CONCLUSIONI
DELL’AVVOCATO GENERALE
NIILO JÄÄSKINEN
presentate il 17 marzo 2011 (1)
Cause riunite C‑431/09 e C‑432/09
Airfield NV
Canal Digitaal BV
contro
Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (Sabam)
e
Airfield NV
contro
Agicoa Belgium BVBA
[domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hof van Beroep te Brussel (Belgio)]
«Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 93/83/CEE – Radiodiffusione via satellite – Diritto esclusivo dell’autore di autorizzare la comunicazione delle sue opere – Atto di comunicazione al pubblico via satellite – Organismo di radiodiffusione – Fornitore di pacchetti di canali televisivi satellitari»
I – Introduzione
1. Nelle cause riunite sottoposte all’esame della Corte, lo Hof van Beroep te Brussel (Belgio) solleva due questioni pregiudiziali relative all’interpretazione della direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (2), ed in particolare sul senso da dare alle disposizioni dell’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della detta direttiva.
2. Il giudice del rinvio ha infatti ritenuto che l’interpretazione della nozione di «comunicazione al pubblico via satellite» quale prevista dalla detta direttiva fosse necessaria alla soluzione delle due controversie – che presentano un vincolo di connessione – dinanzi ad esso pendenti. Tali controversie vedono contrapposte, da una parte, l’Airfield NV (in prosieguo: la «Airfield») e la Canal Digitaal BV (in prosieguo: la «Canal Digitaal») alla Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (società belga degli autori, compositori ed editori, in prosieguo: la «Sabam») (causa C‑431/09) e, dall’altra, l’Airfield da sola all’Agicoa Belgium BVBA (in prosieguo: la «Agicoa») (causa C‑432/09).
3. La controversia è relativa alla questione se l’Airfield, che è un gestore di televisione satellitare che offre al pubblico di abbonarsi per ricevere un pacchetto di canali televisivi (in prosieguo: il «fornitore di pacchetti satellitari»), debba ottenere un’autorizzazione da parte dei titolari di diritti d’autore per la sua partecipazione, con l’aiuto della società sua consociata, la Canal Digitaal, alla diffusione simultanea e senza modifiche di programmi forniti da organismi di radiodiffusione, mentre tali organismi a loro volta hanno già ricevuto un’autorizzazione proveniente dai titolari di diritti di proprietà intellettuale relativi a tali programmi. In altre parole, si deve stabilire se e in quale misura un fornitore di pacchetti satellitari che agisca in una situazione come quella di cui alle cause principali effettui uno sfruttamento di opere protette da diritti d’autore o diritti connessi ai diritti d’autore.
4. Dietro ai dettagli tecnici relativamente complessi della causa, si trova in realtà una questione giuridica abbastanza semplice. Si tratta sostanzialmente di stabilire quale trattamento debba essere riservato, ai sensi della direttiva 93/83, ad un operatore indipendente nei confronti di un organismo di radiodiffusione che interviene, in maniera più o meno estesa, nella sequenza di comunicazione che collega nei casi tipici il detto organismo ad un pubblico che è il destinatario finale di segnali portatori di programmi diffusi via satellite.
II – Il contesto normativo
A – Il diritto dell’Unione
– La direttiva 93/83
5. La «direttiva 93/83» mira a colmare una lacuna lasciata, nel contesto normativo della creazione di uno spazio audiovisivo unico, dalla direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (3), che è stata adottata senza contenere disposizioni relative ai diritti d’autore (4).
6. Il quattordicesimo e il quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 sono del seguente tenore:
«(14) (…) l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti di acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite, dovrà essere eliminata attraverso la definizione del concetto di comunicazione al pubblico via satellite all’interno della Comunità; (...) questa definizione preciserà anche quale sia il luogo in cui avviene l’atto di comunicazione; (...) tale definizione è necessaria al fine di evitare che a un solo atto di radiodiffusione vengano cumulativamente applicate più leggi nazionali; (...) una comunicazione al pubblico via satellite ha luogo esclusivamente nel momento, e nello Stato membro, in cui i segnali portatori del programma sono immessi, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, in una catena ininterrotta di comunicazione via satellite sino al ritorno di detti segnali a terra; (...) normali procedure tecniche riguardanti i segnali portatori di programmi non possono essere considerate interruzioni della catena di trasmissione;
(15) (…) l’acquisto in via contrattuale dei diritti di esclusiva sulle emissioni di radiodiffusione deve avvenire nell’osservanza della normativa sul diritto d’autore e i diritti connessi vigenti nello Stato membro in cui ha luogo la comunicazione al pubblico via satellite.»
7. L’art. 1, n. 2, lett. a)‑c), della direttiva 93/83, contenuto nel capo primo intitolato «Definizioni», è così formulato:
«a) Ai fini della presente direttiva, comunicazione al pubblico via satellite è l’atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi destinati ad essere ricevuti dal pubblico in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
b) La comunicazione al pubblico via satellite si configura unicamente nello Stato membro in cui, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione, i segnali portatori di programmi sono inseriti in una sequenza ininterrotta di comunicazione diretta al satellite e poi a terra.
c) Qualora i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma criptata, vi è comunicazione al pubblico via satellite a condizione che i mezzi per la decriptazione della trasmissione siano messi a disposizione del pubblico a cura dell’organismo di radiodiffusione stesso o di terzi con il suo consenso».
8. L’art. 2 della direttiva 93/83, relativa al diritto di radiodiffusione via satellite, dispone: «in conformità delle disposizioni del presente capo, gli Stati membri riconoscono all’autore il diritto esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite di opere protette dal diritto d’autore».
– La direttiva 2001/29/CE
9. Il ventitreesimo ‘considerando’ della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (5), prevede che quest’ultimo «dovrebbe armonizzare ulteriormente il diritto d’autore applicabile alla comunicazione di opere al pubblico. Tale diritto deve essere inteso in senso lato in quanto concernente tutte le comunicazioni al pubblico non presente nel luogo in cui esse hanno origine. Detto diritto dovrebbe comprendere qualsiasi trasmissione o ritrasmissione di un’opera al pubblico, su filo o senza filo, inclusa la radiodiffusione, e non altri atti» (6).
10. Ai sensi dell’art. 3, n. 1, di tale direttiva, «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».
B – Il diritto nazionale
11. L’art. 1, n. 1, quarto comma, della legge belga 30 giugno 1994 relativa al diritto d’autore e ai diritti connessi (7) (in prosieguo: la «legge relativa ai diritti d’autore»), come modificata, prevede che «[s]olo l’autore di un’opera letteraria o artistica ha il diritto di comunicarla al pubblico con qualsiasi procedimento (anche con la messa a disposizione del pubblico in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente) (8)».
12. Gli artt. 49 e 50 di tale legge, relativi alla «comunicazione al pubblico via satellite», riportano, in sostanza, la formulazione delle disposizioni dell’art. 1, n. 2, lett. a)‑c), della direttiva 93/83, senza ulteriori modifiche.
III – Il contesto di fatto
13. L’Airfield, società belga attiva in Belgio con la denominazione commerciale TV Vlaanderen, svolge l’attività di gestore di televisione e di radio digitali via satellite. Essa offre pacchetti di canali che possono essere ascoltati e guardati assieme via satellite dai propri abbonati.
14. Il pacchetto offerto al pubblico dall’Airfield comprende due tipi di canali televisivi. Gli uni, gratuiti e non criptati, usualmente detti «free to air», possono essere ricevuti da chiunque disponga di un’antenna parabolica e di un ricevitore satellitare, senza obbligo di abbonamento. Gli altri sono criptati e possono essere guardati solo previa decriptazione, il che rende necessaria la conclusione di un contratto d’abbonamento con l’Airfield, che consegna ai suoi clienti una carta che consente la decriptazione, denominata «smartcard».
15. Per fornire le sue prestazioni, l’Airfield si avvale dei servizi tecnici della Canal Digitaal, società olandese appartenente allo stesso gruppo dell’Airfield che offre servizi equivalenti ai suoi nei confronti dei consumatori residenti nei Paesi Bassi.
16. La Canal Digitaal ha concluso una convenzione con la società SES Astra, che gestisce il sistema satellitare Astra, ai sensi della quale quest’ultima affitta alla Canal Digitaal capacità per radio e televisione digitali su tale satellite.
17. Inoltre, la Canal Digitaal ha stipulato un contratto di prestazione di servizi con l’Airfield con il quale essa si è impegnata, a partire dal 1º gennaio 2006, a subaffittarle capacità da lei affittate sul satellite Astra per la diffusione di programmi televisivi e radiofonici in Belgio e in Lussemburgo. Per la trasmissione dei programmi televisivi, la Canal Digitaal si impegna a fornire servizi tecnici, tra cui la diffusione, la moltiplicazione, la compressione, la codifica e la trasmissione dei dati che sono necessari affinché l’Airfield possa trasmettere servizi di televisione digitale in Belgio e in Lussemburgo.
18. Per offrire la televisione digitale via satellite ai propri clienti nelle Fiandre, l’Airfield ha altresì stipulato una serie di contratti con organismi di radiodiffusione i cui canali sono inclusi nel suo pacchetto satellitare. Sul piano tecnico, le modalità di collaborazione con questi ultimi differiscono a seconda del modo di ritrasmissione dei canali televisivi interessati. Il giudice del rinvio distingue tre tipi di trasmissione dei segnali portatori di programmi via satellite sino al consumatore in Belgio, vale a dire due modi indiretti e un modo diretto, con la precisazione che in tutte queste fattispecie i programmi ritrasmessi rimangono invariati.
