CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE

YVES BOT

presentate il 6 maggio 2010 1(1)

Causa C‑265/09 P

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI)

contro

BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG

«Impugnazione – Marchio comunitario – Segno costituito da una lettera – Impedimenti assoluti alla registrazione – Regolamento (CE) n. 40/94 – Art. 7, n. 1, lett. b) – Carattere distintivo – Metodo di valutazione – Esame concreto in relazione ai prodotti o ai servizi indicati nella domanda di registrazione »





1.        L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) può, in sede di valutazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) del Consiglio 20 dicembre 1993, n. 40/94 sul marchio comunitario (2), escludere a priori dalla registrazione come marchio una lettera priva di stilizzazione, senza violare il detto regolamento?

2.        Questo è, in sostanza, il quesito sollevato dal presente ricorso proposto dall’UAMI contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 29 aprile 2009, BORCO-Marken-Import Matthiesen/UAMI (α) (3).

3.        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha accolto il ricorso di annullamento proposto dalla società BORCO-Marken-Import Matthiesen GmbH & Co. KG (in prosieguo: la «BORCO») avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 30 novembre 2006 (in prosieguo: la «decisione controversa»), recante rigetto della domanda di registrazione del segno «α» per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Il Tribunale ha infatti dichiarato che il metodo applicato dall’UAMI ai fini della valutazione del carattere distintivo di tale segno non era conforme alla detta disposizione in quanto non era stato effettuato un esame concreto del carattere distintivo del segno in relazione ai prodotti indicati nella domanda di registrazione. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che l’UAMI avrebbe dovuto riesaminare tale domanda.

4.        Con la presente impugnazione, l’UAMI sostiene che la sentenza impugnata sarebbe viziata da un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, in quanto esso, contrariamente alla tesi sostenuta dal Tribunale, non sarebbe stato tenuto ad effettuare un siffatto esame in relazione al segno in oggetto.

5.        Nelle presenti conclusioni esporrò le ragioni per cui ritengo che le critiche avanzate dall’UAMI con riferimento al ragionamento del Tribunale non siano fondate. Spiegherò infatti come, considerato che, ai sensi dell’art. 4 del regolamento, le lettere sono incluse fra i segni registrabili, la valutazione del loro carattere distintivo, in conformità dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, debba svolgersi nel contesto di ciascun caso concreto, tenendo conto della natura e delle caratteristiche specifiche dei prodotti indicati nella domanda di registrazione. Come il Tribunale, ritengo quindi che, non avendo svolto alcun esame concreto del carattere distintivo del segno in oggetto, l’UAMI abbia, in definitiva, effettuato, in sede di valutazione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, un’esclusione a priori della registrazione di una lettera priva di stilizzazione e abbia pertanto violato i termini del regolamento. Di conseguenza, proporrò alla Corte di respingere la presente impugnazione.

I –    Contesto normativo

6.        Ai sensi dell’art. 4 del regolamento, rubricato «Segni atti a costituire un marchio comunitario»:

«Possono costituire marchi comunitari tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persone, i disegni, le lettere, le cifre, la forma dei prodotti o del loro confezionamento, a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese».

7.        L’art. 7 del regolamento, che disciplina gli impedimenti assoluti alla registrazione, è formulato come segue:

«1.      Sono esclusi dalla registrazione:

(…)

b)      i marchi privi di carattere distintivo;

(…)».

8.        Queste due disposizioni riprendono, in termini identici, le disposizioni di cui, rispettivamente, agli artt. 2 e 3, n. 1, lett. b), della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (4).

II – I fatti all’origine della controversia

9.        I fatti, quali risultano dalla sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.

10.      In data 14 settembre 2005, la Borco presentava all’UAMI una domanda di registrazione di marchio comunitario ai sensi del regolamento. Il marchio di cui veniva chiesta la registrazione come marchio figurativo è il segno:

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11.      I prodotti per i quali veniva chiesta la registrazione del marchio rientrano nella classe 33 ai sensi dell’Accordo di Nizza 15 giugno 1957, sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla descrizione: «Bevande alcoliche, tranne le birre, vini, spumanti e bevande a base di vino».

