Causa C-14/09
Hava Genc
contro
Land Berlin
(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgericht Berlin)
«Accordo di associazione CEE-Turchia — Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione — Art. 6, n. 1 — Nozione di “lavoratore” — Esercizio di un’attività lavorativa subordinata minore — Condizione relativa alla perdita dei diritti acquisiti»
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 4 febbraio 2010 I ‐ 934
Massime della sentenza
Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Diritto dei cittadini turchi alla proroga del permesso di soggiorno
(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1)
Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Accesso dei cittadini turchi ad un’attività lavorativa subordinata di loro scelta in uno degli Stati membri e relativo diritto di soggiorno
(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, art. 6, n. 1)
Un cittadino turco che effettui un numero estremamente ridotto di ore di lavoro in favore di un datore di lavoro e sotto la sua direzione, percependo come corrispettivo una retribuzione che copre solo parzialmente quanto necessario al suo mantenimento, è un lavoratore ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, nella misura in cui l’attività subordinata in questione presenti un carattere reale ed effettivo. Spetta al giudice nazionale procedere agli accertamenti di fatto necessari al fine di valutare se ciò si verifichi nella causa di cui è investito.
Infatti, deve essere qualificato come «lavoratore» chiunque svolga attività reali ed effettive, restando escluse quelle attività talmente ridotte da potersi definire puramente marginali e accessorie. La caratteristica essenziale del rapporto di lavoro è il fatto che una persona fornisca per un certo periodo di tempo, in favore di un terzo e sotto la sua direzione, prestazioni in corrispettivo delle quali percepisce una retribuzione.
A tal riguardo, se è pur vero che la circostanza che una persona nell’ambito di un rapporto di lavoro effettui solo un numero assai esiguo di ore può costituire un indice del fatto che le attività esercitate sono meramente marginali ed accessorie, ciò nondimeno, indipendentemente dal livello limitato della retribuzione ottenuta da un’attività professionale e dal numero di ore ad essa dedicate, non si può escludere che detta attività, alla luce di una valutazione complessiva del rapporto di lavoro in questione, possa essere considerata dalle autorità nazionali come reale ed effettiva e, quindi, idonea a conferire a chi la esercita lo status di «lavoratore».
La valutazione globale del rapporto di lavoro dell’interessato implica che siano presi in considerazione elementi relativi non solo alla durata del lavoro ed al livello della retribuzione, ma anche al diritto a giorni di ferie retribuite, alla continuità della retribuzione in caso di malattia, al fatto che il contratto di lavoro sia assoggettato ad un contratto collettivo, nonché alla circostanza che il suo rapporto contrattuale con la medesima impresa sia stato prorogato. Questi ultimi elementi sono tali da costituire un indice del carattere reale ed effettivo dell’attività professionale.
(v. punti 19, 26-28, 33, dispositivo 1)
Un lavoratore turco, ai sensi dell’art. 6, n. 1, della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE-Turchia, può far valere il diritto alla libera circolazione derivante dall’Accordo che crea un’associazione tra la CEE e la Turchia anche se lo scopo per il quale è entrato nello Stato membro ospitante è venuto meno. Quando un lavoratore soddisfa i requisiti previsti da detto art. 6, n. 1, il suo diritto di soggiorno nello Stato membro ospitante non può essere assoggettato a condizioni supplementari relative all’esistenza di interessi tali da giustificare il soggiorno o alla natura dell’impiego.
(v. punto 44, dispositivo 2)