CONCLUSIONI DELL’AVVOCATO GENERALE
YVES BOT
presentate il 26 ottobre 2010 (1)
Cause riunite C‑201/09 P e C‑216/09 P
ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA (C‑201/09 P)
contro
Commissione europea
e
Commissione europea (C‑216/09 P)
contro
ArcelorMittal Luxembourg SA, già Arcelor Luxembourg SA,
ArcelorMittal Belval & Differdange SA, già Arcelor Profil Luxembourg SA,
ArcelorMittal International SA, già Arcelor International SA
«Impugnazioni – Concorrenza – Intese sul mercato delle travi d’acciaio – Annullamento di una decisione della Commissione – Adozione di una nuova decisione successivamente alla scadenza del Trattato CECA – Competenza della Commissione – Scelta del fondamento normativo – Applicazione dell’art. 65 CA dopo la data di scadenza del Trattato CECA sulla base del regolamento (CE) n. 1/2003 – Continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e coerenza dei Trattati – Principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo – Imputabilità delle infrazioni – Principio della responsabilità personale – Eccezioni – Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle norme in materia di concorrenza commesse dalla sua controllata – Influenza determinante esercitata dalla società controllante – Presunzione relativa in caso di detenzione di una partecipazione al 100% – Responsabilità della società cui sono state trasferite le attività economiche sul mercato oggetto dell’intesa – Criterio della continuità economica – Norme applicabili in materia di prescrizione delle azioni sanzionatorie – Interruzione della prescrizione nei confronti delle imprese “che abbiano partecipato” all’infrazione – Oggetto della sospensione della prescrizione – Efficacia inter partes o erga omnes – Violazione dei diritti della difesa – Onere della prova»
1. La presente causa verte sull’impugnazione proposta dalla ArcelorMittal Luxembourg SA (2) nella causa C‑201/09 P e su quella proposta dalla Commissione europea nella causa C‑216/09 P, nel cui ambito la ArcelorMittal Belval & Differdange SA (3) e la ArcelorMittal International SA (4) hanno proposto un’impugnazione incidentale. Tali impugnazioni sono dirette contro la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 marzo 2009, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione (5).
2. Tale causa trae origine dalla decisione della Commissione 8 novembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 [CA] avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (Caso COMP/F/38.907 – Travi d’acciaio). Con detta decisione la Commissione ha constatato che tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991 le imprese summenzionate, appartenenti ad una stessa ed unica impresa, hanno violato l’art. 65, n. 1, CA, per avere fissato i prezzi, ripartito i mercati e scambiato informazioni riservate sul mercato comunitario delle travi d’acciaio (6). La Commissione ha quindi condannato in solido la ARBED, la TradeARBED e la ProfilARBED al pagamento di un’ammenda di EUR 10 milioni.
3. Con l’impugnata sentenza il Tribunale ha annullato la decisione controversa nella parte relativa alla TradeARBED e alla ProfilARBED.
4. Occorre anzitutto rilevare che tali impugnazioni sollevano alcune questioni identiche, o strettamente connesse a quelle poste nell’ambito dell’impugnazione contro la sentenza 1° luglio 2009, ThyssenKrupp Stainless/Commissione (7), attualmente pendente dinanzi alla Corte (ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, causa C‑352/09 P), per la quale presento parimenti conclusioni.
5. La prima questione verte sull’interpretazione delle norme relative alla prescrizione dei procedimenti sanzionatori e, in particolare, della sua sospensione. Si tratta di stabilire se, quando viene proposto un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, la sospensione della prescrizione abbia un effetto relativo, vale a dire valga solo nei confronti dell’impresa ricorrente (tesi sostenuta dal Tribunale nella sentenza impugnata), oppure erga omnes, nel qual caso la sospensione della prescrizione durante il procedimento vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno proposto un ricorso (tesi sostenuta dalla Commissione).
6. La seconda questione verte sulla validità del fondamento normativo della decisione controversa. Infatti, poiché il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002, la Commissione si è basata sulle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2003 (8) per accertare e sanzionare la violazione dell’art. 65, n. 1, CA.
7. La terza questione riguarda l’imputabilità dell’infrazione commessa dalla TradeARBED. Infatti, la Commissione ha anzitutto imputato la responsabilità di tale comportamento alla ARBED, dopo avere dimostrato che quest’ultima aveva effettivamente esercitato un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata. La Commissione ha poi imputato la responsabilità dell’infrazione di cui la ARBED è stata ritenuta autrice alla ProfilARBED, considerando che quest’ultima era il successore economico della prima nel settore della produzione di travi d’acciaio. La Commissione ha quindi successivamente applicato le due eccezioni al principio della responsabilità personale ammesse dalla Corte nel caso di gruppi di società.
8. Per quanto riguarda la chiamata in causa della ARBED, la Corte viene nuovamente interrogata in merito alla natura e alla portata della presunzione secondo cui una società controllante che detenga il 100% del capitale della controllata esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di questa e deve quindi rispondere del suo comportamento anticoncorrenziale.
9. Per quanto attiene alla chiamata in causa della ProfilARBED, la questione è se sia necessario, o possibile, derogare ulteriormente al principio della responsabilità personale imputandole la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della ARBED e, di riflesso, quella della TradeARBED.
I – Il contesto normativo
A – Le disposizioni del Trattato CECA
10. L’art. 65 CA dispone quanto segue:
«1. È proibito ogni accordo tra imprese, ogni decisione d’associazioni d’imprese e ogni pratica concordata che tenda, sul mercato comune, direttamente o indirettamente, a impedire, limitare o alterare il giuoco normale della concorrenza e in particolare:
a) a fissare o a determinare i prezzi;
b) a limitare o controllare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti;
c) a ripartire i mercati, i prodotti, i clienti o le fonti d’approvvigionamento.
(…)
4. Gli accordi o le decisioni vietati per effetto della sezione 1 del presente articolo sono nulli di pieno diritto e non possono essere invocati avanti ad alcuna giurisdizione degli Stati membri.
[La Commissione] ha competenza esclusiva, con riserva dei ricorsi avanti alla Corte, per pronunciarsi sulla conformità di tali accordi o decisioni con le disposizioni del presente articolo.
5. Alle imprese che abbiano concluso un accordo nullo di pieno diritto, eseguito o tentato d’eseguire, per mezzo di arbitrato, di penale, boicottaggio, o in qualsiasi altro modo, un accordo o una decisione nulli di pieno diritto, o un accordo la cui approvazione è stata rifiutata o revocata; oppure che abbiano ottenuto il beneficio d’una autorizzazione per mezzo di informazioni scientemente false o travisate; oppure che abbiano attuato pratiche contrarie alle disposizioni della sezione 1, la Commissione può infliggere ammende e penalità di mora al massimo uguali al doppio del volume d’affari ottenuto con i prodotti oggetto dell’accordo, della decisione o della pratica contrari alle disposizioni del presente articolo, senza pregiudizio, se il loro scopo è di limitare la produzione, lo sviluppo tecnico o gli investimenti, di un aumento del massimo così determinato fino al 10% del volume d’affari annuo delle imprese in argomento, per quanto concerne l’ammenda, e fino al 20% del volume d’affari giornaliero, per quanto concerne le penalità di mora».
11. Conformemente all’art. 97 CE, il Trattato CECA è scaduto il 23 luglio 2002.
B – Le disposizioni del Trattato CE
12. L’art. 305, n. 1, CE, abrogato a seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, enunciava quanto segue:
«Le disposizioni del presente trattato non modificano quelle del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, in particolare per quanto riguarda i diritti e gli obblighi degli Stati membri, i poteri delle istituzioni di tale Comunità e le norme sancite da tale trattato per il funzionamento del mercato comune del carbone e dell’acciaio».
C – Il regolamento n. 1/2003
13. Il regolamento n. 1/2003, lo ricordo, riguarda l’attuazione delle norme in materia di concorrenza di cui agli artt. 81 CE e 82 CE.
14. L’art. 7, n. 1, di tale regolamento così recita:
«Se la Commissione constata, in seguito a denuncia o d’ufficio, un’infrazione all’articolo 81 [CE] o all’articolo 82 [CE], può obbligare, mediante decisione, le imprese e associazioni di imprese interessate a porre fine all’infrazione constatata (…). Qualora la Commissione abbia un legittimo interesse in tal senso, essa può inoltre procedere alla constatazione di un’infrazione già cessata».
15. Ai sensi dell’art. 23, n. 2, lett. a), di detto regolamento, la Commissione può, mediante decisione, infliggere ammende alle imprese ed alle associazioni di imprese quando, intenzionalmente o per negligenza, commettono un’infrazione alle disposizioni degli artt. 81 CE o 82 CE.
16. L’art. 25 del regolamento n. 1/2003 contiene le disposizioni relative alla prescrizione delle azioni sanzionatorie.
17. Tali disposizioni sono sostanzialmente analoghe a quelle contenute nella decisione della Commissione 6 aprile 1978, n. 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del Trattato istitutivo della Comunità europea del carbone e dell’acciaio (9).
18. Ai sensi dell’art. 1, nn. 1 e 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione in materia di azioni opera qualora la Commissione non abbia irrogato un’ammenda o una sanzione entro cinque anni a decorrere dal giorno in cui è cessata l’infrazione.
19. Tuttavia, in virtù dell’art. 2, nn. 1 e 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, nn. 3 e 4, del regolamento n. 1/2003, tale prescrizione può essere interrotta da qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. Fra tali atti rientrano le domande di informazioni, i mandati ad eseguire accertamenti, l’avvio di un accertamento o la notifica della comunicazione degli addebiti. L’interruzione vale nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione.
20. L’art. 2, n. 3, della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003 prevedono un termine limite. Essi dispongono che per effetto dell’interruzione prende avvio un nuovo periodo di prescrizione. La prescrizione si realizza, tuttavia, al più tardi allo spirare del doppio del termine previsto, qualora la Commissione non abbia irrogato un’ammenda o una penalità di mora entro tale termine. Detto termine è prolungato in ragione della durata della sospensione della prescrizione.
21. Infine, l’art. 3 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 precisano che la prescrizione in materia di azioni sanzionatorie rimane sospesa per il tempo in cui pende dinanzi alla Corte di giustizia un ricorso contro la decisione della Commissione.
II – Il contesto di fatto
22. I fatti, quali risultano dai punti 16‑37 della sentenza impugnata, possono essere riassunti come segue.
23. La ARBED era attiva nella fabbricazione di prodotti siderurgici. La TradeARBED era stata costituita quale controllata al 100% della ARBED e si occupava della distribuzione dei prodotti siderurgici di quest’ultima. La ProfilARBED è stata costituita il 27 novembre 1992 quale controllata al 100% della ARBED, per svolgere a partire da tale data le attività economiche e industriali di quest’ultima nel settore delle travi.
24. Nel 1991 la Commissione ha effettuato accertamenti, sulla base di decisioni adottate in forza dell’art. 47 CA, presso i locali di varie imprese, tra le quali la TradeARBED. Il 6 maggio 1992 essa ha inviato una comunicazione degli addebiti alle imprese interessate, tra le quali la TradeARBED, ma non alla ARBED. La TradeARBED ha inoltre partecipato a un’audizione tenutasi tra l’11 e il 14 gennaio 1993.
25. Con la decisione 94/215/CECA (10) la Commissione ha constatato la partecipazione di 17 imprese siderurgiche europee, tra le quali la TradeARBED, a una serie di accordi, decisioni e pratiche concordate per la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e lo scambio di informazioni riservate sul mercato comunitario delle travi, tra il 1° luglio 1988 e il 31 dicembre 1990, in violazione dell’art. 65, n. 1, CA. Di conseguenza, la Commissione ha inflitto un’ammenda ad ognuna delle imprese che hanno partecipato all’infrazione, tra cui la ARBED, condannata al pagamento di un’ammenda di ECU 11 200 000.
26. L’8 aprile 1994 la ARBED ha proposto un ricorso diretto all’annullamento di tale decisione.
27. Con sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione (11), il Tribunale ha respinto in gran parte il ricorso di annullamento proposto dalla ARBED contro la decisione iniziale, ma ha ridotto a EUR 10 000 000 l’importo dell’ammenda.
28. Con sentenza 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione (12), la Corte ha annullato detta sentenza del Tribunale e la decisione iniziale, nella parte relativa alla ARBED, in ragione di una violazione dei suoi diritti della difesa.
29. A seguito di tale annullamento, la Commissione ha deciso di avviare un nuovo procedimento relativo ai comportamenti anticoncorrenziali che erano stati oggetto della decisione iniziale. L’8 marzo 2006 essa ha inviato una comunicazione degli addebiti alla ARBED, alla TradeARBED e alla ProfilARBED per informarle che intendeva adottare una decisione con cui le dichiarava responsabili in solido delle infrazioni in questione, cui le ricorrenti hanno risposto il 20 aprile 2006.
30. L’8 novembre 2006 la Commissione ha adottato la decisione controversa, i cui artt. 1 e 2 così recitano:
«Articolo 1
L’impresa composta da [ARBED, TradeARBED e ProfilARBED] ha partecipato, in violazione dell’art. 65, paragrafo 1, [CA], a una serie di accordi e di pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto la fissazione dei prezzi, la ripartizione delle quote e lo scambio, su ampia scala, di informazioni sul mercato comunitario delle travi. La partecipazione accertata dell’impresa così composta a dette infrazioni è durata dal 1° luglio 1988 al 16 gennaio 1991.
Articolo 2
È inflitta un’ammenda di EUR 10 milioni ad [ARBED, TradeARBED e ProfilARBED] in solido per le infrazioni di cui all’articolo 1».
III – Il ricorso dinanzi al Tribunale e la sentenza impugnata
31. Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 dicembre 2006, la ARBED, la TradeARBED e la ProfilARBED hanno proposto un ricorso contro la decisione controversa, sul fondamento degli artt. 33 CA e 36 CA, nonché degli artt. 229 CE e 230 CE.
32. Tali imprese facevano valere quattro motivi.
33. Il Tribunale ha respinto il primo motivo, con cui dette imprese sostenevano che la decisione controversa era priva di fondamento normativo e che la Commissione era incorsa in sviamento di potere. Esso ha dichiarato che gli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 devono essere interpretati nel senso che consentono alla Commissione di constatare e di sanzionare, dopo il 23 luglio 2002, gli accordi tra imprese posti in essere nei settori rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA ratione materiae e ratione temporis. A tal riguardo, il Tribunale ha ricordato che i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico e che i Trattati CECA e CE perseguono un obiettivo comune, vale a dire il mantenimento di un regime di libera concorrenza. Ha inoltre rilevato che, conformemente a un principio comune agli ordinamenti giuridici degli Stati membri, qualora venga mutata la legge ed il legislatore dell’Unione non esprima una volontà contraria, è opportuno assicurare la continuità degli istituti giuridici.
34. Il Tribunale ha inoltre respinto il secondo motivo, concernente la violazione delle norme in materia di imputabilità delle infrazioni. In particolare, esso ha dichiarato che l’analisi della Commissione diretta ad imputare alla ARBED e al suo successore economico, la ProfilARBED, la responsabilità dell’infrazione commessa dalla TradeARBED non era viziata da alcun errore di diritto e che elementi di prova confermavano sia l’influenza determinante della ARBED sul comportamento della TradeARBED che l’uso effettivo di tale potere.
35. Per quanto riguarda il terzo motivo, fondato sulla violazione delle norme in materia di prescrizione delle azioni sanzionatorie, il Tribunale ha escluso tale asserita violazione per quanto riguarda la ARBED, ritenendo che la decisione controversa fosse intervenuta, in ragione della sospensione dei termini durante il primo procedimento dinanzi al Tribunale e alla Corte, entro i termini di prescrizione sia quinquennale che decennale. Per contro, considerando che detta sospensione aveva solo un effetto inter partes e non erga omnes, il Tribunale ha dichiarato che, nei confronti della ProfilARBED e della TradeARBED, il termine di prescrizione decennale era trascorso e ha quindi annullato la decisione controversa nella parte che le riguarda.
36. Infine, il Tribunale ha respinto il quarto motivo, fondato sulla violazione dei diritti della difesa della ARBED. Esso ha considerato che la ARBED non aveva dimostrato in qual modo la durata del procedimento amministrativo avesse potuto nuocere all’esercizio dei suoi diritti della difesa.
37. Con l’impugnata sentenza il Tribunale ha pertanto annullato la decisione controversa nella parte relativa alla ProfilARBED e alla TradeARBED e ha respinto il ricorso in quanto infondato per il resto.
IV – Il procedimento dinanzi alla Corte
38. La ARBED e la Commissione hanno proposto un ricorso contro la sentenza impugnata con atti introduttivi depositati presso la cancelleria della Corte rispettivamente l’8 e il 15 giugno 2009. Nella loro comparsa di risposta all’impugnazione della Commissione, la ProfilARBED e la TradeARBED hanno proposto un’impugnazione incidentale.
39. Con ordinanza 10 settembre 2009 il presidente della Corte ha disposto la riunione delle cause ai fini della fase orale e della sentenza.
V – Osservazioni preliminari
40. L’esame di tali impugnazioni impone anzitutto di rammentare la natura del procedimento di applicazione delle norme in materia di concorrenza.
41. Se è pur vero che tale procedimento non rientra stricto sensu nella materia penale, esso presenta tuttavia un carattere quasi repressivo. Infatti, le ammende di cui all’art. 23 del regolamento n. 1/2003 sono, per la loro natura e la loro gravità, equiparabili ad una sanzione penale e la Commissione, tenuto conto delle sue funzioni di indagine, istruttoria e decisionale, interviene anzitutto in modo repressivo nei confronti delle imprese. A mio parere, detto procedimento rientra quindi nell’ambito «penale» ai sensi dell’art. 6, n. 1, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (13) e, pertanto, deve presentare le garanzie previste dalla parte penale di detta disposizione (14).
42. Tale posizione è pienamente in linea con la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo. Quest’ultima utilizza tre criteri per stabilire se un’accusa rientri in ambito penale, ossia la qualificazione giuridica dell’infrazione nel diritto interno, la natura repressiva e dissuasiva della sanzione, nonché il grado di severità della sanzione di cui è, a priori, passibile l’interessato (15). Il primo criterio ha un valore meramente formale e relativo, mentre gli altri due sono alternativi (16). La Corte europea dei diritti dell’uomo ha adottato tale ragionamento per varie sanzioni amministrative (17), tra le quali figurano le sanzioni inflitte dalle autorità nazionali per la concorrenza (18). Infatti, tenuto conto dell’obiettivo del diritto della concorrenza (tutela dell’ordine pubblico economico), della natura delle sanzioni (effetto sia preventivo che punitivo, estraneo a qualsiasi natura risarcitoria) e della loro gravità (pena pecuniaria di importo elevato), tali procedimenti devono essere soggetti, secondo la Corte europea dei diritti dell’uomo, alle garanzie previste dall’art. 6 della CEDU.
43. La giurisprudenza della Corte di giustizia segue questo stesso orientamento. Tenendo conto della specificità del contenzioso in materia di concorrenza, essa applica principi elementari del diritto repressivo e garanzie fondamentali rientranti nell’art. 6 della CEDU. Così, nella sentenza Commissione/Anic Partecipazioni (19), la Corte ha riconosciuto l’applicabilità del principio della responsabilità personale alle norme in materia di concorrenza (20). Successivamente, nella sentenza Hüls/Commissione (21), la Corte si è richiamata al principio della presunzione d’innocenza garantita all’art. 6, n. 2, della CEDU. In detta causa, il giudice dell’Unione ha ritenuto che, considerata la natura delle infrazioni di cui trattasi, nonché la natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse, il principio della presunzione d’innocenza si applica alle procedure relative a violazioni delle norme sulla concorrenza applicabili alle imprese che possono sfociare nella pronuncia di multe o ammende (22).
