Causa C‑1/09

Centre d’exportation du livre français (CELF)

e

Ministre de la Culture et de la Communication

contro

Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE)

[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d’État (Francia)]

«Aiuti di Stato — Art. 88, n. 3, CE — Aiuti illegittimi dichiarati compatibili con il mercato comune — Annullamento della decisione della Commissione — Organi giurisdizionali nazionali — Domanda di recupero degli aiuti eseguiti illegittimamente — Sospensione della pronuncia giurisdizionale fino all’adozione di una nuova decisione della Commissione — Circostanze eccezionali atte a limitare l’obbligo di restituzione»

Massime della sentenza

1.        Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88, n. 3, CE — Decisione della Commissione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato comune — Annullamento di tale decisione da parte del giudice comunitario

(Art. 88, n. 3, CE)

2.        Aiuti concessi dagli Stati — Rispetto delle norme comunitarie — Ruolo dei giudici nazionali

(Art. 88, n. 3, CE)

3.        Aiuti concessi dagli Stati — Recupero di un aiuto illegale — Aiuto concesso in violazione delle norme procedurali di cui all’art. 88, n. 3, CE — Eventuale affidamento legittimo dei beneficiari degli aiuti — Insussistenza salvo circostanze eccezionali

(Art. 88, n. 3, CE)

1.        Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE, con una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune dopo l’annullamento di una precedente decisione positiva.

L’art. 88, n. 3, CE attribuisce ai giudici nazionali il compito di salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti dei singoli di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito da tale disposizione.

Compito dei giudici nazionali è, di conseguenza, pronunciare le misure idonee a porre rimedio all’illegittimità dell’esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione.

Una decisione di sospensione del procedimento produrrebbe de facto lo stesso risultato di una decisione di rigetto della domanda di misure di salvaguardia. Infatti, essa porterebbe a non adottare alcuna decisione sulla fondatezza di tale domanda prima della decisione della Commissione ed equivarrebbe a mantenere il beneficio di un aiuto durante il periodo in cui ne è vietata l’esecuzione, il che sarebbe incompatibile con l’oggetto stesso dell’art. 88, n. 3, CE e priverebbe tale disposizione del suo effetto utile.

Pertanto, il giudice nazionale non può sospendere il procedimento, se non privando l’art. 88, n. 3, CE del suo effetto utile, in violazione del principio di effettività dei procedimenti nazionali esperibili.

L’annullamento da parte del giudice comunitario di una prima decisione positiva della Commissione non può giustificare una soluzione diversa, mossa dalla considerazione secondo cui, in tal caso, l’aiuto potrebbe in seguito essere nuovamente dichiarato compatibile dalla Commissione. Infatti, lo scopo dell’art. 88, n. 3, CE trae chiaramente ispirazione dalla considerazione in base alla quale, fino all’adozione da parte della Commissione di una nuova decisione, il contenuto positivo di quest’ultima non può essere pregiudicato.

(v. punti 26, 30-34, 40, dispositivo 1)

2.        Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE, con una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo ha l’obbligo di adottare misure di salvaguardia solo se le condizioni che giustificano tali misure siano soddisfatte, vale a dire se sia certa la qualificazione come aiuto di Stato, se l’aiuto stia per essere eseguito o sia stato versato e se non siano accertate circostanze eccezionali che rendono inopportuno un recupero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il giudice nazionale deve rigettare la domanda. Nel decidere in merito alla richiesta, il giudice nazionale può ordinare la restituzione degli aiuti con gli interessi o, ad esempio, il versamento dei fondi su un conto bloccato, affinché il beneficiario non ne mantenga la disponibilità, fermo restando il versamento d’interessi per il periodo compreso tra l’esecuzione anticipata dell’aiuto ed il suo versamento su tale conto bloccato. Per contro, l’obbligo di «standstill» di cui all’art. 88, n. 3, CE non sarebbe rispettato, in tale fase, mediante una semplice condanna al pagamento d’interessi su somme che rimarrebbero nei conti dell’impresa. Infatti, non è assolutamente scontato che un’impresa che abbia percepito illegittimamente un aiuto di Stato avrebbe potuto ottenere, in mancanza dell’aiuto, un prestito dello stesso importo presso un istituto finanziario alle condizioni normali del mercato e disporre, così, di detto importo anteriormente alla decisione della Commissione.