12.      Con decisione 31 maggio 2006, l’esaminatore respingeva la domanda di registrazione per mancanza di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. L’esaminatore riteneva che il marchio di cui era stata chiesta la registrazione costituisse la fedele riproduzione della lettera greca minuscola «α», senza alterazioni grafiche, e che i consumatori di lingua greca non avrebbero riscontrato in tale segno l’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti oggetto della domanda di registrazione.

13.      Contro tale decisione la BORCO presentava, in data 15 giugno 2006, ricorso dinanzi all’UAMI. Il ricorso veniva respinto con la decisione controversa sulla base del rilievo che il segno depositato era privo del carattere distintivo richiesto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

III – Il procedimento dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata

14.      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 5 febbraio 2007, la BORCO proponeva ricorso chiedendo l’annullamento della decisione controversa. Essa adduceva tre motivi relativi alla violazione di tre disposizioni del regolamento, ovvero l’art. 7, n. 1, lett. b) e c) nonché l’art. 12.

15.      Con la sentenza impugnata il Tribunale annullava la decisione controversa e dichiarava che l’UAMI avrebbe dovuto riesaminare la domanda di registrazione in oggetto alla luce della motivazione della detta sentenza.

IV – Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti

16.      Con l’impugnazione depositata il 15 luglio 2009, l’UAMI chiede alla Corte di annullare la sentenza impugnata. In via principale, chiede alla Corte di respingere il ricorso di annullamento proposto dalla BORCO e, in subordine, di rinviare la causa dinanzi al Tribunale. In ogni caso, l’UAMI chiede alla Corte di condannare la BORCO alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

17.      La BORCO chiede il rigetto dell’impugnazione e la condanna dell’UAMI alle spese.

V –    L’impugnazione

18.      La presente impugnazione offre alla Corte l’opportunità di elaborare una posizione di principio sul metodo che l’UAMI è tenuto ad adottare nella valutazione del carattere distintivo di un segno costituito da una singola lettera, priva di stilizzazione, ai fini della registrazione di tale segno come marchio comunitario. Tale posizione dovrebbe porre temine alla divergenza che, in merito, esiste tra l’UAMI e il Tribunale.

19.      In virtù di una prassi decisionale costante, l’UAMI rifiuta infatti la registrazione come marchi delle singole lettere in quanto, a suo avviso, esse sono sprovviste di carattere distintivo ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Tale pratica figura espressamente al punto 7.5.3 delle direttive relative ai procedimenti dinanzi all’UAMI (parte B, intitolata «Esame») (5). Tale punto è formulato come segue:

«(…)

(…) l’[UAMI] continua ad applicare un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), [del regolamento] per le singole lettere o i singoli numeri. Ciò è giustificato, in particolare, alla luce dell’esiguità delle lettere o dei numeri a disposizione degli altri operatori. Per esempio, il numero “7” è stato respinto per le automobili (…).

Tuttavia, le singole lettere o i singoli numeri sono registrabili se sufficientemente stilizzati, in modo tale che l’impressione grafica globale prevalga sulla mera esistenza di una singola lettera o di un singolo numero in quanto tale. Ad esempio, sono accettati i seguenti marchi:

–        (…) Image not found

–        (…)Image not found

–        (…) Image not found

–        (…) Image not found

In altre parole, i segni di questo tipo possono essere registrati se non si limitano a riprodurre il numero o la lettera in un altro carattere».

20.      L’UAMI ha, per esempio, negato la registrazione delle lettere maiuscole «I» e «E», ed entrambe queste decisioni sono state annullate dal Tribunale, rispettivamente, con sentenza 13 giugno 2007, IVG/UAMI (I) (6) e 9 luglio 2008, Hartmann/UAMI (E) (7).