44. Infine, si deve ricordare che la Corte, al punto 81 della sentenza Van Landewyck e a./Commissione (23), ha indicato che, pur non potendo essere qualificata come «giudice» ai sensi dell’art. 6 della CEDU, la Commissione era tenuta ad osservare le garanzie procedurali contemplate dal diritto dell’Unione. Non mi pare contestabile che la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (24) contenga, tra l’altro, le garanzie procedurali in questione e che esse si impongano ovviamente alla Commissione.
45. Tali elementi dimostrano a sufficienza che, nell’esame delle presenti impugnazioni, si dovrà prestare particolare attenzione al rispetto delle garanzie fondamentali riconosciute agli artt. 47‑49 della Carta e all’art. 6 della CEDU.
VI – Sull’impugnazione proposta dalla Commissione nella causa C‑216/09 P
46. Inizierò l’analisi della presente causa esaminando l’impugnazione proposta dalla Commissione. Infatti, tale impugnazione, composta da un motivo concernente l’interpretazione delle norme in materia di prescrizione, condiziona l’esame dell’impugnazione incidentale proposta dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED.
47. Con la sua impugnazione la Commissione sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di diritto nell’interpretazione delle norme relative alla sospensione della prescrizione di cui all’art. 3 della decisione n. 715/78 e all’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003.
48. Infatti, nella sentenza impugnata, il Tribunale ha considerato che la sospensione della prescrizione prevista dalle menzionate disposizioni valeva solo per l’impresa ricorrente, vale a dire la ARBED. Di conseguenza, il Tribunale ha concluso che i fatti erano prescritti relativamente alla ProfilARBED e alla TradeARBED.
A – Conclusioni delle parti
49. La Commissione chiede alla Corte di cassare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla le ammende inflitte alla ProfilARBED e alla TradeARBED, respingere il ricorso proposto da tali imprese e condannarle alle spese.
50. Nella loro comparsa di risposta la ProfilARBED e la TradeARBED chiedono alla Corte di confermare la sentenza impugnata nella parte in cui annulla le ammende loro inflitte dalla Commissione. Inoltre, esse propongono un’impugnazione incidentale per il caso in cui la Corte accogliesse le richieste dalla Commissione.
B – Sul motivo unico, che deduce erronea interpretazione della regola relativa alla sospensione della prescrizione
51. La questione è se, in caso di ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, la sospensione della prescrizione abbia un effetto relativo, ossia valga solo nei confronti dell’impresa ricorrente (tesi accolta dal Tribunale e sostenuta dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED), oppure erga omnes, nel qual caso la sospensione della prescrizione per la durata del procedimento vale anche per tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno proposto un ricorso (tesi sostenuta dalla Commissione). Contrariamente a quanto espressamente previsto per l’interruzione della prescrizione, l’art. 2 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 non dispongono nulla a tale riguardo.
52. Detta questione è analoga a quella sollevata nell’ambito della citata causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, per la quale, lo ricordo, presento parimenti conclusioni. La Corte deve pronunciarsi su questo punto per la prima volta.
1. La sentenza impugnata
53. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha ritenuto che la sospensione della prescrizione dovesse essere interpretata restrittivamente, in quanto costituisce un’eccezione al principio della prescrizione quinquennale. Esso ha inoltre rilevato che non era neppure necessario attribuire efficacia erga omnes a tale sospensione, in quanto la sospensione riguarda, per definizione, un’ipotesi in cui la Commissione ha già adottato una decisione. Infine, il Tribunale ha rilevato che, conformemente alla sentenza Commissione/AssiDomän Kraft Products e a. (25), i procedimenti giudiziari hanno un effetto relativo, il che osterebbe, in linea di massima, a che il ricorso proposto da un’impresa contro una decisione incida sulla situazione delle altre destinatarie di tale decisione.
2. Principali argomenti delle parti
54. La Commissione ritiene che il Tribunale si sia basato su un’interpretazione letterale erronea ed eccessivamente restrittiva degli artt. 2, n. 3, e 3 della decisione n. 715/78. Tale interpretazione sarebbe in contrasto non solo con l’approccio teleologico adottato dalla Corte nella sentenza Limburgse Vinyl Maatschappij e a./Commissione (26), ma anche con l’approccio in rem che sembra avere adottato il Consiglio dell’Unione europea nei lavori preparatori del regolamento n. 2988/74 (27).
55. Peraltro, la Commissione contesta il richiamo alla citata sentenza Commissione/AssiDöman Kraft Products e a., in cui il giudice ha confermato l’effetto relativo di una sentenza di annullamento. La logica di tale sentenza non sarebbe applicabile ai tipi di decisioni, quali le misure di indagine, la cui contestazione interrompe o sospende la prescrizione.
56. A differenza delle decisioni finali, l’annullamento di tali misure potrebbe incidere sulla capacità della Commissione di proseguire il procedimento nei confronti di tutte le imprese implicate nell’infrazione, sebbene dette decisioni siano formalmente rivolte ad un’unica impresa. Pertanto, l’applicazione della menzionata sentenza alla sospensione della prescrizione nuocerebbe all’attuazione delle regole di concorrenza, mentre un’interpretazione che attribuisse efficacia erga omnes a tale sospensione sarebbe idonea a salvaguardare l’effetto utile delle medesime regole.
57. La Commissione precisa che la sentenza impugnata la obbligherebbe, allorché una società abbia contestato una misura di indagine di cui è destinataria, a continuare la sua indagine nei confronti delle altre imprese implicate e di utilizzare nella decisione finale documenti la cui legittimità risulterebbe incerta, con conseguente rischio di annullamento della decisione stessa. Infatti, poiché la prescrizione decorre nei confronti delle altre imprese, essa non potrebbe attendere l’esito del procedimento giudiziario relativo alla misura di indagine.
58. Inoltre, la Commissione ritiene che la sentenza impugnata renda più facile evitare il pagamento dell’ammenda. Infatti, l’impresa nei cui confronti la prescrizione è sospesa potrebbe essere sottoposta a ristrutturazione o trasferire i propri beni ad un’altra società, consentendo così al gruppo di eludere il pagamento dell’ammenda.
59. La ProfilARBED e la TradeARBED ritengono che la diversa formulazione di due articoli successivi di una stessa decisione possa essere interpretata solo come espressione della decisione volontaria e consapevole del legislatore di differenziare gli effetti dell’interruzione da quelli della sospensione della prescrizione.
60. Gli obiettivi delle norme in materia di prescrizione consisterebbero nel garantire alla Commissione il diritto non di sanzionare, ma di proteggere i singoli, in applicazione del principio generale della certezza del diritto, contro tali sanzioni dopo la scadenza di un certo termine. Pertanto, poiché costituiscono deroghe ad un principio generale di diritto, l’interruzione e la sospensione della prescrizione, come sottolineato dal Tribunale, dovrebbero essere interpretate restrittivamente e quindi in senso favorevole all’impresa.
61. A tal riguardo, la ProfilARBED e la TradeARBED rilevano che la decisione iniziale riguardava solo la ARBED e ne deducono che detta decisione non costituisce un atto impugnabile da parte loro. Ne conseguirebbe che, senza che occorra pronunciarsi sul carattere erga omnes dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, non sussisterebbero le condizioni per applicare la sospensione della prescrizione nei loro confronti.
62. Anche ammettendo che la decisione finale fosse un atto impugnabile da parte loro, la ProfilARBED e la TradeARBED ritengono che l’effetto inter partes dei procedimenti giudiziari osti a che il ricorso proposto dalla ARBED influisca sulla loro situazione. Peraltro, la ProfilARBED e la TradeARBED considerano che le misure di indagine sono atti preparatori non impugnabili, per i quali non si pone quindi la questione della sospensione. Quand’anche esistessero misure di indagine impugnabili, tale ricorso non avrebbe l’effetto di interrompere il procedimento di inchiesta. La Commissione potrebbe rettificare in qualsiasi momento i vizi di forma. Di conseguenza, anche in tale ipotesi, nulla giustificherebbe l’efficacia erga omnes delle norme relative alla sospensione.
63. Per quanto concerne l’asserita possibilità di eludere il pagamento dell’ammenda, la ProfilARBED e la TradeARBED ricordano la giurisprudenza relativa all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali, che consente di attribuire ad un’altra impresa la responsabilità dell’infrazione, compresi i diritti connessi alla prescrizione.
64. Infine, la ProfilARBED e la TradeARBED rilevano che il regolamento n. 2988/74 non è applicabile alla presente causa e considerano che, in applicazione del principio della certezza del diritto, i lavori preparatori di detto regolamento sono inopponibili, in quanto non formano oggetto di pubblicazione e non vengono menzionati nel testo del regolamento n. 2988/74.
3. Mia valutazione
65. Prima di iniziare l’esame di tali questioni, occorre ricordare la natura e la portata delle norme sulla prescrizione nell’ambito del contenzioso in materia di concorrenza.
a) Considerazioni preliminari
66. La prescrizione delle azioni sanzionatorie costituisce un principio universale e fondamentale del diritto dell’Unione. Essa può essere definita come una causa di estinzione dell’azione pubblica per effetto del decorso di un periodo di tempo dopo la commissione dell’infrazione. Essa si applica in linea di principio a tutte le infrazioni, anche le più gravi, con l’unica eccezione dei crimini contro l’umanità, dichiarati imprescrittibili conformemente agli obblighi internazionali. Alla scadenza del termine di prescrizione l’azione pubblica si estingue e non è più possibile agire contro i partecipanti all’infrazione.
67. La prescrizione è volta a stabilire la pace sociale e risponde ad una preoccupazione comune per la certezza del diritto. Nella sentenza 24 settembre 2002, Falck e Acciaierie di Bolzano/Commissione (28), la Corte ha infatti dichiarato, in merito alla prescrizione, che la «fondamentale esigenza di certezza del diritto osta a che la Commissione possa ritardare indefinitamente l’esercizio dei suoi poteri» e che, per adempiere la sua funzione, il termine di prescrizione deve essere predeterminato (29). Tradizionalmente, sono state addotte varie giustificazioni per la prescrizione. Anzitutto, con il tempo la repressione perde la sua ragion d’essere a motivo della progressiva scomparsa della lesione dell’ordine pubblico causata dall’infrazione. Oltre a ciò, se lo scopo è tutelare maggiormente gli interessi delle persone e delle imprese interessate, le prove dell’infrazione sono più difficili da conservare o da acquisire al termine di un determinato periodo. Infine e soprattutto, la prescrizione consente di sanzionare l’inerzia, la carenza o la negligenza delle autorità incaricate di esercitare le azioni sanzionatorie e concorre a fare in modo che i responsabili delle infrazioni vengano giudicati entro un termine ragionevole.
68. Per quanto riguarda le infrazioni delle norme sulla concorrenza, la prescrizione matura in cinque anni a decorrere dal giorno in cui è cessata l’infrazione, ai sensi dell’art. 1 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, nn. 1 e 2, del regolamento n. 1/2003. Tuttavia, conformemente all’art. 2, n. 1, di tale decisione e all’art. 25, n. 3, di tale regolamento, detta prescrizione può essere sospesa da qualsiasi atto della Commissione destinato all’accertamento o alla repressione dell’infrazione. L’interruzione elimina retroattivamente il periodo già trascorso e segna il punto di partenza di un nuovo termine. Inoltre, in virtù dell’art. 2, n. 2, della detta decisione e dell’art. 25, n. 4, del medesimo regolamento, detta interruzione vale nei confronti di tutte le imprese «che abbiano partecipato all’infrazione».
69. Peraltro, in virtù dell’art. 3 della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003, la prescrizione può essere sospesa per la durata di un procedimento giurisdizionale. In tal caso, il decorso del termine di prescrizione si ferma temporaneamente.
70. Infine, il legislatore dell’Unione ha previsto, all’art. 2, n. 3, di tale decisione e all’art. 25, n. 5, del regolamento n. 1/2003, che la prescrizione opera entro un termine massimo di dieci anni, se la Commissione non ha irrogato un’ammenda. Esso ha aggiunto, tuttavia, che detto termine è prolungato della durata della sospensione.
b) Sull’effetto relativo o assoluto della sospensione della prescrizione
71. Come sostenuto dalla Commissione e per le stesse ragioni esposte nell’ambito della citata causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, ritengo che la sospensione della prescrizione per la durata del procedimento giurisdizionale debba valere per tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che esse abbiano o meno proposto un ricorso.
72. Non condivido quindi la posizione adottata dal Tribunale nella sentenza impugnata, e ciò per tre ragioni.
73. In primo luogo, tale posizione non tiene conto della natura oggettiva della prescrizione. Infatti, la prescrizione dipende unicamente dai fatti. Essa presenta un carattere reale indipendente dagli interessati. Pertanto, se l’azione che può essere intrapresa dalla Commissione si estingue per prescrizione, tale estinzione riguarda tutti i fatti di causa e vale per tutti i partecipanti.
74. Per quanto riguarda l’interruzione della prescrizione, ciò risulta molto chiaramente dall’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e dall’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003, giacché esso indica che l’interruzione della prescrizione vale nei confronti di tutte le imprese ed associazioni di imprese che abbiano partecipato all’infrazione. Il testo dell’art. 3 di tale decisione e dell’art. 25, n. 6, del menzionato regolamento, relativo alla sospensione della prescrizione, è più generico e non precisa questo punto. Tuttavia, nel silenzio delle disposizioni, gli effetti derivanti dall’interruzione e dalla sospensione della prescrizione devono essere identici. Entrambe costituiscono eccezioni alla prescrizione. Poiché quest’ultima è oggettiva, esse vanno entrambe applicate ai medesimi fatti. Ciò deve valere a maggior ragione in presenza di un’infrazione complessa, continuata e soprattutto collettiva.
75. In secondo luogo, la soluzione accolta dal Tribunale comporta un effetto negativo. L’efficacia inter partes della sospensione può infatti implicare che la Commissione non possa più agire nei confronti di un’impresa erroneamente ignorata, in quanto tale azione potrebbe essere prescritta.
76. In terzo luogo, se applicata al caso di specie, tale soluzione risulta criticabile in quanto parte dal presupposto che la ARBED, esercitando un potere di direzione nei confronti della TradeARBED, costituisca con essa un’unica entità economica e debba, pertanto, rispondere dell’infrazione commessa da quest’ultima. Orbene, secondo il Tribunale, i fatti sarebbero prescritti nei confronti della TradeARBED, che ha effettivamente commesso l’infrazione, ma non nei confronti della società che si ritiene ne dovesse rispondere, vale a dire la ARBED.
77. Non vedo quindi alcun motivo per introdurre una distinzione, che mi parrebbe artificiosa, tra gli effetti dell’una o dell’altra nei confronti delle imprese che hanno partecipato all’infrazione.
78. Di conseguenza, ritengo che l’art. 3 della decisione n. 715/78 e l’art. 25, n. 6, del regolamento n. 1/2003 debbano essere interpretati nel senso che la sospensione della prescrizione per la durata del procedimento giurisdizionale deve valere nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione, a prescindere dalla circostanza che abbiano o meno proposto un ricorso.
79. Per quanto attiene alla presente causa, ciò significa che la prescrizione non era maturata nei confronti della TradeARBED, il che mi sembra più coerente con riguardo alle regole sull’imputabilità applicate al caso di specie. Ciò significa inoltre che i fatti non erano prescritti nei confronti della ProfilARBED, sempreché si possa effettivamente ritenere che tale impresa «abbia partecipato all’infrazione» (30).
80. Pertanto, ritengo che il Tribunale sia incorso in un errore di diritto dichiarando che la sospensione della prescrizione vale solo nei confronti dell’impresa che ha proposto il ricorso di annullamento, vale a dire la ARBED.
81. Alla luce di tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare fondato il motivo unico, concernente un’interpretazione errata della regola relativa alla sospensione della prescrizione.
c) Conclusione
82. In base a tutte queste considerazioni, propongo alla Corte di accogliere l’impugnazione proposta dalla Commissione nella causa C‑216/09 P e di annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la sospensione della prescrizione valeva solo nei confronti della ARBED.
83. Conformemente alle memorie depositate dalle parti, propongo alla Corte di riunire l’impugnazione incidentale proposta dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED nella causa C‑216/09 P a quella proposta in via principale dalla ARBED nella causa C‑201/09 P.
VII – Sulle impugnazioni proposte dalla ARBED in via principale nella causa C‑201/09 P e dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED in via incidentale nella causa C‑216/09 P
84. Con le rispettive impugnazioni, la ARBED, la ProfilARBED e la TradeARBED (in prosieguo: il «gruppo ARBED») chiedono alla Corte di annullare la sentenza impugnata e di condannare la Commissione alle spese di entrambi i procedimenti.
85. Nella comparsa di risposta all’impugnazione proposta dalla ARBED e nella replica all’impugnazione incidentale proposta dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED, la Commissione chiede alla Corte di respingere tali impugnazioni e di condannare il gruppo ARBED alle spese.
86. Il gruppo ARBED solleva quattro motivi sostanzialmente identici (31), che riguardano rispettivamente la mancanza di fondamento normativo della decisione controversa, la violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali nell’ambito di un gruppo di società, un’interpretazione errata delle norme in materia di prescrizione e, infine, errori di diritto nella valutazione della violazione dei loro diritti della difesa.
A – Sul primo motivo, concernente l’assenza di fondamento normativo della decisione controversa
87. In sostanza, il gruppo ARBED sostiene che, a causa della scadenza del Trattato CECA, intervenuta il 23 luglio 2002, è venuta meno la competenza della Commissione a sanzionare un’infrazione all’art. 65 CA e che non esiste alcuna norma che autorizzi tale istituzione ad applicare la disposizione in parola.
1. Principali argomenti delle parti
88. Il primo motivo si articola su tre capi, concernenti la violazione, in primo luogo, dell’art. 97 CA, in secondo luogo, del regolamento n. 1/2003 e, in terzo luogo, dell’obbligo di motivazione.
a) Sul primo capo, relativo alla violazione dell’art. 97 CA
89. Il gruppo ARBED rileva che l’art. 97 CA prevede la scadenza del Trattato CECA al 23 luglio 2002 e che la decisione controversa, fondata sull’art. 65 CA, è stata adottata l’8 novembre 2006. Dichiarando che le pratiche in questione sono state giustamente perseguite in base all’art. 65 CA, il Tribunale avrebbe violato l’art. 97 CA e non avrebbe risposto ai suoi argomenti relativi all’assenza di fondamento normativo.
90. A parere del gruppo ARBED, il Tribunale sarebbe incorso in un errore di diritto considerando che i Trattati comunitari hanno istituito un ordinamento giuridico unico. Secondo l’art. 305, n. 1, CE, il Trattato CECA costituisce un regime specifico in deroga alle norme di carattere generale stabilite nell’ambito del Trattato CE e la successione della disciplina del Trattato CE a quella del Trattato CECA ha comportato, a decorrere dal 24 luglio 2002, una modifica dei fondamenti normativi, delle procedure e delle norme sostanziali applicabili. Le istituzioni potrebbero adempiere il proprio obbligo di interpretare i diversi Trattati in maniera coerente solo rispettando i limiti fissati dai Trattati stessi e non potrebbero quindi mantenere una disposizione di un Trattato che prevede l’estinzione del medesimo al 23 luglio 2002 oltre tale data.
91. Le sentenze Klomp (32) e Lucchini (33), sulle quali il Tribunale ha fondato il suo ragionamento, non sarebbero atte a modificare tale conclusione. Infatti, la prima avrebbe riguardato una modifica del diritto comunitario primario introdotta attraverso il Trattato di fusione, e non la scadenza di un Trattato, e la seconda una decisione adottata in forza del Trattato CECA prima della scadenza dello stesso, e non dopo.