(v. punti 36-38)

3.        L’adozione da parte della Commissione di tre decisioni successive che dichiarano un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell’obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

Infatti, la successione poco usuale di tre annullamenti denota, a priori, la difficoltà della vicenda e, lungi dal far sorgere un legittimo affidamento, sembra piuttosto idonea ad accrescere i dubbi del beneficiario sulla compatibilità dell’aiuto controverso.

È vero che si può ammettere che una successione di tre ricorsi comportante tre annullamenti caratterizza una situazione assai rara. Circostanze siffatte rientrano, tuttavia, nel funzionamento normale del sistema giudiziario, il quale offre ai soggetti di diritto che ritengono di subire le conseguenze dell’illegittimità di un aiuto la possibilità di agire per l’annullamento di decisioni successive che essi ritengano essere all’origine di tale situazione.

(v. punti 51-52, 55, dispositivo 2)







SENTENZA DELLA CORTE (Quarta Sezione)

11 marzo 2010 (*)

«Aiuti di Stato – Art. 88, n. 3, CE – Aiuti illegittimi dichiarati compatibili con il mercato comune – Annullamento della decisione della Commissione – Organi giurisdizionali nazionali – Domanda di recupero degli aiuti eseguiti illegittimamente – Sospensione della pronuncia giurisdizionale fino all’adozione di una nuova decisione della Commissione – Circostanze eccezionali atte a limitare l’obbligo di restituzione»

Nel procedimento C‑1/09,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 234 CE, dal Conseil d’État (Francia), con decisione 19 dicembre 2008, pervenuta in cancelleria il 2 gennaio 2009, nella causa

Centre d’exportation du livre français (CELF),

Ministre de la Culture et de la Communication

contro

Société internationale de diffusion et d’édition (SIDE),

LA CORTE (Quarta Sezione),

composta dal sig. J.‑C. Bonichot, presidente della Quarta Sezione, dalla sig.ra C. Toader, dai sigg. K. Schiemann, P. Kūris e L. Bay Larsen (relatore), giudici,

avvocato generale: sig. P. Cruz Villalón

cancelliere: sig.ra R. Șereş, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 13 gennaio 2010,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il Centre d’exportation du livre français (CELF), dagli avv.ti O. Schmitt e A. Tabouis, avocats;

–        per la Société internationale de diffusion e d’édition (SIDE), dall’avv. N. Coutrelis, avocat;

–        per il governo francese, dalla sig.ra E. Belliard, dal sig. G. de Bergues e dalla sig.ra B. Beaupère‑Manokha, in qualità di agenti;

–        per il governo ceco, dal sig. M. Smolek, in qualità di agente;

–        per il governo dei Paesi Bassi, dalla sig.ra C.M. Wissels e dal sig. Y. de Vries, in qualità di agenti;

–        per la Commissione europea, dai sigg. J.‑P. Keppenne e B. Stromsky, in qualità di agenti;

–        per l’Autorité de surveillance AELE, dai sigg. X. Lewis, B. Alterskjær e dalla sig.ra L. Armati, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’art. 88, n. 3, CE.

2        Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Centre d’exportation du livre français (in prosieguo: il «CELF») unitamente al ministre de la Culture et de la Communication (Ministro per la Cultura e la Comunicazione), e la Société internationale de diffusion et d’édition (in prosieguo: la «SIDE»), in merito ad aiuti versati dallo Stato francese al CELF.

 Causa principale e questioni pregiudiziali

 I fatti e i procedimenti dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee

3        Fino al 2009, il CELF, società cooperativa per azioni, esercitava un’attività di agente all’esportazione.

4        Esso aveva il compito di gestire direttamente gli ordinativi, diretti all’estero e nei territori e dipartimenti d’oltremare francesi, di libri, di opuscoli e di qualsiasi altro supporto di comunicazione e, più in generale, di eseguire qualsiasi operazione diretta, in particolare, a promuovere la cultura francese nel mondo avvalendosi dei mezzi sopraindicati.

5        Dal 1980 al 2002 il CELF beneficiava di sovvenzioni di esercizio concesse dallo Stato francese per compensare i maggiori costi di gestione dei piccoli ordinativi effettuati dalle librerie con sede all’estero.

