Causa C‑111/09
Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group
contro
Michal Bilas
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Okresní soud v Chebu)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 — Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell’assicurato domiciliato in un altro Stato membro — Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito — Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito — Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale»
Massime della sentenza
1. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Proroga di competenza — Comparizione del convenuto senza contestazione della competenza del giudice adito
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, art. 24)
2. Cooperazione giudiziaria in materia civile — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale — Regolamento n. 44/2001 — Riconoscimento ed esecuzione delle decisioni — Motivi di diniego — Violazione delle regole di competenza giurisdizionale speciale previste dall’art. 35 del regolamento — Ambito di applicazione
(Regolamento del Consiglio n. 44/2001, artt. 24 e 35)
1. L’art. 24 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il giudice adito senza che siano state rispettate le disposizioni dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, riguardanti le norme sulla competenza giurisdizionale speciale in materia di assicurazioni, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una proroga tacita della competenza giurisdizionale.
Infatti, il secondo periodo dell’art. 24 del regolamento delimita la sfera di applicazione della regola generale e pertanto, enunciando le eccezioni alla regola generale sulla proroga tacita della competenza giurisdizionale, dev’essere interpretato restrittivamente. Ne consegue che detto secondo periodo non può essere inteso nel senso di consentire l’esclusione dell’applicazione della regola generale enunciata nel primo periodo dell’articolo medesimo per controversie differenti da quelle cui esso fa espresso riferimento, vale a dire quelle che rientrano nelle regole di competenza esclusiva.
(v. punti 22-24, 26, 33 e dispositivo)
2. Le disposizioni dell’art. 35 del regolamento n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che prevedono quali cause di non riconoscimento la violazione delle regole di competenza giurisdizionale speciale, riguardano il mancato riconoscimento di decisioni pronunciate da un giudice incompetente non adito nel rispetto di tali regole. Esse non sono quindi applicabili qualora la decisione sia stata pronunciata da un giudice giurisdizionalmente competente, ipotesi che ricorre, segnatamente, nel caso del giudice adito – ancorché senza il rispetto delle dette regole di competenza giurisdizionale speciale – dinanzi al quale il convenuto si costituisca e non sollevi eccezione di incompetenza giurisdizionale. La giurisdizione di tale giudice si fonda, infatti, sull’art. 24 del regolamento n. 44/2001. Conseguentemente, l’art. 35 del regolamento medesimo non osta al riconoscimento della decisione pronunciata da detto giudice.
(v. punti 28-29)
SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)
20 maggio 2010 (*)
«Regolamento (CE) n. 44/2001 – Ricorso di un assicuratore dinanzi al giudice del proprio domicilio diretto ad ottenere il pagamento del premio assicurativo da parte dell’assicurato domiciliato in un altro Stato membro – Comparizione del convenuto dinanzi al giudice adito – Mancata contestazione del difetto di competenza giurisdizionale e difesa nel merito – Comparizione attributiva di competenza giurisdizionale»
Nel procedimento C‑111/09,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi degli artt. 68 CE e 234 CE, dall’Okresní soud v Chebu (Repubblica ceca), con decisione 3 febbraio 2009, pervenuta in cancelleria il 23 marzo 2009, nella causa
Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group
contro
Michal Bilas,
LA CORTE (Quarta Sezione),
composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente di sezione, dalla sig.ra C. Toader (relatore), dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen, giudici,
avvocato generale: sig. J. Mazák
cancelliere: sig. R. Grass
vista la fase scritta del procedimento,
considerate le osservazioni presentate:
– per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;
– per il governo tedesco, dal sig. M. Lumma, in qualità di agente;
– per il governo slovacco, dalla sig.ra B. Ricziová, in qualità di agente;
– per la Commissione delle Comunità europee, dalle sig.re A.‑M. Rouchaud‑Joët e M. Šimerdová, in qualità di agenti,
vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1 La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione degli artt. 24 e 26 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 2001, L 12, pag. 1).
2 Tale domanda è stata proposta nell’ambito di una controversia tra la Česká podnikatelská pojišťovna as, Vienna Insurance Group (in prosieguo: la «ČPP»), compagnia di assicurazioni con sede nella Repubblica ceca, e il sig. Bilas, assicurato domiciliato in Slovacchia, in merito alla domanda di pagamento di un premio assicurativo.
Contesto normativo
3 Le norme sulla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni sono fissate dalla sezione 3 del capitolo II del regolamento n. 44/2001, che comprende gli artt. 8‑14 del regolamento medesimo.
4 L’art. 8 del detto regolamento così dispone:
«In materia di assicurazioni, la competenza è disciplinata dalla presente sezione, salva l’applicazione dell’articolo 4 e dell’articolo 5, punto 5».