21.      Nella sentenza impugnata, come nelle due sentenze citate, il Tribunale formula severe critiche riguardo al metodo che l’UAMI adotta per valutare il carattere distintivo di un segno costituito da una singola lettera priva di stilizzazione.

22.      Le critiche mosse dal Tribunale si riferiscono, innanzi tutto, ai punti 17‑20 della decisione controversa nei quali la commissione di ricorso ha sostenuto che una singola lettera, come quella oggetto della presente causa, deve essere ritenuta priva di qualunque carattere distintivo allorché non vi sono elementi di presentazione grafica.

23.      Al punto 42 della sentenza impugnata, il Tribunale sostiene che, con siffatta analisi, l’UAMI ha implicitamente, ma necessariamente, ritenuto che la lettera in questione non presentasse, di per sé, il livello minimo di carattere distintivo richiesto dall’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, violando così l’art. 4 dello stesso regolamento. Al punto 43 della sentenza impugnata, il Tribunale ha ricordato in particolare che, in virtù di una giurisprudenza costante, la registrazione di un segno come marchio è subordinata non alla constatazione di un certo livello di creatività del depositante, ma soltanto alla capacità del segno di differenziare i prodotti del richiedente il marchio da quelli offerti dai suoi concorrenti.

24.      Orbene, il Tribunale ha constatato che, sotto tale profilo, la commissione di ricorso non ha effettuato alcun esame concreto. In particolare, il Tribunale ha ritenuto che essa avrebbe dovuto verificare, attraverso un esame concreto delle capacità potenziali del segno proposto per la registrazione, se risultasse escluso che quest’ultimo potesse essere idoneo a distinguere, agli occhi dei consumatori medi di lingua greca, i prodotti della BORCO da quelli di diversa provenienza.

25.      Tale critica culmina al punto 45 della sentenza impugnata, dove il Tribunale rileva che «[i]l rifiuto in via di principio di riconoscere qualsivoglia carattere distintivo alle singole lettere, affermato senza riserve e senza procedere [a un siffatto] esame concreto (…), contrasta con la stessa formulazione dell’art. 4 del regolamento (…), che annovera le lettere tra i segni idonei ad essere riprodotti graficamente che possono costituire dei marchi, a condizione che le stesse siano adatte a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli offerti da altre imprese».

26.      In particolare, ai punti 53‑56 della sentenza impugnata, il Tribunale esamina la modalità con cui l’UAMI ha valutato e motivato l’assenza di carattere distintivo del segno in oggetto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Tali punti sono formulati come segue:

«53      In quarto luogo, la commissione di ricorso ha osservato, al punto 25 della decisione [controversa], che il pubblico di riferimento intenderà «forse» la lettera «α» come un rimando alla qualità (qualità «A»), come un’indicazione di grandezza oppure come l’indicazione di una tipologia o di una specie di bevande alcoliche quali quelle designate nella domanda di marchio.

54      L’UAMI non può sostenere che, allorché si è pronunciata in tal senso, la commissione di ricorso abbia proceduto ad un esame concreto del carattere distintivo del segno in questione. Infatti, oltre al fatto di avere un carattere dubitativo che la priva di ogni valore, tale motivazione non si riferisce ad alcun fatto concreto idoneo a giustificare la conclusione che il marchio richiesto sarebbe percepito dal pubblico di riferimento come un rimando alla qualità, come un’indicazione di grandezza oppure come l’indicazione di una tipologia o di una specie, relativamente ai prodotti oggetto della domanda di marchio (v., in tal senso, sentenza E, cit., punto 44). Ne consegue che la commissione di ricorso non ha dimostrato l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto.

(…)

56      Dall’insieme delle considerazioni che precedono risulta che la commissione di ricorso, deducendo l’assenza di carattere distintivo del segno depositato dalla sola mancanza di alterazioni o di ornamenti grafici rispetto al carattere di scrittura Times New Roman, senza procedere ad un esame concreto della sua attitudine a distinguere, nel pubblico di riferimento, i prodotti in oggetto da quelli provenienti dai concorrenti [della BORCO], ha effettuato un’erronea applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento (…)».