– I due modi di ritrasmissione indiretta dei canali televisivi inclusi nel pacchetto satellitare
19. Secondo le due decisioni di rinvio, nel primo caso di ritrasmissione cosiddetta indiretta, indicata come «situazione 1», organismi di radiodiffusione belgi inviano, via terra, segnali non criptati portatori dei loro programmi agli impianti che la Canal Digitaal ha installato in Belgio. Successivamente, la Canal Digitaal comprime i segnali e li oscura per inviarli, tramite banda larga, alla sua stazione situata nei Paesi Bassi. Quest’ultima provvede all’invio dei segnali verso il satellite Astra, dopo averli codificati. La chiave che serve al pubblico per guardare i programmi è incorporata in una carta di decriptazione messa a disposizione dell’Airfield dalla Canal Digitaal, poi consegnata ad ogni cliente che si abbona presso l’Airfield.
20. Il secondo tipo di ritrasmissione indiretta, corrispondente alla «situazione 3» descritta dal giudice del rinvio, consiste nel fatto che alcuni organismi di radiodiffusione trasmettono alla Canal Digitaal i segnali portatori dei loro programmi attraverso un altro satellite, ad esempio Eutelsat, e non via terra. La Canal Digitaal riceve questi segnali satellitari, criptati e inaccessibili al pubblico, nei Paesi Bassi o in Lussemburgo. Essa li decripta se necessario, li cripta nuovamente e li invia al satellite Astra. Gli abbonati dell’Airfield possono decriptare questi segnali mediante una carta speciale messa a disposizione dell’Airfield dalla Canal Digitaal.
21. L’Airfield ha stipulato contratti di prestazione di servizi televisivi via satellite, denominati «carriage agreements» (9), o accordi di trasporto, con gli organismi di radiodiffusione interessati da questi due modi di trasmissione di loro segnali.
22. In base ai detti contratti, l’Airfield affitta ai detti organismi capacità dei transponditori satellitari ai fini della diffusione dei programmi televisivi presso i telespettatori in Belgio, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo. L’Airfield garantisce di aver ricevuto l’autorizzazione della società che gestisce il satellite Astra per subaffittare siffatte capacità.
23. Inoltre, l’Airfield si è impegnata a ricevere il segnale dei programmi televisivi di tali organismi presso un sito centrale di invio al satellite, poi a comprimere tale segnale, moltiplicarlo, criptarlo e inviarlo al satellite per la trasmissione e la ricezione.
24. Per questo affitto e per questa prestazione di servizi, gli organismi di radiodiffusione pagano un compenso all’Airfield. Dal canto loro, essi le concedono un’autorizzazione affinché gli abbonati del fornitore dei pacchetti satellitari possano vedere simultaneamente, in Belgio, nei Paesi Bassi e in Lussemburgo, i loro programmi diffusi attraverso il satellite Astra.
25. Come corrispettivo dei diritti concessi dagli organismi di radiodiffusione all’Airfield e della facoltà discrezionale dell’Airfield di includere i programmi televisivi nella sua offerta di pacchetti, quest’ultima deve versare loro un compenso per i programmi televisivi ricevuti dai suoi abbonati nel territorio interessato.
– Il modo di ritrasmissione diretta dei canali televisivi inclusi nel pacchetto satellitare
26. In questo caso, che corrisponde alla «situazione 2» esposta dal giudice del rinvio, la ritrasmissione è cosiddetta «diretta», in quanto avviene senza l’ausilio tecnico dell’Airfield e della Canal Digitaal. Infatti, gli organismi di radiodiffusione criptano essi stessi, ovvero attraverso distributori diversi dall’Airfield, i segnali portatori dei loro programmi nel paese d’origine e li inviano direttamente al satellite Astra. I detti segnali sono poi rinviati a terra. Il contributo della Canal Digitaal si limita alla fornitura delle chiavi di codificazione agli operatori, di modo che siano utilizzati i codici corretti per consentire successivamente a ciascun abbonato dell’Airfield di guardare i programmi mediante la sua carta di decriptazione.
27. Nei confronti di questo gruppo di organismi di radiodiffusione, l’Airfield ha stipulato un’altra categoria di contratti, denominati «heads of agreement». Essi prevedono che i detti organismi diano all’Airfield l’autorizzazione ad una ricezione e ad una visione simultanea da parte degli abbonati di quest’ultima, in Belgio e in Lussemburgo, dei loro programmi televisivi che vengono diffusi mediante il satellite Astra.
28. Come corrispettivo dei diritti concessi dagli organismi di radiodiffusione all’Airfield e della facoltà discrezionale dell’Airfield di inserire i programmi televisivi nella sua offerta di pacchetti, quest’ultima deve versare loro un compenso per i programmi televisivi ricevuti dai suoi abbonati nel territorio interessato.
IV – Le controversie nelle cause principali, le questioni pregiudiziali e il procedimento dinanzi alla Corte
29. La Sabam è una società cooperativa belga che rappresenta gli autori come società di gestione concedendo autorizzazioni per l’uso da parte di terzi delle loro opere protette e riscuotendo compensi per tale uso.
30. L’Agicoa (10) è una società collettiva di gestione belga che rappresenta i produttori belgi e internazionali di opere audiovisive per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi su film e altre opere audiovisive, ad eccezione dei video clip. In tale contesto, essa riscuote i compensi dovuti a tali produttori.
31. La Sabam e l’Agicoa hanno considerato che l’Airfield, in quanto soggetto indipendente dagli organismi di radiodiffusione, effettuava una ritrasmissione dei programmi televisivi già trasmessi da tali organismi, ai sensi della convenzione di Berna (11). Esse hanno ritenuto che, a seguito di questa nuova comunicazione al pubblico, l’Airfield dovesse ottenere un’ulteriore autorizzazione rispetto a quella ricevuta dagli organismi di radiodiffusione, al fine di utilizzare i repertori degli autori di cui la Sabam e l’Agicoa detengono rispettivamente i diritti.
32. A fronte di ciò, l’Airfield e la Canal Digitaal hanno sostenuto di non effettuare una ritrasmissione ma di limitarsi ad offrire al pubblico programmi televisivi per via satellitare su incarico degli organismi di radiodiffusione. A loro parere, si verificherebbe solo una prima e unica trasmissione satellitare, ad opera degli organismi di radiodiffusione stessi, per la quale questi ultimi farebbero ricorso ai servizi dell’Airfield e della Canal Digitaal su di un piano puramente tecnico. Le convenute hanno fatto valere che solo gli organismi di radiodiffusione effettuerebbero atti rilevanti ai fini della riscossione di diritti d’autore, secondo la definizione di cui agli artt. 49 e 50 della legge relativa al diritto d’autore che ha trasposto la direttiva 93/83 nell’ordinamento belga.
33. Poiché non è stato possibile raggiungere alcun accordo, la Sabam ha citato in giudizio l’Airfield e la Canal Digitaal (causa C‑431/09), mentre l’Agicoa ha citato in giudizio l’Airfield (causa C‑432/09), sul fondamento della legge relativa al diritto d’autore, dinanzi al presidente del rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Tribunale di prima istanza di Bruxelles). Quest’ultimo ha dichiarato che l’Airfield e la Canal Digitaal avevano violato i diritti d’autore e i diritti connessi, alla cui gestione provvedono la Sabam e l’Agicoa, comunicando ai telespettatori che si abbonano ai programmi dell’Airfield opere protette rientranti nel repertorio di ciascuna delle attrici senza avere ottenuto la previa autorizzazione di queste ultime.
34. L’Airfield e la Canal Digitaal hanno adito il giudice del rinvio in sede di appello. Considerando che non era in grado di fornire una soluzione chiara alle questioni di interpretazione e di applicazione del diritto comunitario sollevate nell’ambito delle due controversie ad esso sottoposte, lo Hof van Beroep te Brussel ha deciso di sospendere il giudizio e di proporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali, formulate in maniera identica nelle cause C‑431/09 e C‑432/09:
«1) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi con un collegamento fisso, o con un segnale satellitare criptato, ad un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, che fa codificare questi segnali da una società ad esso collegata e li fa inviare ad un satellite, dopo di che i segnali stessi, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di canali televisivi e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o “smartcard” messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare.
2) Se la direttiva 93/83 osti a che ad un gestore di televisione satellitare digitale venga imposto di ottenere l’autorizzazione degli aventi diritto nel caso di un atto con cui un organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi conformemente alle istruzioni di un gestore di televisione satellitare digitale, da esso indipendente, su un satellite, dopo di che questi segnali, con l’autorizzazione dell’organismo di radiodiffusione, vengono inviati, come parte di un pacchetto di canali televisivi e pertanto collegati, agli abbonati del gestore della televisione satellitare, che possono guardare i programmi simultaneamente e senza variazioni mediante una carta di decriptazione o “smartcard” messa a disposizione dal gestore della televisione satellitare».
35. Con ordinanza del presidente della Corte 6 gennaio 2010, le cause C‑281/09 e C‑282/09 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale del procedimento, nonché della sentenza.