6        In seguito ad una denuncia presentata nel corso del 1992 dalla SIDE, concorrente del CELF, la Commissione delle Comunità europee, con decisione 18 maggio 1993, NN 127/92, di cui veniva pubblicato avviso sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee il 25 giugno 1993 (GU C 174, pag. 6), ammetteva la compatibilità degli aiuti di cui trattasi con il mercato comune. Di conseguenza, essa non riteneva necessario sollevare alcuna obiezione.

7        Con sentenza 18 settembre 1995, causa T‑49/93, SIDE/Commissione (Racc. pag. II‑2501), il Tribunale annullava tale decisione nella parte riguardante l’aiuto concesso esclusivamente al CELF per compensare i costi aggiuntivi legati alla gestione dei piccoli ordinativi di libri in lingua francese effettuati da librerie con sede all’estero. Esso riteneva che la Commissione avrebbe dovuto avviare il procedimento contraddittorio di cui all’art. 93, n. 2, del Trattato CE (divenuto art. 88, n. 2, CE).

8        La Commissione, con decisione 10 giugno 1998, 1999/133/CE, relativa ad un aiuto di Stato a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 44, pag. 37), constatava l’illegittimità degli aiuti, ma ne ammetteva nuovamente la compatibilità con il mercato comune.

9        Il Tribunale, con sentenza 28 febbraio 2002, causa T‑155/98, SIDE/Commissione (Racc. pag. II‑1179), ha annullato tale decisione nella parte in cui dichiarava gli aiuti di cui trattasi compatibili con il mercato comune, in base al rilievo che la Commissione aveva commesso un errore manifesto di valutazione riguardo alla definizione del mercato pertinente.

10      La Commissione, con decisione 20 aprile 2004, 2005/262/CE, relativa all’aiuto cui la Francia ha dato esecuzione a favore della Coopérative d’exportation du livre français (CELF) (GU L 85, pag. 27), ha ammesso per la terza volta la compatibilità degli aiuti.

11      Il Tribunale, con sentenza 15 aprile 2008, causa T‑348/04, SIDE/Commissione (Racc. pag. II‑625), ha annullato detta decisione positiva, sulla base del rilievo che la Commissione, da un lato, aveva commesso un errore di diritto applicando l’art. 87, n. 3, lett. d), CE al periodo antecedente al 1° novembre 1993, invece di applicare le norme sostanziali in vigore durante il periodo di cui trattasi, e, dall’altro, era incorsa in un manifesto errore di valutazione nell’esame della compatibilità degli aiuti controversi.

12      L’8 aprile 2009 la Commissione ha adottato una decisione di estensione del procedimento formale di esame avviato durante il 1996, in modo da esporre i propri dubbi relativi alla compatibilità degli aiuti di cui trattasi alla luce della citata sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, SIDE/Commissione, e da consentire alla Repubblica francese, al beneficiario degli aiuti e agli altri interessati di esprimersi nuovamente prima dell’adozione di una decisione finale.

13      Con sentenza 25 aprile 2009, il Tribunal de commerce de Paris (Tribunale commerciale di Parigi), in considerazione della situazione finanziaria del CELF, ha avviato nei confronti di tale impresa un procedimento di amministrazione controllata con un periodo di osservazione di sei mesi.

14      Detto Tribunale, con sentenza 9 settembre 2009, constatando la mancanza di una soluzione transattiva e l’esistenza di un passivo che escludeva la prospettiva di un piano di prosecuzione, ha pronunciato la liquidazione giudiziaria del CELF designando un liquidatore.

15      In base alle informazioni comunicate alla Corte durante la fase orale del procedimento, il CELF, a seguito di quest’ultima sentenza, ha cessato l’attività.

 Procedimento dinanzi al giudice del rinvio e questioni pregiudiziali

16      Il 5 ottobre 2004 il CELF ed il ministre de la Culture et de la Communication hanno impugnato dinanzi al Conseil d’État la sentenza della cour administrative d’appel (Corte d’appello amministrativa) di Parigi, che ha ordinato allo Stato, su domanda della SIDE, di procedere al recupero degli aiuti versati al CELF per la gestione dei piccoli ordinativi di libri effettuati da librerie con sede all’estero entro un termine di tre mesi decorrenti dalla notifica della sentenza, pena un’ammenda pari a EUR 1 000 per ogni giorno di ritardo.

