 3, ultima frase, CE, lo Stato membro che intende concedere un aiuto non può dare esecuzione alle misure progettate prima che detta procedura abbia condotto a una decisione definitiva della Commissione (sentenza CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, cit., punto 35).

61      Il divieto sancito da questa disposizione mira a garantire che gli effetti di un aiuto non si producano prima che la Commissione abbia disposto di un termine ragionevole per esaminare a fondo il progetto e per iniziare, eventualmente, il procedimento contemplato dall’art. 88, n. 2, CE (sentenze 14 febbraio 1990, causa C‑301/87, Francia/Commissione, detta «Boussac Saint Frères», Racc. pag. I‑307, punto 17, nonché CELF e Ministre de la Culture et de la Communication, cit., punto 36).

62      Da ciò discende che, poiché la decisione del 1995 ha reso compatibile con il mercato comune il regime di aiuti previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge n. 27/91 solo a partire dalla data di detta decisione, qualsiasi versamento tardivo degli aiuti può far decorrere interessi solo per l'importo degli aiuti dovuto successivamente a tale data.

63      In secondo luogo, come risulta dalla risposta data all'ottava questione, il diritto di ottenere il versamento degli interessi in caso di pagamento tardivo degli aiuti, le modalità e i tassi applicabili a questi interessi sono di competenza dell'ordinamento nazionale.

64      Ciò nondimeno, occorre precisare che la decisione del 1995 riguarda solo le misure di aiuto previste dalla legge n. 27/91, in particolare dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della medesima, nei limiti dello stanziamento di bilancio indicato in sede di notificazione delle misure, effettuata dal governo italiano in data 18 maggio 1995.

65      Viceversa, l'importo degli interessi eventualmente dovuti in caso di versamento tardivo di dette misure di aiuto non può costituire aiuto, né in tutto né in parte, e, di conseguenza, non può essere imputato allo stanziamento di bilancio a ciò destinato.

66      Da quanto illustrato discende che occorre risolvere le questioni nona e decima dichiarando che l'importo degli interessi legali eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla decisione del 1995 per il periodo successivo a detta decisione non dev’essere compreso nell'importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso sono di competenza dell'ordinamento nazionale.

 Sulle spese

67      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      La decisione della Commissione 11 dicembre 1995, SG (95) D/15975, relativa alla legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione (aiuto di Stato NN 91/A/95), dev’essere interpretata nel senso che essa ha riconosciuto la compatibilità con il mercato comune di un regime di aiuti composto di due misure, previste dall’art. 10, comma 1, lett. a) e b), di detta legge regionale, che non possono essere cumulate e il cui evento generatore, ossia l'assunzione di un lavoratore o la trasformazione del contratto in contratto a durata indeterminata, dev’essere avvenuto prima del 31 dicembre 1996, mentre i versamenti da esse previsti possono proseguire dopo tale data, a condizione che a ciò non ostino le vigenti norme nazionali finanziarie e di bilancio e che sia rispettato lo stanziamento di bilancio approvato dalla Commissione delle Comunità europee.

2)      L’art. 1 della decisione della Commissione 16 ottobre 2002, 2003/195/CE, relativa al regime di aiuto cui l’Italia intende dare esecuzione in favore dell’occupazione nella Regione Siciliana – C 56/99 (ex N 668/97), dev’essere interpretato nel senso che il regime di aiuti previsto dall’art. 11, comma 1, della legge della Regione Siciliana 27 maggio 1997, n. 16, recante autorizzazioni di spesa per l’utilizzo delle somme accantonate nei fondi globali del bilancio della Regione per l’anno finanziario 1997, costituisce un aiuto nuovo, distinto da quello previsto dall’art. 10 della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione. Detto art. 1 osta alla concessione di sovvenzioni per qualsiasi assunzione di lavoratori ingaggiati con contratto di formazione e lavoro o per la trasformazione di contratti di formazione e lavoro in contratti a tempo indeterminato effettuata a partire dal 1° gennaio 1997.

3)      Spetta allo Stato membro interessato determinare a quale delle parti in giudizio incomba l'onere di provare che lo stanziamento di bilancio concesso per le misure di aiuto di cui all’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge della Regione Siciliana 15 maggio 1991, n. 27, recante interventi a favore dell’occupazione, e autorizzato dalla decisione SG (95) D/15975, non sia stato esaurito.

4)      L'importo degli interessi legali eventualmente dovuti in caso di ritardato pagamento degli aiuti autorizzati dalla decisione SG (95) D/15975 per il periodo successivo a detta decisione non dev’essere compreso nell'importo dello stanziamento di bilancio autorizzato con tale decisione. Il tasso di interesse e le modalità di applicazione di tale tasso sono di competenza dell'ordinamento nazionale.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.