27.      A sostegno della propria impugnazione, l’UAMI deduce un motivo unico, attinente all’interpretazione erronea, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. In particolare, l’UAMI contesta il ragionamento che il Tribunale ha seguito ai punti 54‑56, summenzionati, della sentenza impugnata.

28.      Tale motivo si suddivide in tre parti.

29.      In primo luogo, l’UAMI sostiene che, in virtù dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, esso non è sempre tenuto ad effettuare un esame concreto dei diversi prodotti e servizi di cui alla domanda di registrazione allorché valuta il carattere distintivo del segno in oggetto. In secondo luogo, l’UAMI sostiene che il Tribunale ha frainteso la natura della valutazione che esso è tenuto ad effettuare in forza di tale disposizione. Infatti, poiché si tratterebbe di una valutazione a priori, essa avrebbe necessariamente carattere dubitativo. In terzo luogo, l’UAMI fa valere che il Tribunale ha violato la regola dell’onere della prova per quanto riguarda la dimostrazione del carattere distintivo del segno in oggetto.

30.      L’esame di tale motivo unico esorta, in sostanza, la Corte a pronunciarsi sul metodo di valutazione che l’UAMI è tenuto ad adottare ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento per verificare il carattere distintivo del segno di cui si chiede la registrazione.

A –    Sulla prima parte, attinente al fraintendimento, da parte del Tribunale, del metodo di valutazione del carattere distintivo del segno in oggetto, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento

31.      A sostegno della prima parte del suo motivo, l’UAMI fa valere che, in virtù di una costante giurisprudenza, non è sempre tenuto ad effettuare un esame concreto dei diversi prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione per verificare il carattere distintivo del segno in oggetto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. L’UAMI sostiene che, nel contesto di tale valutazione, può basarsi su affermazioni generali relative alla percezione del consumatore.

32.      Ritengo che tale prima parte non sia fondata.

33.      Infatti, la critica che l’UAMI muove al Tribunale deriva da una confusione fra la lettera e lo spirito, rispettivamente, dell’art. 4 e dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

34.      Secondo una giurisprudenza costante, la funzione essenziale del marchio consiste nel garantire al consumatore o all’utilizzatore finale l’identità di origine del prodotto o del servizio che costituisce l’oggetto del marchio, consentendo loro di distinguere senza confusione possibile questo prodotto o questo servizio da quelli di provenienza diversa (8).

35.      L’art. 4 del regolamento prevede in tal senso che tutti i segni che possono essere riprodotti graficamente, come le parole, i disegni, le lettere, le cifre o anche la forma dei prodotti o del loro confezionamento, possono costituire un marchio comunitario a condizione che tali segni siano adatti a distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

36.      Tale disposizione presuppone in modo chiaro che una lettera è idonea a costituire un segno registrabile come marchio comunitario, vale a dire che può, di per sé, avere carattere distintivo. Pertanto, se la questione si sarebbe potuta legittimamente porre rispetto all’idoneità ad essere «segni registrabili» nel caso di un colore, di un suono o di un odore, essa non può invece porsi nel caso di una lettera.

37.      Tuttavia, ciò non è ancora sufficiente a garantire la registrazione di una lettera come marchio comunitario. Occorre ancora che l’UAMI verifichi che non sussistano impedimenti assoluti alla registrazione. In particolare, l’UAMI è tenuto ad effettuare l’analisi di cui all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento che richiede una valutazione in concreto, caso per caso, del carattere distintivo del segno in oggetto, in relazione alla classe di prodotti di cui trattasi, vale a dire della capacità di tale segno di costituire un’indicazione dell’origine dei prodotti o dei servizi dei quali si chiede la registrazione.

38.      A tal fine è necessario un esame preciso, nel contesto del quale l’UAMI ha obblighi specifici e il cui tenore è stato ampiamente precisato dalla Corte.