17      Nell’ambito di tali ricorsi, i ricorrenti hanno sostenuto, in particolare, che la cour administrative d’appel di Parigi avrebbe dovuto dichiarare che, nel caso di specie, la circostanza che la Commissione avesse riconosciuto la compatibilità degli aiuti con il mercato comune ostava all’obbligo di ripetizione dei medesimi, risultante, in linea di principio, dall’illegittimità connessa all’esecuzione di misure di aiuti da parte dello Stato membro in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

18      Con sentenza 29 marzo 2006, il Conseil d’État ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      In primo luogo, se l’art. 88 [CE] permetta ad uno Stato che abbia concesso un aiuto illegittimo ad un’impresa, la cui illegittimità sia stata dichiarata dai giudici di tale Stato per il fatto che tale aiuto non è stato oggetto di una previa notifica alla Commissione (…) alle condizioni previste dal medesimo art. 88, n. 3, di non recuperare tale aiuto presso l’operatore economico che ne abbia beneficiato per il fatto che la Commissione, adita da un terzo, abbia dichiarato l’aiuto compatibile con le regole del mercato comune, così esercitando effettivamente il controllo esclusivo che le compete relativamente a tale compatibilità.

2)      In secondo luogo, qualora tale obbligo di restituzione venisse confermato, se, ai fini del calcolo delle somme da restituire, occorra tenere conto dei periodi durante i quali l’aiuto in questione è stato dichiarato dalla Commissione (…) compatibile con le regole del mercato comune prima della pronuncia di annullamento di tali decisioni da parte del [Tribunale]».

19      In risposta a tali quesiti, la Corte, con sentenza 12 febbraio 2008, causa C‑199/06, CELF e ministre de la Culture et de la Communication (Racc. pag. I‑469; in prosieguo: la «sentenza CELF I»), ha dichiarato:

«1)       L’art. 88, n. 3, ultima frase, CE deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale non è tenuto ad ordinare il recupero di un aiuto versato in violazione di detta disposizione qualora la Commissione (…) abbia adottato una decisione finale che dichiari la compatibilità di siffatto aiuto con il mercato comune ai sensi dell’art. 87 CE. In forza del diritto comunitario, egli è tenuto ad ordinare al beneficiario dell’aiuto il pagamento degli interessi per il periodo d’illegalità. Nell’ambito del suo diritto nazionale, all’occorrenza, egli può inoltre ordinare il recupero dell’aiuto illegittimo, fermo restando il diritto dello Stato membro di dare nuovamente esecuzione a quest’ultimo in un momento successivo. Egli può altresì essere indotto ad accogliere le domande di risarcimento dei danni causati a motivo dell’illegittimità dell’aiuto.

2)      In una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale, l’obbligo derivante dall’art. 88, n. 3, ultima frase, CE di rimediare agli effetti dell’illegalità di un aiuto, ai fini del calcolo delle somme da versare da parte del beneficiario e salvo circostanze eccezionali, si estende parimenti al periodo intercorso tra una decisione della Commissione (…) che dichiara la compatibilità di tale aiuto con il mercato comune e l’annullamento di detta decisione da parte del giudice comunitario».

20      Sulla base di tali risposte, il Conseil d’État, con sentenza 19 dicembre 2008, ha ordinato al ministre de la Culture et de la Communication di procedere al recupero nei confronti del CELF, degli interessi sugli aiuti illegittimi per i periodi compresi:

–        tra il 1980, anno di inizio del versamento di questi ultimi, e la data della decisione di rinvio;

–        tra la data della decisione di rinvio e la data in cui sarà stata definitivamente constatata la compatibilità di tali aiuti con il mercato comune ovvero si sarà proceduto definitivamente alla loro restituzione.

21      Riguardo alla questione del rimborso dell’importo in sorte capitale degli aiuti versati, il detto giudice ha ritenuto che la soluzione della controversia dipendesse da un’interpretazione del diritto comunitario alla luce del nuovo annullamento pronunciato, successivamente alla sentenza CELF I, dalla citata sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, SIDE/Commissione.