5 Il successivo art. 12, n. 1, così recita:
«Salve le disposizioni dell’articolo 11, paragrafo 3, l’azione dell’assicuratore può essere proposta solo davanti ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il convenuto, sia egli contraente dell’assicurazione, assicurato o beneficiario».
6 Ai sensi del successivo art. 13:
«Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:
1) posteriore al sorgere della controversia,
(…)».
7 L’art. 22 della sezione 6 del capitolo II del medesimo regolamento n. 44/2001 detta le norme in materia di «Competenze esclusive».
8 A termini dell’art. 24 del regolamento stesso, contenuto nella sezione 7, rubricata «Proroga di competenza», del capitolo II:
«Oltre che nei casi in cui la sua competenza risulta da altre disposizioni del presente regolamento, il giudice di uno Stato membro davanti al quale il convenuto è comparso è competente. Tale norma non è applicabile se la comparizione avviene per eccepire l’incompetenza o se esiste un altro giudice esclusivamente competente ai sensi dell’articolo 22».
9 La sezione 8, rubricata «Esame della competenza e della ricevibilità dell’azione», del capitolo II del regolamento n. 44/2001, comprende gli artt. 25 e 26.
10 L’art. 25 di tale regolamento così dispone:
«Il giudice di uno Stato membro, investito a titolo principale di una controversia per la quale l’articolo 22 stabilisce la competenza esclusiva di un giudice di un altro Stato membro, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
11 Il successivo art. 26, n. 1, così recita:
«Se il convenuto domiciliato nel territorio di uno Stato membro è citato davanti ad un giudice di un altro Stato membro e non compare, il giudice, se non è competente in base al presente regolamento, dichiara d’ufficio la propria incompetenza».
12 A termini del successivo art. 35, contenuto nel capitolo III, rubricato «Riconoscimento ed esecuzione», nella sezione 1, a sua volta rubricata «Riconoscimento»:
«1. Parimenti, le decisioni non sono riconosciute se le disposizioni delle sezioni 3, 4, e 6 del capo II sono state violate, oltreché nel caso contemplato dall’articolo 72.
(...)
3. Salva l’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, non si può procedere al controllo della competenza dei giudici dello Stato membro d’origine. Le norme sulla competenza non riguardano l’ordine pubblico contemplato dall’articolo 34, punto 1».
Causa principale e questioni pregiudiziali
13 Il 14 aprile 2008, la ČPP avviava un’azione nei confronti dei sig. Bilas dinanzi al giudice del rinvio al fine di ottenere la condanna del medesimo al pagamento della somma di CZK 1 755, oltre agli interessi di mora, a titolo di premio dovuto sulla base di un contratto assicurativo concluso inter partes il 30 maggio 2002.
14 Invitato dall’Okresní soud v Chebu a presentare le proprie osservazioni, il sig. Bilas contestava nel merito la pretesa della ČPP senza sollevare eccezione di difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito.
15 Nella propria decisione di rinvio l’Okresní soud v Chebu rileva che dal regolamento n. 44/2001 emerge che, in difetto di tale eccezione, il giudice non può pronunciarsi sulla propria competenza giurisdizionale nella misura in cui la controversia non ricada nelle ipotesi previste agli artt. 25 e 26 del regolamento medesimo.
16 Il giudice a quo rileva inoltre che, nel caso in cui esso si pronunciasse sul merito senza esaminare la propria competenza giurisdizionale, la sua decisione non potrebbe essere riconosciuta ai sensi dell’art. 35 del regolamento n. 44/2001. Infatti, tale disposizione non consente di riconoscere in uno Stato membro una decisione che non sia stata pronunciata da un giudice competente ai sensi delle disposizioni delle sezioni 3, 4 e 6 del capitolo II del regolamento stesso. Orbene, secondo l’Okresní soud v Chebu, considerato che tale giudice è stato adito senza osservare l’art. 12, n. 1, del menzionato regolamento, la sua decisione non potrà essere riconosciuta in un altro Stato membro.
17 Il giudice del rinvio dubita quanto alla correttezza di tale conclusione. A suo parere, o deve essergli riconosciuta la possibilità di conoscere della sua competenza giurisdizionale senza tener conto dell’art. 26 del regolamento n. 44/2001, o deve poter applicare, per quanto attiene alla sua giurisdizione, l’art. 24 del regolamento stesso, benché la possibilità di applicare tale disposizione non risulti espressamente dal tenore dell’art. 8 del regolamento medesimo.
18 Alla luce di tali considerazioni, l’Okresní soud v Chebu ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se l’art. 26 del regolamento [n. 44/2001] debba essere interpretato nel senso che esso non consente ad un organo giurisdizionale di esaminare la propria competenza internazionale nel caso in cui il convenuto sia comparso nel procedimento, pur se si tratti di una controversia assoggettata a norme di competenza obbligatoria ai sensi della sezione 3 [del capitolo II di tale] regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.