39.      Un’analisi della giurisprudenza della Corte ci permette dunque, senza grosse difficoltà, di aderire al ragionamento che il Tribunale ha seguito ai punti 54 e 56 della sentenza impugnata e respingere l’argomento avanzato dall’UAMI a sostegno della prima parte.

40.      Invero, con riferimento all’art. 3 della direttiva, i cui termini sono identici a quelli dell’art. 7 del regolamento, la Corte ha costantemente sottolineato che l’analisi effettuata in sede di domanda di registrazione non deve essere sommaria, che l’esame degli impedimenti enunciati all’art. 3 della direttiva deve anzi essere rigoroso, approfondito e completo e che, a tal fine, l’autorità competente non può procedere a un esame in abstracto (9).

41.      Secondo la Corte, tali esigenze sono giustificate dalla natura del controllo, che è anzitutto un controllo a priori, e dall’ampio ventaglio di rimedi esperibili dai richiedenti nel caso in cui l’UAMI neghi la registrazione di un marchio. Si tratta di evitare, per ragioni di certezza del diritto e di buona amministrazione, l’indebita registrazione di marchi. La Corte tiene inoltre conto del numero e del carattere dettagliato degli impedimenti alla registrazione di cui agli artt. 2 e 3 della direttiva (per analogia, artt. 4 e 7 del regolamento). Al riguardo, essa rammenta che è sufficiente sia applicabile uno degli impedimenti assoluti affinché il segno in oggetto non possa essere registrato come marchio comunitario. Allo stesso modo, come ha rilevato il Tribunale al punto 39 della sentenza impugnata, la Corte sottolinea anche che è sufficiente che il segno di cui trattasi abbia un minimo di carattere distintivo per escludere l’applicazione dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

42.      Di conseguenza, poiché la registrazione di un marchio è richiesta sempre in relazione a prodotti o servizi specifici, la Corte ritiene che l’esistenza di un impedimento assoluto, come quello derivante dalla mancanza di carattere distintivo, debba essere valutata in concreto con riferimento a ciascuno dei prodotti o servizi di cui è chiesta la registrazione (10). Sebbene tale prassi possa risultare effettivamente difficoltosa per taluni marchi, la Corte non ammette tuttavia che le autorità competenti prendano a pretesto tali difficoltà per supporre che tali marchi siano, a priori, privi di carattere distintivo (11).

43.      Analogamente, la Corte insiste sul rispetto dell’obbligo di motivazione che incombe ad ogni autorità competente. Come ha recentemente rammentato, tale obbligo deve permettere di assicurare una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti ai richiedenti (12). In particolare, secondo la giurisprudenza della Corte, l’autorità competente deve motivare la propria decisione di diniego della registrazione di un marchio per ciascuno dei prodotti o servizi (13).

44.      A questo punto ci si potrebbe eventualmente porre la domanda se l’esame del carattere distintivo di una singola lettera, priva di stilizzazione, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento possa essere effettuato secondo criteri più blandi rispetto a quelli richiesti dalla Corte.

45.      Assolutamente no. Come, a ragione, ha rilevato il Tribunale al punto 46 della sentenza impugnata, dal punto di vista della valutazione del loro carattere distintivo la disposizione citata non distingue tra segni di natura diversa. Come ha correttamente concluso il Tribunale, i criteri di valutazione del carattere distintivo di un marchio costituito da una singola lettera sono i medesimi applicabili alle altre categorie di marchi.

46.      Di conseguenza, occorre constatare che l’argomento sostenuto dall’UAMI secondo cui, allorché valuta il carattere distintivo del segno in oggetto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, esso non sarebbe sempre tenuto ad effettuare un esame concreto dei diversi prodotti e servizi indicati nella domanda di registrazione, non trova riscontro nella giurisprudenza della Corte.