92. La Commissione contesta tali argomenti. Essa insiste, in particolare, sull’uniformità dell’ordinamento giuridico istituito dai Trattati CE, CECA ed Euratom. Tale ordinamento giuridico sarebbe caratterizzato da obiettivi comuni, soggetti comuni, norme e procedure comuni e istituzioni comuni. In particolare, gli artt. 65 CA e 81 CE prevederebbero entrambi la competenza della Commissione, sotto il controllo della Corte. Essa rileva inoltre che, secondo la giurisprudenza, le disposizioni dei Trattati CECA e CE formano parte integrante di un diritto comunitario nella cui applicazione occorre evitare le incoerenze e si devono interpretare i Trattati CECA ed Euratom sulla base di principi comuni, facendo riferimento al Trattato CE. Infatti, nella sua giurisprudenza, la Corte avrebbe considerato equivalenti le norme sostanziali dei Trattati CECA e CE che vietano le intese e avrebbe applicato la giurisprudenza relativa all’art. 81 CE e all’art. 65, n. 1, CA.
93. In base all’art. 305, n. 1, CE, i giudici dell’Unione avrebbero sempre ritenuto, da un lato, che il Trattato CECA costituisse una lex specialis nell’ambito dell’ordinamento giuridico uniforme per il suo specifico settore, e, dall’altro, che se una materia non formava oggetto di disposizioni del Trattato CECA, fosse applicabile il Trattato CE, in quanto lex generalis, a prodotti rientranti nell’ambito di applicazione del Trattato CECA. Pertanto, poiché il Trattato CE era disponibile come regime sussidiario in vigenza del Trattato CECA, esso sarebbe passato, alla scadenza di quest’ultimo, «in primo piano» anche per tale settore specifico. In particolare, nel diritto delle intese i divieti e le sanzioni previsti dall’art. 65 CA sarebbero ripresi senza soluzione di continuità da quelli previsti dall’art. 81 CE.
94. La Commissione ritiene che, sebbene il Trattato CECA sia scaduto senza che sia stato previsto un regime transitorio per i casi relativi ad intese, non si possa concludere che gli Stati membri abbiano voluto escludere dall’ambito di applicazione dell’art. 65 CA le intese poste in essere in vigenza del Trattato CECA unicamente in ragione del fatto che esse sono state scoperte e perseguite solo dopo la sua scadenza. Infatti, nel caso di una transizione fondata sul diritto primario non sarebbe necessario un regime normativo transitorio, dato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte, sarebbe sufficiente fare ricorso ai principi di interpretazione generalmente riconosciuti per determinare l’applicabilità ratione temporis delle disposizioni, tenendo conto della loro finalità e del loro contesto.
95. Conformemente a tali principi, a parere della Commissione, agli atti vietati si applica il diritto sostanziale vigente al momento dell’infrazione. Il fatto che l’art. 65, n. 1, CA prevalga sull’art. 81 CE, nonostante il comportamento incriminato costituisse parimenti un’infrazione dell’art. 81 CE, deporrebbe a favore di un potere repressivo ininterrotto della Commissione. Quest’ultima ritiene che le sanzioni attualmente applicabili rientrino nell’ambito di applicazione degli artt. 81 CE e 23 del regolamento n. 1/2003, e che tuttavia si debba tenere conto del principio della lex mitior, ai sensi dell’art. 65, n. 5, CA.
96. La Commissione sottolinea che la mancanza di una competenza ad esercitare azioni sanzionatorie e ad imporre sanzioni priverebbe l’art. 65, n. 1, CA – disposizione fondamentale dei diritto comunitario e indispensabile per l’assolvimento dei compiti della Comunità – del suo effetto utile, concedendo un’amnistia ingiustificata per atti che sono stati compiuti ed erano vietati all’epoca in cui era in vigore il Trattato CECA. Inoltre, tale ostacolo violerebbe il principio fondamentale secondo cui, al termine della fase giurisdizionale, il procedimento deve poter essere ripreso nello stesso punto in cui è stato commesso l’errore di procedura. Orbene, a parere della Commissione, nulla autorizza a ritenere che gli Stati membri desiderassero tale amnistia e tale soluzione di continuità in un settore nel quale sarebbe sempre stata prevista una politica comune.
b) Sul secondo capo, relativo alla violazione del regolamento n. 1/2003
97. Il gruppo ARBED sostiene che, fondando la competenza della Commissione sul regolamento n. 1/2003, il Tribunale è incorso in uno sviamento di potere e non ha risposto ai suoi argomenti. Esso rileva che tale regolamento è stato adottato dopo la scadenza del Trattato CECA e ritiene che, tenuto conto del suo art. 4 e dell’assenza di qualsiasi riferimento al Trattato CECA, detto regolamento attribuisca alla Commissione solo la competenza a perseguire le infrazioni agli artt. 81 CE e 82 CE.
98. Anche ammettendo che il regolamento n. 1/2003 conferisca alla Commissione la competenza a sanzionare le violazioni dell’art. 65, n. 1, CA, esso violerebbe il Trattato CECA dal momento che, pur essendo stato adottato in forza del solo Trattato CE, sarebbe volto a modificare il Trattato CECA. Infatti, dalla giurisprudenza risulterebbe che l’interpretazione coerente delle disposizioni di diritto sostanziale dei diversi Trattati non influisce minimamente sulle competenze attribuite dagli stessi alle diverse istituzioni e che nell’ambito di ciascun Trattato le istituzioni sono competenti ad esercitare solo i poteri che esso ha loro attribuito.
99. Secondo il gruppo ARBED, l’approccio del Tribunale conduce, da un lato, a conferire al Consiglio il potere di decidere quali autorità siano competenti a dare attuazione all’art. 65 CA, mentre tale potere è stato esercitato dagli autori del Trattato CECA, e, dall’altro, a modificare la natura della competenza riconosciuta alla Commissione dal Trattato CECA, che sarebbe esclusiva ai sensi dell’art. 65 CA, mentre è concorrente con quella delle autorità nazionali per la concorrenza e dei giudici nazionali nell’ambito del regolamento n. 1/2003.
100. L’interpretazione accolta dal Tribunale per quanto riguarda l’applicazione della legge nel tempo lederebbe quindi l’identità giuridica propria di ogni Trattato e le norme in materia di gerarchia delle norme. Inoltre, il Tribunale avrebbe confuso tra norma di procedura, norma sostanziale e attribuzione di competenza. Dalla giurisprudenza risulterebbe, da un lato, che la questione della competenza di un’istituzione è preliminare rispetto a quella dell’individuazione delle norme sostanziali e procedurali applicabili e, dall’altro, che la normativa che autorizza l’istituzione comunitaria ad adottare un atto deve essere in vigore nel momento in questo viene adottato.
101. La Commissione ritiene di avere giustamente basato la decisione controversa sull’art. 65, n. 1, CA, poiché l’infrazione è stata commessa in vigenza di detta disposizione e tale Trattato prevaleva sul Trattato CE. Inoltre, dal momento che questa stessa disposizione enunciava un divieto al momento dell’infrazione e l’art. 81 CE contiene il medesimo divieto, il principio nulla poena sine lege non risulterebbe violato.
102. Essa precisa che, nell’ambito dell’ordinamento giuridico uniforme e in virtù di un trasferimento di poteri senza soluzione di continuità successivamente alla scadenza del Trattato CECA, la competenza a sanzionare le infrazioni e la procedura applicabile sono disciplinate dall’art. 81 CE e dell’art. 23 del regolamento n. 1/2003. Quest’ultimo articolo sarebbe applicabile alle violazioni, commesse in vigenza del Trattato CECA, sia dell’art. 81 CE, in quanto lex generalis applicabile in via sussidiaria, sia dell’art. 65 CA, in quanto lex specialis di contenuto equivalente. Infatti, il rinvio contenuto nell’art. 23 del regolamento n. 1/2003 all’art. 81 CE includerebbe, per effetto del rapporto di specialità, anche l’art. 65 del Trattato CECA.
103. Peraltro, tale approccio, a parere della Commissione, sarebbe conciliabile con il principio secondo cui le norme di procedura attualmente in vigore si applicano ai procedimenti in corso. In base a tale principio, la procedura di accertamento e sanzione di un’infrazione nel settore dell’acciaio sarebbe disciplinato, dopo la scadenza del Trattato CECA, dal diritto derivato dal Trattato CE, senza che ciò incida sull’applicazione ai procedimenti in corso del divieto sostanziale di cui all’art. 65, n. 1, CA.
104. La Commissione fa riferimento, in particolare, alle sentenze della Corte 7 settembre 1999, De Haan (34), e del Tribunale 19 settembre 2006, Lucchini/Commissione (35), per far valere che essa può e deve combinare le norme di procedura attualmente applicabili con il diritto sostanziale vigente al momento dell’infrazione.
105. Infine, in base all’insieme di tali circostanze, la Commissione ritiene che gli Stati membri non avessero bisogno di delegarle espressamente la competenza a perseguire le infrazioni commesse nel settore del Trattato CECA dopo il 23 luglio 2002 e che nulla consenta di presumere che vi si sarebbero opposti. Essa sottolinea che le conseguenze della scadenza del Trattato CECA sono state oggetto di intense discussioni per oltre dieci anni in seno al Consiglio, al Parlamento europeo e alla Commissione, e che, ove necessario, sono state adottate disposizioni transitorie.
c) Sul terzo capo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
106. Il gruppo ARBED sostiene che la valutazione del Tribunale relativa alla validità del fondamento normativo è viziata da un difetto di motivazione. Esso ritiene che il Tribunale non abbia affatto risposto agli argomenti sollevati nell’ambito del ricorso di annullamento.
2. Mia valutazione
a) Sul primo e il secondo capo, concernenti rispettivamente la violazione dell’art. 97 CA e quella del regolamento n. 1/2003
107. Occorre esaminare congiuntamente i primi due capi del primo motivo. Infatti, con questi due capi il gruppo ARBED invita sostanzialmente la Corte a pronunciarsi sulla questione se, successivamente alla scadenza del Trattato CECA, la Commissione potesse accertare e sanzionare un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA fondando la propria competenza sulle disposizioni del regolamento n. 1/2003, che, lo ricordo, costituisce il regolamento di attuazione dell’art. 81 CE.
108. Tale questione è sostanzialmente identica a quella sollevata nell’ambito dell’impugnazione proposta contro la citata sentenza ThyssenKrupp Stainless/Commissione, attualmente pendente dinanzi alla Corte (causa C‑352/09 P), per la quale presento parimenti conclusioni.
109. Nella specie, così come nella citata causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, la Commissione ha utilizzato una combinazione del diritto sostanziale e del diritto procedurale risultanti dai Trattati CECA e CE (36) al fine di condannare una violazione dell’art. 65, n. 1, CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA. La Commissione si è basata sull’art. 7, n. 1, del regolamento n. 1/2003 per constatare l’infrazione. Inoltre, per infliggere l’ammenda alle imprese in questione, essa ha fatto riferimento all’art. 23, n. 2, di detto regolamento. Tuttavia, in entrambi i casi la Commissione non ha calcolato l’importo di tale ammenda secondo il metodo di calcolo indicato in detta disposizione, bensì conformemente al metodo stabilito all’art. 65, n. 5, CA, e ciò in applicazione del principio della lex mitior (37).
110. Poiché tale combinazione è stata utilizzata negli stessi termini dalla Commissione in entrambi i procedimenti e il Tribunale ha proceduto ad un esame di legittimità sostanzialmente identico, seguirò lo stesso ragionamento proposto nelle conclusioni relative alla citata causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione.
111. La Commissione ha utilizzato la suddetta combinazione in quanto non esiste alcuna disposizione transitoria che le consenta di accertare e condannare una violazione dell’art. 65, n. 1, CA successivamente alla scadenza del Trattato CECA. Pertanto, qualora essa non sia riuscita ad adottare una decisione prima della scadenza di detto Trattato, a causa della scoperta tardiva degli atti anticoncorrenziali o, come nella specie, dell’annullamento di una prima decisione, nessuna disposizione le consente di garantire il rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dalla menzionata disposizione.
112. Inoltre, nessuno dei due regolamenti di attuazione delle norme comunitarie in materia di concorrenza riguarda le situazioni maturate sotto la vigenza del Trattato CECA, sia esso il regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17 (38), o il regolamento n. 1/2003. Solo la comunicazione della Commissione relativa ad alcuni aspetti del trattamento di casi in materia di concorrenza a seguito della scadenza del trattato CECA (39) menziona tale situazione. Infatti, il punto 31 di detta comunicazione prevede quanto segue:
«Se la Commissione, nell’applicare il diritto di concorrenza comunitario alle intese, individua una violazione in un settore rientrante nel campo di applicazione del trattato CECA, il diritto sostanziale applicabile sarà, indipendentemente dal momento in cui tale applicazione ha luogo, quello in vigore nel momento in cui si sono verificati i fatti che hanno costituito la violazione. In ogni caso, per quanto riguarda la procedura, dopo la scadenza del trattato CECA, si applicherà il diritto CE (…)».
113. In considerazione di tale lacuna, la Commissione ha adottato una prima soluzione che il Tribunale ha respinto nelle sentenze 25 ottobre 2007, SP/Commissione (40), causa T‑45/03, Riva Acciaio/Commissione, causa T‑77/03, Feralpi Siderurgica/Commissione, e causa T‑94/03, Ferriere Nord/Commissione. In ciascuna di tali cause la Commissione aveva fondato la propria competenza esclusivamente sulle disposizioni del Trattato CECA, e ciò malgrado la sua scadenza. Così, nella decisione adottata il 17 dicembre 2002 nei confronti della Ferriere Nord SpA, la Commissione si era basata, per accertare un’infrazione all’art. 65, n. 1, CA, sull’art. 65, n. 4, CA e, per infliggere un’ammenda all’impresa, sull’art. 65, n. 5, CA.
114. Tutte le suddette decisioni sono state annullate dal Tribunale per incompetenza. In particolare, esso ha ricordato che, conformemente alla giurisprudenza della Corte (41), la disposizione che costituisce il fondamento normativo di un atto e che autorizza l’istituzione comunitaria ad adottare l’atto in questione deve essere in vigore al momento della sua adozione.
115. In alcune delle suddette cause la Commissione non ha impugnato la sentenza.
116. Nella specie, la Commissione prospetta quindi, in concomitanza con la citata causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, una soluzione nuova, fondando la sua decisione su una combinazione delle norme sostanziali contenute nel Trattato CECA con il diritto procedurale derivato dal Trattato CE, in vigore al momento dell’adozione della decisione controversa.
117. Nella sentenza impugnata il Tribunale ha confermato la legittimità di tale applicazione combinata basandosi su un’interpretazione teleologica delle norme stabilite dal legislatore dell’Unione. Per riconoscere alla Commissione il potere di adottare tale decisione, il Tribunale ha articolato il suo ragionamento in tre fasi, come nella citata sentenza ThyssenKrupp Stainless/Commissione. Anzitutto, ai punti 57 e 58 della sentenza impugnata, esso ha ricordato la natura e la portata del Trattato CECA nell’ordinamento giuridico dell’Unione. Ai punti 59‑64 di detta sentenza il Tribunale si è poi basato sulla coerenza e sull’identità degli obiettivi perseguiti dai due Trattati applicando criteri di interpretazione elaborati dalla Corte. Infine, ai punti 65‑68 della medesima sentenza, il Tribunale ha verificato se la Commissione avesse agito nel rispetto del principio di legalità e, in particolare, dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo.
118. Nelle presenti conclusioni sosterrò, al pari del Tribunale, la validità di tale fondamento normativo e riprenderò in proposito il filo del suo ragionamento.
119. Nell’ordinamento giuridico dell’Unione il Trattato CECA costituiva un regime specifico del settore carbosiderurgico, in deroga alle norme di carattere generale stabilite nell’ambito del Trattato CE. Il rapporto fra i due Trattati era disciplinato dall’art. 305 CE. Detta disposizione aveva l’effetto di escludere l’applicazione del Trattato CE e del suo diritto derivato ai prodotti rientranti nel settore carbosiderurgico laddove le questioni sollevate formavano oggetto di una disciplina specifica nell’ambito del Trattato CECA (42).
120. Nondimeno, in assenza di disposizioni specifiche, il Trattato CE e le disposizioni adottate per la sua attuazione si applicavano ai prodotti rientranti in tale comunità settoriale (43) e, a seguito della sua scomparsa, avvenuta il 23 luglio 2002, l’ambito di applicazione generale del Trattato CE si è esteso ai settori inizialmente disciplinati dal Trattato CECA.
121. Tale successione della disciplina del Trattato CE a quella del Trattato CECA rientra nell’ambito di un’unità «funzionale» tra le due comunità (44). La Corte ha riconosciuto ben presto l’esistenza di un unico ordinamento giuridico (45). Essa ha inoltre riconosciuto l’esistenza di un ordinamento giuridico continuo, nel quale, salvo che il legislatore dell’Unione si sia espresso in senso contrario, in caso di modifica della legislazione occorre garantire la continuità delle strutture giuridiche (46).
122. Le sentenze Busseni (47) e Lucchini, citata, illustrano il modo in cui la Corte concepisce tale unità funzionale tra i due Trattati. Le due cause sopra menzionate vertevano sulla competenza della Corte a statuire nell’ambito di un rinvio pregiudiziale avente ad oggetto l’interpretazione di disposizioni del Trattato CECA.
123. La prima causa riguardava una situazione in cui tale competenza non era espressamente prevista dall’art. 41 CA, contrariamente al testo dell’art. 234 CE. Per colmare tale lacuna, la Corte è andata oltre le differenze testuali fra le due disposizioni e si è basata sugli obiettivi comuni perseguiti, nonché sulla finalità e la coerenza sistematica dei Trattati. Ha quindi indicato che «[s]arebbe (…) contrario [a tale] scopo e [a tale] coerenza sistematica dei trattati che nel caso di disposizioni fondate sui Trattati [CE] e CEEA la determinazione del loro significato e del loro ambito di applicazione spettasse in ultima istanza alla Corte (…), mentre nel caso di norme relative al Trattato CECA questa competenza spetterebbe unicamente alle molteplici giurisdizioni nazionali, con possibili divergenze d’interpretazione e senza che la Corte (…) fosse abilitata a garantire l’uniforme interpretazione di tali norme [(48)]» (49).
124. La Corte ha successivamente applicato tale ragionamento nella citata causa Lucchini. Tale causa verteva su una fattispecie in cui, per effetto della scadenza del Trattato CECA, la Corte aveva perso la propria competenza a statuire su questioni pregiudiziali concernenti l’interpretazione e l’applicazione di detto Trattato. La Corte, riconoscendo che effettivamente non veniva più fatta applicazione dell’art. 41 CA, ha considerato che sarebbe risultato non solo contrario allo scopo e alla coerenza sistematica dei Trattati, ma anche incompatibile con la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario il fatto che la Corte non fosse abilitata a garantire l’uniforme interpretazione delle norme connesse al Trattato CECA che continuano a produrre effetti anche dopo la sua scadenza (50).
125. In base a tale giurisprudenza, il Tribunale ha riconosciuto alla Commissione la competenza controversa. Al di là delle differenze testuali esistenti fra gli artt. 65, n. 1, CA e l’art. 81 CE, il Tribunale ha sottolineato che queste due disposizioni sono interpretate nello stesso modo dal giudice dell’Unione e perseguono gli stessi obiettivi (51).
126. La formulazione degli artt. 65, n. 1, CA e 81, n. 1, CE è infatti sufficiente a dimostrare che gli Stati membri intendevano accogliere le stesse regole e la stessa sfera di intervento delle Comunità. Per quanto diversi siano i rispettivi testi, tali disposizioni sono espressione delle medesime esigenze, ossia quella di istituire un mercato comune nel quale venga esercitata una concorrenza sana ed efficace e quella di stabilire, a tale scopo, un divieto di accordi aventi per oggetto o per effetto di falsare il normale giuoco della concorrenza. Come rilevato dal Tribunale, l’obiettivo di garantire una concorrenza non falsata nel settore carbosiderurgico non è venuto meno con la scadenza del Trattato CECA, ma continua semplicemente ad essere perseguito nel contesto del Trattato CE. Inoltre, gli artt. 65, n. 1, CA e 81, n. 1, CE tutelano i medesimi interessi giuridici. Sul piano dei mezzi d’azione, queste due disposizioni si fondano su premesse analoghe (52) e la loro attuazione spetta alla stessa autorità, vale a dire la Commissione.