2) Se il convenuto, per il fatto di comparire in un procedimento, possa dar fondamento alla competenza internazionale di un organo giurisdizionale, ai sensi dell’art. 24 del regolamento [n. 44/2001], anche nel caso in cui il procedimento sarebbe altrimenti assoggettato a norme di competenza obbligatoria secondo la sezione 3 [del capitolo II di tale] regolamento e l’azione sia stata proposta in contrasto con tali norme.
3) Nell’ipotesi di soluzione negativa alla seconda questione, se sia possibile considerare come accordo sulla competenza, ai sensi dell’art. 13, n. 1, del regolamento [n. 44/2001], la circostanza che il convenuto sia comparso in un procedimento dinanzi ad un organo giurisdizionale altrimenti incompetente, in base al regolamento [stesso], in una controversia in materia assicurativa».
Sulle questioni pregiudiziali
Sulla seconda questione
19 Con la seconda questione il giudice del rinvio chiede, sostanzialmente, se l’art. 24 del regolamento n. 44/2001 debba essere interpretato nel senso che il giudice adito, senza osservare le regole dettate dalla sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, sia competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio senza sollevare eccezione di difetto di competenza giurisdizionale.
20 Tale questione verte sull’interrogativo se, anche per le controversie soggette alle regole di competenza speciali previste dal regolamento n. 44/2001, come quelle contenute nella sezione 3 del capitolo II del medesimo in materia di assicurazioni, la costituzione in giudizio del convenuto senza che venga eccepito il difetto di competenza giurisdizionale del giudice adito costituisca una proroga tacita di competenza giurisdizionale.
21 A tal riguardo, si deve rilevare che l’art. 24, primo periodo, del regolamento n. 44/2001 detta una regola di competenza giurisdizionale fondata sulla costituzione del convenuto per tutte le controversie in cui la competenza giurisdizionale del giudice adito non risulti da altre disposizioni del regolamento stesso. Tale disposizione si applica anche nei casi in cui il giudice sia stato adito senza osservare le disposizioni del regolamento medesimo e implica che la costituzione del convenuto possa essere considerata quale accettazione tacita della competenza giurisdizionale del giudice adito e, quindi, quale proroga della competenza giurisdizionale del medesimo.
22 L’art. 24, secondo periodo, del regolamento n. 44/2001 prevede deroghe a tale regola generale. La proroga tacita di competenza del giudice adito è esclusa nel caso in cui il convenuto sollevi eccezione di incompetenza giurisdizionale, esprimendo in tal modo la propria volontà di non accettare la competenza di detto giudice, ovvero qualora si tratti di controversie per le quali il precedente art. 22 prevede regole di competenza esclusiva.
23 Detto secondo periodo contiene una norma che delimita la sfera di applicazione della regola generale. Pertanto, come rilevato dai governi ceco, tedesco e slovacco nonché dalla Commissione delle Comunità europee, tale norma dev’essere considerata quale deroga e dev’essere interpretata restrittivamente.
24 Ne consegue che il secondo periodo dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001 non può essere inteso nel senso di consentire l’esclusione dell’applicazione della regola generale enunciata nel primo periodo dell’articolo medesimo per controversie differenti da quelle cui esso fa espresso riferimento.
25 Infatti, secondo la giurisprudenza relativa all’art. 18 della convenzione 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU 1972, L 299, pag. 32), disposizione sostanzialmente identica all’art. 24 del regolamento n. 44/2001, nei casi non espressamente contemplati tra le deroghe previste nel secondo periodo del menzionato art. 18, trova applicazione la regola generale sulla proroga tacita di competenza giurisdizionale. La Corte, pronunciandosi nell’ambito di una controversia in cui le parti avevano concluso una convenzione attributiva di giurisdizione, ha affermato che non emergevano motivi connessi all’economia generale o agli obiettivi di detta convenzione per ritenere che sia precluso alle parti sottoporre una controversa a un giudice diverso da quello convenzionalmente stabilito (v. sentenze 24 giugno 1981, causa 150/80, Elefanten Schuh, Racc. pag. 1671, punto 10, nonché 7 marzo 1985, causa 48/84, Spitzley, Racc. pag. 787, punti 24 e 25).
26 Ciò premesso, atteso che le regole di competenza giurisdizionale enunciate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento n. 44/2001 non costituiscono regola di competenza esclusiva, il giudice adito, senza che tali regole siano state rispettate, deve dichiararsi competente nel caso in cui il convenuto si costituisca e non sollevi eccezione di difetto di giurisdizione.
