Parole chiave
Massima

Parole chiave

1. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali — Aumento del capitale sociale

[Direttiva del Consiglio 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303, artt. 4, n. 1, lett. c), e 5, n. 1, lett. a)]

2. Diritto comunitario — Principi — Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva

3. Disposizioni tributarie — Armonizzazione delle legislazioni — Imposte indirette sulla raccolta di capitali — Imposta sui conferimenti gravante sulle società di capitali — Aumento del capitale sociale

(Direttiva del Consiglio 69/335, come modificata dalla direttiva 85/303)

Massima

1. Gli artt. 4, n. 1, lett. c), e 5, n. 1, lett. a), della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, devono essere interpretati nel senso che non ostano a che uno Stato membro designi la registrazione dell’atto di aumento del capitale di una società come l’elemento che precisa il momento in cui interviene il fatto generatore dell’imposta sui conferimenti, purché sia mantenuta la connessione fra la riscossione dell’imposta menzionata e il conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria. Se, al momento del rogito dell’atto di cui trattasi, il conferimento effettivo dei beni non è ancora stato operato e se non è certo che detto conferimento avverrà, lo Stato membro interessato non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui conferimenti fintantoché il conferimento in parola non rivesta carattere certo.

Quindi, laddove, dopo la registrazione dell’atto di aumento del capitale, ma prima del versamento dell’imposta, risulti che, in virtù di una frode, il conferimento effettivo dei beni in realtà non ha avuto luogo al momento della registrazione in parola e sia certo che non sarà effettuato, il pagamento dell’imposta sui conferimenti non può essere richiesto.

(v. punti 38, 48, dispositivo 1)

2. Il principio di effettività deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale che restringe, dinanzi ai giudici tributari, i mezzi di prova della mancanza dell’effettivo conferimento per l’aumento di capitale deliberato da una società alla presentazione di una sentenza civile, passata in giudicato e che dichiari la nullità o annulli l’atto di registrazione, cosicché l’imposta sui conferimenti deve, in ogni caso, essere versata e il suo rimborso può essere ottenuto unicamente a fronte della produzione di tale sentenza civile, mentre, ai sensi della direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, il pagamento di siffatta imposta sui conferimenti non poteva essere richiesto data la mancanza di un conferimento effettivo dei beni. Infatti, allorché è esclusa la possibilità per il giudice tributario di dichiarare incidentalmente la nullità dell’atto di aumento del capitale e, di conseguenza, il ricorso dinanzi ai giudici tributari diretto ad opporsi alla riscossione di un’imposta sui conferimenti è privo di qualsivoglia effetto utile, mentre ricorsi simili avverso altre imposte possono liberare un soggetto onerato dall’obbligo di versare un’imposta non dovuta, una normativa del genere rende praticamente impossibile o, quantomeno, eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti attribuiti dalla direttiva 69/335.

(v. punti 45-48, dispositivo 1)

3. La direttiva 69/335, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, come modificata dalla direttiva 85/303, deve essere interpretata nel senso che non osta a che uno Stato membro preveda, relativamente al versamento dell’imposta sui conferimenti, la responsabilità solidale del pubblico ufficiale che ha redatto o ricevuto l’atto di aumento del capitale sociale, purché detto pubblico ufficiale disponga del diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti della società beneficiaria del conferimento.

Infatti, la direttiva 69/335 non si propone di armonizzare le modalità di riscossione dell’imposta sui conferimenti e non osta, in via di principio, alla responsabilità solidale del pubblico ufficiale, poiché questa costituisce sia una garanzia dell’adempimento dell’obbligazione tributaria della società beneficiaria dell’aumento, sia una misura volta a semplificare la riscossione dell’imposta sui conferimenti. Ciò nondimeno, imporre al pubblico ufficiale l’obbligazione solidale del versamento dell’imposta sui conferimenti andrebbe al di là di quanto necessario al fine di soddisfare gli obiettivi indicati se detto pubblico ufficiale non disponesse del diritto di esercitare un’azione di regresso nei confronti della società beneficiaria del conferimento.

(v. punti 52-54, 56, 58, dispositivo 2)