127. Ciò considerato e fatto salvo il rispetto dei principi che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo, mi sembra che il Tribunale potesse fondatamente concludere che la continuità dell’ordinamento giuridico comunitario e degli obiettivi che presiedono al suo funzionamento richiede che la Comunità europea, in quanto subentrata alla Comunità europea del carbone e dell’acciaio, assicuri, nei riguardi delle situazioni sorte sotto la vigenza del Trattato CECA, il rispetto dei diritti e degli obblighi che in forza dello stesso si imponevano agli Stati membri e ai singoli (53). Ammettere che, in seguito alla scadenza del Trattato CECA, la Comunità sia priva di tale natura mi sembra quindi contrario allo scopo e alla coerenza sistematica dei trattati voluti dal legislatore dell’Unione e incompatibile con la continuità dell’ordinamento giuridico riconosciuta alla Corte.
128. È evidente che tale interpretazione può essere compresa solo se la Comunità, rappresentata nella fattispecie dalla Commissione, agisce nel rispetto dei principi generali che disciplinano l’applicazione della legge nel tempo (54). Tali principi, ricordati dal Tribunale al punto 65 della sentenza impugnata, sono i seguenti.
129. Per quanto riguarda le norme di procedura, esse sono considerate applicabili a tutte le controversie pendenti al momento della loro entrata in vigore. In altre parole, la Commissione deve perseguire l’infrazione commessa sotto la vigenza del Trattato CECA con le forme e secondo la procedura prescritte dalle disposizioni vigenti alla data della sua decisione o conformemente a quelle previste nell’ambito del regolamento n. 1/2003.
130. Ciò non avviene, invece, nel caso delle norme sostanziali. Queste ultime non sono retroattive, salvo che il legislatore dell’Unione si sia espresso in senso contrario (55). Tale principio consente di garantire la certezza del diritto dei singoli, i quali devono semplicemente poter conoscere i limiti della loro libertà individuale senza che le loro previsioni vengano successivamente smentite da una legge retroattiva.
131. Questa regola discende dal principio di legalità dei delitti e delle pene sancito all’art. 49, n. 1, della Carta e dall’art. 7, n. 1, della CEDU.
132. L’art. 49, n. 1, della Carta precisa quanto segue:
«Nessuno può essere condannato per un’azione o un’omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l’applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest’ultima».
133. L’analisi svolta dal Tribunale al punto 68 della sentenza impugnata mi sembra perfettamente conforme a tale principio. Infatti, l’art. 65, n. 1, CA, che definisce l’infrazione, costituiva realmente la norma sostanziale applicabile ed effettivamente applicata dalla Commissione. La decisione controversa riguardava realmente una situazione giuridica definitivamente maturata prima della scadenza del Trattato CECA, essendosi realizzata tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991. Inoltre, tenuto conto della sua natura di lex specialis, il Trattato CECA e le norme adottate per la sua attuazione erano effettivamente le uniche disposizioni applicabili a questo tipo di situazioni, maturate prima della sua scadenza. Infine, come precisato dal Tribunale, il legislatore dell’Unione non aveva affatto previsto un’applicazione retroattiva dell’art. 81 CE dopo la scadenza del Trattato CECA.
134. Adottando la decisione controversa, la Commissione ha quindi giustamente condannato un’azione che, nel momento in cui è stata compiuta, costituiva un’infrazione. Quando è stata commessa, vale a dire nel periodo compreso tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991, tale infrazione era definita in modo chiaro e preciso all’art. 65, n. 1, CA. Inoltre, detta infrazione era punibile con una sanzione chiaramente definita all’art. 65, n. 5, CA. Le imprese, pertanto, erano perfettamente informate sulle conseguenze delle proprie azioni, sia nel primo procedimento sfociato nell’adozione della decisione iniziale, sia nel presente procedimento.
135. Ora, per quanto riguarda le norme di procedura, è noto che, nell’ambito dell’attuazione dell’art. 81 CE, le disposizioni che autorizzano la Commissione ad adottare una decisione di condanna e a sanzionare le imprese che hanno commesso un violazione dell’art. 81 CE sono, dopo l’entrata in vigore, il 1° maggio 2004, del regolamento n. 1/2003, rispettivamente gli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, di detto regolamento. Dichiarando che tali disposizioni costituiscono norme di procedura, il Tribunale ne ha quindi sostenuto l’applicazione immediata.
136. È su quest’ultimo punto che non condivido l’analisi del Tribunale. Infatti, l’art. 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 non solo autorizza la Commissione ad infliggere un’ammenda. Esso ne fissa anche l’importo. Ciò considerato, mi sembra che tale disposizione costituisca una norma di diritto sostanziale.
137. Tuttavia, come risulta dal punto 475 della motivazione della decisione controversa, la Commissione si è basata sulla menzionata disposizione per disporre di un potere sanzionatorio nei riguardi del gruppo ARBED. Per quanto riguarda l’importo dell’ammenda, la Commissione l’ha calcolato, conformemente al principio della lex mitior di cui all’art. 49, n. 1, della Carta, in base all’art. 65, n. 5, CA, affinché la ARBED beneficiasse della sanzione più lieve.
138. Alla luce delle suesposte considerazioni, mi sembra quindi che il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto dichiarando che la Commissione, in una situazione come quella in esame, poteva basarsi sugli artt. 7, n. 1, e 23, n. 2, del regolamento n. 1/2003 per accertare e sanzionare le intese realizzate nel settore rientrante nell’ambito di applicazione del Trattato CECA.
139. Tuttavia, si deve rilevare che, contrariamente a quanto indicato dal Tribunale al punto 64 della sentenza impugnata, la Commissione non poteva agire in tal modo dopo il 23 luglio 2002, data in cui è scaduto il Trattato CECA, bensì a decorrere dal 1° maggio 2004, data in cui è entrato in vigore il regolamento n. 1/2003.
140. Tale errore, commesso anche nella citata sentenza ThyssenKrupp Stainless/Commissione, non comporta, tuttavia, alcuna conseguenza sulla soluzione della controversia.
141. In base a tutte queste considerazioni, propongo alla Corte di respingere i due primi capi del primo motivo in quanto infondati.
b) Sul terzo capo del primo motivo, concernente un difetto di motivazione della sentenza impugnata
142. L’obbligo di motivazione delle sentenze discende dall’art. 36 dello Statuto della Corte di giustizia, applicabile al Tribunale in virtù dell’art. 53, primo comma, del medesimo Statuto e dell’art. 81 del regolamento di procedura del Tribunale.
143. Secondo costante giurisprudenza, la motivazione di una sentenza deve far apparire in modo chiaro e non equivoco il ragionamento del Tribunale, in modo tale da consentire agli interessati di conoscere le ragioni della decisione adottata ed alla Corte di esercitare il proprio sindacato giurisdizionale (56). Per quanto riguarda i ricorsi fondati sull’art. 230 CE, l’obbligo di motivazione implica evidentemente che il Tribunale esamini i motivi di annullamento fatti valere dal ricorrente ed esponga le ragioni che conducono al rigetto del motivo o all’annullamento dell’atto impugnato.
144. Nella sentenza Connolly/Commissione, tuttavia, la Corte ha posto alcuni limiti a tale obbligo di rispondere ai motivi invocati (57). Essa ha considerato che la motivazione deve essere valutata alla luce delle circostanze del caso di specie (58) e che non si può esigere che il Tribunale replichi «in dettaglio a tutti gli argomenti invocati dal ricorrente, specialmente se tali argomenti non avevano un carattere sufficientemente chiaro e preciso e non erano fondati su elementi di prova circostanziati» (59).
145. Tenuto conto di tali elementi, sono dell’avviso che il Tribunale abbia risposto sufficientemente agli argomenti dedotti dal gruppo ARBED. Esso ha correttamente spiegato i motivi per i quali riteneva che l’approccio della Commissione dovesse essere confermato. Ciò ha non solo consentito al gruppo ARBED di criticare i punti specifici della sua analisi, ma anche permesso alla Corte di esercitare il suo sindacato giurisdizionale, come risulta dalle precedenti considerazioni.
146. In tale contesto, ritengo che la motivazione del Tribunale esposta ai punti 56‑69 della sentenza impugnata non possa costituire oggetto di censure e propongo alla Corte di respingere il terzo capo del primo motivo in quanto infondato.
c) Conclusione
147. Considerato l’insieme di tali elementi, ritengo che il primo motivo, concernente l’assenza di fondamento normativo della decisione controversa, dedotto nell’ambito dell’impugnazione proposta dalla ARBED nella causa C‑201/09 P e in quello dell’impugnazione incidentale proposta dalla TradeARBED e dalla ProfilARBED nella causa C‑216/09 P, sia infondato e debba essere respinto.
B – Sul secondo motivo, concernente la violazione, da parte del Tribunale, delle regole relative all’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali in un gruppo di società
148. Con il secondo motivo, la ARBED e la ProfilARBED negano di poter essere considerate responsabili dell’infrazione commessa dalla controllata TradeARBED.
149. Tale motivo è costituito da tre capi concernenti, in primo luogo, una violazione dei principi dell’autonomia della persona giuridica, della libertà d’impresa e della responsabilità personale, in secondo luogo, un’applicazione errata della giurisprudenza relativa alle condizioni in cui l’infrazione commessa da una società controllata può essere attribuita alla società controllante e, in terzo luogo, errori di diritto commessi nella constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ARBED sulla TradeARBED.
150. Gli argomenti sollevati nell’ambito di tale motivo, benché siano quasi identici nelle due impugnazioni della ARBED e della ProfilARBED, perseguono scopi diversi. Occorre quindi distinguere la rispettiva situazione di queste due imprese nell’esame di tali argomenti.
1. Principali argomenti delle parti
a) Sull’eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione nella causa C‑201/09 P
151. Nelle sue memorie la Commissione sostiene che il secondo motivo, quale dedotto dalla ARBED, è irricevibile. Infatti, esso sarebbe diretto a rimettere in discussione l’imputabilità dell’infrazione alla ProfilARBED, mentre quest’ultima non sarebbe parte del procedimento nella causa C‑201/09 P.
152. In ogni caso, la Commissione sostiene che tale motivo è inoperante. Infatti, la ARBED si limiterebbe a rimettere in discussione l’applicazione in detta causa della presunzione di controllo effettivo elaborata dalla giurisprudenza. Essa non criticherebbe i punti 96‑98 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe constatato che la Commissione ha dimostrato attraverso altri elementi l’esercizio effettivo di un’influenza determinante della società controllante.
b) Sul primo capo, relativo ad una violazione dei principi dell’autonomia della persona giuridica, della libertà di impresa e della responsabilità personale
153. A sostegno del primo capo del secondo motivo, il gruppo ARBED fa valere tre censure.
154. Con la prima censura il gruppo ARBED sostiene che, nel caso in esame, il Tribunale ha applicato erroneamente la nozione di impresa elaborata nel diritto della concorrenza. Se pure è vero che, in virtù di tale nozione, imprese giuridicamente distinte possono costituire una stessa ed unica entità economica, la Commissione avrebbe utilizzato tale nozione unicamente per escludere l’applicazione dell’art. 81 CE agli accordi infragruppo e quella del regime delle concentrazioni alle acquisizioni infragruppo.
155. Con la seconda censura il gruppo ARBED fa valere che, imputando alla ARBED e alla ProfilARBED la responsabilità dell’infrazione commessa dalla TradeARBED, il Tribunale ha violato il principio dell’autonomia della persona giuridica e, in particolare, della controllata di un gruppo di società. In virtù di tale principio, una società controllata, avendo una distinta personalità giuridica, disporrebbe della piena capacità giuridica e dovrebbe quindi rispondere delle proprie azioni, anche nel caso in cui sia una controllata al 100%. Tale principio costituirebbe una delle pietre angolari del diritto societario.
156. Analogamente, il gruppo ARBED ha sostenuto in udienza che il Tribunale ha violato il principio della libertà di impresa sancito dall’art. 16 della Carta (60) imputando all’insieme del gruppo di società atti compiuti da una sola di esse. Il Tribunale non terrebbe conto del diritto di cui dispone chiunque di esercitare un’attività economica nell’ambito di un’entità giuridica dotata di personalità giuridica propria e la cui responsabilità è limitata agli atti di tale società.
157. Pertanto, il Tribunale avrebbe violato anche il principio della personalità delle pene.
158. Con la terza censura la ARBED e la ProfilARBED criticano l’analisi del Tribunale diretta ad attribuire loro simultaneamente l’infrazione commessa da una terza impresa del gruppo, vale a dire la TradeARBED. Infatti, tale ragionamento introdurrebbe una disparità di trattamento ingiustificata a danno della ProfilARBED, poiché quest’ultima non avrebbe avuto la possibilità, a differenza della controllante, di confutare la presunzione secondo cui essa esercita un’influenza determinante. Secondo la ARBED e la ProfilARBED, tale incoerenza sarebbe equiparabile ad un difetto di motivazione.
159. La Commissione contesta tali argomenti. Anzitutto, ricorda l’ambito di applicazione, nel diritto della concorrenza, della nozione di impresa e dedica poi una lunga argomentazione alla giurisprudenza concernente l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali nell’ambito di un gruppo di società (61).
160. Inoltre, rileva che il principio dell’autonomia della persona giuridica, di cui non nega l’esistenza nella giurisprudenza comunitaria, conosce numerose eccezioni (ad esempio, quello delle successioni economiche tra imprese). Essa rileva, tuttavia, che tale principio può essere necessario per determinare il destinatario di una decisione di condanna o la persona giuridica che deve rispondere dell’infrazione.
c) Sul secondo capo, concernente l’erronea applicazione della giurisprudenza sulle condizioni in cui l’infrazione commessa da una società controllata può essere imputata alla società controllante
161. A sostegno del secondo capo del secondo motivo, il gruppo ARBED critica il ragionamento svolto dal Tribunale ai punti 89 e 90 della sentenza impugnata, secondo cui si presume che una società controllante che detiene il 100% del capitale della sua controllata eserciti un’influenza determinante sulla condotta della stessa e debba, pertanto, rispondere del suo eventuale comportamento anticoncorrenziale. Il gruppo ARBED deduce, a tal riguardo, due censure.
162. Con la prima censura considera che il Tribunale ha violato «principi generali di diritto». Il gruppo ARBED rinvia, anzitutto, al principio dell’autonomia della persona giuridica invocato nell’ambito del primo capo. Esso fa poi riferimento al principio del carattere individuale delle sanzioni, invocando la sentenza 4 luglio 2006, Hoek Loos/Commissione (62). In detta sentenza il Tribunale avrebbe dichiarato che il rispetto di tale principio implica che la Commissione debba dimostrare che è possibile muovere specifiche censure a ciascuna delle imprese destinatarie della comunicazione degli addebiti (63).
163. Con la seconda censura il gruppo ARBED sostiene che le sentenze cui fa riferimento il Tribunale non consentono di sostenere la sua conclusione.
164. Da un lato, la sentenza 25 ottobre 1983, AEG‑Telefunken/Commissione (64), non sarebbe pertinente in quanto, in detta causa, la Corte doveva pronunciarsi non sulla possibilità di imputare ad una società controllante un’infrazione commessa dalla sua controllata, bensì sulla prova della partecipazione della controllante ad un’infrazione. Inoltre, in detta causa, controllata e controllante disponevano dei medesimi organi sociali, a differenza della situazione nel presente caso.
165. Dall’altro, nella sentenza 16 novembre 2000, Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione (65), la Corte non avrebbe affatto confermato che il controllo al 100% di una società fosse sufficiente per considerare la controllante responsabile del comportamento della sua controllata. A differenza della presente causa, la società controllante aveva accettato, nel corso del procedimento amministrativo, di assumersi la responsabilità del comportamento della propria controllata. Inoltre, nella decisione della Commissione che ha dato luogo a detta sentenza, la Commissione aveva adottato un approccio consistente nell’indirizzare la decisione alla controllante in quanto esistevano prove esplicite della sua partecipazione all’infrazione.
166. La Commissione contesta, in particolare, l’interpretazione data dal gruppo ARBED alle due sentenze citate.
d) Sul terzo capo, relativo ad errori di diritto commessi nella constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ARBED sulla TradeARBED
167. Il gruppo ARBED critica il punto 96 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che gli elementi di prova prodotti dalla Commissione confermavano la «non la partecipazione materiale effettiva della ARBED alle infrazioni in questione, bensì la sua influenza determinante sul comportamento della TradeARBED e l’effettivo esercizio di tale potere».
168. In primo luogo, esso ritiene che il Tribunale abbia erroneamente considerato come operante una presunzione di partecipazione espressamente esclusa dalla Commissione. Esso avrebbe quindi sostituito, travalicando la sua competenza, la propria valutazione a quella della Commissione e avrebbe violato il principio dell’autorità di cosa giudicata connesso alla decisione iniziale e alla decisione controversa. Infatti, in dette decisioni, la Commissione avrebbe riconosciuto che tale influenza non è stata utilizzata in una maniera tale da indurre a ritenere che la ARBED avesse partecipato all’infrazione. Di conseguenza, qualunque sia stata l’influenza determinante esercitata dalla ARBED sulla sua controllata, tale esercizio non includeva alcuna istruzione riguardo alla violazione delle norme sulla concorrenza.
169. In secondo luogo, il gruppo ARBED ricorda che, conformemente alle citate sentenze AEG‑Telefunken/Commissione e Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, la responsabilità delle società controllanti si fonda sulla loro partecipazione effettiva all’infrazione.
170. La Commissione contesta tali argomenti.
2. Mia valutazione del secondo motivo dedotto dalla ARBED nella causa C‑201/09 P
171. Per quanto riguarda la ARBED, la questione è se, in quanto società controllante della TradeARBED, essa potesse legittimamente essere considerata responsabile delle azioni di quest’ultima. Infatti, nella sentenza impugnata, dopo avere constatato che la ARBED deteneva il 100% del capitale della TradeARBED, il Tribunale ha presunto che la controllante esercitasse un’influenza determinante sul comportamento della controllata, di modo che esse potevano essere considerate come un’unica impresa ai sensi dell’art. 65, n. 1, CA e, pertanto, ritenute responsabili in solido del comportamento loro contestato, con conseguente imputabilità alla ARBED degli atti compiuti dalla TradeARBED (66).
a) Sulla ricevibilità del secondo motivo
172. Come rilevato dalla Commissione, tale motivo deve essere dichiarato irricevibile, in quanto riguarda la ProfilARBED, la quale non è parte del procedimento nella causa C‑201/09 P. Orbene, a mio avviso, tale irricevibilità è limitata alla terza censura del primo capo del secondo motivo, con cui la ARBED lamenta una disparità di trattamento ingiustificata nei confronti della ProfilARBED.
173. In base a tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare irricevibile la terza censura del primo capo del secondo motivo.
b) Sul primo capo, relativo ad una violazione dei principi dell’autonomia della persona giuridica, della libertà di impresa e della responsabilità personale
i) Sulla prima censura, relativa ad un’applicazione errata della nozione di impresa
174. Tale censura riguarda il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata:
«87 A tal riguardo, occorre anzitutto ricordare che la nozione d’impresa ai sensi dell’art. 81 CE include entità economiche, ognuna delle quali consiste in un’organizzazione unitaria di elementi personali, materiali e immateriali che persegue stabilmente un determinato fine di natura economica, organizzazione che può concorrere alla realizzazione di un’infrazione prevista da tale disposizione (…).