36. Hanno presentato osservazioni scritte e orali, nonché risposte scritte ai quesiti posti dalla Corte al fine di chiarire il contesto dei fatti, l’Airfield e la Canal Digitaal congiuntamente, la Sabam, come pure l’Agicoa. La Commissione europea ha presentato osservazioni sia scritte sia orali. Il governo finlandese ha presentato solo osservazioni scritte.
V – Analisi
A – Sulla ricevibilità
37. In via preliminare, l’Agicoa asserisce che la direttiva 93/83 non sarebbe applicabile alla controversia nelle cause principali e che di conseguenza le due questioni pregiudiziali sarebbero irricevibili, dato che l’interpretazione richiesta non sarebbe utile al giudice del rinvio per consentirgli di pronunciarsi sulla controversia che esso è chiamato a risolvere (12). Essa sostiene che occorrerebbe invece applicare le disposizioni dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, in combinato disposto con quelle dell’art. 11 bis, n. 1, lett. ii), della Convenzione di Berna (13).
38. A sostegno delle sue pretese, essa fa valere, innanzi tutto, che il gruppo di lavoro sulla radiodiffusione via satellite (14) ha raccomandato, nel corso della sua riunione del 6 maggio 2003 (15), di operare una distinzione netta tra «il gestore di pacchetti satellitari [e] l’organismo di radiodiffusione qualora la sua attività consista nella costituzione di un pacchetto di servizi a partire da uno Stato membro», come avverrebbe, nella fattispecie, nel caso dell’Airfield. Essa ne deduce, senza ulteriori spiegazioni, che sarebbe dunque inconferente far valere la nozione di «comunicazione al pubblico via satellite» e che, pertanto, la Corte non dovrebbe fornire una soluzione alle questioni che le sono state sottoposte.
39. L’Agicoa fa valere, inoltre, che la causa principale che la riguarda esulerebbe dall’ambito di applicazione ratione materiae della direttiva 93/83 in quanto non verterebbe su un satellite ai sensi dell’art. 1 di quest’ultima (16).
40. Infine, essa ritiene che la direttiva 93/83 non possa applicarsi per il solo fatto che non esisterebbe, nella fattispecie, il carattere transfrontaliero previsto dalla direttiva 93/83 o, quanto meno, che tale elemento non sia mai stato precisato dall’Airfield.
41. Per quanto riguarda il primo motivo, secondo il quale le questioni proposte sarebbero senza alcuna relazione con l’oggetto di ciascuna delle controversie nelle cause principali o ipotetiche, ricordo che, nell’ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale, il giudice nazionale, alla luce delle caratteristiche particolari della causa, è nella migliore posizione per valutare sia la necessità del detto rinvio per essere in grado di pronunciare la propria decisione sia la pertinenza delle questioni che esso sottopone alla Corte (17). Dato che queste ultime vertono sull’interpretazione del diritto dell’Unione, la Corte, in linea di principio, è tenuta a pronunciarsi sapendo che, secondo una giurisprudenza costante, le questioni che vengono proposte dal giudice nazionale beneficiano di una presunzione di pertinenza (18).
42. Nella fattispecie, non può sostenersi, senza una dimostrazione che consenta di corroborare tale tesi, che non è utile, ai fini della soluzione delle controversie nelle cause principali, risolvere le questioni che il giudice del rinvio ha ritenuto nel contempo necessario e giuridicamente pertinente formulare al fine di stabilire come applicare la normativa in vigore nel Regno del Belgio e, in particolare, la legge relativa al diritto d’autore, alla luce delle prescrizioni della direttiva 93/83, tenendo presente che quest’ultima è stata trasposta nel detto Stato membro dalla detta legge, come viene sottolineato nelle due decisioni di rinvio.
43. Neppure il secondo e il terzo argomento addotti dall’Agicoa sono ulteriormente suffragati. Per quanto riguarda quest’ultimo, risulta dalla giurisprudenza che la problematica relativa ad una mancanza di carattere transfrontaliero (19) rientra non in un’eccezione di irricevibilità ma in una questione di merito (20). Peraltro, non mi sembra che nella fattispecie tutti gli elementi della controversia nelle cause principali siano ristretti all’interno di uno Stato membro (21). Pertanto, la domanda di pronuncia pregiudiziale non può essere dichiarata irricevibile neppure su tale fondamento.
44. Inoltre, all’udienza, il rappresentante della Commissione si è detto rammaricato per il fatto che lo Hof van Beroep te Brussel non sia stato più esplicito in ordine ai fatti che hanno dato luogo alle due controversie nelle cause principali. Egli ha asserito che solo leggendo i commenti delle parti nelle cause principali la Commissione aveva preso piena conoscenza delle circostanze della causa e che essa desiderava quindi integrare le sue osservazioni scritte (22). È pertanto lecito chiedersi se ciascuna delle domande di pronuncia pregiudiziale sia stata formulata in maniera sufficientemente precisa perché la Corte possa pronunciarsi.
45. Alla luce degli elementi inizialmente forniti alla Corte e alla luce di quelli successivamente portati a sua conoscenza nell’ambito della fase scritta e della fase orale del procedimento, ritengo che il giudice del rinvio abbia definito il contesto di fatto nel quale si inseriscono le questioni da lui sollevate conformemente a quanto richiesto dalla Corte (23). Infatti, i dati di fatto sono descritti dallo Hof van Beroep te Brussel in maniera certamente un po’ complessa ma senza equivoci che possano indurre in errore il lettore. La difficoltà menzionata dalla Commissione deriva a mio parere dal presupposto da essa ammesso secondo cui le controversie in questione potevano vertere soltanto su un’unica forma di attività.
46. Di conseguenza, ritengo che si debba fornire una soluzione alle questioni pregiudiziali sopra riportate, e così come esse sono state sottoposte alla Corte, quindi alla luce delle disposizioni della direttiva 93/83.
47. Le proposte che formulerò a tal fine, dopo alcune osservazioni generali, seguiranno la distinzione operata dal giudice del rinvio tra, da un lato, i modi di trasmissione in base ai quali gli organismi di radiodiffusione ritrasmettono i segnali portatori dei loro programmi televisivi verso il satellite con il contributo dell’Airfield e della Canal Digital (prima questione pregiudiziale) e, dall’altro, il modo in base al quale essi trasmettono i loro programmi senza l’ausilio di tale fornitore di pacchetti satellitari e della società sua consociata (seconda questione pregiudiziale), conformemente alle circostanze descritte nell’esposizione dei fatti all’origine delle controversie nelle cause principali.
B – Osservazioni preliminari
48. Come mette in rilievo il giudice del rinvio per motivare la sua duplice domanda di pronuncia pregiudiziale, adottando l’art. 1, n. 2, lett. a)‑c), della direttiva 93/83, il legislatore ha inteso definire la nozione di «comunicazione al pubblico via satellite» prevista dalla direttiva, nozione che forma oggetto della presente domanda di pronuncia pregiudiziale, per dare certezza del diritto sul piano comunitario.
49. Infatti, dal quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 risulta che l’obiettivo del detto articolo è quello di eliminare l’incertezza giuridica esistente in relazione ai diritti da acquisire, che ostacola la diffusione transnazionale di programmi via satellite (24). Inoltre, la definizione di questa nozione «su scala comunitaria» è apparsa necessaria per evitare l’applicazione cumulativa di più legislazioni nazionali ad uno stesso atto di radiodiffusione, tenuto conto dell’ampio impatto territoriale che una diffusione via satellite può avere (25).
50. A questo scopo, l’art. 1, n. 2, della direttiva 93/83 fornisce una definizione molto precisa della «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi di questa direttiva, che precisa anche il luogo dell’atto di comunicazione prendendo in considerazione come punto unico di collegamento il paese d’origine della diffusione, e ciò senza rinviare al diritto degli Stati membri. Questa nozione autonoma, vale a dire propria del diritto dell’Unione, deve pertanto formare oggetto di un’interpretazione uniforme. Secondo una giurisprudenza costante (26) tale nozione dev’essere interpretata non soltanto considerati tutti i termini utilizzati nella disposizione interessata, ma anche conformemente ai suoi obiettivi (27), sopra ricordati, e alla luce del contesto di quest’ultima, attinente in particolare all’esistenza nella materia di convenzioni internazionali e di atti collegati del diritto dell’Unione come la direttiva 2001/29 (28).
51. Nell’ambito della presente causa, il giudice del rinvio si chiede, in sostanza, se, nei casi di diffusione di programmi televisivi quali definiti dalle due questioni pregiudiziali, che implicano in maniera più o meno rilevante un fornitore di pacchetti satellitari, occorra considerare che vi siano:
– una comunicazione al pubblico via satellite unica e imputabile soltanto all’organismo di radiodiffusione, che sarebbe quindi il solo a dover ottenere i diritti d’autore riguardanti i programmi così diffusi,
– o, al contrario, due comunicazioni al pubblico via satellite distinte, una prima che va dall’organismo di radiodiffusione verso il pubblico della trasmissione primaria, e una seconda che va dal fornitore di pacchetti satellitari verso il pubblico costituito dai suoi abbonati (29), il che implicherebbe che i diritti d’autore siano rispettati per ciascuna di queste operazioni.