47.      Dal momento che, in conformità dell’art. 4 del regolamento, le lettere figurano fra i segni registrabili, la valutazione del loro carattere distintivo, ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, deve essere effettuata nel contesto di ciascun caso concreto, prendendo in considerazione la natura e le caratteristiche particolari dei prodotti indicati nella domanda di registrazione.

48.      Orbene, come ha rilevato il Tribunale ai punti 53‑56 della sentenza impugnata, è evidente che l’UAMI, avendo ritenuto che il «pubblico di riferimento intenderà “forse” la lettera “α” come un rimando alla qualità (qualità «A»), come un’indicazione di grandezza oppure come l’indicazione di una tipologia o di una specie di bevande alcoliche quali quelle designate nella domanda di marchio», non ha effettuato un esame conforme alle esigenze indicate nella giurisprudenza della Corte. Si tratta di un esame minimo nell’ambito del quale il riferimento a un’indicazione di grandezza mi sembra poco pertinente in relazione alla classe di prodotti di cui alla presente domanda di registrazione.

49.      Tuttavia, ciò non significa che, nella fattispecie, la lettera «α» debba essere registrata per contrassegnare bevande alcoliche. Significa semplicemente che, in primo luogo, l’UAMI avrebbe dovuto effettuare un esame in concreto del carattere distintivo del segno di cui trattasi in relazione ai prodotti indicati nella domanda di registrazione, nonché motivare la sua decisione di rigetto sotto tale profilo; in secondo luogo non poteva, senza incorrere in una violazione del regolamento stesso, reintrodurre nell’ambito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento un’esclusione a priori della registrazione di una lettera priva di stilizzazione.

50.      Di conseguenza, ritengo che correttamente il Tribunale abbia dichiarato che l’UAMI ha applicato l’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento in modo erroneo.

51.      Alla luce di questi elementi, propongo pertanto alla Corte di respingere, in quanto non fondata, la prima parte del motivo unico dedotto dall’UAMI, attinente al fraintendimento, da parte del Tribunale, del metodo di valutazione del carattere distintivo del segno in oggetto ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

B –    Sulla seconda parte, attinente al fraintendimento, da parte del Tribunale, della natura dell’esame del carattere distintivo del segno in oggetto alla luce dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento

52.      A sostegno della seconda parte del suo motivo, l’UAMI osserva che il Tribunale ha frainteso la natura dell’esame del carattere distintivo richiesto all’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. L’UAMI infatti sottolinea che si tratta di un esame a priori e che, di conseguenza, la sua decisione ha sempre carattere dubitativo.

53.      Tenuto conto di quanto esposto precedentemente, ritengo che anche questa seconda parte debba essere respinta.

54.      Infatti, l’UAMI invoca il carattere a priori del controllo che è tenuto a operare in virtù dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento per giustificare l’esame minimo effettuato e il tono dubitativo della sua motivazione. Orbene, è proprio per questa ragione e per evitare situazioni nelle quali un marchio venga indebitamente registrato e a un altro sia erroneamente negata la registrazione che la Corte esige, invece, che l’UAMI effettui un controllo rigoroso, approfondito e completo degli impedimenti di cui all’art. 7 del regolamento.

55.      Di conseguenza, la critica che l’UAMI muove nei confronti dell’analisi del Tribunale non può essere accolta e propongo alla Corte di respingere la seconda parte del motivo unico in quanto non fondata.

C –    Sulla terza parte, attinente a una violazione delle disposizioni relative all’onere della prova

56.      A sostegno della terza parte del suo motivo, l’UAMI si basa sulla sentenza 25 ottobre, Develey/UAMI (14), per far valere che il Tribunale, al punto 54 della sentenza impugnata, ha contravvenuto alle regole in materia di onere della prova relativamente alla dimostrazione del carattere distintivo del marchio ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento. Il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l’UAMI sia sempre tenuto a dimostrare l’assenza di carattere distintivo del marchio richiesto facendo riferimento a fatti concreti.