88 Non è quindi una relazione di istigazione a commettere l’illecito tra la controllante e la sua controllata né, a maggior ragione, un’implicazione della prima in tale illecito, ma il fatto che esse costituiscono un’unica impresa nel sopraccitato senso che permette alla Commissione di adottare la decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante di un gruppo di società. Infatti, il diritto comunitario della concorrenza riconosce che varie società appartenenti ad uno stesso gruppo costituiscono un’entità economica e pertanto un’impresa ai sensi degli artt. 81 CE e 82 CE se le società interessate non determinano in modo autonomo il loro comportamento sul mercato (…)».
175. La nozione di impresa, nel diritto della concorrenza, è una nozione autonoma di diritto dell’Unione. Essa viene intesa nel senso che designa un’unità economica dal punto di vista dell’oggetto dell’accordo in questione anche se, sotto il profilo giuridico, detta unità è costituita da più persone, fisiche o giuridiche. Tale qualificazione è quindi indipendente dalla forma di organizzazione, dalle modalità di finanziamento o dalla forma giuridica di detta unità e la sua esistenza può essere dedotta da un complesso di elementi concordanti (67).
176. È stato infatti stabilito che, nell’ambito di un gruppo di società, la separazione formale risultante dalla personalità giuridica distinta di una società controllante e delle sue controllate non è determinante. Il criterio decisivo è l’unicità della condotta di tali società sul mercato (68).
177. Ai punti 87 e 88 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi utilizzato una definizione della nozione di impresa che altro non è se non quella risultante da una costante e abbondante giurisprudenza, che la ARBED sembra (volutamente) ignorare nell’ambito della prima censura.
178. Tale interpretazione della nozione di impresa implica che si debba escludere l’applicazione dell’art. 101, n. 1, TFUE agli accordi conclusi tra controllante e controllata, in quanto non si tratta di un accordo «tra imprese» (69). Tuttavia, contrariamente a quanto fatto valere dalla ARBED a sostegno della prima censura, questa non è l’unica conseguenza. Tale nozione opera anche nel senso opposto. Infatti, si ammette da molto tempo, a partire dalla sentenza 21 febbraio 1973, Europemballage e Continental Can/Commissione (70), che il comportamento di una società controllata possa essere imputato alla società controllante qualora tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (71). In tali circostanze, la Corte considera che controllante e controllata formano parte di una stessa unità economica e, pertanto, costituiscono un’unica impresa (72).
179. Ritengo quindi che la prima censura, relativa ad un’applicazione errata della nozione di impresa nel diritto della concorrenza, sia infondata.
ii) Sulla seconda censura, relativa, in sostanza, alla violazione del principio della responsabilità personale
180. Attraverso il richiamo ai principi dell’autonomia delle persone giuridiche e della libertà d’impresa, la ARBED sostiene che la TradeARBED, disponendo di una personalità giuridica distinta, doveva essere l’unica responsabile delle proprie azioni. Essa considera che, non avendo effettivamente partecipato all’infrazione, non dovrebbe essere obbligata a risponderne. È per tale motivo che la ARBED lamenta una violazione del principio della personalità delle pene e delle sanzioni. Di conseguenza, esaminerò tale censura sotto il profilo della responsabilità personale iniziando col ricordare la natura e la portata di quest’ultima.
181. Il principio della responsabilità personale costituisce una garanzia fondamentale del diritto repressivo, che limita l’esercizio dello jus puniendi dei poteri pubblici. In virtù di tale principio, un fatto punibile può essere imputato solo al suo autore e, conformemente al principio della personalità delle pene, una pena non può essere subita da una persona diversa dal colpevole.
182. La Corte ha riconosciuto l’applicabilità del principio della responsabilità personale alle norme in materia di concorrenza, in ragione della natura dell’infrazione nonché della natura e del grado di severità delle sanzioni conseguenti (73). Infatti, quando un’entità economica infrange le regole di concorrenza, incombe alla persona fisica o giuridica che la dirige rispondere delle conseguenze delle sue azioni (74).
183. Tuttavia, in un settore come quello della concorrenza, le autorità di vigilanza si trovano di fronte a condotte articolate, che si manifestano con comportamenti insidiosi e si collocano nell’ambito di strutture e organizzazioni complesse. Nel contesto di un gruppo di società, una controllata che non disponga di autonomia sul mercato può costituire solo una «scatola vuota» e mascherare l’identità del reale istigatore degli accordi anticoncorrenziali. Inoltre, le operazioni di ristrutturazione o di cessione, ovvero le modifiche giuridiche o organizzative del gruppo possono nascondere movimenti di capitali idonei a compromettere la corretta esecuzione delle decisioni della Commissione (75).
184. Per garantire l’efficace attuazione delle norme sulla concorrenza, la Corte prende quindi in considerazione la realtà economica dei gruppi di società, e ciò in due modi.
185. Infatti, solo in presenza di condizioni rigorose essa ammette che un atto anticoncorrenziale commesso da una società venga imputato ad un’altra. Esistono due casi:
– il primo è quello di una società controllante e della sua controllata, illustrato nella presente causa dai rapporti intercorrenti tra la ARBED e la TradeARBED,
– il secondo è quello di una successione economica tra due entità appartenenti alla medesima unità economica, che nella presente causa sarebbe rappresentato dal rapporto esistente tra la ARBED e la ProfilARBED (76).
186. La seconda censura riguarda il primo caso. Per esaminarne la fondatezza è quindi necessario verificare, anzitutto, se il Tribunale abbia rispettato le condizioni stabilite dalla giurisprudenza per imputare alla ARBED la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata TradeARBED.
187. Procederò a tale esame nell’ambito dell’analisi del secondo capo del secondo motivo, che concerne espressamente questo punto. Dimostrerò, a tal riguardo, che il Tribunale ha applicato correttamente la giurisprudenza della Corte.
188. Di conseguenza, proporrò a quest’ultima di dichiarare che, imputando alla ARBED la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata TradeARBED, il Tribunale non ha violato il principio della responsabilità personale. La seconda censura del primo capo, relativa alla violazione di tale principio, dovrà quindi essere respinta in quanto infondata.
iii) Conclusione
189. Considerato l’insieme dei suddetti elementi, proporrò alla Corte di respingere il primo capo, relativo alla violazione dei principi dell’autonomia della persona giuridica, della libertà di impresa e della responsabilità personale, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
c) Sul secondo capo, concernente un’applicazione errata della giurisprudenza relativa alle condizioni in cui l’infrazione commessa da una società controllata può essere imputata alla sua controllante
190. A sostegno del secondo capo, la ARBED rimette sostanzialmente in discussione la natura e la portata della presunzione secondo cui una società controllante che detenga il 100% del capitale della sua controllata esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di questa e deve quindi rispondere del suo comportamento anticoncorrenziale.
191. A tal riguardo, la ARBED critica il ragionamento seguito dal Tribunale ai punti 89‑91 della sentenza impugnata:
«89 Nel caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della sua controllata che si sia resa responsabile di un comportamento illecito, esiste una presunzione relativa che tale società controllante eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata (sentenza (…) AEG‑Telefunken/Commissione, [cit.,] punto 50 (…)) e costituisca quindi con essa un’unica impresa ai sensi dell’art. [101 TFUE] (…). Incombe quindi alla società controllante che contesta dinanzi al giudice comunitario una decisione della Commissione che le infligge un’ammenda per il comportamento della sua controllata confutare tale presunzione fornendo elementi di prova idonei a dimostrare l’autonomia della sua controllata ((…) sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit., punto 29)).
90 A tal riguardo, è vero che, ai punti 28 e 29 della citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, la Corte ha menzionato, oltre alla detenzione del 100% del capitale della controllata, altre circostanze, quali la mancata contestazione, da parte della controllante, dell’influenza da essa esercitata sulla politica commerciale della sua controllata e la rappresentanza comune delle due società durante il procedimento amministrativo. Tuttavia, tali circostanze sono state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento, per concludere che questo non era fondato solamente sulla detenzione della totalità del capitale della controllata da parte della società controllante. Pertanto, dal fatto che la Corte abbia confermato la valutazione del Tribunale in tale causa non può derivare la modifica del principio enunciato al punto 50 della citata sentenza AEG‑Telefunken/Commissione (…).
91 Alla luce di tali considerazioni, è sufficiente che la Commissione provi che la totalità del capitale di una controllata sia detenuta dalla controllante perché sia confermata la presunzione che quest’ultima esercita un’influenza determinante sul comportamento della controllata sul mercato. La Commissione potrà, in seguito, ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata, anche quando si rilevi che detta società controllante non ha partecipato direttamente agli accordi, a meno che essa non provi che la sua controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (…)».
192. Benché ritenga che, in linea di principio, la portata e l’applicazione di questa presunzione rimangano discutibili, tuttavia sono dell’avviso che l’analisi svolta dal Tribunale a tale riguardo non sia viziata da alcun errore di diritto.
193. In primo luogo, propongo alla Corte di respingere anzitutto l’argomento relativo ad un’interpretazione errata della citata sentenza AEG‑Telefunken/Commissione. Infatti, come sostenuto dalla Commissione, la ARBED adotta un’interpretazione errata di tale decisione giurisdizionale. In detta causa, come nel caso in esame, la società controllante non aveva compiuto alcun atto e si trattava di stabilire se essa potesse essere ritenuta responsabile degli atti delle sue controllate.
194. In secondo luogo, si deve rilevare che la citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione conferma il principio secondo cui la Commissione può imputare alla società controllante il comportamento illecito di una controllata se è stato dimostrato che la prima detiene l’intero capitale della seconda.
195. Tale principio si fonda sulla presunzione secondo cui una società che detiene il 100% del capitale della sua controllata eserciti effettivamente un’influenza determinante sul comportamento di quest’ultima. Si presume quindi che la controllata non determini autonomamente la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante. In tal caso si ritiene che controllante e controllata costituiscano una stessa ed unica entità economica e, pertanto, formino un’unica «impresa» ai sensi del diritto della concorrenza, il che consente alla Commissione di adottare una decisione con cui infligge ammende alla controllante, senza che occorra dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione.
196. La Corte ricorda che si tratta di una presunzione semplice, sicché la controllante è tenuta a produrre elementi di prova sufficienti a dimostrare che la sua controllata ha agito in maniera autonoma sul mercato. Se la presunzione non viene confutata, la Commissione può considerare la controllante responsabile in solido per il pagamento dell’ammenda inflitta alla sua controllata.
197. Infine, la Corte conferma che la Commissione deve solo dimostrare che l’intero capitale di una controllata è detenuto dalla controllante per presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale della controllata. La Commissione non è tenuta a fare altro.
198. La Corte pone dunque fine alle divergenze di interpretazione seguite alla citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione e riprese dalla ARBED a sostegno della sua censura. Nelle conclusioni presentate nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, l’avvocato generale Mischo riteneva che la semplice detenzione di una partecipazione al 100% del capitale non fosse sufficiente di per sé a dimostrare la responsabilità della società controllante (77) e, nella medesima sentenza, la Corte aveva effettivamente evocato altre circostanze, diverse dalla detenzione del 100% del capitale della controllata, idonee a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante (78).
199. A seguito della citata sentenza Stora Koppargers Bergslags/Commissione si è quindi posta la questione se la detenzione del 100% del capitale della controllata fosse sufficiente a legittimare una presunzione di appartenenza alla stessa «impresa» o se fosse invece necessario, come sembra ritenere la ARBED nella presente causa, produrre ulteriori elementi, come quelli evocati nell’ambito della controversia che ha dato luogo a detta sentenza.
200. Nella citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione la Corte risolve tale incertezza e dichiara che le altre circostanze atte a dimostrare l’esercizio effettivo di un’influenza determinante sono «state rilevate dalla Corte solo con l’obiettivo di mostrare tutti gli elementi su cui il Tribunale aveva fondato il suo ragionamento e non per subordinare l’applicazione della presunzione (…) alla produzione di indizi supplementari relativi all’effettivo esercizio di un’influenza della società controllante» (79).
201. La Corte conferma quindi l’interpretazione data dal Tribunale alla citata sentenza Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione al punto 90 della sentenza impugnata.
202. Alla luce di tali elementi, l’analisi svolta dal Tribunale ai punti 89‑91 della sentenza impugnata risulta quindi difficilmente criticabile.
203. Ciò vale a maggior ragione in quanto il Tribunale, per dimostrare la responsabilità della ARBED, non si è limitato ad applicare la presunzione relativa alla detenzione da parte della società controllante dell’intero capitale della sua controllata. Ai punti 96‑98 della sentenza impugnata esso ha anche rilevato l’esistenza di indizi supplementari che dimostravano come la TradeARBED non determinasse in maniera autonoma la sua linea di condotta sul mercato comunitario delle travi (80).
204. Condivido pienamente questo approccio. Infatti, sebbene la Corte abbia effettivamente risolto tale questione al punto 61 della citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, tuttavia resto convinto che la responsabilità della società controllante non possa essere dimostrata soltanto sulla base di una presunzione fondata sulla detenzione del capitale. Infatti, benché la detenzione del 100% del capitale sia sufficiente a dimostrare l’esistenza del collegamento sotto il profilo societario, ritengo che essa non possa far presumere di per sé l’esercizio effettivo di un potere di direzione costituente una complicità nell’infrazione. Occorre, a mio parere, che la Commissione produca altri elementi di prova atti a dimostrare l’assenza di autonomia della società controllata, e ciò allo scopo di tutelare i diritti fondamentali riconosciuti alle imprese.
205. Mi riferisco, in particolare, al rispetto dei diritti della difesa e del principio della presunzione di innocenza sancito dagli artt. 47 e 48 della Carta. La Corte ha riconosciuto a più riprese che tali diritti fondamentali, garantiti anche all’art. 6 della CEDU, devono essere rispettati in qualsiasi procedimento con cui possono essere inflitte sanzioni, specie ammende o penalità di mora, anche se si tratta di un procedimento di natura amministrativa. A tal riguardo, la Corte si è espressamente basata sulla natura delle infrazioni in causa e sulla natura e il grado di severità delle sanzioni che vi sono connesse (81). È noto inoltre che il rispetto di tali garanzie riveste un’importanza ancora più fondamentale nell’ambito di un procedimento di natura quasi penale, in cui la Commissione esercita funzioni di indagine, istruttorie e decisionali e dispone a tal riguardo di un ampio potere discrezionale (82).
206. Orbene, la presunzione di responsabilità resta, per sua stessa natura, un’eccezione al principio della presunzione di innocenza. Infatti, in virtù di tale principio, l’onere della prova deve gravare sulle autorità di vigilanza e il dubbio deve essere a vantaggio dell’accusato. Orbene, la presunzione di responsabilità in questione allevia notevolmente l’onere della prova incombente alla Commissione ed obbliga le società controllanti a produrre elementi di prova sufficienti a confutare tale presunzione. Tale inversione dell’onere della prova incide indubbiamente sui diritti della difesa delle imprese.
207. La Corte europea dei diritti dell’uomo ammette l’inversione dell’onere della prova che conduce alla presunzione di responsabilità. Nella citata sentenza Salabiaku/Francia (83) essa ha ritenuto che il principio della presunzione di innocenza garantito dall’art. 6, n. 2, della CEDU non osta ad una presunzione di responsabilità di fatto o di diritto qualora essa sia contenuta «in limiti ragionevoli che tengano conto della gravità dell’offesa e che rispettino i diritti della difesa».
208. Nella citata sentenza Janosevic/Svezia la Corte europea dei diritti dell’uomo ha quindi proceduto ad un test di proporzionalità in relazione ad una presunzione di responsabilità prevista dalla normativa tributaria svedese. Tale normativa prevedeva che le inesattezze rilevate nel corso di un procedimento impositivo erano dovute ad un atto inescusabile imputabile al contribuente e che non era manifestamente irragionevole infliggere una maggiorazione di imposta per sanzionare tale atto. Il sistema fiscale svedese funzionava quindi in base ad una presunzione di responsabilità che spettava al contribuente confutare (84).
209. La Corte europea dei diritti dell’uomo ha considerato che tale presunzione rimaneva contenuta in limiti ragionevoli in quanto era confutabile (le norme applicabili in materia prevedevano taluni mezzi di difesa fondati su elementi soggettivi) e che un sistema impositivo efficace era importante ai fini della tutela degli interessi finanziari dello Stato. Ha aggiunto che tale conclusione implicava, in generale, «che i giudici (...) procedano (...) in ogni singolo caso ad una valutazione differenziata e non troppo restrittiva della questione relativa all’esistenza di motivi per annullare o condonare la maggiorazione d’imposta» (85).
210. In linea con tale giurisprudenza, occorre quindi prestare attenzione al modo in cui viene data attuazione alla presunzione controversa. Sebbene questa sia giustificata dall’esigenza di assicurare un’attuazione efficace delle norme sulla concorrenza, rilevo tuttavia che la sua applicazione supera attualmente il semplice «caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata», menzionato nella citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione (86). Infatti, nella sentenza General Química e a./Commissione (87), tale presunzione è stata applicata nell’ambito di un gruppo a partecipazione piramidale, in cui la subcontrollata che aveva partecipato all’infrazione era controllata da una società a sua volta interamente controllata dalla società capogruppo. Successivamente, nelle sentenze Arkema/Commissione (88) e Elf Aquitaine/Commissione (89), detta presunzione è stata applicata ad una situazione in cui la società controllante deteneva il 98% del capitale della sua controllata.
211. Come assicurarsi che la presunzione controversa sia contenuta entro «limiti ragionevoli»?
212. Essa dev’essere confutabile. Come si è visto, la Corte ha confermato tale principio nella citata sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, sottolineando che la presunzione in parola può essere confutata dimostrando, in base ai vincoli economici, giuridici e organizzativi, che la società controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato e non costituisce con la controllante un’unica entità economica (90). Orbene, al di là dell’affermazione di principio, detta presunzione sembra molto difficile da confutare (91). Infatti, nell’ambito di un gruppo di società, il problema è dimostrare l’assenza di influenza della società controllata sulle pratiche commerciali di una controllata, salvo, come ha fatto la Commissione nel caso di specie, cercare nell’ambito dell’infrazione contestata elementi oggettivi che rendano verosimile la presunzione in parola.
213. Ritengo che la presunzione controversa debba essere suffragata in ciascun caso da altri elementi di fatto idonei a dimostrare l’esercizio di un’influenza determinante della società controllante sulla sua controllata (92). Ciò consentirebbe di evitare un approccio tendente a fondare automaticamente la responsabilità delle società controllanti sulla sola detenzione del capitale. Ciò indurrebbe le autorità di vigilanza a procedere in ciascun caso ad una valutazione differenziata dei vincoli economici, giuridici ed organizzativi che legano la società controllante alla sua controllata. Nel caso di una società controllata al 100%, l’onere della prova che incombe alla Commissione dovrebbe effettivamente essere meno gravoso di quello ad essa incombente nel caso di una società controllata al 70%, ma non dovrebbe essere inesistente.
214. Nella presente causa, come si è rilevato, la Commissione e il Tribunale hanno effettivamente avuto cura di confermare con altri elementi la presunzione fondata sul controllo della TradeARBED (93).
215. Pertanto, ritengo che il Tribunale non abbia commesso alcun errore di diritto imputando alla ARBED la responsabilità dell’infrazione commessa dalla TradeARBED. Propongo quindi alla Corte di respingere in quanto infondato il secondo capo, concernente un’applicazione errata della giurisprudenza relativa alle condizioni in cui l’infrazione commessa da una società controllata può essere imputata alla sua controllante.
d) Sul terzo capo, relativo ad errori di diritto commessi nella constatazione dell’esercizio effettivo di un’influenza determinante della ARBED sulla TradeARBED
216. A sostegno del terzo capo, ricordo che la ARBED critica il punto 96 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha dichiarato che gli elementi di prova forniti dalla Commissione confermavano «non la partecipazione materiale effettiva della ARBED alle infrazioni in questione, bensì la sua influenza determinante sul comportamento della TradeARBED e l’effettivo esercizio di tale potere». Essa ritiene che il Tribunale abbia erroneamente considerato sussistente una presunzione di partecipazione che era stata espressamente esclusa dalla Commissione e abbia quindi sostituito, al di là della sua sfera di competenza, la propria valutazione a quella della Commissione. Essa sostiene inoltre che il Tribunale ha violato il principio dell’autorità di cosa giudicata connesso alla decisione iniziale e alla decisione controversa. Infine, la ARBED ricorda che, conformemente alle citate sentenze AEG‑Telefunken/Commissione e Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, la responsabilità delle società controllanti si fonda sulla loro partecipazione effettiva all’infrazione.