52. Innanzi tutto, sottolineo che dev’essere eliminato un rischio di malintesi connessi alla nozione di diffusione simultanea. In opposizione ad una diffusione differita, una tale «ritrasmissione», qualificata anche come «ridiffusione diretta» come la Sabam ha precisato all’udienza, è effettuata in parallelo, quindi contemporaneamente, e con lo stesso contenuto, rispetto alla diffusione iniziale dei programmi, detta «trasmissione» ai sensi della direttiva 89/552 (30), la quale ha stretti legami con la direttiva 93/83. Malgrado il loro carattere simultaneo, e non successivo, queste due diffusioni devono essere distinte per quanto riguarda i diritti d’autore ai quali esse possono dar luogo (31).
53. All’udienza, la Commissione ha detto di aver preso in considerazione nelle sue osservazioni scritte il caso di un’eventuale diffusione primaria dei programmi effettuata direttamente dall’Airfield, la cui attività, alimentata da semplici produttori di materiale trasmissibile, sarebbe allora equiparabile a quella di un organismo di radiodiffusione, e che dovrebbe senza alcun dubbio ottenere un’autorizzazione degli autori per effettuare una comunicazione al pubblico via satellite in questo caso. Tuttavia, data la formulazione delle questioni pregiudiziali sottoposte alla Corte, mi pare che l’ipotesi presa in considerazione dal giudice del rinvio sia del tutto diversa, e cioè che essa sia esclusivamente quella di una ritrasmissione diretta da parte dell’Airfield che ricalca quella effettuata, originariamente e in parallelo, da un organismo di radiodiffusione. Infatti, nelle due questioni si precisa che la visione dei programmi da parte degli abbonati dell’Airfield avviene «simultaneamente e senza variazioni», il che sottintende che questi sono accessibili contemporaneamente ai programmi, accessibili attraverso un sistema di diffusione diverso da quello dell’Airfield, che sono trasmessi dall’organismo di radiodiffusione che «fornisce» quest’ultima.
54. Nell’ambito delle controversie di cui alla causa principale, è pacifico che l’organismo di radiodiffusione e il fornitore di pacchetti satellitari sono operatori distinti sui piani strutturale ed economico, ma qual è la situazione sul piano giuridico, vale a dire quanto allo sfruttamento delle opere protette dai diritti d’autore? Il valore della risposta da dare al quesito è notevole perché nella prima delle ipotesi di cui sopra gli autori, grazie al loro diritto di autorizzare o di proibire lo sfruttamento, riscuoteranno un solo compenso versato dagli organismi di radiodiffusione, mentre, nella seconda, essi beneficieranno inoltre di un compenso versato dal fornitore di pacchetti satellitari.
55. Rilevo che il governo finlandese ritiene che le disposizioni della direttiva 93/83 non consentano di risolvere le questioni sollevate nelle due decisioni di rinvio pregiudiziale e che occorra riferirsi alle legislazioni degli Stati membri, conformemente alla sentenza Egeda (32), per determinare quale soggetto effettui una «comunicazione al pubblico via satellite» e debba quindi ottenere l’autorizzazione degli autori di programmi televisivi. Non condivido tale punto di vista in quanto risulta dai lavori preparatori che l’art. 1 della direttiva 93/83 aveva come scopo di chiarire nel contempo quale atto di diffusione di programmi costituisca una comunicazione al pubblico via satellite e chi sia responsabile di un atto del genere, con la conseguente necessità, per tale soggetto, di ottenere i diritti di sfruttamento (33).
C – Sull’autorizzazione da ottenere nel contesto di una ritrasmissione indiretta dei canali televisivi compresi nel pacchetto satellitare
56. Con la sua prima questione pregiudiziale, lo Hof van Beroep te Brussel chiede sostanzialmente se la direttiva 93/83 osti a che un fornitore di pacchetti satellitari sia tenuto ad ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti relativi alla comunicazione di opere protette nel contesto di una ritrasmissione indiretta di canali televisivi da parte di un organismo di radiodiffusione, in circostanze quali quelle delle controversie nella causa principale.
57. Il carattere indiretto delle operazioni interessate (34) attiene al fatto che l’organismo di radiodiffusione fornisce i segnali portatori dei suoi programmi, vuoi via terra, vuoi via satellite con una codificazione, non da solo ma per il tramite dell’Airfield, società che il giudice del rinvio precisa essere indipendente dal detto organismo. In concreto, tale gestore di televisione satellitare fa codificare i segnali da una società ad esso collegata, ossia la Canal Digitaal, e li fa inviare al satellite Astra.
58. Per risolvere le questioni sollevate, occorre ricordare che, ai sensi dell’art. 2 della direttiva 93/83, l’autore di un’opera protetta dai diritti di cui egli è titolare detiene il potere esclusivo di autorizzare la comunicazione al pubblico via satellite della detta opera. Le disposizioni pertinenti, nella fattispecie, della direttiva 93/83 sono quelle dell’art. 1, n. 2, lett. a) e c), che definisce la nozione di «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi di quest’ultima.
59. La formulazione di tale disposizione rivela che diversi criteri devono essere presi in considerazione perché l’operazione di cui trattasi possa essere qualificata come «comunicazione al pubblico via satellite» che comporta la necessità di autorizzazione da parte del titolare dei diritti relativi all’opera diffusa.
60. Le parti nelle cause principali concordano sulla serie di elementi che la Corte dovrebbe esaminare, ma esse discordano per quanto riguarda la soluzione da fornire alle questioni pregiudiziali. Da un lato, l’Airfield e la Canal Digitaal ritengono che la direttiva 93/83 osti a che venga fatto obbligo al fornitore di pacchetti satellitari di ottenere un’autorizzazione specifica da parte degli autori di programmi, in quanto l’intervento di quest’ultimo configurerebbe la prestazione di semplici servizi tecnici. Dall’altro, l’Agicoa e la Sabam sostengono il contrario, facendo valere che una «comunicazione al pubblico via satellite» è effettuata non soltanto dagli organismi di radiodiffusione ma anche dal detto fornitore di pacchetti satellitari.
61. Innanzi tutto, osservo che la nozione di «segnali portatori di programmi» ai sensi dell’art. 1, n. 2, della direttiva 93/83 non pone problemi. Non vi è infatti alcun dubbio sul fatto che i segnali di cui alle controversie nelle cause principali possano essere qualificati come tali.
62. L’Agicoa e la Sabam asseriscono che i detti segnali sarebbero destinati al fornitore di pacchetti satellitari, e non al pubblico in quanto tale, mentre, secondo l’Airfield e la Canal Digitaal, non sarebbe il detto fornitore a trasmettere a destinazione del pubblico, in particolare nella fase di invio dei segnali al satellite.
63. Risulta dalla giurisprudenza che la nozione di «pubblico» prevista dall’art. 1, n. 2, della direttiva 93/83 rinvia al «grande pubblico», in opposizione ai professionisti (35). Occorre quindi escludere dalla qualificazione di «comunicazione al pubblico via satellite» la parte degli atti di ritrasmissione che corrisponde alla captazione dei segnali da parte di un professionista quale l’Airfield. La fattispecie considerata dal giudice del rinvio è quella dell’operazione che inizia con la fornitura dei segnali portatori dei suoi programmi da parte di un organismo di radiodiffusione e che sfocia nella possibilità da parte degli abbonati del gestore di televisione satellitare di guardare alla fine i programmi interessati nella loro integralità, non in differita e senza variazioni. A mio parere, solo il detto pubblico, anche solo potenziale (36), è pertinente alla luce della questione pregiudiziale.
64. Nella fattispecie, il pubblico interessato dall’attività dell’Airfield è quello costituito dalle persone che hanno sottoscritto un abbonamento presso di essa. L’organismo di radiodiffusione può perfettamente aver avuto di mira un pubblico diverso da quest’ultimo, fermo restando che nessuno degli organismi i cui programmi sono ripresi nel pacchetto dell’Airfield riserva esclusivamente la distribuzione dei suoi segnali ad essa. Orbene, questo orientamento relativo all’esistenza di un «pubblico nuovo» è stato accolto dalla Corte nella citata sentenza SGAE del 2006, concernente la nozione di «comunicazione al pubblico via satellite» quale prevista dall’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29 (37), che tende sostanzialmente a sostituire l’art. 2 della direttiva 93/83 (38). Nella fattispecie, è lecito ritenere che occorra dissociare la comunicazione al pubblico inizialmente effettuata dall’organismo di radiodiffusione, che può essere captata a titolo gratuito da chiunque disponga di uno strumento di accesso appropriato, e quella effettuata dal fornitore di pacchetti satellitari, che è accessibile ai soli abbonati ai quali è stata consegnata una carta di decriptazione. Dato che i loro pubblici sono diversi, gli interessi economici di questi due operatori, che sono indipendenti secondo quanto si afferma nelle due decisioni di rinvio, sono anch’essi distinti (39).
65. All’udienza, l’Airfield ha ammesso che un’autorizzazione speciale degli autori e, pertanto, un altro compenso a loro beneficio, sarebbe necessaria nell’ipotesi, non verificata nel caso di specie, in cui la ritrasmissione da lei effettuata sia differita nel tempo rispetto a quella effettuata dagli organismi di radiodiffusione. Tuttavia, alla guisa della Sabam e della Commissione, ritengo che poco importi che la diffusione da parte del fornitore di pacchetti satellitari sia differita o, come nelle controversie nelle cause principali, simultanea. Il criterio essenziale, perché si configurino atti di sfruttamento separati, è che l’Airfield abbia agito tenendo presente un obiettivo particolare, e cioè il pubblico specificamente avuto di mira per mezzo dell’accorpamento dei programmi, operazione che offre un valore economico aggiunto al fornitore di pacchetti satellitari.
