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16.7.2011 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 211/5 |
Sentenza della Corte (Prima Sezione) 26 maggio 2011 — Commissione europea/Regno del Belgio
(Causa C-538/09) (1)
(Inadempimento di uno Stato - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Art. 6, n. 3 - Zone speciali di conservazione - Valutazione opportuna dell’incidenza dei piani o progetti atti a pregiudicare significativamente il sito protetto - Esenzione dalla valutazione dei piani o progetti soggetti a regime dichiarativo - Trasposizione non corretta)
2011/C 211/07
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: D. Recchia e A. Marghelis, agenti)
Convenuto: Regno del Belgio (rappresentanti: T. Materne, agente)
Oggetto
Inadempimento di uno Stato — Trasposizione scorretta delle disposizioni dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206, pag. 7) — Valutazione obbligatoria dell’impatto ambientale in caso di incidenza di un progetto o di un piano su un sito «Natura 2000»
Dispositivo
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1) |
Non imponendo, per talune attività, assoggettate a un regime dichiarativo, un’opportuna valutazione dell’incidenza ambientale, qualora tali attività possano pregiudicare un sito Natura 2000, il Regno del Belgio è venuto meno agli obblighi che ad esso incombono in forza dell’art. 6, n. 3, della direttiva del Consiglio 21 maggio 1992, 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
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2) |
Il Regno del Belgio è condannato alle spese. |