217. Anzitutto, si deve rilevare che gli argomenti dedotti dalla ARBED si basano su un’interpretazione errata delle conseguenze connesse all’imputabilità di una pratica anticoncorrenziale. Infatti, dalla giurisprudenza della Corte, ricordata dal Tribunale ai punti 104‑116 della sentenza impugnata, risulta che si ritiene che una società abbia commesso essa stessa l’infrazione allorché le viene imputato il comportamento anticoncorrenziale di un altro soggetto di diritto (94).
218. Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto e non ha oltrepassato i limiti delle sue competenze affermando che la ARBED, considerata l’influenza determinante da essa esercitata sulla TradeARBED, ha partecipato all’infrazione.
219. Inoltre, per quanto riguarda la censura relativa ad una violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, essa, a mio avviso, è irricevibile per gli stessi motivi già esposti nell’ambito dell’esame del primo motivo. Infatti, come rilevato dalla Commissione, tale censura è stata respinta dal Tribunale in quanto inoperante al punto 102 della sentenza impugnata.
220. Infine, si può respingere la censura della ARBED fondata sulle citate sentenze AEG‑Telefunken/Commissione e Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione. Come sopra osservato e come ha sostenuto la Commissione, la ARBED si basa su un’interpretazione errata di dette sentenze.
221. Sono del parere che il terzo capo possa quindi essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
e) Conclusione
222. In base all’insieme di tali elementi, propongo alla Corte di respingere il secondo motivo, concernente la violazione, da parte del Tribunale, delle norme che disciplinano l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali in un gruppo di società, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato.
3. Mia valutazione del secondo motivo, quale dedotto dalla ProfilARBED nella causa C‑216/09 P
223. La questione sollevata dal secondo motivo è se fosse possibile imputare alla ProfilARBED, che ha ereditato le attività economiche ed industriali della ARBED nel settore delle travi, la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della ARBED e della TradeARBED.
a) Sul primo capo, relativo ad una violazione dei principi dell’autonomia della persona giuridica, della libertà d’impresa e della responsabilità personale
224. L’esame del primo capo solleva, a mio parere, difficoltà particolari per quanto riguarda la ProfilARBED. Mentre la prima censura, volta a rimettere in discussione il modo in cui il Tribunale ha applicato la nozione di «impresa», può essere respinto per gli stessi motivi esposti nell’ambito dell’impugnazione proposta dalla ARBED, la seconda e la terza censura richiedono, secondo me, una conclusione diversa per quanto riguarda la ProfilARBED.
225. Infatti, risulta che la ProfilARBED è stata costituita, in quanto controllata al 100% della ARBED, il 27 novembre 1992, ossia un anno dopo la cessazione dell’infrazione. Di conseguenza, tenuto conto della data della sua costituzione, è materialmente impossibile che essa abbia partecipato alle infrazioni ai sensi dell’art. 1 della decisione controversa.
226. Orbene, tale è la conclusione cui perviene il Tribunale basandosi, al punto 113 della sentenza impugnata, sulla «nozione fondamentale di unità economica» (95) e, ai punti 109 e 110 di detta sentenza, sulla giurisprudenza relativa al criterio della continuità economica.
227. Ora, benché la nozione di unità economica sia effettivamente importante per assicurare l’attuazione efficace delle norme in materia di concorrenza, ciò non toglie che l’impiego di tale nozione debba garantire il rispetto dei diritti e dei principi che disciplinano l’imputabilità degli atti anticoncorrenziali e non deve svuotare di contenuto il principio della responsabilità personale.
228. Infatti, non va dimenticato che si tratta di punire e che il principio della responsabilità personale costituisce un principio fondamentale del diritto dell’Unione, che presuppone l’adozione di un comportamento individuale sanzionabile. Pertanto, la nozione di unità economica può giustificare deroghe a tale principio solo se esse hanno carattere eccezionale e sono necessarie per assicurare l’efficacia delle norme sulla concorrenza.
229. Tra le deroghe ammesse dalla Corte figura quella relativa alla successione economica tra due entità appartenenti allo stesso gruppo di società. La Commissione può quindi imputare la responsabilità di un’infrazione non al suo autore, bensì all’impresa cui sono state trasferite le attività economiche interessate dall’intesa, qualora queste due entità appartengano alla stessa unità economica. L’obiettivo di tale norma consiste, come rilevato dal Tribunale al punto 110 della sentenza impugnata, nell’evitare manovre fraudolente all’interno di un gruppo di società dirette ad eludere il pagamento dell’ammenda.
230. Orbene, nella presente causa nulla dimostra che la costituzione della ProfilARBED e il trasferimento alla stessa dell’attività economica relativa alle travi siano il risultato di siffatte manovre. Infatti, malgrado il trasferimento delle sue attività, la ARBED ha continuato ad esistere giuridicamente ed economicamente. Benché non eserciti più attività economiche rilevanti sul mercato delle travi, essa continua tuttavia a registrare un fatturato positivo e dispone, tra i propri attivi, della proprietà della TradeARBED e della ProfilARBED. Inoltre, in assenza di prova contraria, la ARBED ha mantenuto il potere di direzione del gruppo ARBED, esercitando un’influenza determinante sulla ProfilARBED e sulla TradeARBED. Pertanto, è anzitutto attraverso la società controllante che la sanzione avrà un effetto dissuasivo e preventivo. Il pagamento dell’ammenda dovrebbe indurre la ARBED a modificare il proprio comportamento sul mercato e a vigilare su quello delle sue controllate.
231. In base a tali elementi, e tenuto conto in particolare della data in cui è stata costituita la ProfilARBED, penso che non esistesse quindi alcun fondamento giuridico in virtù del quale il Tribunale potesse imputare alla ProfilARBED la responsabilità degli atti anticoncorrenziali compiuti dalla ARBED e dalla TradeARBED e di ritenere che essa avesse contribuito alla loro realizzazione, ai sensi dell’art. 1 della decisione controversa.
232. Per contro, ciò non deve impedire alla Commissione di coinvolgere la ProfilARBED nel procedimento ai fini del pagamento dell’ammenda.
233. Infatti, come già rilevato, la ProfilARBED rimane una controllata al 100% dalla ARBED. Inoltre, ad essa sono state trasferite attività industriali il cui valore sul mercato risulta, quanto meno in parte, dagli accordi anticoncorrenziali cui la ARBED e la TradeARBED hanno partecipato. Pertanto, ritengo che la ProfilARBED non potesse ignorare l’origine parzialmente fraudolenta dell’attivo ereditato, dato che è stata costituita dalla ARBED poco tempo dopo la commissione dell’infrazione, in quanto controllata al 100%. Sono quindi dell’avviso che la sua situazione sia equiparabile a quella di un «ricettatore» ai sensi del diritto penale nazionale. A mio parere, questa sola analisi dimostra che la Commissione, conformemente a regole normalmente e tradizionalmente applicabili in materia di sanzioni penali, può legittimamente coinvolgerla, all’art. 2 della decisione controversa, nel pagamento dell’ammenda ed eventualmente considerarla recidiva, qualora essa commetta altre infrazioni.
234. Considerato l’insieme di tali elementi, ritengo che il Tribunale abbia violato il principio della responsabilità personale dichiarando che la Commissione poteva legittimamente imputare alla ProfilARBED la responsabilità del comportamento illecito della ARBED e della TradeARBED e considerare che essa aveva partecipato ai fatti costituenti infrazioni ai sensi dell’art. 1 della decisione controversa.
235. Di conseguenza, ritengo che la seconda censura, relativa alla violazione del principio della responsabilità personale, sia fondata.
b) Conclusione
236. In base all’insieme di tali elementi e senza che sia necessario esaminare la terza censura del primo capo, propongo alla Corte di accogliere il secondo motivo, concernente la violazione, da parte del Tribunale, delle norme che disciplinano l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali in un gruppo di società, quale sollevato nell’ambito dell’impugnazione incidentale proposta dalla ProfilARBED nella causa C‑216/09 P.
C – Sul terzo motivo, relativo all’erronea interpretazione delle norme in materia di prescrizione
237. Il terzo motivo dedotto dal gruppo ARBED sarà esaminato solo nella misura in cui è stato invocato dalla ARBED, poiché il secondo motivo è già stato accolto quale dedotto dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED.
238. La ARBED critica il ragionamento del Tribunale secondo cui l’interruzione della prescrizione le era opponibile in quanto essa ha «partecipato all’infrazione» ai sensi dell’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003.
1. La sentenza impugnata
239. Al punto 143 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto rilevato che «[p]er “impresa che abbia partecipato all’infrazione” si deve (…) intendere, ai sensi [dell’art. 2, n. 1, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003], qualsiasi impresa identificata come tale in una decisione della Commissione che sanziona un’infrazione». A tal riguardo, il Tribunale fa riferimento alla sentenza Compagnie maritime belge/Commissione (96).
240. Esso ha poi rilevato quanto segue:
«145 (…) da tali disposizioni risulta che la prescrizione si interrompe non solo nei confronti delle imprese che sono state oggetto di un atto istruttorio o procedurale, ma anche nei confronti di quelle che, pur avendo partecipato all’infrazione, siano ancora ignote alla Commissione e, pertanto, non siano state oggetto di alcun provvedimento istruttorio o non siano destinatarie di alcun atto procedurale. Come rileva giustamente la Commissione, l’espressione “che abbia partecipato all’infrazione” implica un fatto oggettivo, vale a dire la partecipazione all’infrazione, che si distingue da un elemento soggettivo e contingente quale l’identificazione di tale impresa nel corso del procedimento amministrativo. Così, un’impresa potrebbe avere partecipato all’infrazione senza che la Commissione ne sia a conoscenza nel momento in cui essa compie un atto interruttivo della prescrizione.
146 In ogni caso, si deve rilevare che, nella specie, la ARBED ha effettivamente “partecipato all’infrazione”, dato che, conformemente alla [citata sentenza Metsä‑Serla e a./Commissione], può esserle imputato il comportamento illecito della TradeARBED e si può quindi ritenere che la ARBED abbia commesso essa stessa tale infrazione».
2. Principali argomenti delle parti
241. Con la prima censura, la ARBED osserva di non essere stata indicata come un’impresa che ha «partecipato all’infrazione» nella decisione controversa e afferma che la sua situazione è fondamentalmente diversa da quella dell’impresa interessata nella citata causa Compagnie maritime belge/Commissione. Inoltre, il Tribunale non avrebbe dimostrato che la ARBED abbia effettivamente «partecipato all’infrazione» e l’imputabilità ad essa dell’infrazione commessa dalla TradeARBED non consentirebbe di giungere a tale conclusione. Infatti, la ARBED fa riferimento al punto 100 della sentenza impugnata, in cui il Tribunale avrebbe distinto, da un lato, l’imputabilità alla società controllante dell’infrazione commessa da quest’ultima di concerto con la sua controllata, in ragione della sua partecipazione effettiva all’infrazione, e, dall’altro, l’imputazione alla medesima società controllante della responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua unica controllata, in ragione dell’influenza determinante esercitata su quest’ultima.
242. Con la seconda censura, la ARBED sostiene che il ragionamento del Tribunale è viziato da una contraddizione, tenuto conto delle considerazioni da esso svolte al punto 100 della sentenza impugnata.
243. Con la terza censura, essa considera che il Tribunale ha inoltre violato il principio dell’autorità di cosa giudicata, in quanto la decisione iniziale constatava che solo la ARBED aveva partecipato all’infrazione.
244. La Commissione respinge tali argomenti. In particolare, essa osserva che la ARBED fonda ancora una volta il suo ragionamento su una distinzione errata tra la «partecipazione» a un’infrazione e l’imputabilità di questa. Per quanto riguarda l’argomento relativo ad una violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata, la Commissione sostiene che esso è irricevibile.
3. Mia valutazione
a) Sulla prima censura, sull’erronea qualificazione come impresa che ha «partecipato all’infrazione» ai sensi delle norme in materia di prescrizione
245. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ARBED, ritengo che il Tribunale potesse legittimamente qualificarla come impresa che ha «partecipato all’infrazione» ai sensi dell’art. 2, n. 2, della decisione n. 715/78 e dell’art. 25, n. 4, del regolamento n. 1/2003 e opporle gli atti interruttivi della prescrizione.
246. Concordo con il Tribunale non per le considerazioni da esso svolte al punto 143 della sentenza impugnata, che peraltro non condivido (97), ma per i motivi esposti nei punti seguenti, che sono sufficienti di per sé stessi a sostenere la sua conclusione.
247. Infatti, come rilevato dal Tribunale al punto 145 della sentenza impugnata, l’espressione «che abbia partecipato all’infrazione» implica un fatto oggettivo, vale a dire la partecipazione all’infrazione. Orbene, come si è dimostrato, alla ARBED è stata imputata la responsabilità degli atti anticoncorrenziali commessi dalla TradeARBED in ragione dell’influenza determinante da essa esercitata su tale impresa nel momento in cui è stata commessa l’infrazione. Si presume quindi che la ARBED abbia contribuito all’infrazione. Conformemente ad una costante giurisprudenza ricordata dal Tribunale ai punti 104 e 116 della sentenza impugnata, si ritiene inoltre che abbia commesso essa stessa l’infrazione (98).
248. L’argomento della ARBED si fonda quindi su un’interpretazione errata delle conseguenze dell’imputabilità di una pratica anticoncorrenziale e propongo, pertanto, di respingere tale argomento in quanto infondato.
b) Sulla seconda censura, relativa alla contraddittorietà del ragionamento del Tribunale
249. La ARBED fa specificamente riferimento al punto 100 della sentenza impugnata che, come indica l’impiego dei termini «quanto al resto», costituisce un motivo ad abundantiam. Occorre quindi dichiarare irricevibile tale censura.
c) Sulla terza censura, relativa ad una violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata
250. Propongo di dichiarare irricevibile anche la terza censura. Essa è infatti stata respinta dal Tribunale in quanto inoperante al punto 102 della sentenza impugnata. Rilevo, a tal riguardo, che l’invocazione del principio dell’autorità di cosa giudicata riguardo ad una decisione della Commissione non è pertinente, a maggior ragione se tale decisione è stata annullata dal giudice dell’Unione.
d) Conclusione
251. In considerazione dell’insieme di questi elementi, ritengo che il terzo motivo, relativo all’erronea interpretazione delle norme in materia di prescrizione, dedotto dalla ARBED nella sua impugnazione, possa essere respinto in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondato (99).
D – Sul quarto motivo, relativo ad errori di diritto nella valutazione della violazione dei diritti della difesa della ARBED
252. La ARBED censura il Tribunale, in sostanza, per essere incorso in errori di diritto nel valutare l’esistenza di una violazione dei suoi diritti della difesa conseguente alla durata eccessiva del procedimento. Essa faceva valere che gli elementi di prova necessari per confutare la presunzione dell’influenza determinante e che avrebbero potuto essere a sua disposizione al momento dell’infrazione sono venuti meno dopo sedici anni di procedimento.
1. La sentenza impugnata
253. Le critiche della ARBED riguardano i punti 168‑171 della sentenza impugnata:
«168 (…) nella specie la ARBED non ha dimostrato in qual modo la durata del procedimento amministrativo, senz’altro particolarmente lunga se si tiene conto anche del procedimento giurisdizionale per l’annullamento della decisione iniziale, abbia potuto nuocere all’esercizio di tali diritti della difesa e, più in particolare, alla possibilità per essa di “confutare la presunzione di responsabilità fondata sull’esistenza di vincoli di capitale tra l’unica società che ha partecipato ed [essa stessa], fatta valere per la prima volta dopo sedici anni di procedimento”. A tale riguardo la ARBED si è limitata ad affermare che “gli elementi di prova che avrebbero potuto essere a [sua] disposizione nel 1990 sono venuti meno dopo un tale lasso di tempo”.
169 Si deve aggiungere che, contrariamente a quanto sostiene la ARBED, la presunzione di responsabilità in questione non è stata fatta valere “per la prima volta dopo sedici anni di procedimento”, bensì allo stadio della decisione iniziale, adottata nel febbraio 1994 (v. punto 322 di detta decisione e supra, punto 101).
170 A prescindere da ciò, la ARBED non ha dimostrato, né sostenuto, nel corso del procedimento dinanzi al Tribunale, che la sua controllata TradeARBED stabilisse la propria politica commerciale in maniera autonoma, così da non costituire con essa un’entità economica e, quindi, un’unica impresa ai sensi dell’art. 65 CA (…).
171 Infine, tale presunzione semplice di responsabilità, il cui principio è stato enunciato dalla Corte sin dal 1983 a partire dalla citata sentenza AEG‑Telefunken/Commissione, è stata semplicemente suffragata, nella specie, dagli elementi di prova aggiuntivi già dedotti dalla Commissione nella decisione iniziale (…) e accolti dal Tribunale nella citata sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione».
2. Principali argomenti delle parti
254. In primo luogo, la ARBED ritiene che il Tribunale, al punto 168 della sentenza impugnata, non abbia risposto in maniera sufficiente al motivo da essa sollevato, sicché la sentenza impugnata sarebbe viziata da un difetto di motivazione. A suo parere, il Tribunale non potrebbe limitarsi a replicare che spetta alla ARBED dimostrare che gli elementi di prova relativi alla vera natura dei rapporti intercorrenti con la sua controllata sono venuti meno, dato che «la prova di un tale fatto negativo è impossibile».
255. In secondo luogo, il Tribunale, al punto 169 della sentenza impugnata, avrebbe adottato un’interpretazione errata della decisione iniziale, in quanto non riguarderebbe la questione dell’imputabilità alla ARBED dell’infrazione commessa dalla sua controllata.
256. In terzo luogo, il Tribunale avrebbe violato il principio dell’autorità di cosa giudicata basando la propria valutazione sulla decisione iniziale, che, nella parte concernente la ARBED, è stata annullata dalla Corte con la citata sentenza 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione.
3. Mia valutazione
257. Il rispetto dei diritti della difesa è un principio fondamentale del diritto dell’Unione sancito all’art. 48 della Carta. Secondo una costante giurisprudenza, il rispetto di tale principio riveste un’importanza fondamentale nel contesto del procedimento amministrativo condotto dalla Commissione in relazione alle infrazioni delle norme sulla concorrenza (100).
258. Il rispetto dei diritti della difesa esige che l’impresa interessata sia messa in grado, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere proficuamente la sua posizione sulla realtà e sulla rilevanza dei fatti posti a suo carico dalla Commissione (101). Il contenuto di tali diritti è stato sempre più elaborato dalla giurisprudenza, e la sentenza Technische Unie/Commissione (102), sulla quale si basa il Tribunale nella sentenza impugnata, apporta un ulteriore contributo.
a) Sulla prima censura, relativa ad un difetto di motivazione
259. Per esaminare la fondatezza della prima censura, occorre riprendere lo schema del ragionamento seguito dal Tribunale.
260. Al punto 166 della sentenza impugnata il Tribunale ha anzitutto rammentato la giurisprudenza applicabile e, in particolare, il contributo della citata sentenza Technische Unie/Commissione.