66. L’Airfield definisce il proprio pubblico formando i pacchetti di canali televisivi che sono, per definizione, un prodotto audiovisivo diverso dai singoli canali che li compongono. Come la Commissione ha affermato all’udienza, potrebbe trattarsi o di una trasmissione primaria da parte dell’Airfield, o di una ritrasmissione, ma, in entrambi i casi, il fornitore di pacchetti satellitari deve avere una sua propria autorizzazione proveniente dai titolari di diritti d’autore. La sola eccezione ammissibile a mio parere sarebbe quella relativa al caso in cui, ai sensi di un accordo contrattuale concluso con gli autori e conforme alla legge nazionale (40), l’organismo di radiodiffusione abbia potuto cedere la sua autorizzazione al fornitore di pacchetti satellitari che effettua una ritrasmissione simultanea. Orbene, tale possibilità sembra esclusa nel caso di specie alla luce delle indicazioni fornite all’udienza dalla Sabam, che ha precisato come i contratti generali di autorizzazione e di remunerazione da essa conclusi con gli organismi di radiodiffusione interessati richiedessero che questi ultimi provvedessero direttamente alla diffusione delle opere protette ed escludessero espressamente la possibilità per gli stessi di ricorrere ad un terzo per distribuire o ridiffondere i programmi oggetto dell’autorizzazione loro accordata dai titolari dei diritti d’autore.
67. Dopo aver sottolineato che la direttiva 93/83 non definisce chiaramente la nozione di «atto di inserire, sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione» ai sensi dell’art. 1, n. 2, lett. a), della detta direttiva, l’Airfield e la Canal Digitaal considerano che esse intervengono in qualità di semplici subfornitori, limitandosi a fornire un ausilio tecnico agli organismi di radiodiffusione, poiché esse non deciderebbero né il contenuto dei programmi trasmessi, né il momento della loro diffusione (41).
68. All’udienza, la Commissione ha ritenuto che il fornitore di pacchetti satellitari agisse tuttavia come un organismo di radiodiffusione nella misura in cui esso dà quanto meno istruzioni ed opera un accorpamento dei canali televisivi. Anche l’Agicoa e la Sabam confutano l’analisi dell’Airfield e della Canal Digitaal in quanto queste ultime svolgono un ruolo di «agevolatori» nei confronti degli organismi di radiodiffusione con i quali sono stati stipulati contratti.
69. Osservo che nel caso di specie, secondo la sua prima questione pregiudiziale, il giudice del rinvio dà per scontato il fatto che «[l’]organismo di radiodiffusione fornisce i suoi segnali portatori di programmi (…) ad un gestore di televisione satellitare digitale». Ne consegue che proprio il detto organismo risulta essere all’origine del processo di comunicazione. Resta da stabilire se sia esso, e non l’Airfield, a compiere «l’atto di inserire» relativo ad una comunicazione al pubblico via satellite, ai sensi della direttiva 93/83, o se esso si limiti, in quanto semplice produttore di materiale trasmissibile, a fornire il contenuto audiovisivo la cui diffusione via satellite è giuridicamente e tecnicamente eseguita sotto il controllo dell’Airfield e della Canal Digitaal.
70. La risposta si trova a mio parere nei contratti di trasporto che l’Airfield stipula con gli organismi di radiodiffusione. Risulta infatti, dal paragrafo 7.2 del contratto tipo «carriage agreement» acquisito agli atti, che l’Airfield ha la facoltà discrezionale di selezionare i programmi televisivi che essa intende includere nella sua offerta su tutto il territorio o una parte di esso, vantaggio che è ottenuto come corrispettivo di un compenso. È quindi tale fornitore di pacchetti satellitari che definisce il contenuto di ciò che viene inviato verso il satellite. Di conseguenza, in quanto responsabile della comunicazione al pubblico, egli deve ottenere un’autorizzazione dai titolari di diritti.
71. Ricordo che l’effetto utile dell’art. 1, n. 2, lett. a), della direttiva 93/83 è quello di definire l’atto di sfruttamento pertinente sotto il profilo del diritto d’autore, nel contesto della radiodiffusione via satellite. La soluzione adottata dal legislatore comunitario ha senso solo se la comunicazione al pubblico via satellite è intesa come una sequenza causale unica e chiusa che consiste in un atto di inserzione dei segnali, seguito da un invio verso il satellite e poi da un invio a terra, il tutto sotto la responsabilità ed il controllo dell’organismo di radiodiffusione che ha effettuato la trasmissione primaria.
72. La Commissione ha sottolineato, nelle sue osservazioni scritte, che, tenuto conto dell’obiettivo di certezza del diritto perseguito dalla direttiva 93/83, occorre non far dipendere l’applicabilità delle sue disposizioni dai rischi tecnici connessi al satellite. Dalla giurisprudenza della Corte risulta che è necessario che il sistema di diffusione sia chiuso, nel senso che il pubblico non deve aver accesso ai segnali portatori di programmi finché essi si collocano nella sequenza di comunicazione (42). Ritengo che ciò corrisponda appunto al caso di specie, dato che nessuna intercettazione da parte di terzi è possibile, in quanto il segnale trasmesso è codificato.
73. L’Airfield e la Canal Digitaal sostengono che, poiché i loro interventi si limitano a «normali procedure tecniche», essi non possono essere considerati in grado di provocare un’interruzione del segnale (43), conformemente alle disposizioni del quattordicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83 (44). All’udienza, le interessate hanno sostenuto che la composizione di pacchetti satellitari non provoca interruzioni poiché i programmi sono ritrasmessi così come esse li ricevono dall’organismo di radiodiffusione, senza alcuna modificazione del loro contenuto e neppure dell’orario della loro diffusione, e che le operazioni tecniche da esse effettuate non costituiscono quindi atti che diano diritto alla riscossione di diritti d’autore.
74. Visto il testo della questione pregiudiziale e gli elementi figuranti nel fascicolo, condivido la tesi contraria dell’Agicoa e della Sabam secondo la quale i detti interventi (45) richiedono un adeguamento tecnico dei segnali trasmessi dagli organismi di radiodiffusione e, pertanto, portano ad un’interruzione della sequenza di comunicazione. È importante rilevare che l’Airfield, con l’ausilio tecnico della Canal Digitaal, modifica la natura dei segnali trasmessi dagli organismi di radiodiffusione e utilizza la propria frequenza per diffondere i programmi televisivi, il che permette di ritenere che tale fornitore di pacchetti satellitari agisca in maniera autonoma rispetto ai detti organismi. Ritengo che tali atti vadano oltre le «normali procedure tecniche» (46), che ciò configuri un’interruzione della sequenza di comunicazione inizialmente avviata dagli organismi di radiodiffusione e che una nuova sequenza sia allora creata e definita dall’Airfield. Tale operazione le permette di orientare la ritrasmissione via satellite dei programmi interessati verso un pubblico diverso da quello dell’organismo di radiodiffusione che ha effettuato la trasmissione primaria, anche se la diffusione di questi programmi è simultanea e il loro contenuto è integralmente identico.
75. Alla lettura delle due decisioni di rinvio appare chiaramente che il giudice nazionale parte dall’ipotesi che i segnali portatori di programmi siano diffusi in forma codificata e ricevuti in tale stato dagli abbonati del fornitore di pacchetti satellitari, il quale consegna a questi una carta di decriptazione per consentir loro di decodificare tali segnali. La fattispecie considerata rientra quindi senz’altro nell’ambito di applicazione delle disposizioni dell’art. 1, n. 2, lett. c), della direttiva 93/83.
76. L’Airfield precisa che gli organismi di radiodiffusione hanno dato il loro consenso perché essa venda carte del genere ai propri clienti. Secondo l’Agicoa e la Sabam, la prova di tale supposto consenso non sarebbe tuttavia stata fornita dagli interessati. Spetterà al giudice nazionale valutare se siano prodotti elementi di prova sufficienti.
77. Esprimendosi riguardo a quest’ultimo criterio durante l’udienza, l’Airfield ha fatto valere che gli organismi di radiodiffusione chiedono il suo ausilio tecnico per criptare i programmi proprio perché essi possano essere ricevuti solo nel territorio prescelto, e cioè le Fiandre belghe, e non essere accessibili a qualsiasi pubblico (47). Ciò dimostra appunto, a mio parere, che l’intervento del fornitore di pacchetti satellitari ha un impatto importante sull’orientamento della «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi della direttiva 93/83. A mio parere, non si può presumere che l’autorizzazione data dai titolari di diritti ad un organismo per l’atto di sfruttamento che consiste nella diffusione di trasmissioni primarie via satellite comprenda la ritrasmissione degli stessi programmi, da parte di un operatore indipendente, destinata ai suoi clienti che costituiscono un pubblico diverso.
78. Alla luce di tutti questi elementi, ritengo che occorra risolvere negativamente la prima questione pregiudiziale, e cioè dichiarare che la direttiva 93/83 dev’essere interpretata nel senso che non è incompatibile con il diritto dell’Unione il fatto che la legge di uno Stato membro imponga ad un fornitore di pacchetti satellitari di ottenere un’autorizzazione particolare per utilizzare i segnali portatori di programmi protetti da diritti d’autore, qualora tali segnali siano ritrasmessi in maniera indiretta da un organismo di radiodiffusione, il che implica una partecipazione rafforzata del detto fornitore, in circostanze come quelle delle controversie nelle cause principali.