22      Il Conseil d’État, di conseguenza, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      Se il giudice nazionale sia legittimato a sospendere il procedimento sulla questione dell’obbligo di restituire un aiuto di Stato fino a che la Commissione (…) non abbia pronunciato una decisione definitiva sulla compatibilità dell’aiuto con le regole del mercato comune, quando una decisione anteriore della medesima istituzione che dichiarava compatibile tale aiuto è stata annullata dal giudice comunitario.

2)      Se, considerando che in tre occasioni la Commissione, con altrettante decisioni, ha dichiarato l’aiuto in questione compatibile con il mercato comune prima che il [Tribunale] annullasse detti provvedimenti, tale situazione possa costituire una circostanza eccezionale, tale da indurre il giudice nazionale a limitare l’obbligo di recupero dell’aiuto».

 Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

23      Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede se un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE, con domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, possa sospendere la propria pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla compatibilità degli aiuti con il mercato comune successivamente all’annullamento di una precedente decisione positiva.

24      Ai punti 61 e 63 della sentenza CELF I, la Corte ha sottolineato che:

–        ai sensi dell’art. 231, primo comma, CE, quando un ricorso di annullamento è fondato, il giudice comunitario dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato. Ne consegue che la decisione di annullamento elimina retroattivamente l’atto impugnato nei confronti di tutti gli amministrati;

–        alla data di annullamento di una decisione positiva da parte del giudice comunitario, si considera che gli aiuti di cui trattasi non siano stati dichiarati compatibili dalla decisione annullata.

25      Ne consegue che una fattispecie come quella della causa principale è analoga ad una in cui il giudice nazionale venga adito ex art. 88, n. 3, CE, quando non sia stata ancora adottata dalla Commissione alcuna decisione sulla compatibilità di un aiuto oggetto di esame.

26      Orbene, va rilevato che l’art. 88, n. 3, CE attribuisce ai giudici nazionali il compito di salvaguardare, fino al giudizio finale da parte della Commissione, i diritti delle parti di fronte ad un’eventuale inosservanza, da parte delle autorità statali, del divieto sancito da tale disposizione (sentenza CELF I, punto 38).

27      Al riguardo, la Corte, nella sentenza 11 luglio 1996, causa C‑39/94, SFEI e a. (Racc. pag. I‑3547, punti 44 e 50‑53), ha già dichiarato, in sostanza, che:

–        l’avvio da parte della Commissione di un procedimento di esame non può liberare i giudici nazionali dall’obbligo di salvaguardare i diritti degli amministrati in caso di violazione dell’obbligo di previa notifica;

–        qualora sia probabile il decorso di un certo lasso di tempo prima che il giudice nazionale si pronunci definitivamente, ad esempio quando chieda chiarimenti alla Commissione ai fini dell’interpretazione della nozione di aiuto di Stato che può essere indotto ad accogliere o quando sottoponga alla Corte una questione pregiudiziale, spetta al giudice medesimo valutare la necessità di disporre misure provvisorie per la salvaguardia degli interessi delle parti.

28      La Corte ha così sottolineato l’obbligo del giudice nazionale di non differire l’esame delle domande di misure di salvaguardia.

29      L’art. 88, n. 3, ultimo periodo, CE è fondato sul fine cautelare di garantire che un aiuto incompatibile non venga mai versato. La prevenzione in tal modo organizzata mira dunque a far sì che vengano versati solo aiuti compatibili. Al fine di conseguire tale obiettivo, l’attuazione di un progetto d’aiuto viene differita finché, con la decisione finale della Commissione, non venga dissipato ogni dubbio circa la sua compatibilità (sentenza CELF I, punti 47 e 48).

30      Compito dei giudici nazionali è, di conseguenza, pronunciare le misure idonee a porre rimedio all’illegittimità dell’esecuzione degli aiuti, affinché il beneficiario non conservi la libera disponibilità di questi ultimi per il tempo rimanente fino alla decisione della Commissione.

31      Una decisione di sospensione del procedimento produrrebbe de facto lo stesso risultato di una decisione di rigetto della domanda di misure di salvaguardia. Infatti, essa porterebbe a non adottare alcuna decisione sulla fondatezza di tale domanda prima della decisione della Commissione. Essa equivarrebbe a mantenere il beneficio di un aiuto durante il periodo in cui ne è vietata l’esecuzione, il che sarebbe incompatibile con l’oggetto stesso dell’art. 88, n. 3, CE e priverebbe tale disposizione del suo effetto utile.