261. Nella causa che ha dato luogo a detta sentenza, la Corte ha effettivamente esaminato le conseguenze della durata eccessiva del procedimento amministrativo, e in particolare della fase istruttoria, sul rispetto dei diritti della difesa (103). Di regola, in tale fase, la comunicazione degli addebiti non è ancora stata inviata e i diritti della difesa non vengono ancora formalmente esercitati. Orbene, come rilevato dalla Corte, la durata eccessiva della fase istruttoria può ostacolare l’acquisizione di prove volte a confutare l’esistenza di comportamenti idonei a far sorgere la responsabilità delle imprese interessate (104) e può, quindi, compromettere irrimediabilmente le possibilità future di difesa delle stesse nell’ambito della seconda fase, vale a dire successivamente all’invio della comunicazione degli addebiti. La Corte ha pertanto dichiarato che la valutazione relativa all’origine dell’eventuale riduzione dell’efficacia dei diritti della difesa deve estendersi all’insieme di tale procedimento avendo riguardo alla durata complessiva del medesimo (105).
262. Tuttavia, come ricordato dal Tribunale al punto 167 della sentenza impugnata, l’onere della prova incombe, a tal riguardo, all’interessato (106).
263. Al punto 168 della sentenza impugnata il Tribunale ha quindi esaminato la fondatezza dell’argomento dedotto dalla ARBED.
264. Anzitutto, esso ha rilevato che il procedimento promosso nei confronti della ARBED è stato particolarmente lungo. Ricordo infatti che la comunicazione degli addebiti è stata inviata alla ARBED l’8 marzo 2006, mentre la Commissione aveva effettuato le sue prime verifiche nel 1991, ossia quindici anni prima. Tuttavia, sulla durata di tale fase amministrativa ha inciso il procedimento giurisdizionale avviato dinanzi ai giudici dell’Unione, che è durato circa nove anni e cinque mesi.
265. Successivamente, il Tribunale ha esaminato se la ARBED abbia effettivamente dimostrato che tale durata ha compromesso le sue possibilità di difendersi. A tal riguardo ha rilevato che la ARBED si è limitata ad affermare che «gli elementi di prova che avrebbero potuto essere a [sua] disposizione nel 1990 sono venuti meno dopo un tale lasso di tempo».
266. Tale motivazione è succinta. Il Tribunale non ricorda che, conformemente ad una costante giurisprudenza, l’impresa interessata deve produrre elementi di prova circostanziati e convincenti e non può limitarsi ad esporre un’argomentazione astratta e imprecisa (107). Nondimeno, tale motivazione mi sembra sufficiente, tenuto conto del carattere particolarmente astratto e generico dell’affermazione della ARBED. Infatti, detta impresa non può validamente sostenere di avere soddisfatto, come tale, le esigenze connesse all’«onere della prova» affermando che «gli elementi di prova (…) sono venuti meno dopo un tale lasso di tempo».
267. Pertanto, ritengo che la conclusione del Tribunale contenuta al punto 168 della sentenza impugnata non sia viziata da un difetto di motivazione. Propongo quindi di respingere la prima censura in quanto infondata.
b) Sulla seconda e la terza censura, relative ad un’interpretazione errata della decisione iniziale e ad una violazione del principio dell’autorità di cosa giudicata
268. Le critiche formulate dalla ARBED, a mio parere, sono pienamente fondate.
269. Da un lato, il Tribunale ha adottato un’erronea interpretazione della decisione iniziale. Contrariamente a quanto da esso rilevato, la presunzione di responsabilità non è stata invocata nella fase della decisione iniziale, dato che, come lo stesso Tribunale aveva osservato al punto 95 della citata sentenza 11 marzo 1999, ARBED/Commissione, «si deve necessariamente rilevare che la Commissione non ha proceduto, in alcun momento nel corso del procedimento amministrativo, a dare alla [ARBED] formale notizia del proprio intendimento di imputarle la responsabilità del comportamento della TradeARBED». Neppure la decisione iniziale ne fa menzione.
270. Dall’altro, il Tribunale ha fondato la sua valutazione su un procedimento e su una decisione che sono state oggetto di un annullamento pronunciato dalla Corte nella citata sentenza 2 ottobre 2003, ARBED/Commissione (108). Agendo in tal modo, il Tribunale ha quindi ignorato le conseguenze derivanti da una sentenza di annullamento (109) e ha inoltre violato il principio dell’autorità di cosa giudicata (110).
271. Tuttavia, tali censure, anche se mi sembrano perfettamente fondate, non sono tali da comportare l’annullamento della sentenza impugnata. Infatti, dette censure sono dirette contro motivi ad abundantiam della sentenza impugnata. Le considerazioni svolte dal Tribunale al punto 168 della sentenza impugnata sono effettivamente sufficienti a fondare la sua conclusione, come peraltro emerge dall’impiego dell’espressione «[si] deve aggiungere» al punto 169 della sentenza impugnata. Pertanto, tali censure devono essere respinte in quanto inoperanti.
4. Conclusione
272. In base a tali elementi, propongo alla Corte di dichiarare infondato e di respingere il quarto motivo, che deduce errori di diritto nella valutazione del Tribunale relativa alla violazione del diritti della difesa della ARBED.
273. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, sono dell’avviso che l’impugnazione proposta dalla ARBED nella causa C‑201/09 P debba essere respinta in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
VIII – Sulle conclusioni da trarre dall’esame delle impugnazioni proposte nelle cause C‑201/09 P e C‑216/09 P
274. In primo luogo, propongo alla Corte di respingere l’impugnazione proposta dalla ARBED nella causa C‑201/09 P, in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
275. In secondo luogo, per quanto riguarda l’impugnazione incidentale proposta dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED nella causa C‑216/09 P, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la Commissione poteva legittimamente imputare alla ProfilARBED la responsabilità del comportamento anticoncorrenziale della ARBED e della ProfilARBED.
276. In terzo luogo, per quanto riguarda l’impugnazione proposta dalla Commissione nella causa C‑216/09 P, propongo alla Corte di annullare la sentenza impugnata, nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato che la sospensione della prescrizione valeva unicamente nei confronti della ARBED. Ritengo, infatti, che la sospensione della prescrizione debba valere nei confronti di tutte le imprese che hanno partecipato all’infrazione. Essa, pertanto, deve essere opponibile alla TradeARBED, mentre la ProfilARBED a mio parere, non può essere considerata tale.
277. In caso di annullamento della sentenza impugnata, l’art. 61 dello Statuto della Corte di giustizia prevede che essa può rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo, o statuire definitivamente sulla controversia qualora lo stato degli atti lo consenta.
IX – Sull’avocazione della controversia
278. La controversia oggetto della presente causa riguarda azioni sanzionatorie promosse dalla Commissione per l’infrazione commessa dalla TradeARBED tra il 1° luglio 1988 e il 16 gennaio 1991.
279. La decisione controversa ha per oggetto l’imputazione alla ARBED e alla ProfilARBED della responsabilità di tale comportamento anticoncorrenziale e la loro condanna al pagamento di un’ammenda, in solido con la TradeARBED.
A – Per quanto riguarda la ProfilARBED
280. In base alle considerazioni svolte ai paragrafi 224‑235 delle presenti conclusioni, sono dell’avviso che la decisione controversa debba essere annullata nella parte relativa alla ProfilARBED.
B – Per quanto riguarda la TradeARBED
281. Dinanzi al Tribunale la TradeARBED ha sollevato tre motivi di annullamento.
282. Per quanto concerne il primo motivo di annullamento, fondato sull’assenza di fondamento normativo della decisione controversa, esso è stato giustamente respinto dal Tribunale in quanto infondato.
283. Per quanto concerne il secondo il motivo di annullamento, fondato sulla violazione delle norme in materia di prescrizione delle azioni sanzionatorie, la questione decisiva rispetto alla TradeARBED è se la proposizione del ricorso dinanzi al giudice dell’Unione abbia sospeso nei suoi confronti il termine di prescrizione. Ho già indicato che il Tribunale, nella valutazione di tale motivo, ha commesso un errore di diritto dichiarando che la sospensione della prescrizione non valeva nei confronti della TradeARBED.
284. Per le ragioni esposte ai paragrafi 71‑81 delle presenti conclusioni, ritengo che la prescrizione fosse effettivamente sospesa nei confronti della TradeARBED.
285. Occorre ora esaminare le conseguenze di tale constatazione sul calcolo del termini di prescrizione quinquennale. A seguito dell’adozione della decisione iniziale (111) in data 16 febbraio 1994, il termine di prescrizione è trascorso fino alla presentazione del primo ricorso dinanzi al Tribunale, avvenuta l’8 aprile 1994, ossia per sette settimane. Esso è stato successivamente sospeso fino all’11 marzo 1999, data in cui il Tribunale ha pronunciato la citata sentenza ARBED/Commissione, ossia per circa cinque anni. È nuovamente trascorso fino all’11 maggio 1999, data in cui la ARBED ha proposto un’impugnazione dinanzi alla Corte, ossia per due mesi. È stato nuovamente sospeso fino al 2 ottobre 2003, data in cui la Corte ha pronunciato la citata sentenza ARBED/Commissione, ossia per circa quattro anni e cinque mesi. È infine trascorso per circa due anni e quattro mesi, fino alla notifica della nuova comunicazione degli addebiti al gruppo ARBED dell’8 marzo 2006, atto interruttivo della prescrizione. Pertanto, la decisione controversa, dell’8 novembre 2006, è stata adottata entro il termine di prescrizione quinquennale.
286. Per quanto riguarda, poi, il termine di prescrizione decennale, decorrente dalla data in cui è cessata l’infrazione, vale a dire il 17 gennaio 1991, esso deve essere prorogato per la durata della sospensione del procedimento, ossia circa nove anni e cinque mesi. La decisione controversa, dell’8 novembre 2006, che condanna la TradeARBED al pagamento di un’ammenda, è quindi stata adottata entro tale termine.
287. Il secondo motivo di annullamento, concernente la violazione delle norme in materia di prescrizione delle azioni sanzionatorie, quale dedotto dalla TradeARBED, deve quindi essere respinto in quanto infondato.
288. Per quanto riguarda il terzo motivo di annullamento, relativo alla violazione dei diritti della difesa, il Tribunale non l’ha esaminato nella parte concernente la TradeARBED.
289. Gli argomenti dedotti dalla TradeARBED sono riassunti ai punti 162 e 163 della sentenza impugnata. Essi sono identici a quelli sollevati dalla ARBED e diretti ad ottenere l’annullamento della decisione controversa o quanto meno dell’art. 2 di detta decisione. Basandosi sulla citata sentenza Technische Unie/Commissione, la TradeARBED sostiene che, a causa della durata particolarmente lunga del procedimento, sono venuti meno gli elementi di prova atti a dimostrare che la ARBED non esercitava su di essa un’influenza determinante.
290. Il Tribunale ha esaminato la fondatezza del terzo motivo, quale dedotto dalla ARBED, ai punti 165‑172 della sentenza impugnata. Per gli stessi motivi da esso invocati al punto 168 di detta sentenza, ritengo che tale motivo debba essere respinto in quanto infondato. Al pari della ARBED, la TradeARBED non ha dimostrato in qual modo la durata del procedimento abbia potuto nuocere all’esercizio dei suoi diritti della difesa.
291. In considerazione dell’insieme di tali elementi, il ricorso di annullamento proposto dalla TradeARBED contro la decisione controversa deve essere respinto.
X – Sulle spese
292. Ai sensi dell’art. 122, primo comma, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è accolta e la controversia viene definitivamente decisa dalla Corte, quest’ultima statuisce sulle spese.
293. A norma dell’art. 69, n. 2, primo comma, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione per effetto dell’art. 118, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
294. Tuttavia, conformemente all’art. 69, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura, se le parti soccombono rispettivamente su uno o più capi, ovvero per motivi eccezionali, la Corte può ripartire le spese o decidere che ciascuna parte sopporti le proprie spese.
295. Nella causa C‑201/09 P, tutte le domande della ARBED sono state respinte. Propongo quindi alla Corte di condannare tale impresa a sopportare le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione.
296. Nella causa C‑216/09 P, il motivo della Commissione relativo alla violazione delle norme che disciplinano l’imputabilità delle pratiche anticoncorrenziali è stato respinto nella parte relativa alla ProfilARBED. Analogamente, è stato respinto il motivo della ProfilARBED e della TradeARBED relativo ad un’interpretazione errata della norma relativa alla sospensione della prescrizione. Pertanto, le parti sopporteranno le proprie spese.
XI – Conclusione
297. In base alle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di statuire come segue:
«1) La sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 31 marzo 2009, causa T‑405/06, ArcelorMittal Luxembourg e a./Commissione, è annullata nella parte in cui il Tribunale ha dichiarato:
– che la Commissione europea poteva legittimamente imputare alla ArcelorMittal Belval & Differdange SA la responsabilità dei comportamenti anticoncorrenziali della ArcelorMittal Luxembourg SA e della ArcelorMittal International SA, e
– che la sospensione della prescrizione ai sensi dell’art. 3 della decisione della Commissione 6 aprile 1978, n. 715/78/CECA, relativa alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel campo di applicazione del Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio, e dell’art. 25, n. 6, del regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato, non valeva nei confronti della ArcelorMittal International SA.
2) L’impugnazione proposta dalla ArcelorMittal Luxembourg SA nella causa C‑201/09 P è respinta in quanto parzialmente irricevibile e parzialmente infondata.
3) L’art. 1 della decisione della Commissione 8 novembre 2006, relativa ad un procedimento di applicazione dell’art. 65 del Trattato CECA avente ad oggetto accordi e pratiche concertate con produttori europei di travi d’acciaio (Caso COMP/F/38.907 – Travi d’acciaio), è annullato nella parte relativa alla ArcelorMittal Belval & Differdange SA.
4) Il ricorso di annullamento proposto dalla ArcelorMittal International SA contro detta decisione è respinto in quanto infondato.
5) Nella causa C‑201/09 P la ArcelorMittal Luxembourg SA sopporterà le proprie spese e quelle sostenute dalla Commissione europea.
6) Nella causa C‑216/09 P la ArcelorMittal Belval & Differdange SA, la ArcelorMittal International SA e la Commissione europea sopporteranno le proprie spese».
1 – Lingua originale: il francese.
2 – Già Arcelor Luxembourg SA; in prosieguo: la «ARBED».
3 – Già Arcelor Profil Luxembourg SA; in prosieguo: la «ProfilARBED».
4 – Già Arcelor International SA; in prosieguo: la «TradeARBED».
5 – Causa T‑405/06 (Racc. pag. II‑771); in prosieguo: la «sentenza impugnata».
6 – Tale decisione è stata oggetto di una pubblicazione sommaria nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2008, C 235, pag. 4; in prosieguo: la «decisione controversa»).
7 – Causa T‑24/07 (Racc. pag. II‑2309).
8 – Regolamento del Consiglio 16 dicembre 2002, concernente l’applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).
9 – GU L 94, pag. 22. Dette disposizioni traggono origine dal regolamento (CEE) del Consiglio 26 novembre 1974, n. 2988, relativo alla prescrizione in materia di azioni e di esecuzione nel settore del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (GU L 319, pag. 1), che non è applicabile nella presente causa.
10 – Decisione 16 febbraio 1994, relativa ad una procedura ai sensi dell’articolo 65 del trattato CECA concernente gli accordi e le pratiche concordate posti in essere dai produttori europei di travi (GU L 116, pag. 1; in prosieguo: la «decisione iniziale»).
11 – Causa T‑137/94 (Racc. pag. II‑303).
12 – Causa C‑176/99 P (Racc. pag. I‑10687).
13 – Convenzione firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU»).
14 – Su tale questione, v. causa C‑272/09 P, KME Germany e a./Commissione, e causa C‑73/10 P, Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert/Commissione, attualmente pendenti dinanzi alla Corte.
15 – V. Corte eur. D.U., sentenza Engel e a. c. Paesi Bassi dell’8 giugno 1976, serie A n. 22, § 82. Per un excursus della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo relativa all’applicazione di tali criteri, v. Corte eur. D.U., sentenza Jussila c. Finlandia del 23 novembre 2006, §§ 29‑39.
16 – V. Corte eur. D.U., sentenza Ezeh e Connors c. Regno Unito del 9 ottobre 2003, Recueil des arrêts et décisions 2003‑X, § 86.
17 – Ad esempio, a proposito di una sanzione amministrativa inflitta a seguito di un incidente stradale, v. Corte eur. D.U., sentenza Öztürk c. Germania del 21 febbraio 1984, serie A n. 73; a proposito di una sanzione inflitta per un’infrazione doganale, v. Corte eur. D.U., sentenza Salabiaku c. Francia del 7 ottobre 1988, serie A n. 141‑A; a proposito di una sanzione inflitta dal consiglio per i mercati finanziari francese, v. Corte eur. D.U., decisione Didier c. Francia del 27 agosto 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002-VII; a proposito di una maggiorazione d’imposta inflitta nell’ambito di una procedura di rettifica tributaria, v. Corte eur. D.U., sentenza Jussila c. Finlandia, cit., e, a proposito di una censura della Commissione bancaria francese, v. Corte eur. D.U., sentenza Dubus S.A. c. Francia dell’11 giugno 2009.
18 – Al riguardo, v. Corte eur. D.U., sentenze Melchers e Co. c. Germania del 9 febbraio 1990; Société Stenuit c. Francia del 30 maggio 1991, e Lilly c. Francia del 3 dicembre 2002. V. anche Corte eur. D.U., sentenze Jussila c. Finlandia, cit., § 43, e Dubus S.A. c. Francia, cit., § 35, nonché, per un’interpretazione isolata, Corte eur. D.U., sentenza OOO Neste e a. c. Russia del 3 giugno 2004.
19 – Sentenza 8 luglio 1999, causa C‑49/92 P (Racc. pag. I‑4125).
20 – Punto 78. Tale giurisprudenza è stata confermata (v. sentenza 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 77).
21 – Sentenza 8 luglio 1999, causa C‑199/02 P (Racc. pag. I‑4287).
22 – Punto 150.
23 – Sentenza 29 ottobre 1980, cause riunite da 209/78 a 215/78 e 218/78 (Racc. pag. 3125).
24 – GU 2010, C 83, pag. 389 (in prosieguo: la «Carta»).
25 – Sentenza 14 settembre 1999, causa C‑310/97 P (Racc. pag. I‑5363).
26 – Sentenza 15 ottobre 2002, cause riunite C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, da C‑250/99 P a C‑252/99 P e C‑254/99 P (Racc. pag. I‑8375, punto 144). La Commissione fa riferimento anche alla sentenza 24 giugno 2004, causa C‑278/02, Handlbauer (Racc. pag. I‑6171, punto 40).
27 – Ricordo che si tratta del regolamento relativo alla prescrizione in materia di azioni sanzionatorie e di esecuzione nei settori del diritto dei trasporti e della concorrenza della Comunità economica europea (v. nota 9).
28 – Cause riunite C‑74/00 P e C‑75/00 P (Racc. pag. I‑7869).
29 – Punti 139 e 140. V. anche sentenza 2 ottobre 2003, cause riunite C‑172/01 P, C‑175/01 P, C‑176/01 P e C‑180/01 P, International Power e a./NALOO (Racc. pag. I‑11421, punti 106 e 107).
30 – V. le considerazioni svolte ai paragrafi 224‑235 delle presenti conclusioni.
31 – V. punti 58, 83, 117 e 133 dell’impugnazione incidentale proposta dalla ProfilARBED e dalla TradeARBED nella loro comparsa di risposta all’impugnazione proposta dalla Commissione nella causa C‑216/09 P.
32 – Sentenza 25 febbraio 1969, causa 23/68 (Racc. pag. 43).
33 – Sentenza 18 luglio 2007, causa C‑119/05 (Racc. pag. I‑6199).
34 – Causa C‑61/98 (Racc. pag. I‑5003, punti 14 e 48).
35 – Causa T‑166/01 (Racc. pag. II‑2875, punto 142).