D – Sull’autorizzazione da ottenere nel contesto di una ritrasmissione diretta dei canali televisivi inclusi nel pacchetto satellitare
79. Con la sua seconda questione pregiudiziale, lo Hof van Beroep te Brussel chiede in sostanza se la direttiva 93/83 osti a che un fornitore di pacchetti satellitari sia tenuto ad ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti relativi alla comunicazione di opere protette nel contesto di una ritrasmissione diretta di canali televisivi da parte di un organismo di radiodiffusione nelle circostanze del caso di specie.
80. Gli elementi che differenziano tale questione pregiudiziale dalla prima attengono non alle norme del diritto dell’Unione di cui viene richiesta l’interpretazione, poiché si tratta sempre delle disposizioni pertinenti della detta direttiva, ma ai dati di fatto delle controversie nelle cause principali che formano oggetto della domanda di pronuncia pregiudiziale. Infatti, nella fattispecie da esso indicata come la «situazione 2», il giudice del rinvio menziona una diversa ripartizione dei ruoli secondo la quale l’organismo di radiodiffusione è più attivo nella diffusione dei canali televisivi offerti dal fornitore di pacchetti satellitari, più precisamente nel corso della fase iniziale del processo costituito dall’invio al satellite (48).
81. In tale caso, la ritrasmissione può essere qualificata come «diretta» poiché l’organismo di radiodiffusione provvede direttamente, o con l’ausilio di terzi, alla codifica dei segnali portatori dei suoi programmi e all’invio di questi ultimi al satellite, senza che l’Airfield e la Canal Digitaal intervengano. Il fornitore di pacchetti satellitari e l’impresa sua consociata si limitano ad impartire al detto organismo «istruzioni», secondo la terminologia impiegata nella seconda questione pregiudiziale.
82. Le condizioni di applicazione delle disposizioni dell’art. 1, n. 2, lett. a) e c), della direttiva 93/83 che sono state esaminate per quanto riguarda la prima questione pregiudiziale sono anch’esse operanti a questo proposito. Se le considerazioni generali che sono state precedentemente esposte in ordine alle dette condizioni rimangono valide in questo contesto, esse devono invece formare oggetto di un esame concreto che sia specifico di questa situazione alla luce delle differenze rilevate rispetto alle altre situazioni illustrate dal giudice del rinvio.
83. Le parti nelle cause principali adottano le stesse posizioni contrapposte emerse nell’ambito della soluzione della prima questione pregiudiziale. Tenuto conto del fatto che l’intervento del fornitore di pacchetti satellitari nell’operazione interessata è per definizione più limitato nella fattispecie rispetto al caso considerato dalla precedente questione, se avvenisse che quest’ultima fosse risolta in senso affermativo mi pare che la Corte dovrebbe a fortiori considerare che non può pretendersi dal detto fornitore che ottenga un’autorizzazione per una ritrasmissione a cui procede in maniera più attiva l’organismo di radiodiffusione. Fin da ora preciso che propongo alla Corte di dare un’interpretazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 93/83 che conduca ad una soluzione inversa nelle due fattispecie.
84. Così come è stato rilevato in ordine alla prima questione, si può ritenere che i segnali portatori dei programmi televisivi che l’organismo di radiodiffusione trasmette, questa volta in maniera diretta, nella fase dell’invio al satellite non siano destinati in quanto tali ad essere captati dal pubblico, mentre essi lo sono nella fase dell’invio a terra. Nondimeno, questi segnali, al termine della sequenza di comunicazione, che dev’essere vista nel suo insieme, raggiungono il pubblico specifico, e quindi nuovo su un piano economico, costituito dai clienti dell’Airfield.
85. A mio modo di vedere, in questo caso il fornitore di pacchetti satellitari interviene ancora sin dal primo stadio della diffusione, benché in maniera più sommaria rispetto ai casi considerati dalla prima questione pregiudiziale. Infatti, secondo le due decisioni di rinvio, esso impartisce le sue «istruzioni» agli organismi di radiodiffusione interessati affinché questi ultimi utilizzino, nelle operazioni di codifica che essi prendono direttamente a carico, gli stessi codici suoi per consentire poi ai clienti dell’Airfield di decriptare i segnali, per mezzo della carta che essa fornisce loro, e di guardare i programmi dei detti organismi.
86. Nella presente fattispecie, è incontestabile che i segnali portatori di programmi sono inseriti nella sequenza di comunicazione sotto il controllo e la responsabilità dell’organismo di radiodiffusione poiché – e questa è la differenza più rilevante rispetto alla situazione considerata in precedenza – il detto organismo invia tali segnali verso il satellite con i propri mezzi. Questo atto appare quindi imputabile all’organismo di radiodiffusione e non al fornitore, tenendosi presente che il giudice del rinvio precisa che essi sono soggetti indipendenti l’uno dall’altro.
87. Tuttavia, gli organismi di radiodiffusione perdono il controllo delle operazioni a causa dell’intervento dell’Airfield. In concreto, questa fornisce loro più di un semplice ausilio tecnico, poiché essa definisce, da una parte, le chiavi di codifica e, dall’altra, la composizione dei pacchetti di programmi, alle condizioni vincolanti previste dagli «heads of agreement» da essa conclusi con ciascuno degli organismi di radiodiffusione che hanno optato per una ritrasmissione cosiddetta diretta. In particolare, il paragrafo 3.1 dei detti contratti dispone che l’Airfield ha la facoltà discrezionale di includere o meno i programmi televisivi nella sua offerta, con versamento di un compenso per il vantaggio così concesso. Mi pare chiaro che, in tali condizioni, gli organismi interessati non abbiano il controllo totale, e quindi l’intera responsabilità, delle operazioni relative all’invio al satellite, ma che quanto meno essi condividano tali qualità con il fornitore di pacchetti satellitari, o addirittura che quest’ultimo le detenga in via esclusiva.
88. Secondo l’Airfield, il suo intervento limitato nella sequenza di comunicazione sarebbe una normale procedura tecnica e non costituirebbe una causa di interruzione di quest’ultima. Tuttavia, a mio parere, le «istruzioni» che essa impartisce non sono trascurabili poiché sono frequenti (49) e, soprattutto, poiché sono esse che, da una parte, garantiscono che il pubblico avuto di mira dal detto fornitore, vale a dire le persone che hanno sottoscritto un abbonamento presso di esso, possa effettivamente ricevere i programmi diffusi e decriptarli (50), e, dall’altra, permettono che questi programmi siano accorpati in pacchetti composti conformemente alla selezione operata dal fornitore.
89. Orbene, l’autorizzazione di comunicazione al pubblico che è stata data all’organismo di radiodiffusione dall’autore di un programma televisivo non equivale necessariamente ad un consenso a che quest’ultimo si ritrovi associato, attraverso l’accorpamento scelto dall’Airfield, ad altri programmi la cui natura o il cui oggetto potrebbe apparire poco compatibile con il pubblico cui l’autore della detta opera protetta intendeva, dal canto suo, rivolgersi (51). Il fatto che il fornitore di pacchetti satellitari debba ottenere anche un’autorizzazione dell’autore permetterebbe a quest’ultimo di salvaguardare tanto i suoi interessi finanziari quanto i suoi diritti morali sul programma diffuso in maniera accorpata.
90. Il dispositivo di decriptazione che è necessario per visionare le trasmissioni interessate è consegnato dal fornitore di pacchetti satellitari ai suoi abbonati, ma, sembra, con il consenso dell’organismo di radiodiffusione. Dato che tale fatto è contestato, spetterà al giudice del rinvio valutare se ne venga prodotta la prova.
91. Quest’ultimo elemento non rimette in discussione la mia tesi secondo la quale il fornitore di pacchetti satellitari effettua in realtà un atto di sfruttamento delle opere protette dai diritti d’autore, nonché dai diritti connessi ai diritti d’autore, che è distinto da quello dell’organismo di radiodiffusione e che costituisce una «comunicazione al pubblico via satellite» ai sensi della direttiva 93/83 (52).
92. Ritengo dunque che occorra fornire una soluzione in senso negativo alla seconda questione pregiudiziale, così come alla prima questione pregiudiziale, benché i segnali portatori di programmi siano, in questo caso, ritrasmessi in maniera diretta dall’organismo di radiodiffusione, quindi con un intervento più modesto del fornitore di pacchetti satellitari, nelle circostanze del caso di specie.
VI – Conclusione
93. Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di giustizia di risolvere nei seguenti termini le due questioni pregiudiziali proposte dallo Hof van Beroep te Brussel:
«La direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d’autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo, non osta a che un fornitore di pacchetti di canali televisivi satellitari sia tenuto ad ottenere l’autorizzazione dei titolari di diritti d’autore, o di diritti connessi ai diritti d’autore, per operazioni nelle quali un organismo di radiodiffusione gli fornisce i segnali portatori dei suoi programmi in circostanze come quelle oggetto delle cause principali».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – GU L 248, pag. 15.
3 – GU L 298, pag. 23. Questa direttiva ha costituito oggetto di revisioni nel 1997 (GU L 202 pag. 60) e nel 2007 (GU L 332, pag. 27).
4 – V. il quarto, il quinto e il dodicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83.
5 – GU L 167, pag. 10.