57.      A mio parere, occorre respingere anche questa terza parte.

58.      Da una parte, l’UAMI ha frainteso il punto 54 della sentenza impugnata. Infatti, in tale punto, il Tribunale ha meramente constatato l’assenza di un esame concreto del carattere distintivo del segno in oggetto rispetto ai prodotti indicati nella domanda di registrazione e ne ha concluso che la commissione di ricorso non aveva dimostrato l’assenza del carattere distintivo del marchio richiesto. Seguendo tale ragionamento, il Tribunale non ha in alcun modo violato le regole sull’onere della prova, bensì ha applicato, conformemente ad una giurisprudenza costante della Corte, le disposizioni relative alla valutazione del carattere distintivo dei segni richiesto dall’art. 7, n. 1, del regolamento.

59.      Dall’altra parte, se è vero che, conformemente alla sentenza Develey/UAMI, citata, spetta al ricorrente fornire indicazioni concrete e comprovate che, in contrasto con il giudizio della commissione di ricorso, consentano di accertare che il marchio richiesto è effettivamente dotato di carattere distintivo, è tuttavia necessario anche che l’UAMI abbia assolto il suo dovere esaminando e motivando a sufficienza l’assenza di carattere distintivo del segno in oggetto. Pertanto, appare estremamente difficile ammettere che l’UAMI possa fondarsi su tale giurisprudenza per sottrarsi agli obblighi che gli incombono, inter alia, in virtù dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento.

60.      Di conseguenza, ritengo che la terza parte del motivo unico proposto dall’UAMI non sia fondata.

61.      Alla luce del complesso degli elementi che precedono, propongo alla Corte di dichiarare non fondato il motivo unico dedotto dall’UAMI, attinente ad un’interpretazione erronea, da parte del Tribunale, dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, e, pertanto, di respingere l’impugnazione presentata dall’UAMI.

VI – Conclusione

62.      Alla luce delle considerazioni che precedono, suggerisco che la Corte voglia dichiarare quanto segue:

«1)      L’impugnazione è respinta.

2)      L’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) è condannato alle spese».


1 – Lingua originale: il francese.


2 – GU L 11, pag. 1, regolamento come modificato (in prosieguo: il «regolamento»). Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento (CE) del Consiglio 26 febbraio 2009, n. 207 (GU L 78, pag. 1), entrato in vigore il 13 aprile 2009 e che non si applica dunque alla presente controversia.


3 – Causa T‑23/07 (Racc. pag. II-00861), in prosieguo: la «sentenza impugnata».


4 – GU 1989, L 40, pag. 1, in prosieguo: la «direttiva».


5 – Disponibile sul sito Internet dell’UAMI al seguente indirizzo: http://oami.europa.eu/ows/rw/resource/documents/CTM/guidelines/examination_it.pdf.


6 – Causa T‑441/05 (Racc. pag. II‑1937).


7 – Causa T‑302/06.


8 – Sentenza 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon (Racc. pag. I‑5507, punto 28).


9 – V. sentenze 12 febbraio 2004, causa C‑363/99, Koninklijke KPN Nederland (Racc. pag. I‑1619, punto 31) nonché 15 febbraio 2007, causa C‑239/05, BVBA Management, Training en Consultancy (Racc. pag. I‑1455, punto 30 e giurisprudenza ivi citata).


10 – Sentenza BVBA Management, Training en Consultancy, cit. (punto 31 e giurisprudenza ivi citata).


11 – V., a proposito dell’art. 7, n. 1, lett. b), del regolamento, in particolare, sentenza 29 aprile 2004, cause riunite da C‑468/01 P a C‑472/01 P, Procter & Gamble/UAMI (Racc. pag. I‑5141, punto 36).


12 – Ordinanza 18 marzo 2010, causa C‑282/09 P, CFCMCEE/UAMI (Racc. pag. I-2395, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).


13 – Ibidem, punto 37 e giurisprudenza ivi citata.


14 – Causa C‑238/06 P (Racc. pag. I‑9375, punto 50).