32      Pertanto, il giudice nazionale non può sospendere il procedimento, se non privando l’art. 88, n. 3, CE del suo effetto utile, in violazione del principio di effettività dei procedimenti nazionali esperibili.

33      L’annullamento da parte del giudice comunitario di una prima decisione positiva della Commissione non può giustificare una soluzione diversa, mossa dalla considerazione secondo cui, in tal caso, l’aiuto potrebbe in seguito essere nuovamente dichiarato compatibile dalla Commissione.

34      Infatti, lo scopo dell’art. 88, n. 3, CE trae chiaramente ispirazione dalla considerazione in base alla quale, fino all’adozione da parte della Commissione di una nuova decisione, il contenuto positivo di quest’ultima non può essere pregiudicato.

35      L’obbligo di pronunciarsi immediatamente sulla domanda di misure di salvaguardia non impone al giudice adito di adottare effettivamente misure siffatte.

36      L’obbligo di adottare misure di salvaguardia sussiste solo se le condizioni che giustificano tali misure siano soddisfatte, vale a dire se sia certa la qualifica di aiuto di Stato, se l’aiuto stia per essere eseguito o sia stato versato e se non siano accertate circostanze eccezionali che rendono inopportuno un recupero. Se tali condizioni non sono soddisfatte, il giudice nazionale deve rigettare la domanda.

37      All’atto di decidere in merito alla richiesta, il giudice nazionale può ordinare o la restituzione degli aiuti con gli interessi, o, ad esempio, come suggerito dalla Commissione al punto 62 della sua comunicazione 2009/C 85/01, relativa all’applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato da parte dei giudici nazionali (GU 2009, C 85, pag. 1), il versamento dei fondi su un conto bloccato, affinché il beneficiario non ne mantenga la disponibilità, fermo restando il versamento d’interessi per il periodo compreso tra l’esecuzione anticipata dell’aiuto ed il suo versamento su tale conto bloccato.

38      Per contro, l’obbligo di «standstill» di cui all’art. 88, n. 3, CE non sarebbe rispettato, in tale fase, mediante una semplice condanna al pagamento d’interessi su somme che rimarrebbero nei conti dell’impresa. Infatti, non è assolutamente scontato che un’impresa che abbia percepito illegittimamente un aiuto di Stato avrebbe potuto ottenere, in mancanza dell’aiuto, un prestito dello stesso importo presso un istituto finanziario alle condizioni normali del mercato e disporre, così, di detto importo anteriormente alla decisione della Commissione.

39      In definitiva, l’obbligo principale del giudice nazionale è di statuire, positivamente o negativamente.

40      La prima questione pregiudiziale, pertanto, va risolta nel senso che un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE di una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione non si sia pronunciata sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune successivamente all’annullamento di una precedente decisione positiva.

 Sulla seconda questione

41      Con la sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’adozione da parte della Commissione di tre decisioni successive che abbiano dichiarato un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, possa, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell’obbligo del beneficiario di restituire l’aiuto, qualora quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

42      Si deve ricordare che la Corte, nella sentenza CELF I, ha riservato la possibilità di tener conto delle circostanze eccezionali nel corso dell’esame della portata dell’obbligo di rimediare all’illegittimità di un aiuto anche ove tale obbligo sia limitato al versamento d’interessi.

43      Al punto 65 di questa sentenza, la Corte ha ammesso la possibilità, per il beneficiario di aiuti versati illegittimamente, d’invocare circostanze eccezionali sulle quali egli abbia potuto fondare il proprio affidamento nella loro regolarità e di opporsi, conseguentemente, alla loro ripetizione.

44      La Corte ha statuito in tal senso, in considerazione di una situazione di cui alla causa principale nella quale tre decisioni positive della Commissione, di cui due annullate, erano già state adottate.

45      Tuttavia, la Corte ha immediatamente precisato, in sostanza, che un legittimo affidamento del beneficiario dell’aiuto non può derivare da una decisione positiva della Commissione, da un lato, qualora tale decisione sia stata contestata entro i termini di ricorso contenzioso e successivamente annullata dal giudice comunitario, né, dall’altro, può sorgere fino a quando il termine di ricorso non sia scaduto o, in caso di ricorso, finché il giudice comunitario non si sia pronunciato in via definitiva (sentenza CELF I, punti 66‑68).