36 – La Commissione ha agito allo stesso modo in una decisione relativa alla concessione di aiuti di Stato [v. sentenza del Tribunale 12 settembre 2007, causa T‑25/04, González y Díez/Commissione (Racc. pag. II‑3121)].
37 – V. punti 473‑479 della motivazione della decisione controversa.
38 – Primo regolamento di applicazione degli articoli [81] e [82] del Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204).
39 – GU 2002, C 152, pag. 5.
40 – Cause riunite T‑27/03, T‑46/03, T‑58/03, T‑79/03, T‑80/03, T‑97/03 e T‑98/03 (Racc. pag. II‑4331).
41 – V. sentenza 4 aprile 2000, causa C‑269/97, Commissione/Consiglio (Racc. pag. I‑2257), in cui la Corte ha dichiarato che gli «atti comunitari devono essere adottati in conformità delle norme del Trattato vigenti al momento della loro adozione» (punto 45).
42 – V. sentenza 22 aprile 2008, causa C‑408/04 P, Commissione/Salzgitter (Racc. pag. I‑2767, punto 88 e giurisprudenza ivi citata).
43 – V. sentenza 2 maggio 1996, causa C‑18/94, Hopkins e a. (Racc. pag. I‑2281, punto 14 e giurisprudenza ivi citata).
44 – Sentenza 15 luglio 1960, cause riunite 27/59 e 39/59, Campolongo/Alta Autorità (Racc. pag. 795, in particolare pag. 824).
45 – V. parere 14 dicembre 1991, 1/91 (Racc. pag. I‑6079, punto 21).
46 – Sentenza Klomp, cit. (punto 13).
47 – Sentenza 22 febbraio 1990, causa C‑221/88 (Racc. pag. I‑495, punti 8‑16).
48 – Il corsivo è mio.
49 – Sentenza Busseni, cit. (punto 16).
50 – Sentenza Lucchini, cit. (punto 41).
51 – Punto 61 della sentenza impugnata.
52 – Al riguardo, è interessante notare che, conformemente agli orientamenti redatti nel 1998 dal legislatore dell’Unione, il calcolo dell’ammenda inflitta a un’impresa che abbia violato l’art. 65, n. 1, CA o l’art. 81, n. 1, CE, si fonda su criteri stabiliti nell’ambito del Trattato CE, vale a dire la gravità e la durata dell’infrazione [v. orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell’articolo 15, paragrafo 2, del regolamento n. 17 e dell’articolo 65, paragrafo 5, del Trattato CECA (GU 1998, C 9, pag. 3)].
53 – Punto 63 della sentenza impugnata.
54 – V. sentenza 14 febbraio 2008, causa C‑450/06, Varec (Racc. pag. I‑581), in cui la Corte ha ricordato che le norme di procedura si applicano, come si ritiene in generale, a tutte le controversie pendenti all’atto della loro entrata in vigore, a differenza delle norme sostanziali, che, secondo la comune interpretazione, non riguardano, in linea di principio, rapporti giuridici definiti anteriormente alla loro entrata in vigore (punto 27).
55 – In deroga a tale principio, la Corte ritiene che le norme sostanziali possano riguardare situazioni maturate anteriormente alla loro entrata in vigore se l’esame del loro tenore letterale, del loro scopo e della loro economia consente di attribuire ad esse tale effetto (sentenza Varec, cit.).
56 – Sentenza 14 ottobre 2010, causa C‑280/08 P, Deutsche Telekom/Commissione (Racc. pag. I‑9555, punti 130‑137). V. anche sentenze 14 maggio 1998, causa C‑259/96 P, Consiglio/de Nil e Impens (Racc. pag. I‑2915, punti 32‑34), e 17 maggio 2001, causa C‑449/98 P, IECC/Commissione (Racc. pag. I‑3875, punto 70), nonché ordinanze del presidente della Corte 19 luglio 1995, causa C‑149/95 P(R), Commissione/Atlantic Container Line e a. (Racc. pag. I‑2165, punto 58); 14 ottobre 1996, causa C‑268/96 P(R), SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. I‑4971, punto 52), e 25 giugno 1998, causa C‑159/98 P(R), Antilles néerlandaises/Consiglio (Racc. pag. I‑4147, punto 70).
57 – Sentenza 6 marzo 2001, causa C‑274/99 P (Racc. pag. I‑1611).
58 – Punto 120.
59 – Punto 121. V. anche sentenza 11 settembre 2003, causa C‑197/99 P, Belgio/Commissione (Racc. pag. I‑8461, punto 81).
60 – Tale disposizione prevede che «[è] riconosciuta la libertà d’impresa, conformemente al diritto comunitario e alle legislazioni e prassi nazionali». Essa riguarda diverse libertà, fra cui quella di esercitare un’attività economica e commerciale, nonché la libertà di concorrenza.
61 – V. punti 57‑89 della comparsa di risposta della Commissione nella causa C‑201/09 P e punti 52‑80 della sua replica nella causa C‑216/09 P.
62 – Causa T‑304/02 (Racc. pag. II‑1887).
63 – Punto 118.
64 – Causa 107/82 (Racc. pag. 3151).
65 – Causa C‑286/98 P (Racc. pag. I‑9925).
66 – Punto 99 della sentenza impugnata.
67 – V. sentenze 12 luglio 1984, causa 170/83, Hydrotherm Gerätebau (Racc. pag. 2999, punto 11), e 1° luglio 2010, causa C‑407/08 P, Knauf Gips/Commissione (Racc. pag. I‑6375, punti 64 e 65 e giurisprudenza ivi citata).
68 – Sentenza 12 gennaio 1995, causa T‑102/92, Viho/Commissione (Racc. pag. II‑17, punto 50).
69 – V. sentenza 14 luglio 1972, causa 48/69, Imperial Chemical Industries/Commissione (Racc. pag. 619, punto 134).
70 – Causa 6/72 (Racc. pag. 215).
71 – Punto 15. V. anche sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. (punto 58).
72 – Sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit. (punto 59).
73 – Sentenza Commissione/Anic Partecipazioni, cit. (punto 78). V. anche sentenza 11 dicembre 2007, causa C‑280/06, ETI e a. (Racc. pag. I‑10893, punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
74 – V. in proposito, sentenze 16 novembre 2000, causa C‑248/98 P, KNP BT/Commissione (Racc. pag. I‑9641, punto 71); Cascades/Commissione, causa C‑279/98 P (Racc. pag. I‑9693, punto 78); Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit. (punto 37); causa C‑297/98 P, SCA Holding/Commissione (Racc. pag. I‑10101, punto 25), ed ETI e a., cit. (punto 39 e giurisprudenza ivi citata).
75 – Infatti, in tale situazione, la Corte ritiene che verrebbe compromesso l’obiettivo di reprimere comportamenti contrari alle regole della concorrenza e di prevenirne la ripetizione mediante sanzioni dissuasive (v. sentenza ETI e a., cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata).
76 – Anche la ProfilARBED è una controllata al 100% della ARBED.
77 – Punto 40.
78 – Punti 28 e 29.
79 – Punto 62.
80 – Nella specie, dai punti 97 e 98 della sentenza impugnata, non rimessi in discussione dall’impugnazione nella causa C‑201/09 P, risulta che:
1) la TradeARBED era una società commerciale che distribuiva i prodotti siderurgici, e in particolare le travi, fabbricati della ARBED, intervenendo o in qualità di agente, nel qual caso la vendita era fatturata direttamente dalla ARBED al cliente, o in qualità di agente mandatario, nel qual caso la vendita era fatturata al cliente dalla TradeARBED in nome della ARBED, e in entrambi i casi la TradeARBED percepiva una provvigione sui prodotti venduti;
2) per l’intero procedimento amministrativo che ha condotto alla decisione iniziale, la ARBED o, a seconda dei casi, la TradeARBED avevano indifferentemente risposto alle richieste di chiarimenti inviate dalla Commissione alla TradeARBED, e
3) la ARBED si era spontaneamente ritenuta destinataria della comunicazione degli addebiti formalmente notificata alla TradeARBED e aveva conferito mandato ad un avvocato ai fini della difesa dei propri interessi.
81 – V., per quanto riguarda il rispetto dei diritti della difesa, sentenza 3 settembre 2009, cause riunite C‑322/07 P, C‑327/07 P e C‑338/07 P, Papierfabrik August Koehler e a./Commissione (Racc. pag. I‑7191, punto 34 e giurisprudenza ivi citata), e, per quanto riguarda il principio della presunzione di innocenza, sentenza Hüls/Commissione, cit. (punti 149 e 150).
82 – Sentenza 21 novembre 1991, causa C‑269/90, Technische Universität München (Racc. pag. I‑5469, punto 14).
83 – Punto 28. V. anche Corte eur. D.U., sentenza Janosevic c. Svezia del 23 luglio 2002, Recueil des arrêts et décisions 2002‑VII, in cui essa ha sottolineato che gli Stati contraenti dovevano mantenere un equilibrio tra l’importanza della materia e i diritti della difesa. In altre parole, i mezzi impiegati devono essere ragionevolmente proporzionati allo scopo legittimo perseguito (§ 101).
84 – § 100.
85 – § 104.
86 – Punto 60.
87 – Sentenza del Tribunale 18 dicembre 2008, causa T‑85/06; l’impugnazione proposta contro tale sentenza è attualmente pendente dinanzi alla Corte (causa C‑90/09 P).
88 – Sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑168/05. Tale sentenza è oggetto di un’impugnazione attualmente pendente dinanzi alla Corte (causa C‑520/09 P).
89 – Sentenza del Tribunale 30 settembre 2009, causa T‑174/05. Tale sentenza è attualmente oggetto di impugnazione dinanzi alla Corte (causa C‑521/09 P).
90 – Punto 65.
91 – V., in particolare, la valutazione del Tribunale nella sentenza Elf Aquitaine/Commissione, cit., relativa ai diversi elementi di prova prodotti a tal riguardo dalla Elf Aquitaine SA (punti 160‑174).
92 – Questa tesi è quindi in linea con le conclusioni presentate dall’avvocato generale Mischo nella causa Stora Kopparbergs Bergslags/Commissione, cit.. Varie sentenze del Tribunale vanno nella stessa direzione. V., in particolare, sentenze 15 settembre 2005, causa T‑325/01, DaimlerChrysler/Commissione (Racc. pag. II‑3319, punto 218), e 26 aprile 2007, cause riunite T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 e T‑136/02, Bolloré/Commissione (Racc. pag. II‑947, punto 132 e giurisprudenza ivi citata). La Commissione ha inoltre avuto cura, in un certo numero di decisioni, di integrare tale presunzione con altri elementi, quali il ruolo attivo della società controllante nel procedimento amministrativo [decisione della Commissione 13 luglio 1994, 94/601/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 85 del trattato CE (IV/C/33.833 – Cartoncino) (GU L 243, pag. 1)]; l’identità degli amministratori della controllante e della controllata [decisione della Commissione 11 dicembre 2001, 2003/25/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE [Caso COMP/E-1/37.919 (ex. 37.391) – Spese bancarie per il cambio delle valute della zona euro – Germania (GU 2003, L 15, pag. 1), e decisione della Commissione 20 dicembre 2001, 2004/337/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE – Caso COMP/E-1/36.212 – Carta autocopiante (GU 2004, L 115, pag. 1)]; la presenza di uno dei membri dei servizi giuridici della controllante durante le ispezioni effettuate dalla Commissione nei locali della controllata [decisione della Commissione 9 aprile 2003, 2003/355/CE, che modifica la decisione 2003/207/CE relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE (Caso COMP/E‑3/36.700 – Gas tecnici e medicali) (GU L 123, pag. 49)]; il coordinamento dei consigli di amministrazione e di gestione della società controllante con quelli delle società controllate [decisione della Commissione 16 dicembre 2003, 2004/421/CE, relativa ad un procedimento a norma dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE a carico di Wieland Werke AG, Outokumpu Copper Products OY, Outokumpu Oyj, KM Europa Metal AG, Tréfimétaux SA e Europa Metalli S.p.A. (Caso C.38.240 – Tubi industriali) (GU 2004, L 125, pag. 50)], e la partecipazione simultanea di più società controllate all’intesa [decisione della Commissione 26 maggio 2004, 2006/895/CE, relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE nei confronti di The Topps Company Inc, Topps Europe Limited, Topps International Limited, Topps UK Limited e Topps Italia SRL (Caso COMP/C‑3/37.980 – Souris‑Topps) (GU 2006, L 353, pag. 5)].
93 – V. nota 80.
94 – V., in particolare, sentenza 16 novembre 2000, causa C‑294/98 P, Metsä‑Serla e a./Commissione (Racc. pag. I‑10065, punto 28).
95 – Il corsivo è mio.
96 – Sentenza 1° luglio 2008, causa T‑276/04 (Racc. pag. II‑1277).
97 – Ricordo che, in tale punto, il Tribunale ha dichiarato che, per impresa «che abbia partecipato all’infrazione», si deve intendere qualsiasi impresa identificata come talenella decisione finale della Commissione. Non condivido questo punto di vista per i motivi esposti dallo stesso Tribunale al punto 145 della sentenza impugnata, ossia che la qualificazione di impresa «che abbia partecipato all’infrazione» implica un fatto oggettivo, vale a dire la partecipazione all’infrazione, che si distingue da un elemento più soggettivo e contingente quale l’identificazione di tale impresa nel corso del procedimento amministrativo. Così, il Tribunale riconosce che un’impresa potrebbe avere partecipato all’infrazione senza che la Commissione ne sia a conoscenza nel momento in cui compie un atto interruttivo della prescrizione. Orbene, tale situazione non può essere esclusa allorché la Commissione adotta una decisione finale.
98 – V., tra le altre, sentenza Metsä‑Serla e a./Commissione, cit. (punto 28).
99 – Pur ritenendo che, visto il motivo sollevato dalla ARBED, il Tribunale non sia incorso in un errore di diritto laddove le ha opposto gli atti interruttivi della prescrizione, devo però ammettere di avere qualche riserva sul modo in cui esso ha calcolato il termine di prescrizione nei confronti della ARBED ai punti 148 e 149 della sentenza impugnata. Infatti, sono dell’avviso che il Tribunale non abbia tenuto in debita considerazione gli effetti della sentenza di annullamento della decisione iniziale per quanto riguarda la ARBED. Tuttavia, tale questione non è stata oggetto di discussione in contraddittorio tra le parti, per cui mi limiterò a formulare un’osservazione, in connessione con la causa ThyssenKrupp Nirosta/Commissione, cit. (paragrafi 198‑212 delle conclusioni da me presentate in detta causa). Infatti, parto da un principio sancito dalle disposizioni normative e dalla giurisprudenza. A tal riguardo, mi riferisco, da un lato, all’art. 264, n. 1, TFUE, secondo cui, «[s]e il ricorso è fondato, la Corte (…) dichiara nullo e non avvenuto l’atto impugnato» e, dall’altro, alle sentenze 31 marzo 1971, causa 22/70, Commissione/Consiglio (Racc. pag. 263, punti 59 e 60); 26 aprile 1988, cause riunite 97/86, 99/86, 193/86 e 215/86, Asteris e a./Commissione (Racc. pag. 2181, punto 30), e 26 aprile 1994, causa C‑228/92, Roquette Frères (Racc. pag. I‑1445, punto 17), secondo cui una sentenza di annullamento comporta la scomparsa retroattiva dell’atto in questione e l’eliminazione dei suoi effetti. Come dichiarato dalla Corte, ciò significa che le parti devono essere ricollocate nello stesso identico stato in cui si trovavano prima dell’atto annullato. In virtù di tali principi e per i motivi esposti nelle conclusioni presentate in detta causa, mi sembra che l’annullamento di una decisione della Commissione in esito al procedimento giurisdizionale debba rendere la sospensione della prescrizione, al pari della decisione stessa, retroattivamente inesistente.
100 – V., tra le altre, sentenza 8 febbraio 2007, causa C‑3/06 P, Groupe Danone/Commissione (Racc. pag. I‑1331, punto 68 e giurisprudenza ivi citata).
101 – V., tra le altre, sentenza 7 gennaio 2004, cause riunite C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P e C‑219/00 P, Aalborg Portland e a./Commissione (Racc. pag. I‑123, punto 66 e giurisprudenza ivi citata).
102 – Sentenza 21 settembre 2006, causa C‑113/04 P (Racc. pag. I‑8831, punto 55).
103 – Il rispetto di un termine ragionevole nello svolgimento di un procedimento amministrativo in materia di concorrenza costituisce un principio generale del diritto dell’Unione. Il rispetto di tale principio fondamentale s’impone anzitutto alla Commissione incaricata della fase amministrativa del procedimento, conformemente all’art. 41, n. 1, della Carta (diritto a una buona amministrazione) [v., a tal riguardo, sentenza 22 ottobre 1997, cause riunite T‑213/95 e T‑18/96, SCK e FNK/Commissione (Racc. pag. II‑1739, punti 55 e 56, e giurisprudenza ivi citata)]. Esso si impone anche al giudice dell’Unione, incaricato del controllo di legittimità delle decisioni della Commissione ai sensi dell’art. 47, n. 2, della Carta. A tal riguardo, v. sentenze 17 dicembre 1998, causa C‑185/95 P, Baustahlgewebe/Commissione (Racc. pag. I‑8417), in cui la Corte ha riconosciuto il diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole nell’ambito dei procedimenti in materia di concorrenza, e 16 luglio 2009, causa C‑385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland/Commissione (Racc. pag. I‑6155), in cui essa ha ritenuto che l’inosservanza di tale obbligo potesse dar luogo ad una domanda di risarcimento danni in virtù di un ricorso presentato contro la Comunità nell’ambito degli artt. 268 TFUE e 340, secondo comma, TFUE.
104 – A tal riguardo, la Corte ha rilevato, al punto 54 della sentenza Technische Unie/Commissione, cit., che, «quanto più tempo trascorre tra una misura di indagine (…) e la comunicazione degli addebiti, tanto più diviene probabile che eventuali prove a discarico riguardanti le infrazioni addebitate in tale comunicazione non possano più essere acquisite o possano esserlo soltanto con difficoltà, in particolare per quanto riguarda i testimoni a discarico, segnatamente a causa dei cambiamenti che possono intervenire nella composizione degli organi dirigenti delle imprese interessate e degli avvicendamenti riguardanti gli altri dipendenti di queste ultime».
105 – Ibidem (punto 55).
106 – Ibidem (punto 61).
107 – Sentenza Technische Unie/Commissione, cit. (punti 64‑70). V. anche sentenza 21 settembre 2006, causa C‑105/04 P, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied/Commissione (Racc. pag. I‑8725, punti 56‑60).
108 – Ricordo che la Corte ha annullato la decisione iniziale nella parte relativa alla ARBED, in ragione di una violazione dei suoi diritti della difesa. Il Tribunale lo ricorda espressamente al punto 148 della sentenza impugnata.
109 – A tal riguardo, v. le disposizioni e la giurisprudenza richiamate alla nota 99.
110 – Nella sentenza 29 giugno 2010, causa C‑526/08, Commissione/Lussemburgo (Racc. pag. I‑6151), la Corte ha ricordato l’importanza fondamentale che riveste, sia nell’ordinamento giuridico dell’Unione che negli ordinamenti giuridici nazionali, il principio del rispetto dell’autorità di cosa giudicata (punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Tale principio è espressione del principio fondamentale della certezza del diritto [v. in proposito, sentenza 1° giugno 1999, causa C‑126/97, Eco Swiss (Racc. pag. I‑3055, punto 46), e Corte eur. D.U, sentenza Brumărescu c. Romania del 28 ottobre 1999, Recueil des arrêts et décisions 1999‑VII, in cui il giudice europeo afferma senza indugi che la certezza del diritto impone che «la soluzione definitiva data dai giudici ad una controversia non venga più rimessa in discussione» (punto 61)].
111 – Tale decisione non è stata annullata nella parte relativa alla ARBED.