6.8.2011   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 232/7


Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 giugno 2011 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Upravno sodišče Republike Slovenije — Repubblica di Slovenia) — Marija Omejc/Republika Slovenija

(Causa C-536/09) (1)

(Politica agricola comune - Regimi di aiuti comunitari - Sistema integrato di gestione e di controllo - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Fatto di impedire la realizzazione del controllo in loco - Nozione - Agricoltore che non risiede presso l’azienda - Rappresentante dell’agricoltore - Nozione)

(2011/C 232/11)

Lingua processuale: lo sloveno

Giudice del rinvio

Upravno sodišče Republike Slovenije

Parti

Ricorrente: Marija Omejc

Convenuta: Republika Slovenija

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — Upravno sodišče Republike Slovenije — Interpretazione dell’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori (GU L 141, pag. 18) — Nozione di ostacolo alla realizzazione del controllo in loco — Nozione di rappresentante dell’agricoltore qualora l’agricoltore non risieda presso l’azienda agricola

Dispositivo

1)

L’espressione «qualora un controllo in loco non possa essere effettuato», riportata all’art. 23, n. 2, del regolamento (CE) della Commissione 21 aprile 2004, n. 796, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, oltre ai comportamenti intenzionali, qualsiasi azione o omissione, imputabile alla negligenza dell’agricoltore o di chi ne fa le veci, che abbia avuto la conseguenza di impedire la realizzazione del controllo in loco nel suo complesso, qualora tale agricoltore o chi ne fa le veci non abbia adottato tutte le misure che possono ragionevolmente essergli richieste per garantire che tale controllo si realizzi integralmente.

2)

Il rigetto delle domande di aiuto di cui trattasi, ai sensi dell’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, non dipende dal fatto che l’agricoltore o chi ne fa le veci sia stato informato in modo appropriato della parte del controllo in loco che esige la sua partecipazione.

3)

La nozione di «chi ne fa le veci», menzionata all’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004, corrisponde ad una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata in modo uniforme in tutti gli Stati membri nel senso che essa comprende, nel caso dei controlli in loco, qualsiasi soggetto maggiorenne, capace di agire, che risiede nell’azienda agricola e al quale è affidata quantomeno una parte della gestione di tale azienda, a condizione che l’agricoltore abbia chiaramente espresso la propria volontà di dargli mandato al fine di rappresentarlo e, di conseguenza, si sia impegnato ad assumersi la responsabilità di tutte le azioni ed omissioni di tale soggetto.

4)

L’art. 23, n. 2, del regolamento n. 796/2004 deve essere interpretato nel senso che l’agricoltore che non risiede nell’azienda agricola di cui è responsabile non è tenuto a nominare un rappresentante che sia in linea di principio raggiungibile in qualsiasi momento in tale azienda.


(1)  GU C 63 del 13.3.2010.