Libera circolazione delle merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Divieto settoriale di circolazione per gli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci
(Artt. 28 CE e 29 CE; direttive del Consiglio 96/62, art. 8, n. 3, e 1999/30)
Uno Stato membro il quale, allo scopo di garantire la qualità dell’aria ambiente nella zona interessata, a norma dell’art. 8, n. 3, della direttiva 96/62, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell’aria ambiente, in combinato disposto con la direttiva 1999/30, concernente i valori limite di qualità dell’aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo, impone agli autocarri con massa a pieno carico superiore alle 7,5 tonnellate che trasportano determinate merci un divieto di circolazione su un tratto stradale di primaria importanza, che costituisce una delle principali vie di comunicazione terrestre tra alcuni Stati membri, viene meno agli obblighi ad esso incombenti in forza degli artt. 28 CE e 29 CE.
Costringendo le imprese interessate a cercare altre soluzioni sostitutive economicamente valide per il trasporto delle merci considerate, un siffatto divieto ostacola la libera circolazione delle merci e deve essere considerato configurare una misura di effetto equivalente a restrizioni quantitative, incompatibile con gli obblighi derivanti dagli artt. 28 CE e 29 CE, qualora non sia obiettivamente giustificata.
Orbene, è pur vero che ragioni imperative attinenti alla tutela ambientale, la quale, in linea di principio, comprende anche la tutela della salute, possono giustificare misure nazionali atte ad ostacolare il commercio intracomunitario, purché tali misure siano idonee a garantire il conseguimento di tale obiettivo e non vadano oltre quanto è necessario per il suo raggiungimento, tuttavia, il suddetto divieto non può essere giustificato a tale titolo, dato che non è dimostrato che l’obiettivo perseguito non potesse essere conseguito mediante altre misure meno restrittive della libertà di circolazione.
(v. punti 116-117, 122, 125, 139-140, 150-151 e dispositivo)