46      La Corte ha precisato, infine, che la risposta alla questione sottoposta è stata fornita in relazione ad una situazione processuale come quella ricorrente nella causa principale (sentenza CELF I, punto 69). 

47      L’articolazione di questa motivazione doveva indurre, pertanto, a ritenere che tre decisioni positive seguite da ricorsi di annullamento proposti nei termini, di cui i primi due erano stati accolti ed il terzo era ancora pendente, non costituissero una circostanza eccezionale.

48      Il tenore della seconda questione sottoposta nella presente causa evidenzia che il giudice del rinvio, al contrario, ritiene che una successione di tre decisioni positive possa costituire una circostanza eccezionale.

49      Orbene, alla data della pronuncia della sentenza CELF I, le tre decisioni positive della Commissione erano già state adottate.

50      Prima della seconda ordinanza di rinvio si è prodotta solo una nuova situazione, vale a dire l’annullamento della terza decisione positiva per effetto della citata sentenza del Tribunale 15 aprile 2008, SIDE/Commissione.

51      Una siffatta situazione non è di per sé idonea a far sorgere un legittimo affidamento e a costituire una circostanza eccezionale. Infatti, la successione poco usuale di tre annullamenti denuncia, a priori, la difficoltà della vicenda e, lungi dal far sorgere un legittimo affidamento, sembra piuttosto idonea ad accrescere i dubbi del beneficiario sulla compatibilità dell’aiuto controverso.

52      È vero che si può ammettere che una successione di tre ricorsi comportante tre annullamenti caratterizzi una situazione assai rara. Circostanze siffatte rientrano, tuttavia, nel funzionamento normale del sistema giudiziario, il quale offre ai soggetti di diritto che ritengono di subire le conseguenze dell’illegittimità di un aiuto la possibilità di agire per l’annullamento di decisioni successive che essi ritengano essere all’origine di tale situazione.

53      In una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l’esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta nemmeno in considerazione del principio di certezza del diritto, poiché la Corte ha già dichiarato, in sostanza, che, fino a quando la Commissione non abbia adottato una decisione di approvazione e il termine per il ricorso avverso una tale decisione non sia scaduto, il beneficiario non ha alcuna certezza in ordine alla legittimità dell’aiuto, cosicché il principio di tutela del legittimo affidamento o quello della certezza del diritto non possono essere invocati (v. sentenza 29 aprile 2004, causa C‑91/01, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4355, punti 66 e 67).

54      Infine, in una situazione come quella di cui trattasi nella causa principale, l’esistenza di una circostanza eccezionale non può essere assunta in base al principio di proporzionalità. Infatti, la soppressione di un aiuto illegale mediante il recupero è la logica conseguenza della constatazione della sua illegalità. Di conseguenza il recupero di tale aiuto, in vista del ripristino della situazione precedente, non può, in linea di principio, essere considerato una misura sproporzionata rispetto agli obiettivi delle disposizioni del Trattato CE in materia di aiuti di Stato (v., in particolare, sentenza 29 aprile 2004, causa C‑298/00 P, Italia/Commissione, Racc. pag. I‑4087, punto 75, e la giurisprudenza ivi citata).

55      La seconda questione pregiudiziale, pertanto, va risolta nel senso che l’adozione da parte della Commissione di tre decisioni successive che dichiarino un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell’obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

 Sulle spese

56      Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice del rinvio, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1)      Un giudice nazionale, adito ex art. 88, n. 3, CE con una domanda diretta alla restituzione di un aiuto di Stato illegittimo, non può sospendere la pronuncia su tale domanda fino a quando la Commissione delle Comunità europee non si sia pronunciata sulla compatibilità dell’aiuto con il mercato comune dopo l’annullamento di una precedente decisione positiva.

2)      L’adozione da parte della Commissione delle Comunità europee di tre decisioni successive che dichiarino un aiuto compatibile con il mercato comune, poi annullate dal giudice comunitario, non può, di per sé, costituire una circostanza eccezionale tale da giustificare una limitazione dell’obbligo del beneficiario di restituire detto aiuto, qualora quest’ultimo sia stato eseguito in violazione dell’art. 88, n. 3, CE.

Firme


* Lingua processuale: il francese.