6 – Nella sentenza 7 dicembre 2006, causa C‑306/05, SGAE (Racc. pag. I‑11519, punto 30), la Corte ha rilevato che, mentre la direttiva 93/83 prevede solo l’armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di trasmissioni provenienti da altri Stati membri, la direttiva 2001/29 si applica a tutte le comunicazioni al pubblico di opere protette.
7 – Moniteur belge 27 luglio 1994, pag. 19297. Detta legge è entrata in vigore il 1° agosto 1994.
8 – La frase citata tra parentesi è stata aggiunta dalla legge 22 maggio 2005, che traspone nell’ordinamento belga la direttiva 2001/29.
9 – Il giudice del rinvio precisa che gli è stata comunicata solo una versione inglese dei detti contratti.
10 – Più precisamente, l’Agicoa Belgium, ricorrente nella causa principale, esercita tale attività in esecuzione di mandati di gestione ad essa affidati sia dall’«associazione di gestione internazionale collettiva delle opere audiovisive» (AGICOA), associazione di diritto svizzero, sia dalla «beheers‑en belangenvennootschap voor audiovisuele producenten» (BAVP), società cooperativa a responsabilità limitata di diritto belga.
11 – Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche, Atto di Parigi del 24 luglio 1971, quale modificata il 28 settembre 1979 (in prosieguo: la «convenzione di Berna»).
12 – Al riguardo, l’Agicoa rinvia alle sentenze 22 gennaio 2002, causa C‑390/99, Canal Satélite Digital (Racc. pag. I‑607, punto 19) e 5 febbraio 2004, causa C‑380/01, Schneider (Racc. pag. I‑1389, punto 22) in cui viene dichiarato, conformemente ad una giurisprudenza costante, che «la Corte può rifiutare di pronunciarsi su una questione pregiudiziale sollevata da un giudice nazionale solo qualora risulti manifestamente che l’interpretazione del diritto comunitario richiesta non ha alcuna relazione con l’effettività o con l’oggetto della causa principale oppure qualora il problema sia di natura ipotetica e la Corte non disponga degli elementi di fatto o di diritto necessari per fornire una soluzione utile alle questioni che le vengono sottoposte».
13 – «Gli autori di opere letterarie e artistiche hanno diritto esclusivo di autorizzare: (…) ii) ogni comunicazione al pubblico, con o senza filo, dell’opera radiodiffusa, quando tale comunicazione sia eseguita da un ente diverso da quello originario». [traduzione libera]
14 – Il resoconto della prima riunione tenuta dal detto gruppo di lavoro il 28 novembre 2002 ricorda che «[l]a consultazione degli operatori economici interessati (…) era stata annunciata nella relazione sull’applicazione della [direttiva 93/83]» [traduzione libera] Tale resoconto è accessibile sul sito Intranet della Commissione, http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/satellite‑cable/working‑group‑satellite_fr.pdf
15 – Resoconto della seconda riunione accessibile, in francese, sul sito Internet della Commissione: http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/docs/satellite‑cable/working‑group‑satellite‑05‑03_fr.pdf.
16 – Nozione che il detto articolo così definisce: «qualsiasi satellite operante su bande di frequenza che, a norma della legislazione sulle telecomunicazioni, sono riservate alla trasmissione di segnali che possono essere ricevuti dal pubblico o che sono riservati alla comunicazione individuale privata». Al riguardo, v. paragrafi 33 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa che è sfociata nella sentenza Lagardère Active Broadcast, causa C‑192/04 (Racc. pag. I‑7199).
17 – V. sentenza 21 ottobre 2010, causa C‑467/08, Padawan (Racc. pag. I‑10055, punti 21 e segg., nonché la giurisprudenza ivi citata), e paragrafi 48 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak nella detta causa.
18 – Presunzione recentemente ricordata dalla Corte nella sentenza 12 ottobre 2010, causa C‑45/09, Rosenbladt (Racc. pag. I‑9391, punto 33).
19 – Preciso che è questa problematica che il gruppo di lavoro sulla radiodiffusione via satellite ha menzionato nel corso della sua seconda riunione, tenutasi nel 2003. Infatti, l’estratto citato dall’Agicoa, riportato in precedenza, prosegue così: «A questo proposito, i servizi della Commissione hanno ricordato che solo le attività a dimensione transfrontaliera potevano essere prese in considerazione nell’ambito della [direttiva 93/83] e che l’attività di ritrasmissione di canali nazionali da parte di un gestore di pacchetti satellitari per la ricezione da parte del pubblico entro frontiere nazionali non poteva rientrare nell’ambito di applicazione della detta [d]irettiva fondata sugli artt. 43 e 49 del Trattato CE relativa alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione di servizi». [traduzione libera]
20 – Sentenza 13 gennaio 2000, causa C‑254/98, TK Heimdienst (Racc. pag. I‑151, punti 14 e 15).
21 – Infatti, secondo le due decisioni di rinvio, il fornitore di pacchetti satellitari è una società belga, che collabora con una società olandese, i segnali portatori di programmi sono ricevuti sia nei Paesi Bassi sia in Lussemburgo, e i programmi diffusi via satellite sono originari di vari Stati membri dell’Unione europea e possono essere guardati da pubblici stabiliti su territori diversi, in particolare in Belgio e in Lussemburgo.
22 – La Commissione ha precisato che, nutrendo dubbi sulla questione se le trasmissioni effettuate dall’Airfield fossero trasmissioni primarie, come essa aveva ritenuto nelle proprie memorie, ovvero, al contrario, ritrasmissioni, essa intendeva non modificare la sua posizione iniziale nel caso in cui il giudice del rinvio ritenesse che nella fattispecie si tratti di trasmissioni primarie, bensì aggiungere elementi per rispondere anche in ordine all’altra ipotesi.
23 – Ossia, secondo una giurisprudenza costante (v., in particolare, sentenza 6 marzo 2007, cause riunite C‑338/04, C‑359/04 e C‑360/04, Placanica e a., Racc. pag. I‑1891, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), di modo che non soltanto la Corte sia in grado di dare soluzioni utili per risolvere le controversie nelle cause principali, ma anche che i governi degli Stati membri, nonché le altre parti interessate, abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni ai sensi dell’art. 23 dello Statuto della Corte di giustizia.
24 – Il detto obiettivo è altresì enunciato nel quinto ‘considerando’ della direttiva 93/83.
25 – V. proposta della Commissione all’origine della direttiva 93/83, COM(91) 276 def. pagg. 33 e segg., relazione della Commissione sull’applicazione di tale direttiva, COM(2002) 430 def., spec. pagg. 6‑8, nonché sentenze 3 febbraio 2000, causa C‑293/98, Egeda (Racc. pag. I‑629, punti 15, 20 e 21) e 14 luglio 2005, causa C‑192/04, Lagardère Active Broadcast (Racc. pag. I‑7199, punti 41 e 42).
26 – V. la giurisprudenza citata nella precitata sentenza Padawan (punti 31 e segg.) e le conclusioni dell’avvocato generale Trstenjak in detta causa (paragrafi 61 e segg.), le cui considerazioni mi sembrano applicabili nella fattispecie.
27 – V., ad esempio, sentenza Lagardère Active Broadcast (cit., punti 26 e segg.).
28 – In particolare, la Convenzione di Berna e il Trattato sul diritto d’autore adottato a Ginevra, il 20 dicembre 1996, dall’Organizzazione mondiale della proprietà intelletuale (in prosieguo: «trattato dell’OMPI sul diritto d’autore»). Sui rapporti esistenti tra la nozione di «comunicazione al pubblico» contenuta in tali atti e la stessa nozione ai sensi dell’art. 3, n. 1, della direttiva 2001/29, v. paragrafi 35 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa SGAE, citata supra, nonché paragrafi 127 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa C‑403/08, Football Association Premier League e a., ancora pendente.
29 – Rilevo che l’art. 3, n. 2, della direttiva 93/83, relativo all’«acquisto dei diritti di radiodiffusione», dispone che «uno Stato membro può prevedere che un contratto collettivo concluso tra una società di gestione collettiva e un organismo di radiodiffusione riguardo ad una data categoria di opere possa essere esteso al titolare dei diritti della stessa categoria non rappresentati da detta società, a condizione che: la comunicazione al pubblico via satellite trasmetta in simultanea un programma trasmesso a terra dalla stessa emittente (…)». In tale contesto, l’organismo di radiodiffusione beneficerà del sistema menzionato solo se vi sia stata una trasmissione primaria parallelamente alla comunicazione al pubblico via satellite.
30 – L’art 1, lett. a), della direttiva 89/552, nella sua versione applicabile al momento dell’adozione della direttiva 93/83, era così formulato: «[a]i fini della presente direttiva: a) per «trasmissione televisiva» si intende la trasmissione, via cavo o via etere, nonché la trasmissione via satellite, in forma non codificata o codificata, di programmi televisivi destinati al pubblico. Il termine suddetto comprende la comunicazione di programmi effettuata tra le imprese ai fini della ritrasmissione al pubblico (…)». Per contro, mi pare chiaro che la direttiva 93/83 non si applica alle trasmissioni primarie via satellite, in quanto si ricorda che essa disciplina anche la ritrasmissione via cavo.