27 Nella decisione di rinvio, l’Okresní soud v Chebu si chiede se, affermando la propria giurisdizione sulla base dell’art. 24 del regolamento n. 44/2001, senza che le regole della sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo siano state peraltro rispettate, la sua decisione possa essere non riconosciuta ai sensi dell’art. 35, n. 1, di detto regolamento.
28 A tal riguardo, si deve rilevare che il menzionato art. 35 prevede quali cause di non riconoscimento la violazione delle regole di competenza giurisdizionale speciale, segnatamente quelle in materia di assicurazioni volte a garantire una maggiore protezione della parte più debole.
29 Tale disposizione riguarda il mancato riconoscimento di decisioni pronunciate da un giudice incompetente non adito nel rispetto di tali regole. Essa non è quindi applicabile qualora la decisione sia stata pronunciata da un giudice giurisdizionalmente competente, ipotesi che ricorre, segnatamente, nel caso del giudice adito – ancorché senza il rispetto delle dette regole di competenza giurisdizionale speciale – dinanzi al quale il convenuto si costituisca e non sollevi eccezione di incompetenza giurisdizionale. La giurisdizione di tale giudice si fonda, infatti, sull’art. 24 del regolamento n. 44/2001. Conseguentemente, l’art. 35 del regolamento medesimo non osta al riconoscimento della decisione pronunciata dal detto giudice.
30 Pertanto, sebbene, nei settori di cui alle sezioni 3‑5 del capitolo II del regolamento stesso, le regole di competenza giurisdizionale siano volte ad offrire alla parte più debole una tutela rafforzata (v., al riguardo, sentenza 13 dicembre 2007, causa C‑463/06, FBTO Schadeverzekeringen, Racc. pag. I‑11321, punto 28), la competenza giurisdizionale prevista nelle dette sezioni non potrà essere imposta a tale parte. Qualora questa decida liberamente di costituirsi a giudizio, il regolamento n. 44/2001 le lascia la possibilità di difendersi nel merito dinanzi ad un giudice diverso da quello risultante dalle disposizioni contenute nelle menzionate sezioni.
31 I governi ceco e slovacco hanno sottolineato, nelle rispettive osservazioni, che, per poter qualificare la costituzione del convenuto quale proroga di competenza in una controversia come quella principale, il convenuto, parte più debole, dovrebbe essere messo in grado di aver piena conoscenza degli effetti derivanti dallo svolgimento di difesa nel merito. Il giudice adito dovrebbe quindi verificare d’ufficio, nell’interesse della tutela della parte più debole, che la manifestazione di volontà di quest’ultima sia effettivamente consapevole e sia volta ad affermare la competenza del giudice.
32 Si deve rilevare che un siffatto obbligo potrebbe essere imposto solamente con l’introduzione nel regolamento n. 44/2001 di una regola espressa in tal senso. Tuttavia, il giudice adito potrà sempre assicurarsi, alla luce delle finalità delle regole di competenza giurisdizionale risultanti dalle sezioni 3‑5 del capitolo II del regolamento medesimo volte ad offrire una tutela rafforzata della parte considerata più debole, che il convenuto dinanzi ad esso citato abbia piena conoscenza delle conseguenze derivanti dalla sua costituzione in giudizio.
33 Dalle suesposte considerazioni emerge che la seconda questione dev’essere risolta affermando che l’art. 24 del regolamento n. 44/2001 dev’essere interpretato nel senso che il giudice adito, senza che siano state rispettate le regole dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una proroga tacita della competenza giurisdizionale.
Sulla prima e terza questione
34 Alla luce della soluzione positiva fornita alla seconda questione, non occorre che la Corte proceda all’esame della terza questione, atteso che quest’ultima è stata in effetti posta dal giudice del rinvio solamente nel caso di soluzione negativa alla seconda questione.
35 Per quanto attiene alla prima questione relativa all’interpretazione dell’art. 26, n. 1, del regolamento n. 44/2001, è sufficiente rilevare che, considerato che dalla soluzione fornita dalla Corte alla seconda questione emerge che il giudice del rinvio deve, nella specie, dichiarare la propria competenza giurisdizionale ai sensi del regolamento stesso, l’esame di tale disposizione – che, come risulta dal suo stesso tenore, troverebbe applicazione solamente qualora la competenza giurisdizionale del giudice adito non risultasse fondata a termini del regolamento medesimo – sarebbe priva di qualsiasi pertinenza.
Sulle spese
36 Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.
Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:
L’art. 24 del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, dev’essere interpretato nel senso che il giudice adito, senza che siano state rispettate le regole dettate nella sezione 3 del capitolo II del regolamento medesimo, deve dichiararsi competente qualora il convenuto si costituisca in giudizio e non sollevi eccezione di difetto di competenza giurisdizionale, poiché tale costituzione configura una proroga tacita della competenza giurisdizionale.
Firme
* Lingua processuale: il ceco.