16.4.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 120/2


Ordinanza della Corte (Settima Sezione) 17 dicembre 2010 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte — Italia) — Maurizio Polisseni/Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O., Antonio Giuliano

(Causa C-217/09) (1)

(Art. 104, n. 3, primo comma, del regolamento di procedura - Art. 49 TFUE - Libertà di stabilimento - Sanità pubblica - Farmacie - Vicinanza - Approvvigionamento della popolazione in medicinali - Licenze - Ripartizione territoriale delle farmacie - Introduzione di limiti fondati sul criterio della densità demografica - Distanza minima tra le farmacie)

2011/C 120/02

Lingua processuale: l’italiano

Giudice del rinvio

Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

Parti

Ricorrente: Maurizio Polisseni

Convenuti: Azienda Sanitaria Locale n. 14 V.C.O. Omegna, Antonio Giuliano

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte — Interpretazione degli artt. 43 CE, 152 CE e 153 CE — Apertura di nuove farmacie — Normativa nazionale che subordina l’autorizzazione allo spostamento di una farmacia al rispetto di una distanza minima tra un esercizio e l’altro

Dispositivo

1)

L’art. 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta, in linea di principio, a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la quale ponga limiti all’apertura di farmacie prevedendo che:

in ciascuna zona farmaceutica possa essere aperta, in linea di principio, una sola farmacia ogni 4 000 o 5 000 abitanti, e

ogni farmacia debba rispettare una distanza minima dalle farmacie già esistenti, distanza che, per regola generale, è di 200 metri.

2)

L’art. 49 TFUE osta, tuttavia, a una normativa nazionale siffatta se le regole di base dei 4 000 o 5 000 abitanti e dei 200 metri impediscono, nelle zone geografiche con caratteristiche demografiche particolari, l’apertura di un numero di farmacie idoneo ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato, cosa che spetta al giudice nazionale verificare.


(1)  GU C 205 del 29.8.2009.