Parole chiave
Massima

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Libera circolazione delle persone — Libertà di stabilimento — Libera circolazione dei capitali — Restrizioni — Diritto delle società

(Artt. 49 TFUE e 63 TFUE; direttiva del Consiglio 68/151)

Massima

La prima direttiva 68/151, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell’articolo 58, secondo comma, del Trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi, dev'essere interpretata nel senso che essa non osta ad una normativa nazionale secondo cui le ammende previste per la violazione della normativa e delle regole deontologiche a disciplina del funzionamento delle emittenti televisive vengono inflitte, congiuntamente e solidalmente, non soltanto alla società titolare della licenza di costituire e gestire un’emittente televisiva, ma anche a tutti i soci detentori di un pacchetto azionario superiore al 2,5% del capitale.

Al contrario, gli artt. 49 TFUE e 63 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a tale normativa nazionale.

Infatti, una tale normativa ha un effetto dissuasivo per gli investitori, pregiudica il loro accesso al mercato delle partecipazioni societarie e comporta restrizioni tanto alla libertà di stabilimento quanto alla libera circolazione dei capitali. Nonostante una tale restrizione abbia il legittimo scopo di far rispettare la normativa e la deontologia dei giornalisti da parte delle società che gestiscono emittenti televisive al fine di evitare, segnatamente, che siano pregiudicati l’onore o la vita privata delle persone la cui immagine appare sullo schermo o delle quali viene citato il nome, non si può ritenere che detta restrizione sia idonea a garantire la realizzazione dell'obiettivo che essa persegue, né, soprattutto, che non ecceda quanto necessario per raggiungerlo.

(v. punti 46, 56, 60, 63, 65, 70, dispositivo 1, 2)