31 – Da raffrontare con l’art. 1, n. 3, della direttiva 93/83, riguardante la diffusione via cavo, ai sensi del quale: «[a]i fini della presente direttiva, �ritrasmissione via cavo� è la ritrasmissione simultanea, invariata ed integrale, tramite un sistema di ridistribuzione via cavo o a frequenze molto elevate, destinata al pubblico, di un’emissione primaria senza filo o su filo proveniente da un altro Stato membro, su onde hertziane o via satellite, di programmi radiofonici o televisivi destinati ad essere captati dal pubblico».
32 – Citata (punti 25 e segg.). V. anche, al riguardo, sentenza SGAE cit. (punto 30).
33 – V. proposta iniziale di direttiva, COM(91) 276 def., pag. 33, punto 3, e proposta modificata di direttiva, COM(92) 526 def., spec. pag. 7.
34 – Ossia le «situazioni 1 e 3» che sono esposte dal giudice del rinvio, in opposizione alla «situazione 2», il cui tenore è stato ricordato in precedenza, nel contesto di fatto.
35 – Sulla nozione di «pubblico» ai sensi della direttiva 93/83, v. sentenza Lagardère Active Broadcast (cit., punti 31 e segg.), che cita la sentenza 2 giugno 2005, causa C‑89/04, Mediakabel (Racc. pag. I‑4891, punto 30), vertente sull’interpretazione di tale nozione ai sensi della direttiva 89/552. La Corte si è riferita a queste due sentenze per interpretare la stessa nozione, ai sensi della direttiva 2001/29, nella sentenza SGAE, causa C‑306/05, cit. (punti 37 e segg.).
36 – È indifferente che i programmi diffusi siano effettivamente visti o no, così come, per quanto riguarda un libro, solo la messa dell’opera a disposizione del pubblico conta per giustificare la riscossione di diritti d’autore in caso di vendita.
37 – Nella sentenza SGAE, causa C‑306/05, cit. (punti 40 e segg.), la Corte, basandosi sulle disposizioni della Convenzione di Berna, rileva che la «trasmissione [di opere comunicate per mezzo di apparecchi televisivi installati in camere d’albergo] viene effettuata ad un pubblico diverso dal pubblico cui è diretto l’atto di comunicazione originario dell’opera, ossia ad un pubblico nuovo». Qualora la captazione delle trasmissioni interessate avvenga a beneficio di un auditorio più ampio, con un atto indipendente attraverso il quale l’opera trasmessa è comunicata ad un nuovo pubblico, tale ricezione pubblica dà luogo al diritto esclusivo dell’autore di autorizzarla. V. anche ordinanza 18 marzo 2010, causa C‑136/09, Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon (non ancora pubblicata nella Raccolta, punti 38 e segg.), nonché citate conclusioni dell’avvocato generale Kokott nella causa Football Association Premier League e a. (paragrafi 118 e segg.).
38 – V., in questo senso, Hugenholtz, B., («Nouvelle lecture de la Directive Satellite‑Câble: passé, présent, avenir», Convergence, droit d’auteur et télévision transfrontière, IRIS Plus 2009‑8, pubblicazione dell’Osservatorio europeo dell’audiovisivo, Strasburgo, pag. 10), che afferma che l’art. 3 della direttiva 2001/29 prevede un diritto di comunicazione al pubblico formulato in maniera così generale da ricomprendere verosimilmente gli atti di radiodiffusione via satellite. Rilevo altresì che, ai sensi del ventitreesimo ‘considerando’ della detta direttiva, tale diritto deve intendersi in senso lato e copre qualsiasi trasmissione o ritrasmissione ad un pubblico non presente nel luogo d’origine della comunicazione, in particolare la radiodiffusione.
39 – Sulla presa in considerazione degli atti autonomi di sfruttamento compiuti da un operatore e del vantaggio economico che egli ne trae, v. paragrafi 56, 57 e 64 delle conclusioni dell’avvocato generale Sharpston nella causa che ha dato luogo alla sentenza SGAE cit., che fa riferimento alla posizione espressa al riguardo dall’avvocato generale La Pergola nella causa sfociata nella sentenza Egeda, cit. La tesi del carattere di lucro della comunicazione è stata accolta dalla Corte nella sentenza SGAE, cit. supra (punto 44).
40 – V. quindicesimo ‘considerando’ della direttiva 93/83.
41 – I criteri riguardanti una decisione univoca quanto al contenuto e quanto alla diffusione sono effettivamente importanti alla luce dei lavori preparatori della direttiva 93/83 [v. COM(91) 276 def., pagg. 33 e segg. nonché COM(92) 526 def., pag. 7].
42 – «La direttiva [93/83] prende in considerazione un sistema di comunicazione chiuso, del quale il satellite costituisce l’elemento centrale, essenziale e insostituibile, sicché, in caso di suo malfunzionamento, la trasmissione dei segnali è tecnicamente impossibile ed il pubblico non riceve dunque alcuna trasmissione», secondo la sentenza Lagardère Active Broadcast (cit. punto 39). Nella fattispecie, non è contestato che il satellite rappresenti l’elemento chiave del sistema interessato.
43 – Una rottura della sequenza di comunicazione, dopo il passaggio dei segnali via satellite, è stata rilevata nella causa che è sfociata nella sentenza Lagardère Active Broadcast (v. paragrafi 48 e segg. delle conclusioni dell’avvocato generale Tizzano in detta causa). La rottura potrebbe risultare dall’introduzione di pubblicità diverse rispetto a quelle contenute nei programmi iniziali.
44 – Nella proposta modificata che ha condotto all’adozione della direttiva 93/83 [COM(92) 526 def. pag. 7] si precisa che non vi è interruzione fino a quando la procedura tecnica utilizzata è normale e finché la comunicazione resta sotto il controllo dell’organismo di radiodiffusione. Sul carattere continuo della sequenza, v. anche la proposta di direttiva iniziale [COM(91) 276 def., punto 4].
45 – Vale a dire, in particolare, operazioni di compressione, di multiplazione, di criptaggio e di selezione dei segnali destinati a comporre i pacchetti diffusi dall’Airfield, il che va al di là di un semplice «mezzo tecnico per garantire o migliorare il ricevimento dell’emissione di origine» e costituisce un «intervento tecnico (...) che consente al cliente di captare il segnale (...) e di accedere così all’opera protetta», come la Corte ha rilevato nella sentenza SGAE cit. supra (punto 42) e nell’ordinanza Organismos Sillogikis Diacheirisis Dimiourgon Theatrikon kai Optikoakoustikon Ergon, cit. supra (punti 40 e segg.).
46 – Nozione da accostare, per analogia, alla dichiarazione comune concernente l’art. 8 del Trattato dell’OMPI sul diritto d’autore, ai sensi del quale «[r]esta inteso che la semplice fornitura di impianti destinati a consentire o a realizzare una comunicazione non costituisce una comunicazione al pubblico ai sensi del presente trattato o della convenzione di Berna».
47 – Nella sua relazione relativa all’applicazione della direttiva 93/83 redatta nel 2002 [COM(2002) 430 def., punto 3.1.1], la Commissione ha rilevato che l’utilizzazione della codifica, unita ad una messa a disposizione limitata dei dispositivi di decriptazione necessari, conduce ad attribuire esclusive territoriali e, pertanto, a frammentare il mercato interno, contrariamente agli obiettivi perseguiti dalla direttiva.
48 – Osservo che le due questione pregiudiziali, per contro, sono formulate in maniera punto per punto identica per quanto riguarda i dati relativi all’invio a terra.
49 – All’udienza, il rappresentante dall’Airfield ha precisato che i codici vengono cambiati tutti i mesi, il che significa che l’operatore fornisce quindi regolarmente nuove direttive agli organismi di radiodiffusione quanto al metodo di codifica che essi devono utilizzare.
50 – Agicoa osserva, giustamente, che l’Airfield, che ha soltanto il controllo dei segnali, potrebbe decidere di interrompere la loro trasmissione ad uno dei suoi clienti, senza alcun intervento degli organismi di radiodiffusione, qualora l’interessato non paghi il suo abbonamento.
51 – Analogamente, un autore letterario potrebbe opporsi a che il suo libro sia venduto in un lotto indivisibile, costituente un nuovo prodotto, tale da comprendere opere che rischino di trasmettere, a suo parere, una cattiva immagine.
52 – In questo senso, osservo che, nella riunione di lavoro tenuta nel 2003 dal gruppo di lavoro sulla radiodiffusione via satellite, pronunciandosi nei confronti dei canali stranieri gratuiti non codificati diffusi via satellite a partire da un altro Stato membro ma la cui ricezione è possibile in tutti gli Stati membri, la maggioranza dei partecipanti aveva ritenuto che un accordo contrattuale tra un fornitore di pacchetti satellitari e un radiodiffusore affinché un siffatto canale faccia parte integrante del pacchetto (ai fini di una migliore visibilità nel pacchetto attraverso la posizione sulla guida elettronica dei programmi) fosse un accordo equivalente ad un’autorizzazione data dal radiodiffusore, il che implicava un compenso a favore dei titolari di diritti (resoconto accessibile sul summenzionato sito Internet della Commissione). A mio parere, se un accordo dello stesso tipo verte su una diffusione transfrontaliera di canali a pagamento, il fornitore di pacchetti satellitari, che trae un vantaggio finanziario ancora più certo dall’operazione, dovrebbe a fortiori assolvere obblighi in materia di diritti d’autore e di diritti connessi ai diritti d’autore.