Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 17 dicembre 2009 – Commissione / Belgio

(causa C‑120/09)

«Inadempimento di uno Stato – Direttiva 1999/31/CE – Discariche di rifiuti – Nozioni di “deposito sotterraneo”, “gas di discarica” ed “eluito” – Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche – Omessa trasposizione entro il termine impartito per quanto riguarda la regione Vallonia»

1.                     Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 226 CE) (v. punto 19)

2.                     Atti delle istituzioni – Direttive – Attuazione da parte degli Stati membri – Necessità di trasposizione completa – Inesistenza, nella regione di uno Stato membro, di un’attività presa in considerazione da una direttiva – Irrilevanza – Eccezione – Ragioni geografiche – Nozione [Art. 249, terzo comma, CE; direttiva del Consiglio 1999/31, art. 2, lett. f)] (v. punti 23‑24)

3.                     Ambiente – Rifiuti – Discariche di rifiuti – Direttiva 1999/31 (Direttiva del Consiglio 1999/31, art. 2) (v. punti 27‑33)

4.                     Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – Inadempimento – Giustificazione – Inammissibilità (Art. 226 CE) (v. punto 37)

Oggetto

Inadempimento di uno Stato – Omessa trasposizione completa in diritto vallone dell’art. 2, lett. f), j) e k), e dell’allegato III, punto 4, C), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti (GU L 182, pag. 1) – Nozioni di «deposito sotterraneo», «gas di discarica» ed «eluito» – Obbligo di determinare i livelli di guardia al di sopra dei quali si può ritenere che una discarica abbia significativi effetti negativi sulla qualità delle acque freatiche.

Dispositivo

1)

Non avendo provveduto alla trasposizione, per quanto riguarda la regione Vallonia, dell’art. 2, lett. f), j) e k), e dell’allegato III, punto 4, C), della direttiva del Consiglio 26 aprile 1999, 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che gli incombono in forza di tale direttiva.

2)

Il Regno del Belgio è condannato alle spese.