1. Accordi internazionali — Prima Convenzione di Yaoundé — Regime generale degli scambi
(Art. 90 CE; prima Convenzione di Yaoundé 20 luglio 1963, art. 14)
2. Accordi internazionali — Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé — Regime generale degli scambi
(Quarta convenzione ACP-CEE di Lomé 15 dicembre 1989, protocollo n. 5, art. 1)
1. L’art. 14 della Convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963, non ostava ad un tributo relativo alle banane originarie della Somalia. Tale disposizione si limita, infatti, conformemente al suo tenore letterale, a prevedere il divieto di un’imposizione discriminatoria dei prodotti similari in termini analoghi a quelli dell’art. 90, primo comma, CE, e non riguarda quindi prodotti non similari che si trovano in un rapporto di concorrenza.
Se la Comunità e gli Stati africani e malgascio associati a quest’ultima avessero inteso disciplinare il problema dei tributi interni riguardanti i prodotti non similari, ma che si trovano in rapporto di concorrenza, essi avrebbero adottato, anziché una disposizione simile al solo primo comma dell’art. 90 CE, una norma modellata anche sull’art. 90, secondo comma, CE.
(v. punti 24-25, 37-38, dispositivo 1)
2. Une giudice nazionale non è tenuto ad esaminare gli effetti concreti degli aumenti di un tributo sulle importazioni di banane originarie della Somalia rispetto alla situazione precedente al 1° aprile 1976, data di entrata in vigore della prima Convenzione ACP-CEE di Lomé, per valutare la compatibilità di tali aumenti con la clausola di «standstill» che compare all’art. 1 del protocollo n. 5, relativo alle banane, allegato alla quarta Convenzione ACP-CEE di Lomé.
Infatti, tali aumenti comportano aumenti di prezzo per le banane interessate e, conseguentemente, ne rendono più difficile lo smercio sul mercato considerato. Pertanto, l’esame di un aumento siffatto sotto il profilo di tale clausola di «standstill» non implica normalmente l’esame degli effetti concreti di tale aumento sulle importazioni.
Tuttavia, non sono contrari all’art. 1 del protocollo n. 5 gli aumenti di un tributo che si limitino ad adeguare il tributo stesso all’inflazione.
(v. punti 43, 45, 47-48, dispositivo 2)